CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 144

presentata dai Consiglieri regionali
URAS - LICHERI - PISU - DAVOLI - FADDA GIUSEPPE - LANZI

il 30 maggio 2005

Interventi straordinari in materia di indennizzi spettanti ai pescatori delle marinerie sarde
per l'interdizione delle attività di ancoraggio e pesca in relazione ad esercitazioni militari


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La Sardegna è sottoposta ad una presenza militare qualitativamente e quantitativamente superiore all'insieme delle altre regioni italiane, infatti, risultano asservite a fini militari ampie zone di territorio pari a 37.374 ettari, di cui 23.766 demaniali e 13.608 gravati da servitù militare (mentre le aree di servitù a mare superano la superficie dell'intera Sardegna), nelle quali sono interdette per gran parte dell'anno molte delle normali attività umane ed economiche, ivi comprese, nelle vaste porzioni di mare prospicienti le zone di esercitazione, quelle di ancoraggio e pesca.

Da tempo, ed anche in questa legislatura, lo Stato è stato più volte sollecitato al riavvio di un complessivo riesame dei gravami militari sull'Isola per la ridefinizione della presenza militare in Sardegna, sia sotto il profilo della quantità che delle modalità di utilizzo del territorio e degli spazi marini ed aerei prospicienti gli insediamenti militari esistenti, nonché in relazione ai necessari interventi di bonifica delle zone adibite a poligono.

La presente proposta di legge ha lo scopo di intervenire in modo mirato ad assistere, attraverso l'anticipazione totale o parziale degli indennizzi dovuti dallo Stato ai lavoratori delle marinerie, la cui attività di ancoraggio e pesca risulti inibita a causa dell'interdizione del territorio e delle aree marine per usi militari. Ciò al fine di evitare le conseguenze negative sulle popolazioni, causate da eventuali ritardi nella erogazione del dovuto, per responsabilità dei competenti ministeri e uffici dello Stato.

La proposta è finalizzata, inoltre, nelle more della definizione dei necessari complessivi accordi tra Stato e Regione, a consentire l'anticipazione degli adeguamenti degli stessi indennizzi in misura pari a quella per cui i competenti uffici statali si siano già favorevolmente espressi.

L'articolato seguente intende assicurare l'attiva solidarietà dell'istituzione autonomistica e dei sardi alle popolazioni maggiormente danneggiate dalla presenza di servitù militari  ostative dell'ordinario esercizio di attività lavorative ed economiche, facendo in modo che le conseguenze negative sui lavoratori interessati e le loro famiglie siano ridotte attraverso l'erogazione in forma anticipata degli indennizzi a loro dovuti.

Tale provvedimento intende, inoltre, rafforzare l'azione istituzionale regionale e locale, finalizzata alla riduzione degli spazi interdetti e dei tempi di interdizione degli stessi; per l'avvio della bonifica dei territori compromessi, dal punto di vista ambientale e sanitario, da anni di impiego per esercitazioni militari e sperimentazione di armamenti; per la definizione di progetti di riconversione produttiva eco-sostenibile dei medesimi territori, oggi, assoggettati a servitù, in una Sardegna che sia terra di pace e di amicizia fra i popoli.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Anticipazione di indennizzi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione totale o parziale, gli indennizzi dovuti dallo Stato ai sensi della Legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) esclusivamente in favore dei lavoratori delle marinerie sarde interessate dallo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, per opere e attività militari.

2. Tale anticipazione è disposta in favore dei comuni sardi individuati ai sensi della Legge n. 898 del 1976, su motivata istanza dei medesimi comuni, i quali sono tenuti, all'atto dell'erogazione da parte dello Stato, all'immediata restituzione alla Regione delle somme anticipate, tramite versamento in apposito c/c presso la tesoreria regionale.

3. Al fine di consentire l'anticipazione degli adeguamenti degli indennizzi, su cui i competenti uffici statali si siano già favorevolmente espressi, l'istanza di cui al comma 2 può essere motivata dai comuni richiedenti anche in ragione dei tempi di attesa necessari alla definizione di accordi complessivi tra Stato e Regione in materia di gravami militari.

4. Ai fini di cui al presente articolo provvede, con propria determinazione, il direttore generale degli enti locali, dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

   

Art. 2
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.500.000 per l'anno 2005, si provvede a valere su apposita UPB dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica di nuova istituzione.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

U.P.B.  S 03.006

Fondo nuovi oneri legislativi

2005                          euro                 1.500.000

In aumento

04 - ENTI LOCALI

U.P.B.  S 04.023

(N.I.)

2005                          euro                 1.500.000