CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 142
presentata dai Consiglieri regionali
CHERCHI Oscar - FLORIS Mario
il 19 maggio 2005
Costituzione e norme di funzionamento della Consulta regionale per la tutela e la difesa delle libere professioni
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di consentire, attraverso la creazione di un organo consultivo, la partecipazione dei rappresentanti sardi delle libere professioni allo sviluppo economico e alla programmazione economico-finanziaria della nostra regione.
Le libere professioni, ma anche le cosiddette "nuove professioni" ovvero quelle che non sempre risultano riconducibili ai tradizionali ordini professionali, non possono essere più trascurate, o meglio non può essere più ignorato il potenziale economico, culturale e tecnico-scientifico connesso alle stesse. Si avverte, cioè, sempre più l'esigenza di funzionalizzare questo enorme potenziale per favorire lo sviluppo della Sardegna anche attraverso la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti come destinatari di una prestazione professionale qualificata. Le libere professioni infatti, per le loro caratteristiche specifiche e la capacità di espansione non sono un relitto del passato bensì rappresentano un punto di riferimento del nostro sistema economico-sociale, per la rilevanza dello sviluppo che hanno assunto e l'importanza della valenza produttiva e occupazionale che esplicano a tutti i livelli.
Va detto, peraltro, che lo sviluppo della legislazione comunitaria implica necessariamente un coinvolgimento delle professioni nelle necessità della società del terzo millennio in Europa, e si avverte di conseguenza l'esigenza di un adeguamento del loro ordinamento. Il diritto comunitario riconosce, infatti, ai professionisti una funzione fondamentale per il buon andamento dei mercati nei quali operano e tale buon andamento dipende anche dalla fiducia che gli utenti consumatori ripongono nei professionisti ai quali si affidano.
La presente proposta di legge è ben lontana dall'auspicare un'eventuale regionalizzazione delle professioni, che porterebbe solo inutili differenziazioni territoriali che accentuerebbero ancor di più quella necessità di confronti peraltro già difficoltosa a livello europeo; essa si propone quindi di attivare quei livelli regionali al fine di stimolare un dibattito, un confronto e per fornire un supporto. La recente riforma del titolo V della Costituzione, nel cui ambito si chiariscono le competenze esclusive a quelle concorrenti fra Stato e Regioni, a sua volta, favorisce non la sovrapposizione fra le due entità ma la promozionalità, il confronto e l'attuazione delle competenze.
La legislazione concorrente della Regione dovrà, infatti, essere esercitata "nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti".
Pertanto, tale proposta di legge lungi dal volersi insinuare in ambiti che non competono alla Regione sarda, vuole essere uno strumento concreto d'attrazione di quell'organizzazione territoriale delle professioni che, attraverso l'organo consultivo, compirà azione di proposizione nel processo di sviluppo economico e civile del popolo sardo, valorizzando le risorse umane e produttive locali, aprendo la sua identità all'incontro con altre realtà professionali della nostra regione e al confronto con quelle delle altre regioni d'Europa. La globalizzazione dell'economia e delle conoscenze, lo sviluppo tecnologico e la sempre più stretta interconnessione tra i popoli europei, infatti, pongono la nostra regione in continua integrazione e collegamento con gli altri sistemi, culture e comunità; si rende pertanto necessaria una reale partecipazione delle libere professioni alle attuali dinamiche socio-economiche.
Altro compito della Consulta è quello di formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti in materie d'interesse delle professioni stesse, quali gli atti relativi alla loro tutela, alla formazione, all'orientamento e all'aggiornamento dei professionisti.
La Consulta ricomprende rappresentanti delle professioni ma anche rappresentanti delle attività professionali non ordinistiche raccolti in associazioni, con pari dignità.
L'approvazione di questa proposta di legge porterà ad un contributo semplice ma significativo in un settore cruciale per l'economia della nostra isola e si pone come stimolo affinché il Parlamento nazionale faccia la sua parte.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità ed obiettivi1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce agli ordini professionali previsti dalla legge e alle libere associazione di professionisti una funzione sociale e un ruolo basilare per lo sviluppo economico e sociale della stessa; a tal fine:
a) promuove azioni dirette a qualificare le libere professioni come tali e nei rapporti con gli utenti, ponendo in essere tutte le condizioni necessarie allo sviluppo e ai rapporti con gli esercitanti la professione e i fruitori delle prestazioni;
b) garantisce la promozione e l'attuazione di una politica d'informazione sugli utenti;
c) garantisce la promozione e l'attuazione delle misure necessarie alla qualificazione delle libere professioni in ambito europeo.
Art. 2
Consulta regionale per la tutela e la difesadelle libere professioni
1. La Regione Sardegna, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce la Consulta regionale per la tutela e la difesa delle libere professioni, al fine di promuovere e qualificare le libere professioni.
2. La Consulta favorisce la partecipazione degli ordini professionali disciplinati dalla legge all'attuazione della politica regionale.
Art. 3
Compiti della Consulta1. I compiti della Consulta regionale per la tutela e la difesa delle libere professioni sono:
a) lo studio dei problemi relativi alla difesa ed alla tutela delle libere professioni;
b) la proposta di ulteriori indagini, studi e ricerche alla Giunta regionale;
c) la formulazione di proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle libere professioni, alla difesa dei relativi diritti e al rapporto tra gli esercitanti le professioni e gli utenti;
d) la formulazione di proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle libere professioni, al fine di realizzare un utilizzo coerente e democratico delle risorse;
e) la formulazione di pareri su altre questioni in materia di difesa degli utenti, quando gli stessi siano richiesti dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
f) la redazione di una relazione annuale di attività al Consiglio regionale.
Art. 4
Rappresentanti della Consulta1. Sono rappresentanti della Consulta gli ordini professionali istituiti e disciplinati dalla legge nonché i rappresentanti delle associazioni di professionisti che ne facciano richiesta. Gli ordini professionali presentano alla Regione la documentazione comprovante la loro costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci e indirizzo della sede sociale.
2. Membri della prima Consulta regionale sono considerati gli ordini professionali disciplinati dalla legge esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì membri della prima Consulta regionale i rappresentanti delle associazioni di professionisti costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Composizione della Consulta1. La Consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
a) l'Assessore regionale delle attività produttive, o un suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante per ciascuno degli ordini e albi professionali e delle associazioni degli utenti e dei professionisti;
c) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti dal Consiglio stesso, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza.
2. Ogni membro della Consulta può delegare altra persona in sua rappresentanza.
3. Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un funzionario in servizio, nominato dal presidente della Consulta.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Art. 6
Presidenza1. La Consulta provvede ad eleggere al suo interno un ufficio di presidenza, composto dal presidente stesso e da due vice presidenti, scelti rispettivamente l'uno fra i rappresentanti degli ordini professionali, l'altro fra i rappresentanti in Consiglio regionale.
2. L'ufficio di presidenza provvede a formulare l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione e procede all'ascolto dei soggetti interessati.
Art. 7
Funzionamento della Consulta1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura ed esercita le sue funzioni fino al termine della stessa; i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. La Consulta è convocata dal presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quando il presidente lo ritiene opportuno o quando ne riceva richiesta da un quarto dei componenti la stessa. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. I membri assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono sostituiti con le modalità previste dall'articolo 5.
Art. 8
Ufficio di presidenza1. L'ufficio di presidenza della Consulta riceve le segnalazioni e le istanze riguardanti la tutela e la difesa delle libere professioni e i rapporti tra queste e gli utenti, poste in essere rispettivamente dagli ordini e dalle rappresentanze degli utenti. Tali segnalazioni ed istanze devono recare in calce le firme dei rappresentanti degli ordini e di quelle delle associazioni degli utenti, con le generalità dei singoli firmatari e l'indicazione della residenza. La Consulta fornisce risposta scritta a tali segnalazioni ed istanze e intraprende le iniziative necessarie.