CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 138
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANOil 13 maggio 2005
Istituzione di una rete museale dell'emigrazione
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di istituire in Sardegna una rete museale, con sedi coordinate, che concorrerebbe ad accrescere gli strumenti di conoscenza della presenza sarda nel mondo e ad arricchire le vie economiche, turistiche e culturali, attraverso cui si svolge il "pendolarismo" di migliaia di sardi emigrati o dei loro discendenti fra i paesi di residenza e l'isola.
Lontano da ogni finalità celebrativa, retorica o folkloristica, la rete museale dell'emigrazione rientra nell'obiettivo di valorizzare la cultura e la storia della nostra regione e, in particolare, quella dei nostri emigranti, attraverso l'analisi, ad esempio, della condizione della donna in contesti storici, sociali e culturali differenti, dell'emarginazione del diverso, dei pregiudizi e della discriminazione etnica e razziale. È perciò struttura di documentazione, di elaborazione di studi e ricerche, di promozione di incontri internazionali in Sardegna e all'estero, di interscambio culturale fra la Sardegna e le comunità sarde in Italia e all'estero, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore conoscenza dell'isola da parte degli stessi sardi nel mondo, che troppo spesso soffrono di un senso di abbandono e di distacco forzato dalla natia terra, che considerano soltanto un'incantevole luogo da ricordare o, nel migliore dei casi, dove andare in vacanza.
Al centro del tema dell'emigrazione sarda all'estero c'è oggi la questione di una "nuova soggettività sociale, economica e politica" dei nostri emigranti, abbiano essi conservato o meno la residenza in Sardegna, e la necessità di ristabilire un contatto tra loro e la Sardegna, anche attraverso le risorse acquisite nel Paese adottivo, per consentire loro di partecipare alla costruzione dell'isola contemporanea; la rete museale dell'emigrazione può essere uno strumento utile per rafforzare il legame fra gli emigrati e la Sardegna e viceversa, un contenuto di conoscenze e quindi di cultura e di conseguente capacità di integrazione.
Nella fenomenologia dei movimenti migratori mondiali, la creazione di una rete museale dell'emigrazione coinciderebbe con una fase in cui sono in ripresa le migrazioni e l'Italia è fortemente coinvolta nelle immigrazioni di altri popoli, l'immigrato viene spesso guardato con diffidenza, vediamo nascere le prime conflittualità religiose e possibili conflitti etnici, l'asilo politico troppo spesso viene confuso con l'immigrazione clandestina. Queste minacce mettono a rischio l'integrazione, che è, o dovrebbe essere, la conclusione naturale di ogni movimento migratorio.
Queste difficoltà, che oggi viviamo come Paese d'immigrazione, i nostri emigranti le hanno vissute, a loro volta, nei Paesi in cui trovarono accoglienza. Sicché lo studio della loro integrazione, in quei nuovi mondi, ci aiuterebbe a meglio affrontare i problemi delle immigrazioni di altre razze e culture nel nostro mondo e a capire le tendenze di lungo periodo del processo d'integrazione.
Questa osservazione e questo studio dovrebbero essere gli scopi precipui degli istituendi musei, tenendo anche conto delle modifiche indotte, nei fenomeni migratori, dalla globalizzazione dell'economia e dell' informazione.
Gli studi sul fenomeno migratorio italiano hanno messo in luce che i caratteri dell'emigrazione italiana sono diversi tra le diverse regioni del Paese, sia nelle cause che hanno dato origine all'esodo che nelle vicende che hanno caratterizzato la storia delle diverse comunità nei Paesi di destinazione.
Posto che l'istituzione di un solo museo regionale, così come previsto con la proposta di legge n. 7, pur non escludendolo come elemento centrale di documentazione e di riferimento, difficilmente potrebbe rappresentare la complessità e la varietà del fenomeno a livello regionale. Preso atto, altresì, che oggi nella regione esistono già diverse strutture museali anche in fase di avanzata realizzazione e di progettazione, appare quanto mai opportuno, sia sul piano scientifico che su quello organizzativo, un raccordo istituzionale fra tutti i musei, istituiti e istituendi. Tale raccordo può essere assunto da una commissione scientifica che proficuamente potrebbe operare sotto l'egida dell'Assessorato regionale del lavoro e del Ministero per gli italiani nel mondo.
Appare altresì opportuno che i musei dell'emigrazione sarda, proprio per l'alto valore culturale e morale dell'iniziativa, debbano poter usufruire di opportuni finanziamenti sia da parte della Regione che dello Stato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione di una rete museale dell'emigrazione
1. È istituita una rete museale dell'emigrazione, formata dal museo regionale di Cagliari e dai musei di Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania, Lanusei, Iglesias e Villacidro, nonché da ogni altro museo, in fase di realizzazione o di progetto, comunque avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.
Art. 2
Commissione scientifica
1. E' costituita, presso la direzione generale dell'Assessorato regionale del lavoro, una commissione scientifica, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, dai rappresentanti delle associazioni di tutela degli emigrati, nonché da studiosi di chiara fama, avente il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui all'articolo 1 nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici ed organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.
2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette una apposita relazione all'Assessorato del lavoro.
Art. 3
Competenze della Giunta regionale
1. L'Assessore del lavoro, in raccordo con l'Assessore della cultura, con proprio decreto, tenuto conto della relazione della commissione scientifica di cui al comma 2 dell'articolo 2, e di intesa con i presidenti delle province:
a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;
b) nomina gli organi direttivi dei musei;
c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei musei;
d) assegna in uso ai musei beni di proprietà della Regione, al fine della loro valorizzazione;
e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.
Art. 4
Funzioni e finalità dei musei
1. Ai musei, di cui all'articolo 1, è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni permanenti ed attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e le comunità dei sardi nel mondo. Per assolvere a tale funzione, volta a completare il riconoscimento della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale dei sardi all'estero ed a stabilire un maggiore interscambio produttivo fra la Sardegna e i suoi cittadini nel mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:
a) un archivio storico dell'emigrazione sarda, in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni 1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle compagnie di navigazione ed inchieste parlamentari;
b) una biblioteca dell'inedito, costituita dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in Italia, diari, autobiografie ed ogni altro documento di impegno intellettuale;
c) una sezione etnografica, etnologica e antropologica per raccogliere, esporre e proporre in forma critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora incompiute, tra emigrati e società di accoglienza;
d) un archivio visivo costituito da una videoteca; un archivio sonoro costituito da una nastroteca; un archivio statistico costituito da banche dati; un archivio demografico, costituito dalle genealogie più significative;
e) una sezione destinata alla produzione di software su richiesta dell'Unione europea, di parlamenti, di governi, di università degli studi, di ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e sindacali o di studiosi;
f) una sezione didattica per favorire progetti formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e pubbliche;
g) una sezione operativa per l'organizzazione di eventi speciali, quali conferenze stampa o presentazioni di progetti al cospetto di un forum internazionale di persone specializzate, nonché di potenziali investitori, al fine di ricostituire o rafforzare il legame tra gli emigrati e la Sardegna, ampliando la nozione di sardo oltre i confini geografici e politici;
h) una sezione dedicata all'interscambio di mostre tra i musei di cui all'articolo 1 e i musei realizzati in altri paesi per le medesime finalità.
2. Per l'attuazione delle funzioni e delle finalità di cui al presente articolo, i musei costituiscono altresì siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazioni sulle problematiche dell'emigrazione; tale scambio è finalizzato, altresì, alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
10 - LAVORO
UPB S10.039
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2005 euro 5.000.000
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 5.000.000
2006 euro 5.000.000
2007 euro 5.000.000