CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 134
presentata dai Consiglieri regionali
CHERCHI Oscar
il 4 maggio 2005
Costituzione della Fondazione Sartiglia
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Sartiglia di Oristano è unanimemente riconosciuta come una delle massime espressioni culturali, storiche, folkloristiche e di costume della Sardegna. Questa manifestazione cavalleresca, che ha origine nel primo medioevo, costituisce una preziosa testimonianza di vita, costumi e tradizioni popolari di quel periodo. Appare, pertanto, ovvia l'esigenza di valorizzare e preservare nel modo più opportuno questo patrimonio unico nel suo genere.
La Sartiglia non può essere ridotta a mero evento carnevalesco, perché racchiude significati religiosi, morali e riti propiziatori, specchio e retaggio, ma anche prodotto originale della società e della cultura sarda del periodo giudicale. Periodo nel quale si ebbe, con Eleonora D'Arborea e molto prima che in altri contesti sociali, italiani ed europei apparentemente reputati "civili", la Carta De Logu rarissimo esempio di codificazione di norme di civile convivenza e, quindi, per quei tempi, nobile testimonianza di alta civiltà.
La Sartiglia ha mantenuto inalterato nei secoli il fascino e il valore ed è ancora oggi una testimonianza viva e preziosa della storia, della tradizione e della cultura di un popolo. Una ricchezza che Oristano prima e tutta la Sardegna poi hanno ereditato dal passato ed hanno il dovere di tutelare, per una promozione a fini turistici, ma soprattutto per una valorizzazione, crescita e tutela della sua natura più profonda.
Sulla base di queste considerazioni si ritiene necessario realizzare un progetto che miri al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione della giostra oristanese, inestimabile patrimonio dell'intera isola. L'impegno si concretizza nella creazione di una struttura avente la veste giuridica di una fondazione, quale strumento più adeguato per il raggiungimento degli anzidetti obiettivi.
Della creazione e del finanziamento della Fondazione "Sartiglia" si fa promotrice la Regione Autonoma della Sardegna che avrà diritto ad esprimere un rappresentante nel direttivo. Membri della Fondazione sono, inoltre, la Provincia di Oristano, il Comune di Oristano e l'Ente per il turismo che vi partecipano attraverso un proprio rappresentante. Sono altresì membri i Gremi dei contadini e dei falegnami, l'Associazione cavalieri della Sartiglia e la Pro loco di Oristano. Tutti protagonisti pienamente consapevoli della possibilità di realizzare la promozione, la valorizzazione, la divulgazione, la ricerca storica e lo scambio del messaggio culturale che caratterizza tale evento oltre i confini nazionali, in Europa e nell'area del Mediterraneo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Costituzione della Fondazione1. La Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, partecipa alla creazione e al finanziamento della Fondazione Sartiglia.
2. Alla Fondazione di cui al comma 1, all'atto della costituzione, partecipano, oltre alla Regione Sardegna, la Provincia di Oristano, il Comune di Oristano, il Gremio dei contadini, il Gremio dei falegnami, l'Associazione cavalieri della Sartiglia, la Pro loco di Oristano e l'Ente per il turismo.
3. La Fondazione è costituita con apposito atto pubblico secondo le norme previste dal codice civile.
4. Con l'atto costitutivo è adottato lo statuto della Fondazione che deve prevedere la composizione, i modi di formazione e di funzionamento degli organi sociali, le finalità dell'istituzione, l'indicazione del patrimonio e tutto ciò che è previsto dal codice civile.
5. Lo statuto della Fondazione può prevedere modalità e procedure di adesione di altri soggetti interessati nonché l'individuazione di eventuali sedi territoriali idonee per la realizzazione delle finalità.
6. Lo statuto prevede le modalità di concorso finanziario e/o patrimoniale assicurato dai fondatori, aggiuntivamente ai contributi regionali nonché la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti di origine pubblica e privata.
7. La Regione può sospendere l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.
Art. 2
Settori di attività e finalità1. La Fondazione Sartiglia è un ente senza fini di lucro. Essa sviluppa la propria attività nel pieno rispetto del principio secondo cui il Gremio dei contadini e quello dei falegnami sono e saranno gli unici depositari della tradizione storica della Sartiglia con particolare riferimento alla esclusiva titolarità degli stessi per ciò che concerne i riti cerimoniali, la nomina de "Su compoidori", il rito della "Candelora", la vestizione e la svestizione de "Su compoidori" e tutto ciò che risulta ad essi connesso.
2. La Fondazione inoltre riconosce l'autonomia dei suddetti Gremi e della Associazione cavalieri nella organizzazione della giostra secondo le regole che gli stessi soggetti hanno sino ad ora adottato e quelle che intenderanno adottare in futuro, al fine di migliorare la manifestazione.
3. La Fondazione ha come finalità la realizzazione e la valorizzazione della manifestazione Sartiglia, lo studio, la ricerca storica e tutte quelle attività connesse al suo patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento alle iniziative dirette alla promozione in ambito nazionale e internazionale della stessa manifestazione.
4. La Fondazione Sartiglia può stipulare convenzioni e accordi con strutture nazionali e internazionali similari e compartecipare a società e altri istituti aventi scopi analoghi o complementari.
Art. 3
Patrimonio della Fondazione1. Il patrimonio della Fondazione è determinato, al momento della costituzione, dalla dotazione finanziaria della Regione prevista dalla presente legge. Tale patrimonio può essere incrementato dai conferimenti in denaro e da beni immobili eventualmente effettuati dagli altri soci fondatori.
2. Del patrimonio della Fondazione Sartiglia vanno altresì a fare parte:
a) i beni mobili e/o immobili successivamente conferiti dai soci fondatori;
b) i beni mobili e/o immobili che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo da parte di enti e privati;
c) le somme derivanti dai redditi della stessa Fondazione che dietro deliberazione sono destinati ad incrementarne il patrimonio.
3. Tutte le attività risultanti da ogni gestione annuale sono comunque destinate a favore delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero all'acquisto di beni idonei a incrementare e migliorare il funzionamento della Fondazione, restando pertanto escluso ogni scopo avente carattere lucrativo.Art. 4
Organi della Fondazione e simbolo1. Organi della Fondazione sono:
a) il presidente della Fondazione;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato tecnico;
d) il comitato consultivo;
e) il direttore;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. ll simbolo grafico della Fondazione Sartiglia viene definito ed individuato in sede di approvazione dello statuto.
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 annui per gli esercizi finanziari 2005-2007.
2. Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti di un capitolo di nuova istituzione nella UPB S11.041 del bilancio della Regione 2005-2007 e del corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
3. Nel bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007 verranno apportate le variazioni necessarie in diminuzione nel fondo nuovi oneri legislativi