CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 132

presentata dai consiglieri regionali

LA SPISA - RASSU - SANJUST - CONTU - LICANDRO -
SANNA Paolo Terzo - PETRINI - PILI


il 22 aprile 2005


Norme in materia di polizia locale della Regione autonoma della Sardegna


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Dopo 19 anni dall'emanazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65, "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale", in base alla quale le Regioni furono chiamate ad intervenire sulla materia, per la razionalizzazione e lo sviluppo delle norme generali sulle funzioni della polizia locale, per la promozione di servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla polizia locale, per la promozione tra i comuni delle opportune forme associative anche mediante incentivi, per la determinazione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio, per la disciplina delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi, la Sardegna è l'unica regione italiana a non avere una proposta normativa.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare rappresenta la più significativa espressione di autonomia dell'ente Regione poiché strumento di realizzazione dei bisogni della collettività locale, in particolar modo sentita dagli addetti alla polizia locale.

L'esigenza di intervento in una materia delicata quale l'esercizio di poteri di polizia, consente ora, a distanza di tempo, ma proprio in virtù delle grandi novità introdotte con la riforma del titolo V della Costituzione della Repubblica, di colmare il ritardo accumulato in questi anni e di approvare una legge di principi veramente innovativa che, in armonia con i compiti previsti dalla legge quadro per la tutela della categoria, soddisfi le più generali esigenze di certezza, uguaglianza e trasparenza dei servizi di polizia resi dagli enti locali a favore della cittadinanza.

Dall'altro canto è necessario intervenire per innalzare uno schermo di protezione nei confronti degli operatori rispetto ad indebite ingerenze nel loro operato.

L'analisi del fenomeno sul territorio evidenzia una frammentarietà del servizio di polizia locale legato alla prevalenza dei piccoli comuni nel territorio, ove si riscontra una generalizzata carenza delle risorse, umane e finanziarie, e dove l'accesso alla professione è basato su requisiti di volta in volta fissati dalle amministrazioni locali, senza alcuna garanzia di omogeneità e di qualità dei candidati.

La carenza di personale incide negativamente sull'efficacia del servizio, che evidentemente non potrà conseguire alcun risultato pratico mediante la disponibilità di pochi operatori o peggio di uno solo; si tratta di una situazione tutt'altro che rara nell'Isola. In queste realtà locali risulta largamente sconosciuto anche il basilare strumento normativo del regolamento comunale, che dovrebbe consentire quella chiarezza nelle competenze e nei fini dell'azione amministrativa atta a conferire dignità agli operatori di polizia locale.

Si ravvisa pertanto l'esigenza non rinviabile di una ottimizzazione delle funzioni e risorse nel rispetto dei diversi livelli istituzionali nonché ultima quella di assegnare un peso determinante alla polizia locale nei compiti di protezione civile.

I contenuti essenziali della disciplina che si propone al Consiglio regionale possono così essere riassunti:
- l'articolo 1 fissa i principi generali, primo fra tutti il riconoscimento delle funzioni di polizia locale e prevede norme di immediata efficacia alle quali dovrà conformarsi l'attività regolamentare degli enti locali;
- l'articolo 2 stabilisce le materie riservate all'attività regionale, quali l'individuazione dei compiti, i rapporti con le altre forze di polizia e la disponibilità del personale per compiti di ordine pubblico, la razionalizzazione dei settori d'intervento anche sganciati dalle limitazioni territoriali, l'istituzione d'ufficio di servizi associati o consorziati fra realtà carenti di risorse, l'istituzione di un ufficio regionale che fornisca consulenza agli enti locali e che svolga propri compiti a favore degli stessi; una struttura formativa che fornisca aggiornamento professionale agli addetti e verifichi gli standard culturali necessari per affrontare le selezioni del personale per la polizia locale, la foggia delle divise e la modulistica ;
- l'articolo 3 indica le macro funzioni della polizia locale;
- l'articolo 4 chiarisce l'impegno regionale teso a favorire l'attività degli enti locali nella materia in argomento, primo fra tutti l'istituzione di un organo apposito di collegamento e consulenza e di una scuola di formazione e aggiornamento;
- l'articolo 5 introduce un importante garanzia di imparzialità nella valutazione delle responsabilità disciplinari degli addetti alle polizie locali;
- l'articolo 6 inserisce a pieno titolo e assegna un ruolo di avanscoperta alla polizia locale per gli interventi di protezione civile;
- l'articolo 7 introduce la possibilità che la Regione, constatata l'insoddisfacente consistenza della polizia locale in un dato territorio, possa disporre d'ufficio l'accorpamento dei servizi presenti ;
- l'articolo 8 favorisce la collaborazione fra gli enti locali e incoraggia la circolazione delle professionalità allo scopo di migliorare il servizio e la formazione sul campo in aggiunta a quanto previsto per il funzionamento del servizio di insegnamento;
- l'articolo 9 prevede quali requisiti debba obbligatoriamente assumere il regolamento speciale degli enti locali e le conseguenze in caso di inerzia delle amministrazioni;
- l'articolo 10 detta direttive tese alla tutela della salute degli operatori;
- l'articolo 11 elenca in modo puntuale ma non esaustivo i compiti di dettaglio svolti dalla polizia locale;
- l'articolo 12 a fini di uniformità, definisce le denominazioni che può assumere la polizia locale sul territorio regionale;
- l'articolo 13 introduce l'obbligo secondo valutazioni singolarmente effettuate dagli enti locali di prevedere forme di previdenza integrativa mediante le risorse ivi individuate.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione Sardegna riconosce e tutela la specificità della polizia locale nell'ambito dei servizi resi dagli enti locali.

2. In attuazione della propria autonomia statutaria, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione e dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in armonia con la Legge 7 marzo 1986, n. 65, la presente legge determina le norme generali di immediata efficacia da assumersi su tutto il territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, e la realizzazione di sistemi integrati per la sicurezza, ivi compresa l'attribuzione di funzioni di protezione civile.

3. La presente legge detta inoltre i principi inderogabili a cui deve attenersi l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali, al fine di contemperare le potestà attribuite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la peculiarità dei compiti di polizia, il cui esercizio richiede la massima uniformità per salvaguardare l'uguaglianza fra i cittadini, e garantire la certezza e la difesa dei diritti e degli interessi legittimi ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

4. La Regione Sardegna coordina il soccorso delle popolazioni e i servizi di protezione civile ed ambientale anche avvalendosi delle strutture e del personale della polizia locale con modalità da stabilirsi mediante appositi provvedimenti legislativi.

5. Sono organi di polizia locale la polizia municipale e la polizia provinciale.

6. Il servizio di polizia municipale può essere gestito anche in forma associata secondo le disposizioni di legge.

7. Il personale a cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza secondo la normativa che ne prevede il rilascio, porta legittimamente l'arma in dotazione su tutto il territorio regionale.

 

Art. 2
Competenze regionali

1. E' riservata alle prescrizioni regionali la normazione sulle seguenti materie di polizia locale e di realizzazione dei sistemi integrati per la sicurezza :
a) l'individuazione delle funzioni di polizia locale ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi nazionali, ivi compresa la consistenza minima del personale di polizia locale indicata nel regolamento standard regionale;
b) le azioni di natura preventiva che, incentivando la collaborazione tra le forze di polizia dello Stato e quelle locali, sulla base di pari dignità, garantiscano una ordinata e civile convivenza nell'ambito del territorio regionale, ivi compresa la disponibilità della polizia locale per compiti di polizia di sicurezza;
c) l'assegnazione ai singoli enti locali di specifici settori di competenza nello svolgimento dei compiti di polizia locale ed eventualmente l'eliminazione delle limitazioni territoriali per la polizia locale dovute all'appartenenza all'ente; qualora l'ente locale non disponga di un corpo di polizia secondo le previsioni della Legge n. 65 del 1985 la Regione, con apposita legge, può disporre autoritativamente l'istituzione di un servizio di polizia locale fra le realtà territoriali limitrofe che versino nelle stesse condizioni, con le forme di cui all'articolo 7, in modo che sia garantita l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione della polizia locale;
d) ogni deroga motivata al principio di assoluta autonomia ed intangibilità delle funzioni di polizia locale;
e) l'istituzione di un ufficio di coordinamento regionale per la polizia locale, con propri compiti e funzioni di consulenza anche a favore degli enti locali, che concorra allo sviluppo dei servizi di polizia locale, secondo le finalità della presente legge;
f) la realizzazione di una struttura formativa e di aggiornamento permanente per gli operatori di polizia locale. Costituisce requisito per l'ammissione ai concorsi pubblici relativi all'assunzione di personale destinato allo svolgimento di funzioni di polizia locale l'aver partecipato con esito favorevole ai corsi di formazione professionale per aspiranti operatori della polizia locale; il requisito è indispensabile anche per le assunzioni a tempo determinato e per i concorsi interni che implichino il transito dal settore amministrativo a quello della polizia locale. Tali corsi sono finanziati con la partecipazione delle amministrazioni che intendono procedere alle assunzioni e con un contributo da parte degli interessati. Gli operatori di polizia locale in servizio, partecipano ad ogni selezione sulla base della professionalità acquisita;
g) la foggia delle divise e degli accessori di servizio, ivi compresi i distintivi di grado e di specialità, la loro consistenza minima, nonché le caratteristiche dei mezzi di servizio, delle armi e delle altre dotazioni tecniche;
h) la modulistica e gli stampati di servizio;
i) la definizione degli assetti minimi in materia di previdenza e copertura assicurativa del personale della polizia locale.

2. Ogni altra materia può essere oggetto di regolamentazione concorrente da parte degli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 1.

 

Art. 3
Funzioni

1. La polizia locale:
a) esercita funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;
b) esercita funzioni di polizia di sicurezza ai sensi e con le modalità previste dalla Legge n. 65 del 1986, in armonia con le prescrizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2;
c) svolge i compiti previsti dal codice della strada ed ogni altro compito attribuito da leggi regionali o statali.

 

Art. 4
Azioni di supporto alla polizia locale

1. La Regione Sardegna al fine di assicurare l'uniformità, in tutto il territorio regionale, delle funzioni in materia di polizia locale:
a) fornisce supporto, anche di carattere finanziario e consulenza a favore delle province, dei comuni e degli altri enti che esercitano funzioni di polizia locale;
b) favorisce la realizzazione di studi e di sistemi informativi integrati sui fenomeni sociali, nel campo della mobilità e della sicurezza;
c) promuove e conclude accordi tra le autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza per gli scopi di cui all'articolo 2;
d) in attuazione del sistema integrato di sicurezza promuove la collaborazione e le intese istituzionali in quei settori dove è richiesta l'azione coordinata per il miglioramento delle condizioni di vita ed il raggiungimento degli obiettivi di polizia locale;
e) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al servizio di polizia locale.

 

Art. 5
Attività degli organi di polizia locale

1. Al sindaco ed al presidente della provincia competono, in qualità di autorità di polizia locale, le funzioni di indirizzo in materia di polizia locale. A tal fine impartiscono le direttive e vigilano sul compimento del servizio con esclusione di ogni attività di gestione. E' ammessa la delega a favore dell'assessore competente per materia, senza alcuna intermediazione di altri dirigenti o funzionari dell'ente locale.

2. Gli organi di polizia locale sono organizzati in apposite strutture di servizi denominate corpo o servizio.

3. Al responsabile della struttura apicale del corpo o del servizio, dei comuni o delle province, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, spetta la direzione tecnica e operativa degli addetti ai servizi di polizia locale.

4. Gli addetti ai servizi di polizia locale di ogni ordine e grado sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici.

5. Il personale appartenente alla polizia locale, per ogni addebito disciplinare formulato dall'amministrazione di appartenenza, diverso dal rimprovero verbale o scritto, in deroga a quanto previsto per gli altri dipendenti dell'ente locale, è sottoposto a procedimento disciplinare presso una apposita commissione che si costituisce di volta in volta presso l'ufficio di coordinamento regionale per la polizia locale e che giudica secondo le regole del CCNL del comparto enti locali; i suoi componenti, in numero dispari, vengono nominati dal direttore dell'ufficio, dall'amministrazione di appartenenza dell'incolpato e partecipano con diritto di voto membri estratti a sorte da una rosa di esperti di nomina sindacale.

 

Art. 6
Protezione civile e coordinamento interventi

1. Gli enti locali territoriali, in attuazione dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base delle proprie competenze, devono dotarsi di una struttura di protezione civile; gli stessi predispongono apposito piano di protezione civile comunale o intercomunale di emergenza.

2. In caso di calamità, gli enti locali territoriali debbono garantire l'immediata disponibilità di personale e mezzi in loro dotazione ed uso, e comunque in ogni tempo reperibili; dispongono, altresì, l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale.

3. La polizia locale assicura di propria iniziativa l'immediato intervento per la salvaguardia della vita umana ed il collegamento con gli altri servizi di protezione civile, anche prima di qualunque intervento delle autorità politiche e tecniche e cura l'immediata informativa alle stesse.

 

Art. 7
Collaborazione tra enti locali

1. La Regione Sardegna, al fine di assicurare più alti livelli di sicurezza, promuove ogni iniziativa atta a contribuire allo sviluppo delle forme di collaborazione per l'esercizio associato del servizio di polizia locale.

2. I comuni possono esercitare le funzioni di polizia locale in forma consortile o associata, ovvero, stabilire intese per l'esercizio associato di funzioni o di servizi, anche mediante la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.

3. Gli addetti al servizio di polizia locale, allorquando il servizio è consorziato, sono inquadrati nell'organico del consorzio e dipendono funzionalmente dal presidente dell'ente associativo istituito, ovvero dal sindaco o dal presidente della provincia, in riferimento alla forma associativa utilizzata e, operativamente, dal responsabile della struttura designato.

4. In caso di scioglimento del consorzio, i dipendenti provenienti dagli enti locali di origine vi fanno rientro con lo stesso livello e incarico raggiunto durante il servizio prestato nel consorzio e senza alcuna ulteriore formalità; il personale assunto direttamente dal consorzio si ripartisce fra gli enti partecipanti allo stesso all'atto dello scioglimento, in proporzione alla loro partecipazione.

 

Art. 8
Servizi esterni di supporto

1. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, di cui va data comunicazione alla Regione, i distacchi ed i comandi di personale presso strutture di polizia locale di altro ambito territoriale, se connessi a fattori particolari, contingenti e per soddisfare esigenze di natura temporanea.

2. I distacchi ed i comandi degli addetti ai servizi di polizia locale, di cui al comma 1, ed il loro impiego devono essere, comunque, connessi allo svolgimento delle proprie attribuzioni e compiti istituzionali. In tali circostanze gli addetti ai servizi di polizia locale operano alle dipendenze dell'autorità locale della amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.

3. Sono ammessi i distacchi ed i comandi per le applicazioni istituzionali, e nelle distinte forme previste dalla legislazione dello Stato e della Regione Sardegna.

4. Sono ammesse e incentivate le prestazioni di servizi amministrativi legati alle attività di polizia locale, resi dai corpi di polizia locale a favore di altri corpi e atti a conseguire risparmi di scala sui costi del servizio.

 

Art. 9
Regolamento di polizia locale

1. Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione in materia di autonomia regolamentare degli enti locali e della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 65 del 1986 e in relazione alla normativa fissata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, tutti i comuni, le province ed i comuni che svolgono i servizi di polizia locale in forma associata, si dotano di un apposito regolamento speciale di polizia locale, amministrativa e di sistemi integrati per la sicurezza; qualora l'ente locale non provveda ad emanare il regolamento di polizia locale, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, la Regione nomina un commissario ad acta, che provvede nei successivi tre mesi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) l'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione del corpo di polizia locale, ivi compresa l'articolazione dell'orario di servizio secondo gli accordi raggiunti mediante gli istituti contrattuali;
b) lo stato giuridico, la gerarchia, la disciplina ed i relativi obblighi degli addetti;
c) le modalità dì svolgimento dei servizi d'istituto;
d) le regole di partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento di tutti gli addetti ai servizi di polizia locale;
e) l'obbligo della divisa e le eventuali deroghe;
f) la dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi;
g) i criteri di rotazione obbligatoria per il personale dei vari servizi, tenendo anche conto dell'anzianità e della professionalità;
h) le modalità di partecipazione di tutti gli addetti ai servizi di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, alle esercitazioni, almeno annuali, da tenersi presso poligoni di tiro del territorio regionale, anche per gli addetti di comuni singoli od associati non dotati dell'arma.

3. Qualora gli addetti alla polizia locale siano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il regolamento deve prevedere i seguenti criteri generali:
a) l'istituzione di un'armeria, nel caso in cui l'arma non venga assegnata in via continuativa agli addetti ai servizi di polizia locale;
b) nel rispetto delle norme statali e regionali, l'individuazione delle tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;
c) le modalità di espletamento dei servizi;
d) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni, nonché in merito alle indennità da corrispondere al personale.

4. Il regolamento deve precisare che la conduzione di veicoli in dotazione alla polizia locale è riservata al personale della polizia locale munito della apposita patente di servizio secondo le disposizioni del codice della strada.

5. L'atto di approvazione del regolamento è sottoposto al controllo di legittimità della Regione.

 

Art. 10
Tutela della salute e benessere

1. I comuni, singoli o associati, e le province provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. I regolamenti speciali di cui all'articolo 9 devono disciplinare, salvo in caso di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli addetti ad agenti inquinanti, atmosferici ed acustici, al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

3. In attuazione della direttiva del Ministro della funzione pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni, i regolamenti speciali di cui all'articolo 9, oltre a prevedere obiettivi di efficacia e di produttività, devono altresì indicare gli interventi per migliorare le prestazioni, e mantenere il benessere fisico e psicologico degli addetti anche attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che favoriscano il miglioramento della qualità della vita degli stessi e l'assistenza specialistica.

 

Art. 11
Compiti di polizia locale

1. E' compito degli addetti alla polizia locale:
a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei relativi regolamenti e ordinanze;
c) svolgere i servizi di polizia stradale secondo le modalità previste dal codice della strada;
d) svolgere controlli, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza, sull'osservanza delle disposizioni in materia di tributi locali, secondo quanto previsto dai regolamenti;
e) eseguire accertamenti in materia annonaria commerciale e turistica;
f) eseguire accertamenti in materia ambientale ed ittico-venatoria;
g) svolgere accertamenti in materia igienico-sanitaria;
h) compiere attività di controllo ed espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
i) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
l) prestare i servizi di vigilanza e scorta a favore dell'amministrazione di appartenenza;
m) eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell'ufficio giudiziario per l'attività connessa ai servizi di polizia locale;
n) prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri che richiedano interventi di protezione civile;
o) espletare, su delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, l'incarico di pubblico ministero;
p) rappresentare l'amministrazione di appartenenza, su delega del sindaco o del presidente della provincia, nei giudizi di opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981 o previsti dall'articolo 204 bis del codice della strada;
q) rappresentare il prefetto, su delega, presso gli uffici del giudice di pace competente per territorio, previo accordo con la Regione.

2. Gli addetti ai servizi di cui sopra adempiono ad ogni altra incombenza di polizia amministrativa prevista dalla legge.

 

Art. 12
Organizzazione delle strutture di polizia locale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale attraverso l'organo di polizia locale denominato polizia municipale, il quale è organizzato in apposite strutture di servizi denominate corpo o servizio, in relazione al contingente numerico previsto dalla dotazione organica dell'ente.

2. I comuni associati svolgono le funzioni di polizia locale attraverso l'organo di polizia locale denominato polizia municipale, il quale è organizzato in apposita struttura di servizi denominata corpo.

3. Le province svolgono funzioni di polizia locale attraverso l'organo denominato polizia provinciale, il quale è organizzato in apposite strutture di servizi denominate corpo.

 

Art. 13
Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale ed assicurativa

1. I comuni singoli o associati e le province, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta ai sensi della lettera a) del comma 2 e del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del nuovo codice della strada), definiscono la relativa provvista di risorse da destinarsi a previdenza integrativa per gli addetti ai servizi di polizia municipale, che tenga conto delle condizioni che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale; per la medesima finalità la Regione Sardegna attribuisce con separato provvedimento legislativo una quota parte delle risorse derivanti da proventi ad essa spettanti per sanzioni amministrative accertate dal personale appartenente all'ente locale.

2. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali, di cui al comma 1, individuate dai comuni singoli o associati e dalle province, sono gestite dagli organismi previsti dall'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. L'attività lavorativa prestata dagli addetti alla polizia locale, ivi compresi i servizi appiedati di viabilità stradale rientrano tra le attività protette, e sono equiparate a quelle ad alto rischio previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche ai fini della copertura assicurativa INAIL.