CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 130

presentata dai consiglieri regionali
SANNA Simonetta - BIANCU - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo - GIAGU -MANCA - SABATINI - SANNA Francesco
- SECCI - UGGIAS

il 13 aprile 2005

Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il riconoscimento e la condivisione universale della cultura dell'infanzia, e in particolare l'acquisizione di strumenti legislativi moderni a tutela dei diritti individuali e collettivi dei minori, costituiscono una delle conquiste più rilevanti della civiltà contemporanea, sempre più consapevole dell'importanza delle giovani generazioni nella costruzione del mondo di domani. In tale prospettiva appare rilevante che l'approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, avvenuta a New York nel 1989, sia coincisa con il bicentenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1789) e col trentennale della Dichiarazione dei diritti del bambino (1959). Da qualche decennio, dunque, si riscontra in ambito internazionale una rinnovata sensibilità verso il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e una conseguente intensa attività legislativa. In ambito UE, a partire da alcune importanti iniziative anticipatrici degli anni '80, tutti i paesi europei - e fra essi l'Italia - hanno realizzato nel corso degli anni '90 ulteriori rilevanti provvedimenti volti allo sviluppo della tutela pubblica dei minori.

In Italia, tuttavia, tale percorso non è stato ancora completato. Oltre ad un rinnovato impulso delle politiche per l'infanzia e per la famiglia, in numerose regioni manca ancora l'istituzione di organismi e figure specifiche. In Sardegna, in particolare, si attende l'istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, che pure diverse regioni hanno istituito da tempo. Tale figura risulta essere particolarmente importante, giacché, oltre a svolgere specifici compiti di vigilanza, di monitoraggio, di consulenza, di formazione e di prevenzione, può contribuire al coordinamento e all'efficacia dell'azione regionale in materia di infanzia e adolescenza. Mancando gli strumenti adeguati a tutela dei minori, esiste invero il pericolo che i relativi diritti non siano garantiti, ma configurino soltanto un orizzonte discorsivo o siano indeboliti da una lettura e da un'applicazione riduttiva.

Si riconosce pertanto la necessità di una legge regionale con la finalità generale di promuovere la tutela dei diritti dei minori, che tenga altresì conto della precedente attività legislativa cui hanno partecipato qualificati esperti appartenenti alle principali istituzioni ed organismi del settore, quali il tribunale dei minorenni, il difensore civico regionale, gli assessorati comunali dei servizi sociali, le università, l'ANCI, l'UNICEF. Facendo propri i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dalla Legge n. 176 del 1991, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la presente legge si intende pertanto istituire presso il Consiglio regionale della Sardegna, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, disciplinandone le funzioni, le relazioni istituzionali, la struttura organizzativa, al fine di promuovere azioni positive per l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone di minore età, prevenire comportamenti lesivi e rischi di violazione dei loro diritti e diffondere il riconoscimento della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per l'affermazione dei principi sanciti nella Costituzione italiana, nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Con la presente legge, al fine di salvaguardare il diritto ad uno sviluppo armonioso della personalità dei minori e di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, la Regione disciplina l'istituzione, l'organizza-zione e il funzionamento del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

   

Art. 2
Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

   

Art. 3
Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila affinché su tutto il territorio regionale sia data piena applicazione alle convenzioni internazionali sui diritti dei minori, nonché alle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) tutela i minori in difficoltà, compresi i minori stranieri, segnalando ai servizi ed alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private e, ove occorra, all'autorità giudiziaria competente, le situazioni di carenza di tutela dei minori ed i comportamenti ritenuti lesivi;

c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di volontariato, azioni positive per la tutela dei minori;

d) vigila sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata ai minori in affido ricoverati in strutture educativo-assistenziali o residenziali;

e) attiva campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura dell'infanzia, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, fornendo informazioni riguardo all'esercizio dei diritti dei bambini ai mass media, al pubblico, alle persone e agli organismi che si occupano di questioni relative ai bambini;

f) promuove, anche con corsi specifici di preparazione e di aggiornamento, la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori ed ai curatori nominati;

g) esprime pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

h) coordina e controlla gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero;

i) collabora con gli altri soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo atte a prevenire abusi sul minore ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;

l) accoglie segnalazioni e reclami provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario;  

m) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge regionale n. 40 del 1990 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa);

n) collabora, in collegamento con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;

o) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;

p) vigila sulla programmazione televisiva e sulle altre forme di comunicazione affinché siano salvaguardati e tutelati i minori, segnalando alle autorità competenti le trasgressioni commesse, nonché predisponen-do iniziative per facilitare la creazione di un più maturo rapporto tra minori e informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela di diritti ed interessi individuali di minori sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante è tenuto ad osservare la vigente normativa sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.

4. Il Garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, è dotato dei seguenti poteri d'indagine:

a) nell'ambito della propria competenza, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori;

b) può ordinare che tramite funzionari delle istituzioni pubbliche o tramite proprio personale vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essergli data immediata informazione;

c) può visitare liberamente case-famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali ed altri istituti di cura pubblici o privati od altri luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia;

d)    accertate situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile;

e) accertati reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero competente;

f) accertati, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute,  negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, può richiedere informazioni ulteriori;

g) nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.

   

Art. 4
Rapporti con gli organi istituzionali

1. Il Garante:

a) riferisce, di norma ogni sei mesi, sull'attività svolta, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente compe-tente in materia di servizi sociali;

b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate, illustrando le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo e formulando le proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. La relazione di cui alla lettera b) del comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

   

Art. 5
Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa da istituirsi presso il Consiglio regionale. Tale struttura può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di esperti in pedagogia.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Garante, la struttura di cui al comma 1 opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, avvalendosi anche della collaborazione della struttura di supporto al Difensore civico regionale, nonché per studi e indagini sulla situazione minorile, delle strutture sanitarie regionali.

3. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.

   

Art. 6
Elezione e durata in carica

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, con voto segreto, con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione, su una terna di nomi predisposta dalla commissione consiliare competente in materia di diritti civili, previa valutazione dei curricula prevenuti a seguito di avviso pubblico.

2. Il Garante dura in carica per l'intera legislatura in cui è stato eletto e può essere rieletto per una sola volta.

3. Le funzioni del titolare della carica sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del nuovo titolare.

5.  Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale, successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

   

Art. 7
Requisiti, incompatibilità, revoca

1. Per l'elezione a Garante sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollenti, ovvero in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, ovvero in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile, nonché di un'adeguata e comprovata esperienza nel campo minorile. I requisiti sono accertati dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti dei comitati di controllo;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'ufficio di Garante è incompatibile per tutta la sua durata con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione 

4. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

   

Art. 8
Trattamento economico

1. Al Garante è attribuita una indennità pari a quella spettante ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e successive modifiche.

   

Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2005, nell'ambito dell'UPB S01013, apposito capitolo denominato "Spese per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", con lo stanziamento di euro 100.000 in termini di competenza e cassa.

2.  Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'UPB S03066.

3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.