CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 129

presentata dal consigliere regionale
RASSU

il 13 aprile 2005
 

Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole e agro-pastorali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il settore agricolo ed agropastorale, composto in Sardegna per la sua quasi totalità dalle piccole e medie imprese, rappresenta per la nostra economia uno dei fattori trainanti.

A causa comunque delle peculiarità e caratteristiche del sistema economico isolano, per certi versi sistema chiuso, il settore risente più di altri dei riflessi negativi originati da fattori esterni allo stesso sistema che ne condizionano la redditività.

In particolare i costi della produzione risentono pesantemente della condizione geografica della nostra Regione che paga per la propria insularità, con ciò che di negativo questo fatto comporta, specificamente la mancanza della continuità territoriale con l'esterno e la scarsità di infrastrutture interne.

Il costo dei trasporti infatti, da e per la Sardegna, aggiunti al più elevato costo dell'energia e del danaro, hanno determinato e continuano a determinare gravissimi squilibri economici che, nella debole economia isolana causano gravi svantaggi socio-strutturali.

La stabilità dell'intero sistema economico della Sardegna può ottenersi attraverso il riequilibrio economico finanziario del settore agricolo ed agropastorale. Il fallimento della politica industriale, infatti, che ha evidenziato la mancanza e la debolezza dei presupposti economici, ha posto in evidenza la necessità di ridare al settore agricolo il ruolo che gli era stato tolto.

Queste obiettive difficoltà, intrinseche al sistema economico isolano di cui si è appena accennato, sono state ancor più accentuate dall'impatto che la debolezza di questo sistema ha dovuto sopportare a seguito dell'adesione dell'Italia all'euro, della globalizzazione dei mercati, non trovandosi in alcun modo strutturato per affrontarli.

Ne è conseguito un aumento di costi di produzione con conseguente squilibrio dei prezzi, con un insopportabile appesantimento per la struttura delle aziende, che già avevano difficoltà a sopportare le difficoltà congiunturali di un sistema così strutturato. Come se non bastasse negli ultimi cinque anni la nostra Regione è stata interessata, (in questi ultimi tre anni continuativamente), da eventi calamitosi ed eccezionali che hanno minato gravemente alla base la già precaria struttura economica delle piccole e medie imprese agricole tanto che il grado di indebitamento maturato poco si discosta dai valori della P.L.V.

Le piccole e medie imprese agricole, già interessate dalla congiuntura negativa del mercato, che hanno contratto con le banche prestiti agrari a tasso ordinario e comunque superiori al tasso agevolato, ricorrendo all'indebitamento a breve o a medio termine, a causa anche degli eventi calamitosi che ne hanno condizionato e compromesso la capacità produttiva sia singola che complessiva, si ritrovano oggi nella condizione di non poter garantire i rientri imputabili ai prestiti contratti.

In questo panorama le piccole e medie imprese agricole ed agropastorali rischiano il collasso e il tracollo economico, con conseguenti ripercussioni catastrofiche sul sistema economico non solo regionale, ma nazionale ed europeo.

Le passività accumulate frenano il loro slancio produttivo impedendo anche il decollo del settore che pure ha obiettive potenzialità di sviluppo.

L'attuale politica regionale che, grazie alle incentivazioni della Unione Europea, punta allo svecchiamento dell'imprenditoria agricola, trova in questa particolare situazione congiunturale e socio strutturale un grave ostacolo che può vanificare per sempre l'azione rinnovatrice.

Diventa quindi improcrastinabile ed urgente un provvedimento di legge che, seguendo gli indirizzi della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, miri a rilanciare lo sviluppo della piccola e media impresa agricola ed agropastorale, dando a queste imprese le possibilità di accedere ad interventi che consentano la loro ristrutturazione finanziaria, permettendo, con l'intervento della Regione, il consolidamento dei debiti contratti a tasso ordinario o comunque non agevolato per l'attività, il funzionamento, la ristrutturazione, il miglioramento delle aziende e contribuendo, in misura pari al 64 per cento, all'abbattimento del tasso di interesse, imputabile ai finanziamenti concessi per il consolidamento stesso.

L'intervento proposto eviterebbe il tracollo di un intero settore economico quale è quello delle piccole e medie imprese agricole ed agropastorali in Sardegna e garantirebbe tra l'altro, pur mantenendo intatte la capacità produttiva complessiva, la ripresa della redditività aziendale ed i livelli occupativi del comparto.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere per una sola volta, agevolazioni sui finanziamenti da destinare al consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese agricole ed agropastorali singole o associate, delle cooperative e consorzi operanti nel settore che, a causa anche dei ricorrenti eventi eccezionali e calamitosi e di situazioni congiunturali e di svantaggio socio strutturale, dimostrano di trovarsi in difficoltà finanziaria e di insolvenza verso il sistema bancario in quanto non in condizioni di rimborsare le esposizioni debitorie con gli istituti di credito, originate da debiti contratti a tasso ordinario o comunque superiore all'agevolato e relativi alla conduzione, l'esercizio, la ristrutturazione, l'acquisto di terreni per l'accorpamento ed il riordino fondiario, l'acquisto di aziende, l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ed agrario nonché dalle esposizioni debitorie rivenienti da aperture di credito e da prestiti agrari a scadenza annuale ottenuti per l'esercizio dell'attività aziendale

   

Art. 2
Destinatari

1. Possono beneficiare delle provviden-ze della presente legge per una sola volta nella loro vita le piccole e medie imprese agricole ed agropastorali, singole o associate, le cooperative e i consorzi operanti nel settore.

2. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provviden-ze, statali, regionali, comunitarie percepite per lo stesso scopo.

   

Art. 3
Tipologia degli interventi

1. Per gli scopi previsti dall'articolo 1 è autorizzata la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti da contrarsi dai sog-getti di cui all'articolo 2, con istituti di credito finalizzati al consolidamento delle passività del-le imprese di cui al medesimo articolo 2, ottenuti a tasso ordinario o superiore all'agevolato, per la ristrutturazione finanziaria della stessa azienda, a condizione che non determinino aumenti della capacità produttiva complessiva e non provochi-no indebite distorsioni di concorrenza.

   

Art. 4
Misure degli aiuti

1. L'intensità dell'aiuto è pari alla contribuzione del 64 per cento del tasso di riferimento applicato alle operazioni di credito agrario e di miglioramento fondiario e vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento per l'intervento di ristrutturazione finanziaria, e comunque non superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa della Comunità Europea e limitato all'importo minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione in funzione della disponibilità finanziaria dell'impresa.

2. Il contributo è concesso per il periodo di ammortamento e di preammortamento del finanziamento.

   

Art. 5
Durata

1. La durata del periodo di ammortamento del finanziamento è così stabilita:

a) anni cinque per i consolidamenti rivenienti da esposizioni in conto corrente e da prestiti agrari a scadenza annuale, previo un periodo di preammortamento di un anno;

b) anni dieci per le esposizioni da consolidare fino a euro 150.000, previo un periodo di preammortamento di anni due;

c) anni quindici per le esposizioni da consolidare oltre a euro 150.000, previo un periodo di preammortamento di anni tre. Il pagamento delle rate deve avvenire con cadenza semestrale.

   

Art. 6
Procedure per la concessione

1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare con la richiesta delle agevolazioni un piano di risanamento economico e di ristrutturazione finanziaria, che contenga le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e che dimostri, con apposita documentazione, l'adeguatezza delle misure proposte.

2. Il piano di ristrutturazione deve consentire il ripristino della redditività dell'impresa, il suo riequilibrio economico e, a consolidamento avvenuto, la copertura della totalità dei suoi costi senza che ciò determini aumento della capacità produttiva complessiva, né indebite distorsioni di concorrenza, consentendo altresì un accettabile equilibrio finanziario.

3. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze devono essere presentate dai soggetti di cui ai precedenti articoli presso gli istituti di credito e devono contenere:

a) il piano di ristrutturazione finanziaria;

b) i documenti necessari per l'istruttoria ed elencati nell'allegato alla presente legge.

   

Art. 7
Termini

1. L'istituto di credito entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consolidamento, completa della documentazione richiesta, trasmette all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le risultanze dell'istruttoria bancaria e copia del piano di ristrutturazione finanziaria.

2. Copia del piano di ristrutturazione finanziaria deve essere notificata per la sua approvazione alla Commissione competente della Comunità Europea.