CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 128
presentata dai consiglieri regionali
ATZERI - SCARPA
l'11 aprile 2005
Norme per la tutela e la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La figura del consumatore ricopre oggi un ruolo chiave nelle dinamiche economiche e sociali. Il tema degli abusi e delle frodi nel mercato, unitamente alle prevaricazioni derivanti dalla pubblicità ingannevole, determinano rischi e problematiche che si riverberano direttamente sullo stesso equilibrio della produzione e degli interessi economici, oltre che sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita; di qui la necessità di garantire una più adeguata e puntuale tutela ai consumatori e agli utenti, a cui devono essere assicurate puntuali forme di tutela individuale e collettiva.
Ciò è coerente con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 32 della Costituzione che garantisce e tutela il diritto fondamentale alla salute; con le direttive comunitarie emanate dal 1992 al 1998, rivolte ad armonizzare le legislazioni nazionali in tema di tutela e promozione dei diritti e degli interessi dei consumatori; con i successivi trattati; con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con l'introduzione del capo XIV bis nel Codice civile; con la successiva legislazione nazionale (in particolare la Legge n. 281 del 1998); e infine con gli stessi processi di riforma costituzionale della seconda parte della Costituzione (in particolare la vigente legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla riforma del titolo V), con cui sono state trasferite alle Regioni importanti competenze per la promozione e l'attuazione delle misure per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Anche la Sardegna deve dotarsi di una legge organica in materia, dopo aver fallito l'obiettivo nelle precedenti legislature. In questo senso è indirizzata la presente proposta di legge, strutturata in otto articoli.
Nel primo articolo sono stabiliti i principi generali e il quadro programmatico; nell'articolo 2 è prevista l'istituzione della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, organo consultivo della Regione; nell'articolo 3 sono delineate le relative funzioni, con particolare riferimento a proposte programmatiche e su ogni iniziativa legislativa regionale in materia, all'attività di studio e ricerca, alla predisposizione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione verso i problemi del consumatore e dell'utente, alla promozione di attività educative e formative, nonché alla promozione dell'accesso dei cittadini ai mezzi di conciliazione relativi alle controversie in materia; nell'articolo 4 sono stabiliti i criteri di composizione della Consulta, ispirati a obiettivi di snellezza, efficacia, funzionalità e rappresentatività; nell'articolo 5 è data attuazione all'obiettivo di valorizzare l'associazionismo, attraverso la previsione di un apposito registro regionale delle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, e dei relativi criteri per l'iscrizione; nell'articolo 6 è disciplinata la materia dei contributi alle associazioni; nell'articolo 7 è istituito lo Sportello del consumatore e dell'utente, gestito dalle associazioni, per fornire al pubblico adeguata consulenza, e per la tenuta di un Registro per la raccolta di denunce dei consumatori; l'articolo 8 è relativo alla norma finanziaria.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Principi generali1. La Regione autonoma della Sardegna tutela, garantisce e promuove i diritti fondamentali e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti di beni e servizi.
2. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, in conformità ai principi costituzionali, alla legislazione nazionale e alle norme comunitarie, si perseguono i seguenti obiettivi:
a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
b) tutela della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riferimento alle istanze dello sviluppo sostenibile;
c) difesa degli interessi giuridici ed economici a carattere generale, promozione della correttezza e dell'equità dei rapporti contrattuali, anche attraverso la soluzione delle controversie presso le opportune sedi di conciliazione;
d) promozione della più ampia collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l'erogazione di servizi pubblici improntati ai principi di efficacia ed efficienza e agli standard europei di qualità;
e) promozione e sviluppo di una politica di adeguata informazione, educazione, e formazione dei consumatori e degli utenti, attraverso iniziative dirette a garantire la più ampia e corretta pubblicità in materia;
f) promozione di iniziative in materia di formazione professionale, diretta alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale di personale specializzato in tema di tutela e di promozione dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
g) promozione di programmi di educazione al consumo rivolti al personale sanitario, al personale docente e ai giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente, e relativa predisposizione di adeguati supporti e attrezzature necessari per l'ottimale espletamento delle predette attività formative;
h) valorizzazione e sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, nella duplice finalità di sostenere una loro adeguata rappresentanza, e di favorire l'ottimizzazione della qualità e dell'efficienza dei beni e dei servizi pubblici e privati;
i) riconoscimento del ruolo fondamentale dell'associazionismo nella determinazione e nell'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico-sociale e culturale.
Art. 2
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, con finalità consultive.
2. La Consulta esprime parere preventivo in relazione alle iniziative regionali attinenti ai problemi dei consumatori e degli utenti.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione, è presieduta dall'Assessore dell'industria e dura in carica per cinque anni.
Art. 3
Funzioni della Consulta1. La Consulta assolve alle seguenti funzioni:
a) fornisce pareri e proposte su atti di programmazione, su proposte di legge e su ogni altra iniziativa regionale relativa ai diritti e agli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) elabora studi, propone ricerche, realizza pubblicazioni e promuove ogni altra iniziativa in relazione ai problemi dei beni di consumo e dei servizi, avvalendosi anche di esperti e della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati;
c) sottopone alla Regione una relazione semestrale sull'andamento dei consumi e dei prezzi nel territorio regionale, e sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai consumatori e agli utenti;
d) esprime pareri e formula proposte in tema di coordinamento degli interventi degli enti locali in materia, e promuove ogni opportuna iniziativa per realizzare forme di collaborazione con analoghi enti e organismi nazionali e comunitari;
e) favorisce iniziative orientate alla promozione dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia per la conciliazione delle controversie in materia;
f) promuove la più ampia informazione, pubblicità e formazione in materia, con particolare riferimento alla divulgazione delle relative tematiche nelle scuole e nell'ambito dell'educazione permanente;
g) predispone e approva il regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei componenti entro tre mesi dalla data del proprio insediamento.
Art. 4
Composizione della Consulta1. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore dell'industria, o in sua vece dal direttore generale dell'Assessorato, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori regionali competenti per le singole materie oggetto di trattazione, o in loro vece da funzionari appositamente delegati da ciascun assessore;
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5;
d) da un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Sardegna;
e) da un funzionario regionale, nominato dal Presidente della Regione, con funzioni di segretario.
2. La Consulta è convocata dal Presidente della Regione almeno due volte all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. La Consulta esercita le proprie funzioni a prescindere dal numero dei presenti, purché l'organismo sia stato regolarmente convocato.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
5. I lavori e le deliberazioni della Consulta sono disciplinati dalle procedure disposte nel regolamento di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3.
6. Gli incarichi dei componenti della Consulta sono gratuiti; è invece riconosciuto il diritto ad un rimborso delle spese regolarmente documentate nella misura stabilita in analogia a quanto previsto per gli organismi regionali simili.
Art. 5
Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti1. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti le associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) siano regolarmente costituite con atto pubblico da almeno due anni;
b) documentino lo svolgimento di un'attività nel settore da almeno un anno;
c) abbiano come scopo statutario esclusivo la difesa e la promozione dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
d) non perseguano scopo di lucro;
e) siano presenti nel territorio regionale con almeno due sedi;
f) abbiano almeno duecento iscritti;
g) non esercitino alcuna attività di promozione, e non realizzino alcuna forma di pubblicità commerciale, in relazione a beni o servizi prodotti da terzi, e sia inoltre esclusa ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione.
2. E' istituito presso l'Assessorato dell'industria il Registro regionale delle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, al quale sono iscritte le associazioni che soddisfino tutti i requisiti di cui al comma 1.
3. L'iscrizione al Registro di cui al comma 2 è requisito essenziale per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 6.
4. La perdita anche di uno solo dei predetti requisiti, o l'accertamento di irregolarità nella gestione dei contributi o nello svolgimento dell'attività statutaria, comporta l'immediata cancellazione delle associazioni dal Registro.
5. Le associazioni iscritte al Registro gestiscono lo sportello del consumatore e dell'utente, di cui all'articolo 7.
Art. 6
Contributi alle Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva ogni tre anni gli indirizzi programmatici per individuare criteri e priorità degli interventi in materia di tutela e di promozione dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei predetti indirizzi, approva un programma annuale in cui sono stabiliti l'elenco delle iniziative ammesse ai contributi e il relativo ammontare.
3. Nell'ambito dei predetti indirizzi sono individuate le associazioni beneficiarie dei contributi finalizzati alla realizzazione dei principi di cui all'articolo 1.
4. I criteri, i termini e le modalità per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
5. Le quote dei contributi non possono superare il 60 per cento delle spese ammissibili di cui al comma 4.
Art. 7
Sportello del consumatore e dell'utente1. La Giunta regionale promuove la istituzione dello sportello del consumatore e dell'utente.
2. Lo sportello ha lo scopo di fornire informazioni, documentazione e consulenza intorno alle problematiche relative ai diritti e agli interessi dei consumatori e degli utenti.
3. Lo sportello è gestito dalle associazioni di cui all'articolo 5.
4. Lo sportello tiene un apposito registro, di pubblica consultazione, nel quale sono annotate le denunce e le segnalazioni pervenute in tema di diritti e interessi dei consumatori e degli utenti.
Art. 8
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
UPB S09.042
2005 euro 1.000.000
2006 euro 1.000.000
2007 euro 1.000.000
In diminuzione
UPB S03.006
2005 euro 1.000.000
2006 euro 1.000.000
2007 euro 1.000.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S09.042 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.