CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 123
presentata dai Consiglieri regionali
ATZERI - IBBA - CALIGARIS
il 16 marzo 2005
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia delle istituzioni scolastiche per la programmazione e la gestione della rete scolastica e nel territorio della regione.
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Regione sarda, nonostante il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini", in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi statali alle regioni), il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (che, occupandosi del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, prescrive all'articolo 7 che le regioni a Statuto speciale debbano dotarsi di propria legge specifica in tema di istruzione), e soprattutto le recenti intervenute modifiche al Titolo V, parte II della Costituzione, con particolare riferimento al nuovo articolo 117 così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004, non ha ancora provveduto a legiferare organicamente in materia di istruzione scolastica.
Ciò ha comportato un pericoloso vuoto normativo nelle cui pieghe si è inserita, sia pure con notevoli forzature, la potestà statale di intervento in materie di competenza regionale. Recenti atti di dimensionamento scolastico, condotti dalla Direzione scolastica regionale e realizzati autoritativamente senza rispettare la procedura dell'obbligatorio intervento della Giunta regionale, oltre a rappresentare atti illegittimi contrastanti con le prerogative autonomistiche regionali, rappresentano pericolosi segnali di invadenza dello Stato in materie di chiara ed inequivocabile potestà della Regione.
Pertanto, si è resa necessaria una legge di provvisoria salvaguardia delle istituzioni scolastiche in grado di arginare altre possibili aggressioni nei confronti dell'autonomia regionale e di esplicare efficacia retroattiva nei confronti di illegittime situazioni pregresse.
La presente legge, snella ed essenziale, è composta da un unico articolo in tre commi. Il primo comma enuncia l'obiettivo di dotare la Regione sarda di uno strumento provvisorio di salvaguardia delle istituzioni scolastiche nei confronti di tutti quegli atti ministeriali che potrebbero anche in futuro imporre illegittime decisioni in ambiti di competenza regionale.
Il secondo comma prevede un periodo massimo di dodici mesi durante i quali, in attesa che la Regione possa emanare una propria legge organica in materia, è possibile procedere ad interventi relativi ad eventuali modifiche del Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale solo in presenza di una specifica deliberazione della Giunta.
Il terzo comma prevede infine che le modifiche apportate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, se ritenute comunque valide anche se emanate illegittimamente, restano in vigore solo se vi sia formale ratifica della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni. In assenza della ratifica, le modifiche emanate in assenza di esplicita approvazione della stessa Giunta sono retroattivamente inefficaci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. La presente legge ha l'obiettivo di salvaguardare provvisoriamente le istituzioni scolastiche regionali, nonché la programmazione e la gestione della rete scolastica nel territorio della Regione, nei confronti di atti e deliberazioni ministeriali contrastanti con le potestà regionali in materia.
2. Fino all'emanazione di una legge regionale organica che disciplini la materia della programmazione scolastica, la gestione amministrativa del relativo servizio e preveda la creazione di un idoneo apparato istituzionale, è stabilito che per un periodo comunque non superiore ai dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualunque modifica del Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5/8 del 3 febbraio 2000, ivi compresa la creazione, la soppressione o l'accorpamento di istituzioni scolastiche, deve essere disposta solo con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Le modifiche del Piano di dimensionamento disposte prima dell'entrata in vigore della presente legge su proposta degli enti locali interessati e con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale, ma in assenza di esplicita approvazione da pare della Giunta regionale, sono inefficaci una volta decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo eventuale specifica ratifica, entro il medesimo termine, da parte della Giunta regionale.