CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 120
presentata dai Consigliere
regionale
MARRACINI
il 24 febbraio 2005
Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1982, n.
16
(Norme per la concessione di contributi di esercizio e per
investimenti alle aziende di trasporto esercenti
servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge vuole consentire la fruizione a titolo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico in ambito regionale a tutto il personale dell'esercito, marina, aeronautica, carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria, polizia municipale, guardia di finanza, vigili del fuoco, corpo forestale, Croce rossa italiana, polizia provinciale e polizia stradale dell'Anas.
In tal modo si intende garantire una maggiore sicurezza per i passeggeri a bordo dei mezzi pubblici, oltre ad incentivarne l'uso, da parte delle forze armate e di polizia, per servizi di carattere istituzionale, come valida alternativa all'impiego di vetture di servizio, con effetti indubbiamente positivi anche per il traffico urbano ed extraurbano.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Per la circolazione per motivi di sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico regionale, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco, al corpo forestale, alla Croce rossa italiana, alla polizia provinciale, alla polizia stradale dell'Anas, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.