CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 119

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO

il 24 febbraio 2005

Sviluppo del turismo aereo e delle aviosuperfici


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge tende ad incentivare in Sardegna il turismo aereo e delle aviosuperfici, che in questi ultimi anni ha avuto una evoluzione positiva in tutto il mondo ed in particolare nel bacino del Mediteranno e che, sulla base delle previsioni degli specialisti del settore, è destinato ad un ulteriore e notevole incremento.

Si tratta di un tipo di turismo medio-alto pressoché assente in Sardegna a causa della mancanza di infrastrutture adeguate; non può essere considerato tale quello ad altissimo livello, quantitativamente estremamente limitato, che fa capo agli aeroporti di Cagliari, Olbia, Alghero ed Oristano.

I proponenti ritengono che attraverso appositi incentivi sia possibile convogliare nell'isola nuovi ed importanti flussi turistici.

Il provvedimento, a tale scopo, prevede una serie di interventi finanziari regionali a sostegno della realizzazione, l'adottamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle aviosuperfici e delle relative strutture di sicurezza per il volo.

Vengono anche previste agevolazioni per la creazione nelle aviosuperfici di servizi di ristorazione e ricezione.

I proponenti, in considerazione dell'importanza che il provvedimento potrebbe rappresentare per lo sviluppo del turismo in Sardegna, ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art.1
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, al fine d'incrementare le presenze turistiche nell'isola in tutti i periodi dell'anno, incentiva il turismo aereo, l'utilizzo e lo sviluppo delle aviosuperfici quali nuovi strumenti per la diversificazione della tradizionale offerta turistica.

   

Art. 2
Aeromobili

1. Il turismo aereo può essere effettuato con aeromobili del peso non superiore ai 5.670 kg (12.500 lb) utilizzando aeroporti aperti al traffico civile nonché aviosuperfici (aree d'atterraggio) aventi le caratteristiche e le condizioni di sicurezza previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2003.

   

Art. 3
Caratteristiche dell'aviosuperfice

1. L'aviosuperfice, oltre la pista di volo, deve disporre di impianti di sicurezza certificati per l'attività di volo, di uffici tecnico-amministativi, di servizi di ristorazione e ricezione e può inoltre comprendere piccoli edifici per il ricovero degli aeromobili.

   

Art. 4
Agevolazioni finanziarie

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono concesse agevolazioni per la realizzazione, la ristrutturazione, l'adat-tamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento, l'acquisto di strumenti tecnici per la sicurezza e di arredi ed attrezzature specifiche per le strutture di cui all'articolo 3 e delle relative opere complementari.

   

Art. 5
Contributi in conto capitale

1. L'Amministrazione regionale, per la realizzazione degli scopi indicati nei precedenti articoli, previa convenzione con i soggetti finanziatori, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari al 40% dell'investimento ritenuto ammissibile, oltre ad un finanziamento a tasso agevolato non superiore al 35% dello stesso investimento ammissibile. 

2. Le agevolazioni non possono, in ogni caso, eccedere i limiti comunitari.

   

Art. 6
Vincoli

1. Le opere agevolabili realizzate con gli interventi previsti nella presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo pari a dieci anni, decorrenti dalla data della concessione del finanziamento.

2. Il vincolo, relativamente agli immo-bili, è reso pubblico a cura e spese del be-neficiario, mediante trascrizione presso la con-servatoria dei registri immobiliari e del catasto competenti per territorio.

   

Art. 7
Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande per ottenere le agevo-lazioni previste dalla presente legge devono essere presentate sulla base degli indirizzi di attuazione della presente legge, emanati dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa legge sul BURAS.

   

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 per il 2005, euro 1.500.000 per il 2006 e euro 1.000.000 per il 2007.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2006-2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

07 - TURISMO

UPB S07.024

cap. 07092 (N.I.) - Interventi per lo sviluppo del turismo aereo e delle aviosuperfici

2005                          euro                 2.000.000

2006                          euro                 1.500.000

2007                          euro                    500.000

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.008

cap 03040 - Programmazione negoziata

2005                          euro                 2.000.000

2006                          euro                 1.500.000

2007                          euro                    500.000