CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 117
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA - BIANCU - ADDIS - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo -
GIAGU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCIl' 8 marzo 2005
Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi".
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La lettera h) dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha conferito al Governo la delega per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, le cui funzioni risultavano già disciplinate dalla Legge 23 giugno 1970, n. 503, dalla Legge 23 dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento delle funzioni statali alle regioni), e dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 15.
Coerentemente all'impostazione originaria, la delega conferita al Governo dall'articolo 1 della Legge n. 421 del 1992 evidenzia l'obiettivo del consolidamento, in termini di effettività, delle funzioni regionali, secondo rinnovati obiettivi generali concernenti l'ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale e il perseguimento della migliore efficienza del medesimo nonché il contenimento della spesa. Una legge di riforma, quindi, che coinvolge le Regioni nell'ambito di un progetto di riordinamento della materia sanità, che ha di mira l'efficienza del sistema generale e l'ottimizzazione delle risorse.
E' questo il quadro in cui si colloca, come emerge dalla lettura dell'articolo 1, anche la riforma del Ministero della sanità (ora Ministero della salute) - cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica - e si inserisce pure il riordino, accanto agli istituti zooprofilattici, dell'istituto superiore di sanità, dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Rileva evidenziare come la nuova fisionomia degli istituti zooprofilattici voluta dal Governo risponde all'esigenza di comporre gli "interessi" delle Regioni e delle Province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, accanto agli "interessi" di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari. Ne consegue un quadro dei rapporti fra competenze dello Stato e delle Regioni connotato dalla necessità di coordinare le rispettive funzioni amministrative. In tal senso dispone testualmente l'articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993, laddove definisce gli istituti "strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per le materie di rispettiva competenza".
Conformemente ai principi ricordati, la Regione avrebbe dovuto disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'istituto zooprofilattico entro il 31 dicembre 1993. Inutile soffermarci in questa sede sul gravissimo ritardo nell'adempimento normativo di competenza, se non per trarne insegnamento sotto il profilo della perdita di efficienza ed efficacia dell'azione della Regione in un settore, quale quello zootecnico, di rilevanza strategica per il nostro territorio.
L'adempimento normativo oggetto della presente proposta, per quanto soggetto ai "vincoli" dettati dalla legge quadro (decreto legislativo n. 270 del 1993) costituisce una importante occasione per dotare il settore zootecnico di un fondamentale supporto tecnico-consultivo, informato secondo criteri gestionali ed operativi volti al soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione dell'amministrazione, introdotti dalla legge di riforma sanitaria.
Ulteriormente, è opportuno soffermarsi sull'importanza delle competenze attribuite dalla legge agli istituti zooprofilattici ricordando a mero scopo esemplificativo le iniziative zoosanitarie volte all'attuazione di piani sanitari nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, alla predisposizione di appositi piani regionali, e al controllo degli alimenti di origine animale. E' di tutta evidenza come la Sardegna per le sue caratteristiche socio-economiche abbia bisogno di un adeguato supporto tecnico-sanitario capace di rispondere e di raccordarsi alle politiche nazionali e comunitarie, ma al tempo stesso in grado di individuare direttive e strumenti attuativi particolari con riferimento alla realtà zootecnica sarda.Tutto ciò, evidentemente, esige un quadro sistematico nel quale l'istituto zooprofilattico possa assumere un ruolo chiaro rispetto agli altri soggetti che operano nel settore agricolo, zootecnico, e sanitario.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina l'ammi-nistrazione, la gestione e l'organizzazione del-l'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi", in base alle norme di cui alla Legge 23 giugno 1970, n. 503, alla Legge 23 dicembre 1975, n. 745, al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261, al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, al decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, e alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
2. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione, diagnosi, sorveglianza epidemiologica, studio e sperimentazione in materia sanitaria-veterinaria, in condizioni di uniformità sul territorio regionale, attraverso l'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
3. L'istituto zooprofilattico può assumere la gestione di attività o servizi socio sanitari su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, e con specifica contabilizzazione, e/o su richiesta delle istituzioni scolastiche, e/o su richiesta delle Aziende sanitarie locali.
Art. 2
Natura giuridica e sede dell'istituto1. L'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi", con sede in Sassari, è ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione, per le materie di rispettiva competenza.
Art. 3
Compiti dell'istituto1. L'istituto zooprofilattico sperimentale "G.Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1993, e nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190, svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale. Opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi sanitari della Regione e delle Aziende sanitarie locali le prestazioni, la collaborazione tecnico-scientifica e la formazione professionale necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza in collegamento funzionale con i dipartimenti delle Aziende sanitarie locali ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinques e 7 sexies, con i servizi veterinari della Regione.
2. La Regione sarda si avvale dell'istituto zooprofilattico per la ricerca tecnico-scientifica e per l'erogazione di servizi di sanità pubblica veterinaria, nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria della Regione.
3. L'istituto provvede in via ordinaria, ad assicurare:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica sullo stato sanitario delle popolazioni animali, sull'igiene delle produzioni zootecniche e sui prodotti di origine animale; nell'ambito di tale attività l'istituto svolge il ruolo di Osservatorio epidemiologico veterinario regionale rendendo disponibili all'Asses-sorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale le informazioni contenute nel suo sistema informativo, sull'igiene degli alimenti di origine animale e sulla sanità degli allevamenti;
g) il servizio di laboratorio per le ricerche microbiologiche, chimiche e tossicologiche sugli alimenti di origine animale destinati all'uomo e sugli alimenti destinati agli animali;
h) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
i) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
l) l'attuazione di iniziative statali e regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori sanitari;
m) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla base degli obiettivi indicati dallo Stato, sentita la Regione, per lo sviluppo delle conoscenze nei seguenti settori: igiene e sanità veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, benessere animale, corretto rapporto insediamenti zootecnici e ambiente-insediamenti umani; sorveglianza epidemiologica; studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche da utilizzare per il controllo della salubrità degli alimenti di origine animale, di origine vegetale e dell'alimentazione animale; farmaco vigilanza veterinaria al fine di assicurare il supporto operativo all'azione del servizio sanitario nazionale e al servizio sanitario regionale, controllo dei farmaci ad uso veterinario; l'istituto, inoltre, può effettuare le ricerche nei settori sopra elencati secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta di enti pubblici e privati;
n) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato;
o) la cooperazione tecnico-scientifica con altre Istituzioni veterinarie nazionali ed internazionali; a tal fine sono stati istituiti presso l'istituto zooprofilattico tre Centri di referenza nazionale:1) il Centro di referenza nazionale per la zootecnia biologica (decreto del Ministro della salute dell'8 maggio 2002);
2) il Centro di referenza per le mastopatie ovine e caprine (decreto del Ministro della salute del 30 maggio 2003);
3) il Centro di referenza nazionale per l'echinococcosi/idatidosi (decreto del Ministro della salute dell'8 maggio 2002);
l'istituto zooprofilattico, con il Ministero della salute, i servizi veterinari regionali, le Aziende sanitarie locali, fa parte degli organismi di controllo che hanno la responsabilità delle attività di vigilanza e controllo sulla sanità animale e sull'igiene degli alimenti lungo tutte le fasi della catena alimentare; gli stessi sono inoltre responsabili della dell'informazione necessaria alla definizione delle strategie in materia di salubrità degli alimenti; in particolare, nel campo della salubrità degli alimenti di origine animale, l'istituto zooprofilattico è titolare di tutte le prove di laboratorio relative ai controlli ufficiali svolti dagli altri organismi di controllo; inoltre, nell'ambito delle attività di consulenza ai produttori, l'istituto svolge le prove di laboratorio relative agli autocontrolli effettuati dai soggetti interessati ed eroga consulenza per la redazione dei documenti richiesti per i piani HACCP; l'istituto zooprofilattico deve conformarsi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova disposti dalla normativa europea (EN 45001) e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; la conformità è verificata con ispezioni casuali da parte del personale responsabile del controllo della qualità. Gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale devono soddisfare i relativi criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003 (decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156); l'istituto zooprofilattico deve essere accreditato, per quanto concerne le prove sugli alimenti, secondo i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45001; l'accreditamento deve essere effettuato da organismi che soddisfino i criteri stabiliti dalla norma europea EN 45003;p) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
q) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
r) l'istituto opera nell'ambio dei piani nazionali per le profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e di incremento della zootecnia disposti dalla Regione sarda.4. Ai sensi degli articoli 6 e 6 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'istituto zooprofilattico sperimentale stipula appositi accordi con le Università per l'attivazione delle scuole di specializzazione ai fini della formazione dei soggetti interessati all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale.
5. La Regione si avvale in ogni caso dell'istituto come struttura tecnico-scientifica di supporto operativo per lo studio, la valutazione e la risoluzione delle problematiche di pertinenza del comparto zootecnico e sanitario. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni fra l'istituto e gli enti e/o organismi di volta in volta interessati alle problematiche zoosanitarie. L'istituto provvede, inoltre, ad ogni altra funzione ad esso demandata dalla Regione nel campo della sanità pubblica veterinaria.
6. L'istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, e può fornire servizi e prestazioni a pagamento sulla base del decreto del Ministro della Salute, redatto d'intesa con la Confederazione permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province autonome, e del provvedimento regionale che individuano le prestazioni ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe.
Fino all'entrata in vigore di tali provvedimenti l'istituto applica tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.
Art. 4
Produzione1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n. 503 del 1970, dall'articolo 5 della Legge n. 745 del 1975, e dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993, l'istituto zooprofilattico è autorizzato dal Ministero della salute alla produzione, all'immissione in commercio e, comunque, alla distribuzione di medicinali, sostanze o prodotti occorrenti nella lotta contro le malattie degli animali e nell'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Il Ministero della salute e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare l'istituto della preparazione e/o distribuzione di medicinali e altri prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l'attuazione dei piani di profilassi.
3. L'istituto, d'intesa con la Regione, può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali ovvero ad aziende pubbliche o private per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alla attività di sanità pubblica veterinaria.
Art. 5
Organizzazione territoriale dell'istituto1. L'istituto zooprofilattico sperimentale con sede legale in Sassari, è articolato in sezioni provinciali zooprofilattiche con sede in Cagliari, Nuoro, Oristano.
2. Sono presenti, inoltre, sul territorio i centri territoriali dell'Ogliastra, con sede in Tortolì, quale laboratorio specializzato in ecopatologia della fauna selvatica, e della Gallura, con sede in Olbia, quale laboratorio specialistico per il controllo della maricoltura.
3. All'istituzione di nuove sezioni provinciali od alla eventuale soppressione di quelle esistenti si provvede con apposita legge regionale.
Art.6
Organizzazione funzionale1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'istituto di cui al successivo articolo 7, e l'organizzazione delle aree di competenza sono rispettivamente determinate con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.
Aree di Competenza
L'istituto zooprofilattico è organizzato in strutture e/o unità organizzative complesse e semplici, denominate, rispettivamente, dipartimenti e servizi, secondo l'articolazione organizzativa prevista nel decreto legislativo n. 229 del 1999 e nei Contratti nazionali di lavoro della sanità pubblica.
Devono essere individuati dipartimenti e servizi, sanitari e amministrativi nelle seguenti materie:a) materie sanitarie: sanità animale; igiene della produzione trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; farmacia; chimica; è inoltre prevista una specifica organizzazione strutturale per i tre centri di referenza di cui alla precedente lettera p) dell'articolo 3;
b) materie giuridiche-amministrative: affari generali; acquisizione beni e servizi, servizi tecnici, gestione patrimoniale; bilancio, contabilità, programmazione e gestione risorse, gestione dei centri di costo, personale, amministrazione, formazione, aggiornamento, organizzazione e metodi; gestione dei piani e progetti sanitari di rilevanza comunitaria, nazionale e regionale; ufficio legale e del contenzioso; biblioteca e della divulgazione scientifica.2. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto di cui all'articolo 7, su proposta del direttore generale, provvede entro novanta giorni dall'insediamento alla individuazione con apposito regolamento interno delle strutture complesse e semplici nelle materie sopra richiamate, predisponendo l'atto organizzativo aziendale da sottoporre al controllo della Giunta Regionale secondo la disciplina normativa vigente.
3. Il Regolamento interno deve conformarsi ai principi dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituto, su proposta del direttore generale, provvede, inoltre, entro novanta giorni dall'insediamento, alla predisposizione dello Statuto da sottoporre al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina normativa vigente. Lo Statuto deve conformarsi al decreto legislativo n. 270 del 1993, alla presente legge e ai principi del decreto legislativo n.165 del 2001.
Art. 7
Organi dell'istituto1. Sono organi dell'istituto zooprofilattico:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale
c) il collegio dei revisori.2. Le modalità di funzionamento degli organi dell'istituto sono determinati con lo Statuto. Lo Statuto redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e della presente legge, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art.8
Consiglio di amministrazione, composizione e nomina1. Il consiglio di amministrazione, eletto dal Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della salute e quattro dalla Regione. I componenti del consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, e comunque fra soggetti in possesso di esperienza professionale coerente rispetto alle funzioni da svolgere.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del presidente, su richiesta di oltre un terzo dei suoi componenti, o su iniziativa del Presidente della Regione. Il presidente è tenuto, in ogni caso, a convocare il consiglio di amministrazione una volta al mese.
Art. 9
Ineleggibilità1. Sono ineleggibili nel consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
Art. 10
Cessazione del consiglio di amministrazione1. La qualità di componente il consiglio di amministrazione viene a cessare:
a) per scioglimento del Consiglio;
b) per decadenza del mandato;
c) per dimissioni volontarie;
d) per morte;
e) per condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che importino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico.
Art. 11
Decadenza del consiglio di amministrazione1. Il componente il consiglio di amministrazione decade dalla carica nei seguenti casi:
a) per il sopravvenire di uno dei casi previsti dall'articlolo 9;
b) per assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Regione all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Regione decide definitivamente.
Art. 12
Dimissioni1. Le dimissioni devono essere date per iscritto e gli organi che hanno proceduto alla nomina devono prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.
Art. 13
Sostituzione1. In caso di cessazione o di decadenza del componente il consiglio di amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modalità previste dal precedente articolo 8.
2. I nuovi nominati restano in carica per il mandato residuo dei predecessori sostituiti.
Art. 14
Attribuzioni del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.
2. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) entro centottanta giorni dall'insediamento ed uniformandolo alle disposizioni della stessa, la revisione del proprio statuto;
b) la nomina del presidente di cui al successivo articolo 17;
c) il programma annuale di attività dell'istituto nel rispetto dei piani predisposti, per la parte di loro competenza, dalla Regione e dallo Stato, proposto dal direttore generale,
d) il bilancio di previsione annuale proposto dal direttore generale;
e) le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, proposti dal direttore generale previo parere del collegio sindacale;
f) entro centottanta giorni dall'insediamento il regolamento per l'ordinamento interno dei dipartimenti e dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale;
g) ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo statuto.3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda alle disposizioni di cui ai punti a) e f) del presente articolo, la Regione nomina un commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento entro quarantacinque giorni dalla nomina.
Art. 15
Scioglimento del consiglio di amministrazione1. Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni regionali, o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto, il Presidente della Regione può sciogliere con proprio decreto il consiglio d'amministrazione; con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 16
Presidente1. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente che resta in carica per tutta la durata del mandato del consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
Art. 17
Compiti del presidente1. Il presidente esercita le attribuzioni di competenza devolutegli dallo statuto, formula l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione sia proposta da singoli consiglieri e dal direttore generale.
2. In caso di assenza o impedimento temporale del presidente ne esercita le funzioni uno dei componenti del consiglio di amministrazione all'uopo designato dal presidente o, in mancanza, il più anziano di età.
Art. 18
Direttore generale1. Il direttore generale è l'organo dell'istituto cui competono tutti i poteri di amministrazione, fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, nonché il potere di rappresentanza dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1993.
2. Il direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'am-ministrazione e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti, e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione, come previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dal decreto legislativo n. 270 del 1993.
4. Il provvedimento di nomina del direttore generale è soggetto a revoca nel caso che la gestione dell'istituto sia caratterizzata da un disavanzo da qualificarsi grave ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
5. Contestualmente alla revoca del direttore generale la Giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione, e nomina - per un periodo non superiore a sessanta giorni - un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, dell'istituto zooprofilattico o delle aziende sanitarie locali.
I casi di assenza e di impedimento del direttore generale sono regolati dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.6. Il direttore generale in particolare provvede a:
a) sovrintendere a tutto il funzionamento dell'istituto;
b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consultivo;
c) conferire il servizio di tesoreria ed ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;
d) proporre le variazioni di bilancio;
e) effettuare la nomina del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo;
f) disporre la nomina, la progressione di carriera, il trattamento economico ed il collocamento a riposo del personale dell'istituto, secondo le norme del regolamento interno del personale e dei contratti di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale;
g) approvare i contratti, le convenzioni e i programmi di spesa proposti dai dirigenti;
h) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al consiglio di amministrazione;
i) proporre il regolamento per la gestione economica finanziaria e patrimoniale dell'istituto al consiglio di amministrazione;
l) proporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obbiettivi e degli indirizzi previsti dal piano sanitario regionale, al consiglio di amministrazione;
m) predisporre la relazione sulla attività dell'istituto per l'approvazione del consiglio di amministrazione;
n) approvare le modalità per la erogazione dei servizi a titolo oneroso e la vendita dei prodotti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
o) verificare l'imparzialità, la correttezza e l'economicità della gestione delle risorse, valutandone il parametro costi/benefici.7. Al direttore generale dell'istituto zooprofilattico sperimentale si applicano le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni per il direttore generale delle aziende sanitarie locali.
8. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario.
Art.19
Direzione generale1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale si avvale di un apposito ufficio di direzione generale.
2. L'ufficio di direzione generale svolge le seguenti funzioni:
a) segreteria;
b) controllo di gestione;
c) sviluppo aziendale;
d) sistema informativo;
e) relazioni esterne.3. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal direttore generale dell'istituto. Il direttore generale conferisce l'incarico ad un dirigente, appartenente al ruolo amministrativo del comparto sanità dotato di comprovata esperienza nel settore economico-finanziario. L'incarico ha durata pari a quella del direttore generale che lo ha conferito.
4. Verificata l'obiettiva carenza tra il personale dipendente delle necessarie professionalità, il direttore generale può conferire incarichi a soggetti di comprovata esperienza relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni della direzione generale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva - in casi eccezionali - la facoltà di proroga per non più di due volte.
Art. 20
Composizione, nomina e funzioni del collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno, il presidente, designato dalla Regione e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministero della salute ed uno designato dal Ministero del Tesoro.
2. Il direttore generale convoca i revisori dei conti per la prima seduta.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
4. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione per gli atti di competenza.
5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è quella fissata dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
6. Fino all'insediamento del collegio dei revisori, resta confermato il collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
Ineleggibilità1. Per i membri del collegio dei revisori vigono le norme di ineleggibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.
Art. 22
Direttore sanitario1. Il direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione. E' nominato dal direttore generale e dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
Art. 23
Direttore amministrativo1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. E' nominato dal direttore generale e dirige i servizi amministrativi dell'istituto.
Art. 24
Direzione dell'istituto1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, partecipano alla direzione dell'istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. Fino alla nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, il direttore ed il segretario generale dell'istituto assumono le rispettive funzioni.
Art. 25
Consiglio dei sanitari1. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'istituto zooprofilattico sperimentale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario.
2. Fanno parte del consiglio medici veterinari in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati nonché una rappresentanza del personale tecnico sanitario.
3. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad essa attinenti. Per la definizione del numero dei componenti del consiglio dei sanitari, per le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento dello stesso vigono le norme previste per il consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali.
Art. 26
Indennità1. Per i compensi spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori vigono le norme di cui al-l'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.
2. Per i compensi spettanti al direttore generale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo si rinvia alla disciplina prevista per i compensi e indennità del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali.
Art. 27
Patrimonio1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo.
2. In caso di cessazione dell'istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti agli originari danti causa o, in difetto, alla Regione.
Art. 28
Finanziamento dell'istituto1. Il finanziamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale di parte corrente è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale con le assegnazioni annuali;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, e dal numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; inoltre il Ministero della salute finanzia specificatamente progetti di ricerca corrente e finalizzata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992;
c) dalla Regione, per il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale di cui all'articolo 3 della presente legge;
d) dalla Regione e dalle aziende sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
e) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
f) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte dell'istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3 della presente legge;
g) dalle dotazioni finanziarie previste dai provvedimenti comunitari e dalle leggi regionali per progetti speciali; allo scopo l'istituto è ammesso a fruire, in via prioritaria, delle sovvenzioni e delle provvidenze previste per interventi in zoosanità, zooeconomia, sanità pubblica e tutela ambientale;
h) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
i) dai redditi del proprio patrimonio;
l) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
m) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
n) dagli eventuali contributi della Regione;
o) da proventi diversi stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale;
p) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'istituto.2. Il finanziamento in conto capitale è assicurato annualmente dalla Regione, sulla base dei trasferimenti riservati dallo Stato alle Regioni a statuto speciale in materia sanitaria per le esigenze di ammodernamento tecnologico e delle strutture e per altre particolari esigenze verificatesi all'atto dell'approvazione dei bilanci annuali
Art. 29
Disavanzo dell'istituto1. Il disavanzo è qualificato grave quando superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'ente.
2. Contestualmente al provvedimento di revoca del direttore generale la Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le modalità di ripiano.
3. Se il disavanzo è pari o inferiore al cinque per cento nei bilanci annuali e pluriennali dell'istituto il direttore generale è tenuto ad indicare dettagliatamente le modalità di ripiano, indicandone le fonti di finanziamento.
Art. 30
Controllo1. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e di conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti di lavoro e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato dalla Regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, secondo le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n.14.
Art. 31
Personale1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto zooprofilattico sperimentale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai concorsi per l'assunzione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, quanto previsto dai decreti Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 16 dicembre 1997, fatti salvi gli adeguamenti a tale disciplina previsti dal regolamento nazionale adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 270 del 1993.
Art. 32
Nomina del primo consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Norma transitoria1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica per tutta la durata del mandato.
Art. 34
Abrogazioni1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.