CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 116

presentata dai Consiglieri regionali
ADDIS - BIANCU - CUCCA - CUCCU Giuseppe - COCCO - FADDA Paolo- GIAGU - MANCA -
SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI

l'8 marzo 2005

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43
(Rideterminazione delle provvidenze a favore dei nefropatici)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, sono state regolamentate le provvidenze a favore dei nefropatici e la Regione autonoma della Sardegna è stata autorizzata a concedere sussidi ai cittadini nefropatici residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, regolando le modalità di erogazione e determinando l'ammontare dei sussidi stessi.

Con la legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici)), è stato rideterminato, tra l'altro, l'ammontare dell'assegno mensile concesso ai nefropatici e ai trapiantati con riferimento alla composizione del nucleo familiare ed al reddito del nucleo familiare stesso.

Essendo trascorsi ormai circa dodici anni dall'ultimo adeguamento dell'assegno mensile assegnato ai nefropatici, appare necessario ed urgente provvedere alla rideterminazione dello stesso in aderenza all'accresciuto costo della vita.

Con la presente proposta di legge si intende provvedere: alla rideterminazione dell'ammontare dell'assegno mensile dovuto ai nefropatici ed ai trapiantati, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e del reddito goduto dallo stesso (art. 1), alla rideterminazione dell'ammontare del rimborso delle spese di viaggio (art. 2); alla modifica delle modalità di rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto (art. 3); alla rideterminazione dei contributi per la dialisi domiciliare (art. 4); infine a regolamentare in modo più preciso, anche sulla scorta dell'esperienza e delle disfunzioni che si sono manifestate, altre problematiche relative ai dializzati ed ai trapiantati. (artt. 5 e 9).

La presente proposta di legge tiene conto, inoltre, delle numerose e giustificate richieste provenienti dai pazienti che, giustamente, rivendicano l'adeguamento dei sussidi mensili e dei rimborsi di soggiorno e viaggio.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Assegno mensile

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993 n. 43, è sostituito dal seguente:

"1. L'assegno mensile è concesso, a far data dal primo trattamento dialitico eseguito, ai nefropatici ed ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:

a) sino a 23.000 euro per nuclei familiari fino a due persone;

b) sino a 25.000 euro per nuclei familiari fino a quattro persone;

c) sino a 30.000 euro per nuclei familiari fino a sei persone;

d) sino a 35.000 euro per nuclei familiari oltre sei persone.".

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 11 del 1985, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1993, è sostituito dal seguente:

"5. La misura dell'assegno mensile è così determinata:

a) 500 euro ai nefropatici privi di reddito;

b) 400 euro ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a 8000 euro;

c) 300 euro ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c). d) di cui al comma 1 del presente articolo.".

   

Art. 2
Determinazione spese di viaggio

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1985, dopo l'ultimo alinea sono aggiunti i seguenti:

- nella misura di euro 77,47 mensili ai nefropatici dove ha sede il servizio dialisi;

- nella misura di euro 130,29 mensili ai nefropatici che risiedono in comuni diversi dalla sede del servizio dialisi, entro il raggio di 15 Km.".

   

Art. 3
Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 1985, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di 40 euro. E' corrisposto inoltre, nella stessa misura, per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale , ubicato fuori della Sardegna, nella misura di 80 euro. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o dal suo sostituto;

- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto, nella stessa misura prevista per i nefropatici di cui ai precedenti commi, per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o dal suo sostituto. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Infine è corrisposto il rimborso delle spese di spedizione di campioni di sangue e/o siero che vengono inviati al centro di riferimento per il trapianto renale, al fine di tenere aggiornata la lista d'attesa.".

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 1985 è sostituito dal seguente:

"2. Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto, di cui al presente articolo, è corrisposto nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo la cui necessità risulti da attestazione sanitaria rilasciata dal centro dialisi che ha in cura il nefropatico, per raggiungere il centro dove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale e per il rientro al comune o frazione di residenza; ovvero nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina a chilometro per l'uso di un automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna, diversi dal comune o frazione di residenza, per lo stesso titolo.".

   

Art. 4
Contributi per dialisi domiciliare

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1985, modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1993, è sostituito dal seguente:

"2. I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'art. 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:

- l'80 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;

- 250 euro mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare, a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;

- 300 euro mensili per le spese di assistenza di emodialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia.".
   

Art. 5
Certificato di regolarità e trattamento

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1985 è sostituito dal seguente:

"1. E' condizione per il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche presso un presidio di dialisi ospedaliera, privata convenzionata e domiciliare, presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria.".

   

Art. 6
Domanda di rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno

1. Il numero 3) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1985 è sostituito dal seguente:

"3) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità e/o la presenza dell'accompagnatore per il nefropatico che deve effettuare o che ha effettuato la dialisi.".

   

Art. 7
Lista di prenotazione dei posti-rene

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1985 e sostituito dal seguente:

"Art. 8 -

1. Ciascun centro di dialisi ospedaliera, privata ed extra ospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornata la lista di prenotazione dei posti-rene e vi si attiene rigorosamente nell'accettazione di pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è datato dal giorno di inizio del trattamento dialitico. La lista di prenotazione per l'accettazione del paziente deve essere messa a disposizione degli interessati e deve essere comunicata mensilmente alla direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria locale.".

   

Art. 8
Contributo per intervento di trapianto renale

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1985 è sostituito dal seguente:

"2. Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo rispetto agli oneri eventualmente sopportati dalla regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operativo e viene erogato nella misura di euro 1.500.".

   

Art. 9
Contributo all'Associazione sarda emodializzati.

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 -

1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione sarda nefropatici emodializzati trapiantati, con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la Giunta regionale, un contributo annuale non inferiore ad euro 20.000.".

   

Art. 10
Norma finanziaria

1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è valutata in euro 240.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e nel bilancio pluriennale 2005/2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

UPB S12066

Servizi socio-assistenziali:

2005                          euro                    240.000

2006                          euro                    240.000

2007                          euro                    240.000

In diminuzione

UPB S03006

Fondo per nuovi oneri legislativi

2005                          euro                    240.000

2006                          euro                    240.000

2007                          euro                    240.000