CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 113
presentata dai Consiglieri regionali
PACIFICO - SANNA Alberto - MARROCU - CALLEDDA - BARRACCIU - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRU' - PIRISI - SANNA FrancoIl 23 febbraio 2005
Norme per la protezione della flora sarda
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Una proposta che vuole innescare dei "volani economici" legati alla produzione e la vendita delle specie officinali, la moltiplicazione delle specie in pericolo d'estinzione e la conservazione a scopo turistico degli habitat e delle entità di maggior pregio.
Un testo, quello presentato all'attenzione del Consiglio regionale della Sardegna, nato dalla collaborazione di molti soggetti, non ultimo quello della Commissione per la protezione della flora, nominata dal consiglio direttivo della sezione sarda della Società Botanica Italiana, costituita per cercare di risolvere il problema della tutela del patrimonio floristico e vegetazionale della nostra isola a distanza di oltre vent'anni dalla prima proposta formulata e mai approvata dalla Giunta regionale della Sardegna.
La proposta di legge nasce dalla ricerca bibliografica di tutte le leggi, direttive, convenzioni e trattati emanati sino a oggi in ambito nazionale e internazionale, che ha consentito di giungere alla stesura di un testo e alla formulazione degli elenchi dei taxa da proteggere a livello regionale. Una ricerca complessa e articolata che ha preso come punti di riferimento la normativa preesistente, le liste rosse regionali delle piante d'Italia e, in particolare, le indicazioni contenute nei lavori concernenti le piante endemiche della Sardegna. Al fine della protezione sono state considerate tutte le entità della flora della Sardegna in pericolo di estinzione.
La presente proposta si compone di 17 articoli, suddivisi in 6 titoli, che stabiliscono le disposizioni generali, le norme di tutela, la creazione di una Commissione tecnica regionale per la protezione della flora sarda, l'accertamento delle violazioni e le disposizioni finanziarie.
Tra i compiti della commissione il più rilevante è quello relativo alla elaborazione di un elenco di tutte le entità da proteggere nel quale sono evidenziati i diversi tipi di tutela a cui le specie sono già soggette per effetto delle normative nazionale e comunitaria e le categorie di protezione stabilite dalla legge regionale.
Un elenco che potrà essere modificato in qualsiasi momento, sia per quanto riguarda le specie che per quanto attiene alla categoria, con apposita legge da parte del Consiglio regionale della Sardegna, su proposta della Commissione tecnica regionale per la protezione della flora sarda.
Si sottolinea come la Società Italiana di Botanica abbia elaborato degli elenchi che annoverano in totale 619 entità di specie botaniche da sottoporre a tutela nel territorio regionale. Tale numero corrisponde a circa il 15% del totale dei taxa presenti sul territorio regionale. In Sardegna si contano, infatti, circa 3000 entità appartenenti alla flora criptogamica e fanerogamica.
I numeri delle entità da proteggere appaiono in linea con quelli della gran parte dei Paesi europei e delle regioni italiane. Mediamente, infatti, si protegge una percentuale di specie comprese tra il 10 ed il 20%, con punte che in taluni territori arrivano al 40-50%. A questo proposito appare importante ricordare che la Sardegna è una delle poche regioni ancora priva di una legge che tuteli la flora autoctona. Ciò, nonostante vi siano numerose leggi, direttive e convenzioni nazionali, comunitarie ed internazionali che prevedono già la tutela di ben 321 specie inserite nei suddetti elenchi e corrispondenti a oltre il 50% del totale delle piante da proteggere.
Circa le norme di tutela, oltre a quelle relative ai taxa inseriti negli elenchi, sono previsti una serie di articoli volti alla protezione degli alberi monumentali e di quei biotopi ad elevata diversità vegetale presenti su tutto il territorio sardo.
Lo scopo della presente legge è quello di fornire uno strumento legislativo rigoroso e uno applicativo per la gestione del patrimonio floristico e vegetazionale protetto, in grado di poter essere costantemente aggiornato e modificato in funzione dell'evoluzione e dei rischi che ciascuna specie protetta, habitat o albero monumentale corrono.
Risulta importante segnalare come la legge preveda anche la protezione di tutte le specie officinali, garantendo così i coltivatori e i produttori isolani rispetto alla raccolta abusiva e indiscriminata compiuta spesso da ditte o singoli che saccheggiano l'isola e il suo patrimonio, sfruttando il vuoto legislativo esistente.
La tutela delle specie risulta strettamente collegata alla conservazione degli habitat, in base a quanto previsto dalla direttiva CE 43/92. Questo permetterà uno sviluppo, in particolare delle zone interne, attraverso forme di turismo sostenibile basate essenzialmente sul patrimonio naturale della nostra isola. Secondo i proponenti il testo assicura la protezione di numerose specie arboree e arbustive caratterizzanti numerosi habitat di particolare pregio.
La tutela di alberi quali il tasso, l'agrifoglio, il carpino nero o il ginepro nano consentirà di preservare sia le superfici boschive che gli habitat fondamentali per il mantenimento degli equilibri sistemici e di sempre maggior interesse turistico.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La presente legge detta norme per garantire la protezione della diversità vegetale del territorio della Regione autonoma della Sardegna, al fine di conservare gli equilibri indispensabili per il mantenimento delle diverse entità e degli ecosistemi presenti nell'isola.
2. I piani di sviluppo economico-sociale, i piani d'area, i piani di programmazione urbanistica e i piani regolatori generali si adeguano alle norme contenute nella presente legge, con particolare riguardo alla destinazione dei litorali, delle lagune e degli stagni, di tutte le acque interne, delle superfici boscate e delle aree di notevole interesse naturalistico.
3. Per l'attuazione della presente legge la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata:
a) a effettuare le spese occorrenti per la pubblicazione, la divulgazione e l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge;
b) a effettuare le spese occorrenti per ogni utile forma di propaganda e di educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale;
c) a erogare contributi a enti pubblici o ad altri enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.
TITOLO II
Tutela della flora sardaArt. 2
Autorizzazione alla raccolta delle specie protette1. Nel territorio della Regione è vietato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento ed ogni altra ipotesi che comporti distruzione della pianta o anche di sue parti, delle entità vegetali inserite nell'elenco allegato, senza l'autorizzazione dell'Assessorato regionale per la difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13.
2. Sono autorizzate a raccogliere esemplari di specie protette, previa comunicazione all'Assessorato regionale della difesa dell'am-biente, le strutture universitarie, gli istituti di ricerca, le scuole d'ogni ordine e grado, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciuti che abbiano finalità di ricerca, di divulgazione e di educazione ambientale.
Art. 3
Divieto di commercializzazione1. E' vietato vendere o commercializzare le piante, parti di esse o prodotti di derivazione delle specie inserite nell'elenco previsto dall'articolo 2.
Art. 4
Specie coltivate in campo, orti, serre e vivai1. Non sono assoggettate al divieto di cui agli articoli 2 e 3 le specie citate in elenco, se coltivate in pieno campo, in orti, serre o vivai.
Art. 5
Certificazione di origine1. Per la vendita o la commercializzazione di quelle entità non assoggettate a divieto è necessaria una certificazione d'origine e tipologia del germoplasma rilasciata dalla Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 14 della presente legge. Il produttore deve dare previa comunicazione scritta all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
2. Chiunque violi il divieto stabilito nel comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 3000 euro.
Art. 6
Specie officinali1. L'autorizzazione, di durata non superiore a un anno e rinnovabile, contiene l'indicazione della località ove è consentita la raccolta, l'indicazione delle specie, le finalità della raccolta, la quantità consentita, le modalità oltre ad eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie ai fini della difesa della specie.
2. Sono escluse dal divieto e dall'autorizzazione di cui al comma 1 e all'articolo 3 le piante officinali che provengono da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo, da colture intensive, giardini e orti botanici.
Art. 7
Modifica dell'elenco1. Il Consiglio regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13, può modificare l'elenco di cui all'articolo 2 della presente legge attraverso l'inclusione o l'esclusione di specie.
Art. 8
Censimento1. Ai fini dell'individuazione delle singole entità o dei popolamenti, l'Assessorato della difesa dell'ambiente, con la collaborazione delle Università della Sardegna e utilizzando anche il contributo volontario di enti ed associazioni protezionistiche, ne effettua il censimento.
2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione, avviene sentito il parere della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13.
TITOLO III
Tutela delle aree ad elevata diversità vegetaleArt. 9
Aree di particolare interesse1. Sono considerate aree di particolare interesse quelle zone ad elevata diversità vegetale, per le quali sono accertate situazioni ecologiche la cui conservazione risulta avere interesse scientifico, naturalistico o culturale.
2. Per queste aree la presente legge istituisce un vincolo di biotopo, definito nell'articolo 10.
Art. 10
Vincolo di biotipo1. Il vincolo di biotopo è apposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13.
2. Per l'emanazione del parere di cui al comma precedente, la Commissione è integrata dai rappresentanti delle Comunità montane e dei comuni competenti territorialmente che esprimono voto consultivo.
3. Il decreto del Presidente della Regione, contenente l'indicazione dei confini del biotopo, la descrizione delle situazioni ecologiche che ne hanno determinato la definizione, i divieti, nonché la rappresentazione cartografica in scala 1:25.000, o in scala catastale, viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree vincolate.
4. Quando, per l'elevato numero di proprietari, la notifica individuale risulti difficile, il decreto viene affisso per la durata di trenta giorni all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è ubicato il biotopo da proteggere.
Art. 11
Esproprio delle aree assoggettate a vincolo di biotipo1. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di espropriare le aree assoggettate a vincolo di biotopo, affidandone la gestione all'Ente regionale per la forestazione o ai comuni qualora, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 13, non possa essere altrimenti garantita la conservazione del biotopo. Le espropriazioni sono disposte secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Qualora le aree non vengano espropriate e nel caso che, con l'imposizione del vincolo di biotopo, venga impedita la normale utilizzazione agricola e forestale delle aree medesime, è corrisposto ai proprietari, e ai conduttori se diversi, un indennizzo determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. L'indennizzo è determinato secondo il criterio della stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla normale utilizzazione del fondo.
Art. 12
Obblighi1. Il vincolo di biotopo comporta l'obbligo di conservare il territorio assoggettato a vincolo, in modo da non alterare i caratteri per i quali è stato sottoposto a tutela.
2. In particolare sono vietati:
a) la raccolta delle specie inserite in elenco;
b) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere;
c) l'apertura di strade e di cave di pietra e di sabbia;
d) il dissodamento, gli scavi e qualsiasi movimento del terreno che possa recare pregiudizio all'equilibrio dei popolamenti;
e) la riduzione a coltura dei terreni;
f) il taglio, lo sradicamento ed ogni altra operazione di distruzione che possa recare danno alle specie presenti, anche se non inserite in elenco.
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delimita i territori di cui all'articolo 10 della presente legge con tabelle collocate nel perimetro su pali o alberi a una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le contigue. Le tabelle contengono la scritta "BIOTOPO DI INTERESSE SCIENTIFICO, NATURALISTICO E CULTURALE" e gli estremi della presente legge.
TITOLO IV
Commissione tecnica regionale per la protezione della flora sardaArt. 13
Commissione tecnica regionale per la protezione della flora1. E' istituita presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora.
2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione è composta da:
a) l'Assessore della difesa dell'ambiente o un suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, o un suo delegato;
c) l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o un suo delegato;
d) il direttore generale del Corpo forestale o di vigilanza ambientale;
e) il direttore del dipartimento di Scienze botaniche dell'Università degli Studi di Cagliari, o un suo delegato;
f) il direttore del dipartimento di botanica ed ecologia vegetale dell'Università degli Studi di Sassari, o un suo delegato;
g) un rappresentante della Società Botanica Italiana - Sezione Sarda, designato dalla stessa;
h) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche riconosciute.
3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.
4. Ai componenti la Commissione, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni.
Art. 14
Compiti della Commissione1. La Commissione tecnica regionale per la protezione della flora:
a) elabora un elenco di tutte le entità da proteggere nel quale sono evidenziati i diversi tipi di tutela a cui le specie sono già soggette per effetto delle normative nazionale e comunitaria;
b) esamina ed aggiorna periodicamente gli elenchi della flora da proteggere;
c) esamina le proposte sui biotopi da sottoporre a regime protezionistico, esprimendo il proprio motivato parere;
d) formula i criteri da adottare per la raccolta delle piante, comprese quelle officinali;
e) esprime il parere sulle domande di autorizzazione alla raccolta delle specie indicate nell'elenco;
f) esprime il parere sul censimento delle singole entità;
g) propone al Consiglio regionale la modifica dell'elenco attraverso l'inclusione o l'esclusione di specie;
h) propone all'Assessore della difesa dell'ambiente ogni iniziativa che rientri nella finalità della presente legge.
TITOLO V
Accertamento delle violazioniArt. 15
Accertamento delle violazioni1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.
2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza.
3. L'Assessorato della difesa dell'ambiente promuove speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza, di cui ai precedenti commi.
Art. 16
Sanzioni1. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra i 200 ed i 1000 euro per ogni esemplare abbattuto, estirpato o reciso appartenente a quelle entità inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 della presente legge secondo le categorie di rischio di estinzione individuate dalla Commissione di cui all'articolo 13.
2. Chiunque violi il divieto stabilito nel comma 1 dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 3000 euro.
3. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla confisca amministrativa delle piante o delle parti di esse.
4. Quando la violazione si configura nel danno che procuri una grave menomazione della capacità e potenzialità vegetativa delle piante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà di quelle stabilite nel presente articolo per i diversi casi.
5. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui agli articoli 10 e 12, riguardanti le alterazioni alle caratteristiche del biotopo ed i divieti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
TITOLO VI
Norma finanziariaArt. 17
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono apportate le seguenti variazioni :
in aumento
ENTRATA
05 - AMBIENTE
UPB E05 024 - Somme riscosse per sanzioni amministrative
anno 2005 euro 20.000
anno 2006 euro 20.000
anno 2007 euro 20.000
SPESA
02 - AFFARI GENERALI
UPB S02 057 - Indennità e rimborsi componenti commissioni varie
anno 2005 euro 20.000
anno 2006 euro 20.000
anno 2007 euro 20.000
05 - AMBIENTE
UPB S05 075 - Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale.
Spese correnti
anno 2005 euro 300.000
anno 2006 euro 300.000
anno 2007 euro 300.000
UPB S05 076 - Interventi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - investimenti.
anno 2005 euro 680.000
anno 2006 euro 680.000
anno 2007 euro 680.000
In diminuzione
03 bilancio
UPB S03 006 - Fondi per nuovi oneri legislativi di parte corrente.
anno 2005 euro 1.000.000
anno 2006 euro 1.000.000
anno 2007 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UUPBPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.