CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 109
presentata dai Consiglieri regionali
LIORI - DIANA - ARTIZZU - MORO - SANNA Matteoil 23 febbraio 2005
Istituzione del fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti.
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti al fine di realizzare la programmazione degli interventi per garantire una puntuale rispondenza fra obiettivi e risorse finanziarie, il coordinamento fra i diversi soggetti, pubblici e privati, l'indirizzo e il finanziamento degli interventi a favore dei soggetti interessati.
Diverse regioni italiane hanno già avviato tale iniziativa, relativa all'istituzione di un fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti. Al finanziamento del fondo regionale dovrebbero concorrere le risorse previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 una quota dell'ICI, parte dell'addizionale regionale dell'imposta regionale sul reddito e le erogazioni delle fondazioni bancarie, società ed enti.
Con tale proposta i firmatari non intendono invadere le competenze del Servizio sanitario nazionale. Il fondo, infatti, provvede alla erogazione - tramite i comuni - delle prestazioni economiche e socio-assistenziali agli aventi diritto, tenendo conto e procedendo al coordinamento ed alla razionalizzazione degli interventi e dei servizi esistenti e concretamente erogati ai soggetti beneficiari.
L'auspicio dei proponenti è che, al di là degli schieramenti politici, il Consiglio regionale della Sardegna possa approvare questa proposta di legge, che potrebbe diventare un modello anche per le altre realtà del nostro paese.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art.1
Finalità1. In conformità ai principi previsti dalla Legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli obiettivi di priorità sociale fissati dal piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, è istituito il Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo ha il compito di programmare, coordinare, indirizzare e finanziare gli interventi a favore delle persone non autosufficienti.
Art. 2
Organi del Fondo1. Organi del Fondo sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione composto da quattro membri oltre al presidente;
c) il comitato demografico-attuariale composto da cinque membri;
d) il collegio sindacale composto da tre membri;
e) il direttore generale.
2. Il Fondo è presieduto dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale o un suo delegato.
3. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è designato dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
4. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è designato dall'ANCI (Associazione Regionale Comuni della Sardegna).
5. La Giunta regionale designa gli altri componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e stabilisce le norme per il funzionamento del Fondo.
6. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione.Art.3
Compiti del comitato1. Il comitato demografico-attuariale ha il compito di:
a) raccogliere dati ed elaborare statistiche sulla condizione di non autosufficienza con riguardo agli aspetti medici, demografici, sociali e reddituali;
b) compiere indagini, ricerche e studi di carattere socio-demografico concernenti la non autosufficienza, avendo riguardo anche alla prevedibile evoluzione nel tempo della stessa;
c) formulare proposte in merito alle prestazioni economiche e socio-assistenziali da erogarsi dal Fondo di ciascun anno;
e) elaborare ogni anno un bilancio di previsione tecnico-attuariale, proiettato su di un arco temporale non inferiore a cinque anni, sulla evoluzione della condizione di non autosufficenza in ambito regionale e delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi.
Art. 4
Modalità di erogazione delle prestazioni1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie anche acute e croniche, il Fondo provvede, per il tramite dei comuni, alla erogazione delle prestazioni economiche e socio-assistenziali agli aventi diritto, tenendo conto e procedendo al coordinamento ed alla razionalizzazione degli interventi e servizi esistenti e concretamente erogati ai soggetti beneficiari.
2. Il consiglio di amministrazione del Fondo, vista la proposta del comitato demografico-attuariale, determina entro il 31 ottobre di ogni anno le prestazioni economiche e socio-assistenziali da erogarsi nell'anno successivo agli aventi diritto, in funzione del grado di non autosufficienza determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 e delle condizioni reddituali, al fine di salvaguardare il criterio dell'equità.
3. Il Fondo privilegia prestazioni ed interventi diretti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e l'assistenza domiciliare.
4. Il Fondo, per il perseguimento dei propri fini, può anche stipulare convenzioni con imprese di assicurazione autorizzate alla copertura del rischio di non autosufficienza.
Art.5
Soggetti beneficiari1. Hanno diritto alle prestazioni finanziate dal Fondo tutti i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti ordinari della vita quotidiana concernenti:
a) l'igiene personale;
b) la preparazione dei pasti e l'alimentazione;
c) le funzioni motorie;
d) le attività domestiche e la cura della casa.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere cittadini italiani, avere compiuto i sei anni di età, essere residenti continuativamente nella regione da almeno un anno, non essere titolari di un reddito superiore a euro 10.000 e non far parte di un nucleo familiare i cui componenti nel loro insieme siano titolari di reddito superiore a euro 20.000.
3. Apposite commissioni provinciali composte da tre medici nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del presidente del Fondo, accertano l'esistenza e l'entità della condizione di non autosufficienza.
Art.6
Dotazione finanziaria del Fondo1. Il Fondo è finanziato:
a) con le risorse destinate alla Regione in base alla Legge n. 328 del 2000 dal Fondo nazionale per le politiche sociali per la prevenzione e l'assistenza delle persone non autosufficienti e con altre eventuali risorse destinate allo scopo dallo Stato alla Regione;
b) con una quota dell'imposta comunale sugli immobili;
c) con una quota dell'addizionale regionale dell'imposta personale sul reddito;
d) con le erogazioni delle fondazioni bancarie;
e) con le erogazioni liberali ed i contributi di società, enti, associazioni e persone fisiche.
Art. 7
1. Le spese per l'attuazione della presente legge vengono quantificate annualmente, nella legge finanziaria della Regione, sulla base delle risorse introitabili previste dal precedente articolo 6.
Copertura finanziariaArt. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.