CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 102

presentata dai Consiglieri regionali

CALLEDDA - MARROCU - BARRACCIU - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco

il 9 febbraio 2005

Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere della Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Anche questo inizio d'estate 2004 sta registrando numerose vittime del mare, in particolare nelle spiagge del Sulcis-Iglesiente, della provincia di Sassari e del Nuorese, per alcune delle quali, forse, un pronto intervento in loco avrebbe potuto evitare la tragedia.

Si ripropone quindi con forza l'esigenza di garantire ai bagnanti degli arenili sardi la massima sicurezza, con urgenti ed adeguate misure di prevenzione e di pronto intervento.

La nostra isola con i circa 1000 km di coste, è ricca di arenili di particolare bellezza e pregio ambientale dove ogni anno si riversano, con particolare affluenza nel periodo estivo, migliaia di turisti e di residenti.

In molte località balneari i servizi sono garantiti da cooperative o società che, attraverso la concessione delle aree demaniali, operano durante tutta la stagione estiva mettendo a disposizione dell'utenza oltre che punti di ristoro anche un servizio di controllo e salvataggio a mare.

Nelle spiagge libere, alle quali molto spesso è difficile anche solo arrivare a causa di strade di accesso impervie e di difficile percorrenza, è assente qualsiasi tipo di struttura e mancano gli indispensabili ed essenziali servizi di assistenza ai bagnanti, fra i quali prioritario quello di avvistamento e salvataggio. Ciò costituisce, peraltro, un elemento di notevole freno per le prospettive di sviluppo del settore turistico che punta alla valorizzazione delle risorse ambientali, ed in particolare del mare, della nostra isola.

La presente proposta di legge intende dare una puntuale risposta legislativa prevedendo che le province, e i comuni costieri ricadenti nel loro territorio, provvedano, entro centoventi giorni, ad individuare le spiagge da adibire alla balneazione lungo le quali sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio (art. 1). Al fine di garantire la professionalità e la qualifica, il personale dovrà essere munito di brevetto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto o dalla Società nazionale di salvamento (art. 2).

I Comuni potranno gestire direttamente il servizio oppure affidarlo ad imprese, società ed associazioni specializzate nel settore (art. 3).

E' prevista la concessione da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali di un contributo pari al 50 per cento degli oneri retributivi del personale addetto alla vigilanza e al salvataggio, oltre ad un contributo annuo erogato dalla provincia competente per territorio, pari alla metà del restante 50 per cento, a favore dei comuni costieri (art. 5).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art.1
Servizio di vigilanza balneare

1. Le province ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi da adibire alla balneazione, fra quelle ritenute idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.

2. Lungo le spiagge di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.

4. Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

   

Art. 2
Personale addetto alla vigilanza

1. Lungo le spiagge libere di propria pertinenza, i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari.

2. Il personale addetto alla vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - sezione salvamento.

   

Art. 3
Gestione del servizio di vigilanza

1. I comuni provvedono all'espletamento dei servizi di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamento a imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.

2. Nel caso di gestione diretta, i comuni provvedono all'assunzione dei bagnini tramite richiesta numerica all'ufficio di collocamento.

   

Art. 4
Attività connesse alla balneazione

1. Gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - sezione salvamento.

   

Art. 5
Contributi

1. L'Assessore degli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio. Un contributo annuo pari alla metà del restante 50 per cento è erogato a ciascun comune costiero dalla provincia competente per territorio.

2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni provvedono a far pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali apposita istanza documentata. L'Assessore provvede ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno.

   

Art. 6
Norma finanziaria 

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per l'anno 2005 ed euro 10.000.000 per l'anno 2006.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2006 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.016

2005              euro          5.000.000

2006              euro        10.000.000

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi

2004              euro          5.000.000

2005              euro        10.000.000