CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 100
presentata dai Consiglieri regionali
BALIA - MASIAil 7 febbraio 2005
Norme in materia di organismi geneticamente modificati
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il dibattito sull'utilizzo di organismi geneticamente modificati coinvolge fasce ampie di popolazione sempre più preoccupate per gli effetti sulla salute e per gli sconvolgimenti dei modelli di sviluppo dei territori legati a produzioni tipiche locali.
Cittadini ed associazioni chiedono alle istituzioni provvedimenti che diano una risposta alla domanda di "sicurezza". Le rassicurazioni degli esperti sull'uso degli OGM, peraltro, appaiono carenti e molto deboli perché mancano di una base scientifica adeguata: ci sono aspetti che hanno bisogno di tempo per essere definiti, va incentivata la ricerca scientifica e la sperimentazione, vanno promosse azioni di verifica, occorrono maggiori certezze riferite anche ad un futuro lontano.
Le argomentazioni delle multinazionali del settore sono tutt'altro che rassicuranti, anche perché direttamente "interessate"; i cittadini le considerano un artifizio per massimizzare il profitto e non una iniziativa per sopperire alle carenze alimentari dei paesi in stato di povertà. Partendo da questa consapevolezza ed in assenza di una normativa nazionale alcune regioni - per prima l'Emilia Romagna - e numerosi comuni hanno messo al bando le colture biotech.
Questo progetto di legge, che prende spunto da una iniziativa assunta proprio della Regione Emilia Romagna, parte dalla consapevolezza che l'utilizzo degli OGM nel settore agroalimentare, l'emissione nell'ambiente e l'immissione nel mercato, è sì regolamentato da norme nazionali e comunitarie, ma in maniera incompleta sia per l'assenza di soglie di tolleranza per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi, sia per gli effetti ancora inesplorati che derivano dalla coesistenza tra coltivazioni OGM, convenzionali e biologiche.
Il Parlamento europeo prevede, al punto 14 della Risoluzione del 18 dicembre 2003, che venga offerta agli Stati membri la facoltà di "proibire la coltivazione di OGM in zone geograficamente limitate al fine di garantire la coesistenza…" E con ciò suggerisce implicitamente l'esigenza di adottare iniziative legislative temporanee con l'obiettivo di introdurre un divieto provvisorio alle coltivazioni OGM ed in attesa che maturi un giudizio ponderato, consapevole e capace di sciogliere gli interrogativi che oggi esistono.
La normativa oggetto di questa proposta, coerentemente quindi con quanto previsto dall'art. 174 del Trattato della Comunità Europea, dal decreto legislativo del Governo italiano n. 224 del 2003, sulla base del principio di precauzione, associato all'azione preventiva, sospende provvisoriamente ed in attesa di atti legislativi compiuti, la possibilità di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati in tutto il territorio della Sardegna. L'obiettivo è anche quello di tutelare gli interessi economici dell'agricoltura regionale, le produzioni tipiche e sottrarle alle possibili contaminazioni che potrebbero pregiudicarne la qualità. E' peraltro evidente che i prodotti di "nicchia", che solitamente hanno un costo di produzione alto, non sarebbero in grado di reggere l'impatto concorrenziale dei prodotti OGM.
Si propone quindi l'applicazione del principio di precauzione che prevede un esplicito potere di esercizio della clausola di salvaguardia.
Inoltre questo progetto di legge, al pari di altri, data la particolare struttura produttiva dell'agricoltura italiana, ed in particolare di quella sarda, parte dal presupposto che concedere la possibilità di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati, si configura come una scelta irreversibile per i sistemi territoriali. E vuole anche essere un grimaldello, una leva capace di esercitare una forte pressione istituzionale nei confronti del Governo per indurlo ad assumere proposte ed iniziative giuridiche in tema di "coesistenza". Infatti la coesistenza fra colture OGM e tradizionali non può essere definita e governata all'interno dei confini di ogni singola Regione. E' invece utile un meccanismo di definizione di norme sulla coesistenza, che sia la risultante di un processo di co-decisione fra Stato e Regioni, sulla base dell'adozione di criteri tecnico-scientifici identici.
Le Regioni non possono infatti assumere decisioni difformi l'una dall'altra in una materia così delicata: è infatti evidente che indicazioni differenti creano reciproche compromissioni e gli atti di una regione sarebbero gravemente lesionati o compromessi da atti antitetici dell'altra. L'obiettivo può invece essere perseguito se tutte partecipano col Governo in un percorso di co-decisione che definisca le linee-guida della coesistenza.
Per il momento, ed in attesa di indirizzi e scelte definite ma ben ponderate, è auspicabile una moratoria delle coltivazioni OGM.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto1. La Regione Sardegna, in attesa di un solido quadro di garanzia scientifica e di tutela giuridica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 174 del Trattato della Comunità Europea, recepito dal Governo col decreto legislativo n. 224 del 2003, disciplina - nell'ambito delle proprie competenze e sulla base del principio di precauzione - l'utilizzo di organismi geneticamente modificati al fine di preservare le risorse genetiche del territorio e tutelare il valore identitario del sistema agroalimentare regionale.
Art. 2
Divieto di colvitazione1. Nelle more della definizione da parte della Comunità Europea delle soglie di tolleranza per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione e nelle more dell'adozione di una normativa statale che disciplini le modalità per la coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche, è fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio regionale.
Art. 3
Sanzioni1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'articolo 2, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.
Art. 4
Istituto regionale1. Il Presidente della Regione, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua - con proprio decreto - l'istituto regionale preposto all'attività di vigilanza ed alla irrogazione delle eventuali sanzioni.
Art. 5
Trasmissione alla Commissione Europea1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 174 del Trattato della Comunità Europea la presente legge è trasmessa alla Commissione Europea.