CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 99/A
presentata dai consiglieri regionali
CALLEDDA - MARROCU - BARRACCIU - CHERCHI Silvio - CORRIAS
CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRÙ - PACIFICO - PIRISI
SANNA Alberto - SANNA Francoil 7 febbraio 2005
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna dispone di uno straordinario patrimonio speleologico. Circa 340 km di sottosuolo naturale sono stati finora esplorati e topografati grazie soprattutto alla instancabile attività di ricerca promossa dalla federazione speleologica sarda; si tratta ad oggi del maggior sviluppo sotterraneo del paese. Sotto il profilo scientifico e naturalistico si tratta di una risorsa di assoluto valore internazionale meritevole di una più attenta tutela legislativa da parte della Regione autonoma.
Nel corso delle ultime legislature il Consiglio regionale, su sollecitazione delle associazioni culturali e di volontariato, ha iniziato un'apprezzabile attività legislativa per la salvaguardia e la corretta valorizzazione delle grotte naturali della nostra isola. Il primo importante passo fu compiuto nel 1993 con la legge regionale n. 46 istitutiva del catasto regionale delle grotte. Grazie a quel provvedimento il lavoro di esplorazione, di censimento e di monitoraggio, ha ricevuto un formidabile impulso e i risultati conseguiti in pochi anni hanno ricevuto un vasto apprezzamento da parte dei cultori e delle organizzazioni scientifiche che operano in questo settore in Italia e a livello internazionale (è solo di qualche anno fa la sensazionale scoperta scientifica, di natura idrogeologica, che ha accertato la connessione idraulica fra il Supramonte di Urzulei e la sorgente di Su Gologone; 21 km in linea d'aria che, molto probabilmente, ne fanno il complesso carsico più vasto d'Italia; attualmente gli speleologi sardi stanno esplorando, studiando e documentando questo vitale fiume carsico ad una profondità di oltre cinquecento metri; fra i risultati acquisiti dagli speleologi sardi è senza dubbio di enorme importanza scientifica la scoperta di una nuova specie di pipistrelli "plecotus sardus", endemismo della nostra isola che rappresenta una nuova specie di mammifero, dopo trecento anni, dell'intero continente europeo).
Per completare e aggiornare il quadro normativo e dare un supporto istituzionale più stabile alle organizzazioni speleologiche che operano in tutto il territorio regionale e devono trovare un'interfaccia permanente col sistema delle autonomie locali, il Consiglio regionale, attraverso la Quinta Commissione permanente, ha predisposto nella passata legislatura un buon testo di legge che può essere adesso arricchito e trasmesso in tempi ragionevolmente brevi all'esame dell'Assemblea legislativa.
I proponenti di questa proposta di legge si prefiggono di dare uno sbocco alle varie iniziative finora promosse, nella consapevolezza che la nuova legge speleologica darà un impulso positivo non solo alle attività culturali e scientifiche, ma anche alle iniziative economiche che possono trovare interessanti sinergie attraverso una più larga conoscenza e fruizione dell'eccezionale patrimonio naturale della Sardegna.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai consiglieri
SANNA Alberto, Presidente - RASSU, Vice Presidente - CUCCU Giuseppe, Segretario - ARTIZZU - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA, Relatore - CAPPAI - CORDA - FADDA - SANCIU - SERRA - UGGIAS
pervenuta il 16 gennaio 2007
La Quinta Commissione permanente ha approvato, nella seduta del 12 dicembre 2006, la proposta di legge n. 99/A concernente "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia".
A parere della Quinta Commissione l'approvazione di questo testo è un fatto molto importante nell'ambito di una efficace politica di salvaguardia dell'ambiente naturale in Sardegna e, se il testo sarà approvato anche dall'Assemblea, costituirà un importante strumento di tutela e valorizzazione di un patrimonio naturalistico di particolare importanza. Deve essere inoltre segnalato positivamente il fatto che i commissari di minoranza, pur non partecipando alla votazione finale, hanno fattivamente collaborato alla stesura dei singoli articoli e questo è sicuramente un indice dell'importanza che l'approvazione della proposta di legge riveste per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dell'attività speleologica.
La Sardegna dispone di uno straordinario patrimonio speleologico di circa 340 chilometri di sottosuolo naturale finora esplorati e topografati grazie soprattutto alla instancabile attività di ricerca promossa dalla Federazione speleologica sarda e che costituiscono, oggi, il maggiore sviluppo sotterraneo dell'Italia.
Sotto il profilo scientifico e naturalistico si tratta di una risorsa di assoluto valore internazionale meritevole di una più attenta tutela legislativa da parte della nostra Regione.
Nel corso delle ultime legislature il Consiglio regionale, anche su sollecitazione delle associazioni culturali e di volontariato, ha iniziato un'apprezzabile attività legislativa per la salvaguardia e la corretta valorizzazione delle grotte naturali della nostra Isola.
Il primo importante passo fu compiuto nel 1993 con l'approvazione della legge regionale n. 46 che permise l'istituzione del Catasto regionale delle grotte: grazie a quel provvedimento il lavoro di esplorazione, di censimento e di monitoraggio ha ricevuto un vasto apprezzamento da parte dei cultori e delle organizzazioni scientifiche che operano in questo settore in Italia e a livello internazionale.
Al proposito dev'essere ricordata la recente scoperta, dopo un'attenta ricerca durata oltre quaranta anni, del grande fiume sotterraneo che alimenta la sorgente di Su Cologone, ed è solo di qualche anno fa la sensazionale scoperta scientifica, di natura idrogeologica, che ha accertato la connessione idraulica fra il Supramonte di Urzulei e la Sorgente di Su Cologone, ventuno chilometri in linea d'aria che, molto probabilmente, ne fanno il complesso carsico più vasto d'Italia.
Occorre ancora ricordare che, fra i risultati acquisiti dagli speleologi sardi, è senza dubbio di enorme importanza scientifica la scoperta di una nuova specie di pipistrello il "Plecotus sardus", endemismo della nostra Isola. Quella del "Plecotus sardus" è la prima scoperta di una nuova specie di mammifero nell'intero continente europeo a distanza di 300 anni dall'ultima.
La sempre maggiore attenzione alle tematiche ambientali, la convinzione delle potenzialità di sviluppo in esse contenute, la necessità di un cambiamento nella gestione dell'ineguagliabile patrimonio naturale isolano, ancora oggi ricco e incontaminato, la necessità di dare un supporto istituzionale più stabile alle organizzazioni speleologiche che operano in tutto il territorio regionale e che devono trovare un interfaccia con il sistema delle autonomie locali per raggiungere ulteriori traguardi nella loro attività, rendono indifferibile intervenire con strumenti legislativi moderni e idonei in grado di dare concretamente sbocco alle varie iniziative nella consapevolezza che la normativa approvata dalla Commissione potrà dare un impulso positivo non solo alle attività culturali e scientifiche, ma anche alle iniziative economiche che possono trovare interessanti sinergie attraverso una più larga conoscenza e fruizione dell'eccezionale patrimonio naturale della Sardegna.
Al proposito deve essere evidenziato che le grotte costituiscono un importante richiamo per i flussi turistici; infatti, secondo un sondaggio effettuato presso i soggetti gestori delle grotte fruibili ad uso turistico, nel 2005 le grotte della Sardegna sono state visitate da circa 400.000 persone. Appaiono pertanto del tutto evidenti le potenzialità economiche insite in uno sfruttamento razionale e compatibile con una rigorosa tutela ambientale del patrimonio speleologico regionale, tale sfruttamento deve però essere organizzato e inserito in una visione più complessiva dell'offerta turistica regionale.
Il testo licenziato dalla Quinta Commissione presenta alcune differenze rispetto al testo dei proponenti, tra le più importanti merita di essere segnalata la soppressione delle parti relative alla tutela e valorizzazione della montagna in quanto tale; infatti, la Commissione ha ritenuto opportuno limitare il contenuto della legge alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico, demandando eventualmente a un'apposita normativa gli interventi per la valorizzazione e la tutela della montagna e delle attività collegate.
La Commissione ha, inoltre, eliminato dal testo tutta una serie di norme tendenti alla minuziosa disciplina dell'attività di tenuta del Catasto speleologico regionale, ritenendo sufficiente demandare tale disciplina alla emanazione di una apposita direttiva adottata con deliberazione della Giunta regionale.
Un'altra importante modifica inserita dalla Commissione è la previsione della istituzione, nell'ambito del Catasto speleologico regionale, del Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera che ha l'obiettivo di promuovere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera. La realizzazione in Sardegna di un centro di ricerca e di documentazione sulle grotte di miniera è stata sostenuta, oltre che da numerose associazioni speleologiche regionali, da importanti studiosi e dallo stesso Istituto italiano di speleologia, anche in considerazione dell'importanza del patrimonio costituito dalle grotte di miniera presenti in Sardegna e dalla storia mineraria regionale, nonché dalla presenza del Parco geominerario regionale riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
Il testo licenziato dalla Commissione all'articolo 1 contiene le finalità della legge che affida alla Regione il compito di riconoscere l'importanza naturalistica, ambientale, culturale, scientifica e turistica del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, nonché il compito di promuovere le iniziative dirette alla loro conoscenza, conservazione e utilizzazione delle stesse.
Gli articoli 2 e 3 definiscono le diverse tipologie delle aree tutelate e l'individuazione dell'interesse pubblico a tutelare tali aree, mentre l'articolo 4 contiene delle norme di tutela delle grotte e delle aree carsiche. L'articolo 5 prevede che i comuni possano presentare dei programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e la loro fruizione ai fini turistici.
L'articolo 6 istituisce presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, definendone la composizione e i compiti che sono essenzialmente di natura consultiva e propositiva nella materia disciplinata dalla legge.
L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale predisponga un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione delle grotte e delle aree carsiche; sulla base del piano l'Amministrazione regionale potrà concedere contributi ai comuni, alla Federazione speleologica regionale ed alle associazioni e ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco regionale, disciplinato dall'articolo 9, per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
L'articolo 9 istituisce presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale; nel catasto saranno individuate e censite le aree carsiche e le grotte della Sardegna, con particolare riferimento a quelle di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica. Nell'ambito del catasto, oltre al Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera precedentemente citato, sono istituti un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzioni di documentazione e ricerca. Le modalità di tenuta ed aggiornamento del catasto sono demandate ad una apposita direttiva che sarà adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Gli articoli 21 e 22 contengono rispettivamente le norme relative all'attività di vigilanza e le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nella legge, mentre l'articolo 23 contiene la norma finanziaria che determina in 1.000.000 di euro annui gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
La Quinta Commissione prima di procedere all'approvazione finale ha ritenuto opportuno sottoporre il testo della proposta di legge al parere del Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso un giudizio favorevole pur evidenziando che il ruolo attribuito ai comuni dalla proposta di legge è assolutamente insufficiente. Sulla base di tale considerazione la Commissione ha aumentato da uno a tre il numero dei sindaci presenti nel Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche.
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La Terza Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2006, ha rilevato, in relazione agli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge di contabilità (legge regionale 2 agosto 2006, n. 11), il rinvio alla legge finanziaria è previsto anche per la determinazione degli oneri.
La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, a' termini dell'articolo 45, comma 2, del regolamento, il Presidente.
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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 13 novembre 2006
Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 30 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, con le osservazioni che seguono.
Le funzioni dei comuni sono del tutto marginali. Essi, infatti:
- possono assumere iniziative per la presentazione di programmi relativi alla salvaguardia del patrimonio speleologico esistente nel loro territorio ovvero alla gestione, diretta o affidata mediante convenzione ad una associazione speleologica iscritta nell'elenco regionale, dei servizi finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione degli stessi beni (articolo 5);
- partecipano con un solo rappresentante al Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, che verrà istituito come supporto tecnico consultivo della Giunta regionale (articolo 6). Invero appare assai modesta la predetta solitaria partecipazione in un Comitato nel quale sia le associazioni speleologiche che la Regione designano tre elementi ciascuna. Si tenga conto che i beni ambientali sui quali si interverrà saranno compresi, verosimilmente e per la maggior parte, in aree di proprietà dei comuni;
- l'intero processo decisionale è affidato alla Giunta regionale che, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente redige e aggiorna annualmente il piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati e, sulla base delle indicazioni del piano, concede contributi ai comuni, alla Federazione speleologica regionale e alle associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale (articolo 7). Neppure l'articolo 11, che istituisce il Catasto speleologico regionale e che rinvia ad una successiva direttiva della Giunta per le modalità relative al suo funzionamento, all'aggiornamento ed all'accesso, prevede il coinvolgimento dei comuni; anzi essi non vengono neppure menzionati. Si ritiene, invece, che la loro collaborazione sia da ritenersi preziosa per le segnalazioni necessarie alla costituzione ed all'aggiornamento del catasto;
- la vigilanza sull'applicazione della legge (articolo 21) vede finalmente coinvolti anche gli enti locali, senza che però sia previsto alcun ristoro per la loro attività e per il personale che eventualmente venisse incaricato di tali compiti. Sarebbe opportuno, perciò prevedere che almeno una quota delle sanzioni, ad esempio quelle relative alle segnalazioni degli enti locali, siano loro attribuite.In conclusione si ritiene che il ruolo dei comuni è relegato alla facoltà di presentare i programmi d'intervento di cui all'articolo 5, pareri che non sono neppure vincolanti per la redazione del piano regionale.
Il ruolo è assolutamente insoddisfacente per i comuni, istituzionalmente preposti al presidio ed alla tutela dei loro territori, che, assieme alla popolazione, sono elementi costitutivi degli stessi enti.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
Tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico e delle aree carsiche e montane
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna:
a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) sostiene le attività di educazione ambientale in territorio montano realizzate in ambito scolastico attraverso la promozione di attività all'aperto che si propongano di dare stimoli ed impulsi formativi di carattere culturale;
c) sostiene le attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
d) favorisce lo sviluppo delle attività escursionistiche, speleologiche e alpinistiche quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico ecocompatibile;
e) promuove l'istituzione, la realizzazione e la gestione di centri di educazione ambientale situati in aree di grandi valenze ambientali, tendenti a favorire attività formative programmate e gestite con le collaborazioni di associazioni operanti in tali contesti;
f) promuove la realizzazione della rete sentieristica, il censimento e la documentazione dei sentieri della Sardegna, la loro didascalizzazione e divulgazione.
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna:
a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) in attuazione delle Leggi 24 dicembre 1985, n. 776; 21 marzo 2001, n. 74; 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80, riconosce il soccorso alpino speleologico della Sardegna, Servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in grotta;
c) promuove lo sviluppo dell'attività speleologica.
Art. 2
Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) "ripari sotto roccia" le cavità sotterranee naturali di sviluppo inferiore a 5 metri lineari;
b) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari;
c) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei;
d) "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati;
e) "sentiero"il tracciato che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo: comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso privo di incertezze e di ambiguità, visibile e permanente;
f) "sentiero montano" il sentiero che si sviluppa in zone di montagna ad altitudine normalmente superiore ai 500 metri.
Art. 2
Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:
a) "grotte o cavità naturali" le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari;
b) "aree carsiche" le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.
Art. 3
Pubblico interesse del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e turistiche;
d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati;
e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche o storiche.
Art. 3
Pubblico interesse del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche1. Il patrimonio naturale costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e turistiche;
d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati;
e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche e storiche.
Art. 4
Tutela del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche1. In tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare i beni tutelati dalla presente legge.
2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinare la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico, gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, per i soli fini idropotabili, previa valutazione dell'impatto ambientale;
b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione e/o per operazioni di soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Asses-sore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
d) qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'am-biente.4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può in ogni momento emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge nonché l'inquinamento delle acque ipogee.
5. L'Assessore della difesa dell'ambien-te, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo).
6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dall'articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, è disposta a favore dei Comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo. Tali disposizioni sono subordinate al parere favorevole della Commissione speleologica regionale di cui all'articolo 6.
10. L'espropriazione di cui al comma 9 è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria.
Art. 4
Tutela del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di sfruttamento dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o per l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale;
b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
d) svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.4. L'Assessore della difesa dell'ambiente può, in ogni momento, emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonché l'inquinamento delle acque ipogee.
5. L'Assessore della difesa dell'ambien-te, per gli stessi fini indicati nel comma 4, può autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo).
6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, articolo 23.
7. La Giunta regionale verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
10. L'espropriazione di cui al comma 9 è condizionata da apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria.
Art. 5
Iniziative per la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio
speleologico e carsico1. I Comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto speleologico regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione delle grotte (visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione dei percorsi, sistemazione degli accessi alle grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione e custodia); mediante convenzione con le associazioni speleologiche di cui all'articolo 8.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che attesti la capacità gestionale e la competenza specifica del medesimo soggetto.
Art. 5
Iniziative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico1. I comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto speleologico regionale di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione con le associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9.
2. Nei programmi devono essere specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e la documentazione che ne attesti la capacità gestionale e la competenza specifica.
Art. 6
Commissione speleologica regionale1. Quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale nella materia di cui alla presente legge è istituita la Commissione speleologica regionale così composta:
a) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti designati dalla Federazione speleologica sarda, esperti speleologici;
c) da tre componenti scelti dal Consiglio regionale, esperti in geologia, biologia, scienze naturali, paleontologia, paletnologia e archelogia con documentata esperienza di ambienti carsici;
d) da un componente designato dalla Società speleologica italiana;
e) da un componente designato dall'ANCI Sardegna.2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. La Commissione:
a) esprime parere e formula proposte in merito al Piano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico e ai relativi programmi annuali di intervento predisposti dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e approvati dalla Giunta regionale;
b) formula proposte per la gestione e l'ag-giornamento del Catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica;
c) esprime parere in merito ai progetti di valorizzazione turistica e di gestione delle grotte e dei monumenti carsici.
Art. 6
Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale nella materia di cui alla presente legge, il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche; il Comitato è composto:
a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente o suo delegato, che lo presiede;
b) da due componenti designati dalla Federazione speleologica sarda;
c) da due componenti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente, in possesso di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio sardo;
d) da tre sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci di comuni nei cui territori sono presenti grotte o aree carsiche.2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da funzionari di adeguata qualifica designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
3. Il Comitato:
a) esprime parere e formula proposte in merito al piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico previsto dall'articolo 7;
b) formula proposte per la gestione e l'ag-giornamento del Catasto speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica.
Titolo II
Norme per lo sviluppo della speleologia
Art. 7
Piani e programmi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico e per le attività di promozione dello sviluppo della speleologia1. Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia e sulla montagna in Sardegna, la Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione speleologica regionale, predispone e aggiorna periodicamente un piano che abbia come fine la conoscenza, la salvaguardia e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
2. Sulla base delle indicazioni del piano di cui al comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo destinate con legge finanziaria, i programmi annuali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico prevedono la concessione di contributi per:
a) la promozione di pubblicazioni di settore;
b) l'acquisto e ammodernamento di attrezzature;
c) l'istituzione di una scuola regionale di speleologia;
d) l'organizzazione di corsi di speleologia;
e) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche;
f) favorire la partecipazione degli speleologi sardi a congressi nazionali e internazionali.3. Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.
4. Nella predisposizione dei programmi di intervento la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, dei monumenti, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale.
Art. 7
Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonché per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi:
a) ai comuni;
b) alla Federazione speleologica regionale;
c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 9.
Art. 8
Soggetti1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono:
a) la federazione speleologica regionale;
b) i singoli gruppi speleologici.2. Per beneficiare dei contributi, i suddetti soggetti devono:
a) produrre il proprio statuto;
b) produrre l'elenco dei soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica;
c) assumere l'impegno di fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e presentare, ogni anno, una relazione illustrata della attività svolta.3. I soggetti di cui all'articolo 8, entro il 31 marzo di ogni anno, per iniziative connesse all'applicazione della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale i programmi relativi a:
a) ricerche ed esplorazioni in aree carsiche, o in cavità in fase di esplorazione e documentazione di esse;
b) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e paletnologico e storico dei sistemi carsici;
c) la stampa di pubblicazione e periodici a carattere scientifico e divulgativo;
d) l'organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione;
e) l'esplorazione speleologica dei complessi carsici;
f) l'organizzazione di corsi di speleologia omologati alla scuola regionale di speleologia;
g) l'organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione dei valori ambientali;
h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca;
i) all'organizzazione e gestione di corsi di formazione per attività montane, escursionistiche e naturalistiche, alla formazione di istruttori per i corsi suddetti;
l) al tracciamento e alla manutenzione dei sentieri e opere montane;
m) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la divulgazione degli aspetti montani;
n) alla promozione di tutte le attività tendenti alla protezione dei vari aspetti dell'ambiente montano.
Art. 8
(soppresso)Art. 9
Elenco regionale delle associazioni
e dei gruppi speleologici della Sardegna1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici della Sardegna.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1, purché regolarmente costituiti, con proprio statuto approvato e notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) documentazione sullo svolgimento di attività speleologiche da almeno tre anni o almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività speleologica.3. In sede di prima applicazione i gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica sarda, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, a domanda della stessa federazione, sono iscritti all'elenco regionale.
Art. 9
Elenco regionale delle associazioni
e dei gruppi speleologici1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale, purché regolarmente costituiti, con statuto notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività.Art. 10
Presentazione delle domande1. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Art 10
(soppresso)
Titolo III
Catasto delle grotte e delle aree carsiche
Art. 11
Norme per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche1. È istituito il Catasto speleologico regionale, in seguito definito CSR, per il censimento, l'individuazione cartografica e la iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e in particolare delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale, paesaggistica. Il CSR è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
2. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.
3. Presso il CSR è altresì istituito un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione.
4. Per ciascuna grotta e area carsica il catasto contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati.
5. Il catasto comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
6. L'iscrizione al catasto di grotte o aree carsiche comporta l'obbligo di adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione ad ogni livello con la trasposizione delle aree comprese nello stesso catasto sulle relative cartografie per tutti gli aspetti e agli effetti della applicazione della presente legge.
7. Per assicurare la specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nel catasto regionale sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di agevolare la fruibilità del CSR, può essere prevista la ripartizione del catasto su base territoriale, con sede nei centri localmente ritenuti idonei. La ripartizione territoriale del CSR è definita sulla base di unità geomorfologiche e morfocarsiche omogenee riferite ai seguenti dipartimenti:
a) dipartimento della provincia di Sassari;
b) dipartimento del Supramonte e del Monte Albo;
c) dipartimento dei Tacchi d'Ogliastra;
d) dipartimento del Sulcis-Iglesiante;
e) dipartimento di Cagliari e del Sarrabus-Gerrei;
f) dipartimento della provincia di Oristano.9. Il coordinamento delle sedi periferiche del CSR, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, è affidato a personale dotato di idonea e documentata competenza.
10. L'Amministrazione regionale, per la costituzione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto, nonché per la gestione del centro di documentazione e della biblioteca speleologica, in armonia con quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previa convenzione, può avvalersi della collaborazione della Federazione speleologica sarda.
11. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, agli stessi soggetti indicati nel comma 10, possono essere affidate in comodato d'uso le attrezzature acquisite con i fondi derivanti dalla legge regionale n. 46 del 1993.
Art. 11
Catasto speleologico regionale1. È istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale (CSR) per il censimento, l'individuazione cartografica e l'iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge e, in particolare, delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente cura il coinvolgimento dei comuni interessati nel processo di formazione, di aggiornamento e di gestione del CSR.
3. Il CSR è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.
4. Presso il CSR sono istituiti un centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia con funzione di documentazione e di informazione.
5. Presso il CSR è altresì istituito il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera, con l'obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni speleologiche ed università italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera.
6. Per ciascuna grotta e area carsica il CSR contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni tutelati.
7. Il CSR comprende i dati qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
8. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al CSR sono determinate con apposita direttiva adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
9. La tenuta del CSR può essere affidata, tramite convenzione, alla Federazione speleologica regionale.
Art. 12
Accesso ai dati del CSR1. Tutti i documenti esistenti presso l'archivio del catasto regionale sono di proprietà della Regione e degli autori dei dati. La loro cessione verso terzi è subordinata al parere favorevole di entrambi.
2. La Giunta regionale, per assicurare l'accesso e la consultazione dei dati catastali, individua gli atti che possono essere rilasciati in copia e stabilisce le modalità di rilascio e gli usi consentiti. La Giunta regionale stabilisce altresì le norme per l'accesso alla biblioteca e al centro di documentazione speleologica.
3. Chiunque, con motivata richiesta e a proprie spese, può ottenere copia degli atti catastali individuati dalla Giunta regionale. La pubblicazione dei dati è subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche e del nome degli autori.
4. I dati relativi a grotte e cavità naturali in cui siano presenti reperti paleontologici, paletnologici, archeologici nonché situazioni fisiche o biologiche di particolare interesse o fragilità sono resi disponibili solo quando siano state attivate adeguate misure di salvaguardia.
Art. 12
(soppresso)Titolo IV
Norme regolamentari per la tutela e
l'aggiornamento del catasto regionale
delle grotte e delle aree carsiche
Art. 13
Sezione del CSR1. Il catasto regionale delle grotte e aree carsiche è organizzato secondo le seguenti sezioni:
a) sezione "ripari sotto roccia", per le cavità naturali di lunghezza inferiore ai 5 metri, con la registrazione dei soli dati essenziali alla loro identificazione topografica e alla sommaria descrizione;
b) sezione delle cavità naturali o grotte di lunghezza superiore a 5 metri;
c) sezione delle aree carsiche.2. Ogni sezione dispone di uno specifico archivio, che può essere completa-mente o in parte memorizzato e gestito su supporti informatici, contenente i fascicoli catastali nonché l'elenco alfabetico.
Art. 13
(soppresso)Art. 14
Composizione del CSR1. Il CSR è costituito dai seguenti documenti:
a) lo schedario catastale;
b) lo schedario fotografico, limitatamente alla documentazione di aspetti di particolare rilievo relativi allo stato di conservazione, agli eventuali segni di degrado e ai pericoli di inquinamento;
c) i rilievi topografici;
d) l'elenco alfabetico;
e) le serie di tavolette topografiche in scala 1:25.000;
f) gli eventuali supporti informatici contenenti le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
Art. 14
(soppresso)
Art. 15
Conservatore del catasto regionale1. La Giunta regionale, su designazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente, conferisce ad un funzionario regionale della carriera direttiva l'incarico di conservatore del CSR.
2. Qualora il servizio di gestione del catasto venga affidato in concessione ad associazioni speleologiche regionali, con l'osservanza delle norme del disciplinare di concessione, le funzioni di conservatore possono essere esercitate da un qualificato appartenente a dette organizzazioni.
Art. 15
(soppresso)Art. 16
Iscrizioni al catasto1. Le iscrizioni catastali sono disposte dal conservatore responsabile che le convalida con la propria firma.
2. Qualunque gruppo speleologico o singolo speleologo può proporre l'iscrizione al catasto regionale di grotte od aree carsiche, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o con foto, dei particolari naturali del terreno.
3. I beni tutelati sono iscritti al CSR quando siano acquisiti almeno i seguenti dati:
a) la natura del bene;
b) la sigla catastale;
c) la denominazione;
d) il comune in cui è situato;
e) la località;
f) l'indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche e il riferimento alla relativa carta topografica in scala 1:25.000;
g) il nominativo del rilevatore;
h) la data e il metodo dei rilievi.4. Lo schedario catastale non è consultabile dal pubblico. Su di esso non possono essere fatte cancellature od abrasioni.
Art. 16
(soppresso)Art. 17
Schedario e schede catastali1. Lo schedario catastale è formato da tante schede quanti sono i beni iscritti al catasto.
2. Le schede, numerate progressivamente, sono vidimate dal conservatore e, in caso di revisione, possono essere sostituite su disposizione del medesimo.
3. In ogni scheda sono riportati i dati indicati nel comma 4. Nella scheda deve anche essere inserito il rilievo della cavità, anche sotto forma di allegato grafico idoneo a consentire l'eventuale trasferimento su supporto informatico.
4. Per i beni tutelati dalla presente legge, tenuto conto della natura del bene, sono di norma riportati nelle singole schede:
a) la sigla catastale;
b) la denominazione;
c) il comune in cui è situato;
d) la località;
e) la particella catastale, limitatamente ai beni soggetti a vincoli specifici, in particolare per i monumenti naturali;
f) l'indicazione della tavoletta al 25.000;
g) l'indicazione della posizione topografica su coordinate geografiche;
h) l'indicazione se il bene si trova all'interno di un parco, di un'area protetta, o di un'area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, di uso civico, militare o di altra natura;
i) i riferimenti ad eventuale decreto di istituzione di monumento naturale;
l) altri dati utili alla conoscenza delle peculiarità del bene tutelato, in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico ed altro;
m) la quota altimetrica dell'area carsica o dell'accesso alle cavità;
n) la destinazione d'uso dell'area carsica o della zona d'ingresso delle cavità, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
o) la profondità e lo sviluppo in metri delle cavità naturali per quanto riguarda:1) la profondità del pozzo d'accesso;
2) la profondità dei pozzi interni;
3) il dislivello fra piano di campagna e fondo;
4) la lunghezza del ramo principale;
5) la lunghezza dei rami laterali;
6) la lunghezza complessiva;p) la natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
q) le caratteristiche morfologiche;
r) l'idrologia;
s) gli eventuali aspetti speleoterapici;
t) lo stato di conservazione, eventuali segni di degrado, pericoli di inquinamento;
u) bibliografia;
v) nominativo del rilevatore;
z) la data dei rilievi;
aa) l'indicazione degli strumenti e del metodo utilizzati per i rilievi;
bb) le eventuali annotazioni;
cc) le eventuali revisioni.5. La sigla catastale è costituita dal numero progressivo di iscrizione al CSR, dalla sigla "SA" indicante la regione Sardegna, dalla sigla della provincia di appartenenza nonché da eventuali riferimenti ad altre catalogazioni, in particolare, quelle riconosciute dalla Società speleologica italiana.
Art. 17
(soppresso)Art. 18
Modalità di compilazione delle schede1. La descrizione dei beni iscritti al catasto pone in evidenza quegli elementi che non possono essere desunti dal rilievo come, ad esempio, lo stato e la natura della roccia, la presenza di concrezioni e di stillicidio, la natura del suolo, la presenza di acque, i dati meteorologici e ogni altra notizia ritenuta utile per il miglior inquadramento del bene.
2. Nella scheda sono riportate le notizie di eventuali scoperte archeologiche e paleontologiche nonché quelle riferite all'eventuale presenza di reperti biologici, a dati di interesse geologico e idrologico e alle possibilità di richiamo turistico.
3. Il rilievo delle cavità naturali contiene sempre uno spaccato ed una pianta orientata, con l'indicazione della scala metrica e grafica, nonché la sezione longitudinale e, quando sia possibile, le altre sezioni trasversali. Per i segni convenzionali deve di massima essere osservata la iconografia speleologica in uso. Il rilievo deve essere generato da poligonale numerata ed eseguito mediante i metodi topografici speleologici e riportato, in scala adeguata, su supporto lucido indeformabile squadrato.
4. Alla scheda catastale devono essere allegati i rilievi di massima, in scala adeguata al bene tutelato, ed eseguiti almeno con il metodo topografico in uso fra gli speleologi, cioè, con bussola e nastro metrico. In ogni caso deve essere specificato il metodo e gli strumenti utilizzati.
5. I dati bibliografici sono riportati nella scheda secondo le istruzioni emanate dall'Asses-sore della difesa dell'ambiente in conformità della prassi internazionale e sentita la Commissione speleologica regionale.
Art. 18
(soppresso)Art. 19
Compilazione e consultazione della cartografia1. La posizione topografica di ciascuna cavità è riportata sulle tavolette topografiche in scala 1:25.000 con un cerchietto rosso del diametro di mm. 1, con l'indicazione del solo numero progressivo con il quale la cavità medesima è contrassegnata nel CSR. Nel caso di aree carsiche, sulle tavolette, al posto del cerchietto, è riportato il perimetro delle stesse aree.
2. Le tavolette originali sono vistate dal curatore regionale del CSR. Una copia delle medesime, previa vidimazione del conservatore del CSR, è posta a disposizione del pubblico per la consultazione.
Art. 19
(soppresso)Art. 20
Requisiti per l'iscrizione al catasto
dei beni speleologici e carsici1. Tutte le cavità naturali accessibili, compresi i ripari sotto roccia, possono essere iscritte al catasto regionale.
2. Una cavità naturale può essere iscritta al catasto regionale nella sezione delle grotte quando la sua lunghezza e la sua profondità superino i 5 metri e se ne conoscano la posizione topografica e la quota del suo ingresso con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000.
3. Un'area carsica è inclusa nel catasto regionale quando ne sia riconosciuta l'impor-tanza per la quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l'ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla cartografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti.
4. Chiunque può proporre l'iscrizione al CSR di una cavità naturale o di un'area carsica, secondo le norme contenute nella presente legge, comunicando i dati fondamentali ed eventuali rilievi o documentazione topografica, fotografica o bibliografica e fornendo tutte le informazioni sulle peculiarità speleologiche e ambientali, sulle risorse idriche o di altra natura, per cui si ritiene meritevole l'iscrizione alla specifica sezione del catasto.
5. Sulla base della richiesta pervenuta, il conservatore del CSR, previa verifica dei dati, provvede all'accatastamento o meno del bene nella relativa sezione dandone successiva comunicazione al richiedente, con gli eventuali relativi dati.
Art. 20
(soppresso)Titolo V
Vigilanza e sanzioni
Art. 21
Vigilanza1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accer-tamento e la contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.
Art. 21
(identico)Art. 22
Sanzioni1. L'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato:
a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
d) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
e) da euro 2.000 a euro 5.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
f) da euro 1.000 a euro 10.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
g) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso;
h) da euro 500 a euro 5.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti abbandonati in aree carsiche.2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.
Art. 22
Sanzioni1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso.2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.
Art. 22 bis
Abrogazione1. È abrogato l'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46.
Titolo VI
Norme finanziarie
Art. 23
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 200.000 per l'anno finanziario 2005 e per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 e per gli anni 2006 e 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:in diminuzione
03 - BILANCIO
Cap 03016 - Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11; articolo 2, legge regionale 15 febbraio 1997, n. 9 e comma 2, articolo 34, legge regionale 15 febbraio 1997, n. 10)Competenze
2005 euro 200.000
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2005in aumento
05 - AMBIENTE
Cap. 05016 - (N.I.) - Spese per la istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Catasto speleologico regionale; spese per la gestione della biblioteca e del centro di documentazione speleologica; spese per la salvaguardia del patrimonio carsico e speleologico derivanti dall'applicazione della legge regionale recante "Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia".Competenze
2005 euro 200.000
2006 euro 200.000
2007 euro 200.000
Art. 23
Norma finanziaria1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Alla relativa copertura si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).