CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 89/A
presentata dai Consiglieri regionali
MANINCHEDDA - ORRÚ - BALIA - URAS - MARRACINI - SANNA Francescoil 19 gennaio 2005
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane.
Misure di sostegno per i piccoli comuni
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta che si presenta è ampiamente debitrice (pur discostandosene in alcuni aspetti) di analoga proposta presentata da tutti i consiglieri di centro sinistra nella scorsa legislatura, la quale era già stata oggetto di dibattito e di confronto anche con le autonomie locali ed aveva acquisito un ampio consenso. Si ritiene perciò che i tempi siano maturi perché il Consiglio la prenda in esame al fine di colmare una lacuna non più sostenibile e di avviare un riassetto territoriale che è anche presupposto per uno sviluppo economico equilibrato e per un'effettiva distribuzione delle funzioni ispirata al principio di sussidiarietà.
La Regione ha finora ha sostanzialmente rinunciato ad esercitare la sua competenza legislativa in materia di enti locali se non in riferimento ad alcune e limitate questioni. E' mancata così una politica organica e complessiva a favore delle autonomie locali; limitandosi gli interventi a forme diversificate di finanziamento. Anche la legge regionale n. 25 del 1993, pur avendo il pregio di dare continuità ai trasferimenti finanziari, da un lato non ha raggiunto l'obiettivo di raccoglierli in un quadro unitario (persistono infatti altri e talora rilevanti canali di finanziamento della spesa locale), dall'altro non incentiva in modo adeguato, anche dopo le modifiche, le forme di collaborazione fra enti locali. La mancanza di un quadro istituzionale di riferimento e di un chiaro disegno dei rapporti tra regioni ed enti locali, contribuisce certamente ad ostacolare quel trasferimento di funzioni in applicazione del principio di sussidiarietà impostato dalle leggi Bassanini ed oggi confermato e rafforzato della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha trovato invece realizzazioni significative in altre regioni pur dotate di minori poteri in materia di enti locali.
I comuni sardi sono per lo più piccoli o piccolissimi. Sono evidenti le difficoltà a realizzare in questo quadro il nuovo disegno costituzionale di attribuzione delle funzioni amministrative per quanto possibile al livello più prossimo al cittadino. Allo stesso tempo le realtà minori rappresentano una vera risorsa per la Regione ed esprimono spesso peculiarità, fermenti di iniziative, capacità da valorizzare e sostenere. Senza di essi non è possibile raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato e diffuso anche alle zone interne e marginali.
In alcuni casi i comuni hanno già avviato forme di collaborazione fra loro. Ciò che è necessario è estendere queste forme, farne il metodo ordinario di gestione delle funzioni, renderne evidente la convenienza per gli enti e per le popolazioni. Allo stesso tempo bisogna assicurare le condizioni perché questa apertura non diventi motivo di omologazione, ma valorizzi le specificità di ciascuna realtà attraverso la creazione di reti di servizi, l'incentivazione all'insediamento abitativo e delle imprese compatibili nel territorio, il concorso attivo di ciascun ente e delle popolazioni che lo esprime alle scelte riguardanti il territorio. E' perciò necessaria un'iniziativa convinta e consapevole delle realtà locali per imprimere nuovo impulso alla cooperazione ed aggregazione fra enti locali.
La proposta che si presenta intende creare una cornice istituzionale favorevole alla realizzazione di forme associative stabili fra comuni di minore dimensione demografica (la stragrande maggioranza di quelli sardi) per:
assicurare una più efficace gestione delle funzioni e dei servizi;
porre le condizioni per il conferimento del più ampio numero di funzioni a livello locale;
favorire un riequilibrio sociale ed economico a vantaggio delle zone marginali, contrastando l'impoverimento demografico ed economico e salvaguardando le tradizioni e le caratteristiche locali.
Per questo si fa leva essenzialmente sull'iniziativa locale e sulla volontà di superare divisioni campanilistiche per uno sviluppo integrato dei diversi territori.
La proposta, con un approccio originale rispetto alle altre esperienze legislative note, considera perciò unitariamente le unioni di comuni, le comunità montane, gli interventi per i piccoli comuni. Da un lato disegna un quadro di regole per favorire l'associazione fra le diverse realtà locali (finora del tutto assente a livello regionale), dall'altro si sforza di riorientare alcune politiche regionali - le principali rivolte finora agli enti locali - in favore delle forme associative.
Si introducono poi interventi a favore dei comuni di minore dimensione demografica, in modo da coniugare associazione fra enti e salvaguardia delle realtà più piccole.
Cornice istituzionale
Si è puntato ad una cornice leggera, limitata ad aspetti essenziali. Criteri guida sono:
libertà di iniziativa e di scelta dei comuni, al di fuori di vincoli o piani generali predefiniti, sia per evitare gli appesantimenti di una procedura necessariamente complessa, sia per agevolare le aggregazioni comunque possibili, considerata la netta prevalenza di comuni di piccole o piccolissime dimensioni;
preferenza per le forme stabili e più integrate: la Regione promuove ed incentiva le unioni e le comunità montane, mediante:
a) finanziamento delle funzioni gestite in forma associata;
b) sostegno alle infrastrutturazioni ed alle dotazioni di beni realizzate in forma integrata a servizio di un territorio sovracomunale;
limite di popolazione - indicato per la fase di prima attuazione come requisito minimo, ma da determinare in seguito col concorso del Consiglio delle Autonomie locali - compreso per le unioni fra 10.000 e 20.000 abitanti; con deroghe per il limite fino a 5.000 abitanti. Per le comunità montane, tenuto conto degli altri requisiti territoriali prescritti si è indicato il solo limite minimo di 10.000 abitanti non derogabile.
Unico limite fissato all'autonomia statutaria è quello di contenere la composizione dell'organo esecutivo, onde evitare appesantimenti nella gestione.
Così concepite le unioni e le comunità montane si pongono come riferimento naturale per il conferimento di funzioni, per il quale la Giunta ha presentato un primo disegno di legge di attuazione del decreto legislativo n. 234 del 2001 ora in carico alla Prima Commissione (Autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, Polizia locale e rurale e partecipazione popolare). La proposta prevede però che dopo due anni e successivamente ogni tre, sulla base dell'esperienza maturata e valutato il funzionamento della legge si operi un adeguamento degli ambiti di aggregazione onde avvicinarli a quelli ottimali per la gestione delle funzioni conferite. Si introduce così una forma di valutazione e di adeguamento della legge.
Comunità Montane
Le comunità montane sono tendenzialmente equiparate alle unioni di comuni. Se ne distinguono soprattutto per la loro funzione tipica di gestire risorse e programmi a favore delle zone montane ed in particolare gli interventi speciali della montagna, da attuare sulla base di un piano organico, in forma coordinata con le altre funzioni di gestione ad esse attribuite. L'altra loro finalità è pertanto quella della gestione associata di funzioni di livello comunale.
Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione e di una comunità montana. Le CC MM possono perciò essere costituite solo da comuni montani (si è assunto il criterio dell'altitudine combinato a quello del dislivello, in termini più restrittivi di quello fin qui seguito) onde evitare un'eccessiva estensione delle comunità montane pur tenendo conto delle peculiarità del territorio regionale (Articolo 5); è possibile derogare a questo criterio qualora vi siano comuni non montani il cui territorio sia incluso tra quello di due o più comuni montani. Altre limitazioni riguardano il numero di abitanti e la funzione di comune capoluogo. È inoltre esclusa la coincidenza della comunità montana con la provincia.
L'iniziativa è lasciata ai comuni nelle stesse forme previste per le unioni. L'intervento della Regione è solo volto a verificare la sussistenza dei requisiti di "montanità".
Alle comunità montane sono riservati i fondi provenienti dallo Stato o dalla Unione europea destinati alla montagna e altri fondi regionali eventualmente necessari. Essi sono indirizzati a interventi e misure tipiche a tutela del territorio, dell'insediamento umano, dello sviluppo economico nelle zone di montagna. La regione assicura che i territori montani esclusi dalle comunità partecipino comunque dei benefici per essi previsti.
Le attuali comunità montane vengono soppresse in quanto non corrispondenti per caratteristiche territoriali e funzioni al quadro istituzionale tracciato anche dalla legge statale.
Finanziamenti
A partire dall'impianto dalla legge regionale n. 25 del 1993 (trasferimenti di risorse a favore di comuni e province), si crea un sistema di finanziamento specificamente rivolto alle forme associative, privilegiando tra queste le unioni e le comunità montane.
Sono previsti:
un fondo per finanziare le funzioni svolte in forma associata (solo una piccola quota può essere destinata a spese generali), in cui il criterio prevalente è quello del numero delle funzioni svolte dall'ente associativo per tutti gli enti associati;
un fondo per le spese volte a dotare di infrastrutture a carattere sovracomunale il territorio dell'ente associativo ed ad acquisire beni strumentali all'esercizio associato delle funzioni.
L'intento è quello di far subentrare all'idea per cui ogni comune, anche piccolo, si dota di proprie strutture attingendo ad aleatori programmi di interventi di singoli Assessorati, quella per cui vengono realizzate strutture serventi la popolazione di più comuni, in modo da creare una rete di servizi e strutture condivise e diffuse nel territorio aventi un bacino di utenza adeguato.
A questo fine, aggiuntivamente rispetto ai fondi di cui si è detto, si prevedono - senza creare maggiori spese - riserve di fondi e forme di vantaggio in alcune leggi di settore per interventi realizzati da unioni di comuni o comunità montane riguardanti:
piani per insediamenti produttivi (PIP);
strutture socio assistenziali o progetti obiettivo in materia di assistenza;
impianti sportivi;
musei di interesse locale.
Si vuole così introdurre, sia pure in modo parziale, nella legislazione di settore regionale, un criterio generale di favore per le iniziative ed i progetti che provengono da enti locali associati. L'efficacia di tali previsioni sarebbe senz'altro maggiore in presenza di un quadro legislativo più organico, ma anche il principio che si vuole affermare potrebbe contribuire ad un'evoluzione dell'insieme della legislazione regionale di settore.
Ai fondi di nuova istituzione è destinato nel complesso un ammontare crescente di risorse (5 milioni di euro per il 2005, 10 milioni di euro per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007) nella convinzione che il processo di integrazione prenderà progressivamente piede e che gli stessi enti locali sperimentandone i vantaggi preferiranno attingere risorse e realizzare interventi in forma associata piuttosto che come singoli.
Poiché la proposta viene depositata a bilancio non ancora presentato, ci si limita ad indicare l'ammontare complessivo della spesa; per i proponenti però rimane ferma l'impostazione originaria, per la quale le risorse devono derivare in larga parte dal recupero di stanziamenti già previsti e destinati:
a) a finanziare consorzi e unioni e comunità montane nell'ambito della legge regionale n. 25 del 1993 (in quanto la stessa e più ampia funzione è svolta dai fondi che si vuole introdurre);
b) al fondo regionale per la montagna (in quanto il concorso della Regione al finanziamento delle comunità montane avviene ora tramite i fondi generali unitariamente destinati ad esse ed alle unioni; alle comunità montane sono riservati invece i fondi statali ed europei per la montagna insieme agli stanziamenti richiesti a titolo di integrazione da parte della Regione);
c) ai programmi di interesse locale realizzati da diversi Assessorati (anche per questo profilo si tende ad un intervento di riequilibrio e razionalizzazione prevedendone l'utilizzo in modo più organico e sulla base di criteri oggettivi). Si prevede, inoltre, che negli anni successivi sarà possibile ridurre le somme destinate ai singoli enti locali, sul presupposto che i comuni di minore dimensione attingeranno in modo largamente prevalente allo specifico fondo per la gestione associata delle funzioni.
Per gli altri interventi il finanziamento è assicurato dagli stanziamenti già previsti dalle leggi di settore. Si ritiene così di poter mobilitare a favore delle forme associative una massa di risorse ben più ampia di quella esplicitamente indicata nella norma finanziaria.
Misure per i piccoli comuni
La proposta tiene conto della normativa statale approvata dalla Camera e che dovrebbe essere discussa dal Senato. Ma, soprattutto, si propone di attivare tutti i possibili strumenti di intervento regionale e di riorientare per quanto possibile la legislazione di settore all'obiettivo di frenare l'impoverimento demografico ed economico delle realtà più deboli.
Gli interventi riguardano:
istituti scolastici: si tratta di una norma autorizzatoria, in previsione della possibilità di contrattare col Ministero dell'istruzione la salvaguardia di alcuni istituti scolastici dei comuni più piccoli, estendendone la funzione a quella di presidii culturali del territorio;
agevolazioni per la realizzazione o l'adattamento di strutture pubbliche ad un uso multifunzionale;
incentivi per l'insediamento di aziende attraverso l'abbattimento di un punto percentuale dell'IRAP (col vincolo di trasferire gli stabilimenti produttivi in un piccolo comune per almeno dieci anni);
premi di insediamento e per il recupero dei centri storici:
a) estendendo l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui per acquisti o ristrutturazioni di abitazioni nei centri storici dei piccoli comuni, anche a coloro che possiedono un'altra abitazione in comune diverso;
b) premiando con un ulteriore abbattimento di un punto percentuale dei contributi in conto interesse, gli esercizi e servizi commerciali, artigiani e ricettivi situati nei centri storici dei piccoli comuni;
riserve di stanziamento per gli interventi di recupero dei centri storici (programmi integrati, piani di riqualificazione urbana, recupero primario), da realizzare nei piccoli comuni;
potere di proposta di servizi di trasporto locale per aree a domanda debole al fine di evitarne l'isolamento; i servizi sono inseriti nel piano regionale (previsto dalla proposta di legge che deve essere discussa dall'Assemblea del Consiglio regionale) tra quelli a finanziamento regionale;
misure per favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, attivando col concorso della Regione interventi già previsti dalla legge statale, quali:
a) incentivi alle pluriattività degli imprenditori agricoli, con l'affidamento di piccoli lavori di interesse pubblico;
b) contratti di collaborazione con le amministrazioni locali per la tutela e la promozione dei prodotti tipici e di qualità;
realizzazione di strutture per le mostre e il commercio dei prodotti locali e tipici.
Riguardo a questi interventi si prevede un mix di iniziativa dei comuni e delle unioni di comuni e comunità montane, in modo da tutelare le realtà locali minori ed allo stesso tempo di favorirne l'integrazione coi territori limitrofi anche attraverso l'adesione a forme associative.
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L'insieme di queste misure, anche se dotato, come si auspica, di risorse maggiori di quelle che è stato possibile reperire dal bilancio regionale, non può per sé solo rilanciare lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali; può però mobilitarne l'iniziativa e le energie per consentire alle comunità locali di salvaguardare e promuovere le proprie caratteristiche e di assumere nel modo più autonomo possibile scelte importanti per il proprio territorio. Spetta agli enti locali nella loro autonomia saper cogliere l'occasione per estendere così la rete della collaborazione e del dialogo, vera risorsa aggiunta e motore dello sviluppo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - ARTIZZU, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA, relatore - CORRIAS - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Mario - MARRACINI - ORRU' - PILI - SANNA Francesco
pervenuta l'8 giugno 2005
La Prima Commissione ha licenziato definitivamente il presente testo nella seduta del 27 maggio 2005, una volta acquisito il parere finanziario, dopo che l'esame era stato completato sin dalla seduta del 24 febbraio.
Sul testo, nato dalla rielaborazione di una proposta già presentata nella scorsa legislatura, vi è stato un sostanziale consenso di tutte le forze politiche.
La Commissione ha ampiamente condiviso le motivazioni illustrate dai proponenti (esponenti delle diverse forze politiche della maggioranza e tutti componenti della Prima Commissione) nella relazione.
L'esame è stato accelerato in seguito alla presentazione del disegno di legge finanziaria, in modo da accompagnare le disposizioni in esso previste in materia di comunità montane con una riforma più ampia e complessiva, nel contempo dettando le norme necessarie per la fase di passaggio dall'attuale al nuovo sistema.
Il testo prevede infatti un disegno articolato teso a promuovere la composizione dei comuni di minore dimensione in forme associative di ambito adeguato, sostanzialmente equiparando sotto questo profilo le comunità montane alle unioni di comuni. Lascia inoltre aperta (questa la novità introdotta) la possibilità di favorire con le stesse incentivazioni altre forme di cooperazione fra comuni, premiando in ogni caso le forme più integrate e stabili.
La collaborazione fra comuni sembra infatti necessaria sia per il conferimento di nuove funzioni (e la Commissione ha già iniziato l'esame del disegno di legge n. 85 che prevede un primo significativo trasferimento) sia per il riequilibrio economico e sociale dei territori e un miglior utilizzo delle risorse.
La Commissione ha altresì condiviso l'impostazione della proposta che accompagna alla politica di promozione delle forme associate anche una serie di interventi specifici per le realtà montane e per i comuni più piccoli, pur nella consapevolezza che le misure individuate, che si rifanno a quanto emerso nel dibattito nazionale, sono solo alcune fra quelle possibili e necessitano comunque di essere integrate e rafforzate da altri interventi meglio attagliati alle nostre realtà locali, specie dell'interno, e da un maggior flusso di finanziamenti.
Inoltre ha tenuto fermo il criterio della piena equiparazione di comunità montane e comuni. Fatta eccezione per il fatto che alle prime sono riservate, ovviamente, la programmazione e l'utilizzo delle risorse per la montagna.
Per quanto il testo risulti ampiamente riscritto, le vere e proprie novità riguardano aspetti in qualche caso significativi, ma specifici; più spesso aspetti procedurali o applicativi. In ogni caso non stravolgono l'impostazione della proposta originaria.
Di seguito si evidenziano le principali modifiche introdotte:
la funzione del programma di riordino territoriale è stata rafforzata ed arricchita (art 1 bis). E' stata in primo luogo precisata la procedura, in particolare prevedendo il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali, come disciplinata dalla recente legge regionale n. 1 del 2005;
al programma è stato affidato il compito di individuare eventualmente altre forme di gestione associata oltre alle unioni e alle comunità montane che possano accedere alle risorse previste dalla legge. Lo stesso programma può inoltre incrementare (ma non ridurre) i requisiti minimi previsti dalla legge per la costituzione di forme associative ammesse ai benefici previsti dalla legge. Ciò in considerazione di una applicazione della legge che si prevede progressiva e diretta a favorire comunque l'iniziativa degli enti locali, pur nell'ambito di indirizzi regionali di larga massima; fino a diversa determinazione del programma sono comunque favorite le unioni e comunità montane costituite ai sensi della legge;
il programma ancora preciserà i criteri per la ripartizione dei trasferimenti finanziari, nell'ambito di regole già fissate in legge;
sono stati introdotti alcuni limiti alla autonomia statutaria delle unioni dei comuni, prevedendo una disciplina analoga a quella dettata per le comunità montane, in modo da tenere conto dell'esperienza negativa verificatasi per queste;
i limiti di popolazione per le unioni sono stati fissati fra 5000 e 25.000 (e almeno quattro comuni);
si sono individuati limiti altimetrici e di popolazione più rigidi per la costituzione delle comunità montane;
sono stati ridelineati i criteri per la ripartizione del fondo per la montagna, prevedendo la sottoposizione del relativo programma dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali;
è stata ridisciplinata la fase transitoria dalle vecchie alle nuove comunità montane in modo da consentire un periodo di sei mesi in cui gli enti possono organizzarsi, prevedendo però la decadenza ex lege al decorrere del termine e stabilendo per legge la destinazione di beni, personale, attività e passività;
è stata prevista una fase transitoria per la gestione dei fondi di finanziamento, stabilendo nel contempo che le modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993 (finanziamento agli enti locali) decorrano dal 2006; nel frattempo le risorse rese disponibili con la legge finanziaria devono essere destinata a promuovere la costituzione delle unioni di comuni;
gli interventi sulle politiche di settore (artt. 13 - 16) sono state adeguate al nuovo ruolo del programma; per gli interventi socio assistenziali si è invece tenuto conto della presentazione del disegno di legge di riordino e si è perciò rimandato ad una fase successiva il coordinamento con la nuova disciplina;
per i piccoli comuni, si è scelta una definizione più restrittiva che insieme al dato demografico tiene conto della condizione di svantaggio che grava sui comuni non costieri;
per le misure a favore dei piccoli comuni si sono introdotte modifiche di coordinamento; l'unica scelta della Commissione riguarda la rinuncia a favorire la doppia residenza, scelta fatta pur con qualche dubbio al fine di coordinare l'intervento con le previsioni in materia di politica abitativa contenute nella finanziaria.
La Commissione si è infine adeguata all'indirizzo di contenimento della spesa perseguito con la manovra finanziaria ed ha lasciato ad una fase successiva, quando le forme di aggregazione saranno avviate e la legge potrà entrare a regime, la definizione ed il reperimento delle risorse necessarie. In quel contesto si dovrà procedere ad un più complessivo adeguamento della legge regionale n. 25 del 1993, dato che già con questa legge sono previste forme differenziate di finanziamento per le forme associative. Il programma per il riordino degli ambiti territoriali, che in prima battuta dovrà essere approvato entro quattordici mesi consentirà di procedere ad una prima ricognizione degli effetti della nuova legge e di meglio orientare le risorse e le politiche in funzione dell'obiettivo della cooperazione e del riequilibrio fra territori. Nel frattempo, come detto, gli stanziamenti previsti dall'articolo 37 della legge finanziaria potranno consentire l'incentivazione di unioni di comuni, mentre si concluderà la fase di riordino e razionalizzazione delle comunità montane.
La Terza Commissione, nella seduta del 18 maggio 2005, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione, l'onorevole Secci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.
Art. 1
Finalità e principi1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni.
2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali.
3. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento.
4. La presente legge indica, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti minimi per la definizione di ambiti adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali istituito con legge regionale del 25 gennaio 2005, sulla base delle unioni e comunità montane già istituite e tenuto conto delle funzioni conferite o da conferire stabilisce i requisiti degli ambiti ottimali per la gestione delle funzioni associate. I criteri sono approvati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente; il decreto non può derogare ai limiti minimi previsti dalla presente legge. La richiesta di parere è accompagnata da una relazione sul funzionamento della presente legge, sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sull'efficacia degli incentivi previsti, sulle ricadute nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio economico fra territori.
5. La presente legge detta inoltre misure di sostegno a favore dei comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperda il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.
Art. 1
Finalità e principi1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.
3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti minimi per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il programma approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'articolo 1 bis sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.
4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperda il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.
Art 1 bis
Riordino degli ambiti territoriali1. Il programma per il riordino degli ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni è approvato in sede di prima applicazione quattordici mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni.
2. Il programma:
a) individua i caratteri degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, fermi restando i limiti minimi previsti dalla presente legge;
b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere;
c) specifica i criteri per l'accesso di unioni di comuni e comunità montane ai finanziamenti previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni in forma associata eventualmente estendendolo a altre forme di gestione associata.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, predispone sulla base delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata già realizzate e tenuto conto delle funzioni conferite o da conferire, uno schema di programma.
4. Lo schema di programma è trasmesso al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente. Insieme con la richiesta di parere è trasmessa una relazione sul funzionamento della presente legge, sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sull'efficacia degli incentivi previsti, sulle ricadute nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio economico fra territori. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.
5. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - Enti locali) e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.
Capo I
Unioni di comuniArt. 2
Costituzione1. Le unioni sono costituite fra i comuni della Sardegna ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. L'organo esecutivo non può essere composto da più di quattro membri, più il presidente.
Capo I
Unioni di comuniArt. 2
Statuto1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione.
3. Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati.
4. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non può essere composto da più di 4 membri oltre il presidente per unioni con popolazione fino a 20.000 abitanti e da più di 6 membri oltre il presidente per le unioni con più di 20.000 abitanti. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.
5. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 3
Condizioni per l'accesso ai benefici regionali1. Costituiscono ambiti ottimali ai sensi della legge e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge le unioni che abbiano una popolazione compresa fra i 10.000 e i 20.000 abitanti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, costituiscono ambito ottimale e sono ammesse ai benefici della presente legge le unioni che abbiano una popolazione compresa fra i 5.000 e i 9.999 abitanti quando siano costituite fra almeno tre comuni contermini.
Art. 3
Ambiti adeguati: requisiti minimi1. Fino a quando non diversamente previsto dal programma di cui all'articolo 1 bis, sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi della presente legge le unioni, costituite fra almeno quattro comuni, che abbiano una popolazione compresa fra i 5.000 e i 25.000 abitanti.
Capo II
Comunità montaneArt. 4
Comunità montane1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del titolo II, capo IV del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativo alle comunità montane.
2. Le comunità montane sono enti locali costituiti tra comuni montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Esercitano le funzioni attribuite dalla legge, previste dallo Statuto o comunque ad esse attribuite dai comuni.
3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.
4. Le comunità montane :
a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;
b) esercitano le funzioni di ente di gestione dell'area naturale protetta eventualmente costituita dalla Regione nel proprio ambito territoriale;
c) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata.
5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, indicando i tempi di attuazione ed i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali.
Capo II
Comunità montaneArt. 4
Comunità montane1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.
4. Le comunità montane:
a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;
b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalla province.
5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della Comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell'articolo 9.
Art. 5
Territori montani1. Sono considerati montani, ai fini della presente legge, i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è inferiore ai cinquecento metri.
2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali provvede ad effettuare la rilevazione dei territori montani e a predisporre l'elenco dei comuni montani secondo i criteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Sardegna entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Caratteri dei Comuni: elenco regionale1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50% al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 % del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.
2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Composizione delle comunità montane1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani certificati come tali nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge e che si trovano tra loro in continuità territoriale.
2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni non montani inclusi tra due o più comuni montani.
3. Non possono in ogni caso far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, e i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.
5. Non possono essere costitute comunità montane con meno di 10.000 abitanti.
6. Salvo quanto stabilito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti ottimali e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.
7. L'esclusione di comuni dalle comunità montane, effettuata ai sensi della presente legge, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'inclusione di comuni non montani nella comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
Art. 6
Composizione delle comunità montane1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 5 e che si trovano tra loro in continuità territoriale.
2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.
3. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.
4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.
5. Non possono essere costitute comunità montane con meno di 15.000 abitanti.
6. Fino a quando non diversamente previsto dal programma di cui all'articolo 1 bis, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.
7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.
Art. 7
Istituzione della comunità montana1. Lo Statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello Statuto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Giunta regionale ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dall'articolo 6. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede alla costituzione della comunità montana.
3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo Statuto.
Art. 7
Istituzione della comunità montana1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.
3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.
Art. 8
Statuto1. Lo Statuto determina fra l'altro:
a) la denominazione e la sede dell'ente;
b) gli organi dell'ente, composti da consiglieri ed assessori dei comuni che aderiscono alla comunità, le modalità di elezione e le relative attribuzioni; l'organo esecutivo in ogni caso non può essere composto da più di quattro membri oltre al Presidente.
c) i princìpi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
d) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali, le forme di partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Lo Statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di gestione associata di funzioni dei comuni stessi.
Art. 8
Statuto1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
2. Il presidente è scelto tra i sindaci e gli altri organi sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni associati.
3. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non può essere composto da più di sei membri oltre il presidente. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni, lo Statuto prevede modalità di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati.
4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità.
5. Lo Statuto prevede inoltre:
a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;
c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.
Art. 9
Fondo regionale per la montagna1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da:
a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).
3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III, per le spese di funzionamento e per quelle di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.
4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 4. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:
a) tutela ambientale e promozione dell'occupazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ed al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Provvedimenti particolari in favore dei territori montani);
b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 delle Legge n. 97 del 1994;
c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della Legge n. 97 del 1994.
5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per:
a) la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge n. 97 del 1994;
b) la concessone contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed il potenziamento delle linee elettriche a case sparse ed agglomerati, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 97 del 1994.
6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con programma annuale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) per il 10 per cento in base alla superficie del territorio;
b) per il 20 per cento in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-pastorali;
c) il 30 per cento in base al fenomeno dello spopolamento e dell'emigrazione;
d) per il 40 per cento in base al permanere di strutture agricole arretrate, all'assenza di altre attività produttive ed alla condizione di disagio nella fruizione dei servizi civili fondamentali.
7. Si tiene conto dei dati pubblicati dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di ripartizione. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.
8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni esclusi dalle comunità montane.
Art. 9
Fondo regionale per la montagna1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da:
a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).
3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.
4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 4. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:
a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ed al comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 97 del 1994;
b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 delle Legge n. 97 del 1994;
c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge n. 97 del 1994.
5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 97 del 1994;
6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:
a) superficie del territorio;
b) popolazione attiva occupata in attività agro - silvo - pastorali e attività artigianali a queste collegate;
c) spopolamento ed emigrazione riferite agli ultimi 10 anni;
d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenze di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.
7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.
8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.
9. Il programma è predisposto dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.
10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente sulla base del programma l'Assessorato degli enti locali.
Art. 10
Abrogazioni e norme transitorie1. Sono abrogate leggi regionali di cui all'allegata tabella A. Le comunità montane costituite ai sensi delle leggi abrogate sono sciolte a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. La gestione dei beni e dei rapporti in essere è affidata a un commissario nominato dalla Giunta regionale. Il commissario è designato dalla conferenza dei sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana sciolta a tal fine convocata dall'Assessore competente in materia di enti locali.
2. Il commissario dura in carica non più di una anno; provvede alla corretta gestione dei beni, dà attuazione agli interventi già avviati nei limiti dei finanziamenti già assegnati.
3. Entro un anno, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, sono dettate le disposizioni per la successione anche parziale delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge nei beni e nei rapporti in essere. A tal fine l'Assessore competente in materia di enti locali provvede ad acquisire l'intesa della comunità montana subentrante. Col medesimo procedimento i beni possono essere trasferiti alle unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge, previa intesa con le stesse.
4. Qualora entro un anno non si siano raggiunte le intese o non siano costituite unioni o comunità montane, i beni ed il personale sono acquisiti dalla Regione. La Giunta presenta un disegno di legge per disciplinare l'assegnazione ai comuni o alle province. Al personale comandato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è consentita l'opzione per il rientro all'ente di provenienza.
Art. 10
Abrogazioni e norme transitorie1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Allo stesso giorno si intendono abrogate le leggi e disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella e le medesime comunità montane sono soppresse.
2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organi esecutivi delle comunità montana comunicano all'Assessore degli enti locali:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) la situazione di bilancio;
c) l'elenco dei procedimenti in corso;
d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.
3. Qualora gli organi esecutivi non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.
4. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni e del solo personale in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:
a) prioritariamente alla comunità montana o alla unione di comuni di nuova istituzione il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero ad entrambe pro quota;
b) in subordine, ovvero nel caso in cui il personale risulti in eccedenza rispetto alla tabella organica del nuovo ente, alla provincia nel cui territorio insisteva la comunità montana cessata;
c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.
5. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi cui è affidata la loro conclusione.
Capo III
Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioniArt. 11
Trasferimenti alle unioni e comunità montane per il funzionamento e l'esercizio integrato di funzioni1. E' istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.
2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari al fine di favorire la gestione associata di funzioni in forma stabile e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti avvengono a favore delle unioni e delle comunità montane aventi i requisiti previsti dalla presente legge.
3. Il fondo è ripartito fra le unioni e le comunità montane nelle seguenti misure:
a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le unioni e comunità montane costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;
b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;
c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
e) per il restante 60 per cento in base alle funzioni esercitate in forma associata, in modo da premiare le unioni che esercitano in forma associata il maggior numero di funzioni.
4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni che fanno parte dell'ente. Sono esclusi gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.
5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi. Non più del 10 per cento può essere destinato alle spese generali di funzionamento dell'ente.
Capo III
Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioniArt. 11
Trasferimenti per l'esercizio integrato
di funzioni1. E' istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.
2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali previsto dall'articolo 1 bis. I criteri sono definiti col medesimo programma, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3. Il fondo è ripartito:
a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;
b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;
c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;
f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.
4. Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti.
5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi. Non più del 10 per cento può essere destinato alle spese generali di funzionamento dell'ente.
6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'assessorato agli enti locali.
7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i trasferimenti sono disposti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.
Art. 12
Trasferimenti alle unioni e comunità montane per spese di investimento1. E' istituito un fondo per le spese di investimento delle unioni o comunità montane istituite ai sensi della presente legge.
2. A valere su tale fondo sono finanziate:
a) le opere di interesse sovracomunale realizzate dalle unioni o comunità montane;
b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;
c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.
3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dell'unione o comunità montana ovvero, se destinate solo ad una parte di essa, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio.
4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore agli enti locali, sulla base dei progetti esecutivi presentati dalle unioni e dalle comunità montane istituite ai sensi della presente legge.
5. Per l'assegnazione il programma tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;
b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;
c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;
d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.
6. A copertura della quota eventualmente a carico dell'unione o della comunità montana possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).
Art. 12
Trasferimenti per spese di investimento in forma associata1. E' istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.
2. A valere su tale fondo sono finanziate:
a) le opere di interesse sovracomunale;
b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;
c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.
3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.
4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni e delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata eventualmente ammesse dal programma di riordino degli ambiti territoriali, sulla base dei progetti esecutivi presentati.
5. Per l'assegnazione il programma tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;
b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;
c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;
d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.
6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).
7. Fino all'approvazione del programma di riordino degli ambiti territoriali i finanziamenti sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, con programma annuale deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, esclusivamente a favore delle unioni e comunità montane costituite ai sensi della presente legge.
Art. 13
Piani per insediamenti produttivi1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) per la realizzazione di PIP ad opera di unioni di comuni o di comunità montane, o la trasformazione, anche con la realizzazione di opere infrastrutturali, di quelli esistenti in senso sovracomunale. I piani devono essere affidati all'unione o alla comunità montana e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP. La restante percentuale è destinata agli interventi di cui alla lettere b) e c) con priorità per i comuni con più di 10.000 abitanti.".
Art. 13
Piani per insediamenti produttivi1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e di comunità montane, o di altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2 bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.".
Art. 14
Interventi socio assistenziali.
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 19881. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio assistenziali) è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Col programma annuale di ripartizione, nei finanziamenti per la realizzazione di strutture e in quelli per i progetti obiettivo è assicurata una premialità del 20 per cento, fino al limite del 100 per cento della spesa ammissibile, quando ne è prevista la realizzazione ad opera di unioni di comuni o comunità montane. I trasferimenti sono erogati direttamente a favore dell'unione o della comunità montana sulla base dei programmi triennali da queste predisposti ai sensi dell'articolo 21 ovvero sulla base della richiesta delle stesse dalla quale risulti che l'opera o il progetto sono realizzati per conto di tutti i comuni che ne fanno parte.".
Art. 14
Interventi socio assistenziali1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del piano di riordino degli ambiti territoriali.
Art. 15
Impianti sportivi1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:
"Art. 11 bis - Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane".
1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni ed alle comunità montane una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.
2. Per i contributi a favore delle unioni di comuni o delle comunità montane, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente del 10, del 15 e del 20 per cento. Gli enti associativi possono destinare a copertura della quota a loro carico i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993, (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.
3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni con la costituzione dell'unione o della comunità montana e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni facenti parte dell'ente associativo.".
Art. 15
Impianti sportivi1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:
"Art. 11 bis - Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane
1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni, alle comunità montane ed alle altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.
2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.
3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.".
Art. 16
Musei di interesse locale1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni o comunità montane nella misura massima del 80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei anche di interesse locale.
2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane.
3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nell'area dell'unione o della comunità montana.
Art. 16
Musei di enti locali1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, nella misura massima del 80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.
2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali.
3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 19931. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 è sostituito dal seguente:
"2 bis. I fondi di cui alle lettere a) e b), del comma 1sono ripartiti come segue:
a) fondo di cui alla lettera a): ai Comuni il 90,5 per cento, alle Province il 9,5 per cento;
b) fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'82 per cento, alle Province il 18 per cento.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge regionale è abrogato.
3. L'articolo 7 bis della medesima legge regionale, inserito dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è abrogato. Alle unioni di comuni e ai consorzi che già beneficiavano dei trasferimenti di cui all'articolo 7 bis è assicurato per i soli anni 2005 e 2006 un trasferimento di risorse pari a quelle erogate nell'anno 2004, a valere sul fondo per le spese di funzionamento previsto dall'articolo 11 della presente legge.
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 19931. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.
2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"2 bis. I fondi di cui alle lettere a)e b) del comma 1, sono ripartiti come segue:
a) fondo di cui alla lettera a): ai Comuni il 90,5 per cento, alle Province il 9,5 per cento;
b) fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'82 per cento, alle Province il 18 per cento.".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
4. Nel comma 1 dell'articolo 7 bis inserito dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 sono soppresse le parole: "e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge."
5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.
Capo IV
Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuniArt. 18
Definizione1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti.
Capo IV
Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuniArt. 18
Definizione1. Nel territorio della Regione sono considerati piccoli comuni i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.
Art. 19
Istituti scolastici1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con le unioni di comuni o le comunità montane per finanziare il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni vigenti in materia.
2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della unione o comunità di cui fa parte il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne assicuri un agevole accesso a tutti i residenti in età scolastica.
3. La convenzione può prevedere l'utilizzo dell'edificio anche per l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale, biblioteche, musei, o lo svolgimento di attività di animazione culturale anche col concorso del personale della scuola.
Art. 19
Istituti scolastici1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e comunità montane o altre gestioni in forma associata indicate dal programma regionale di riordino degli ambiti territoriali, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.
2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.
3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.
Art. 20
Realizzazione di strutture multifunzionali1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al cento per cento della spesa ammissibile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o di frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere realizzate dalle unioni o comunità montane ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.
Art. 20
Realizzazione di strutture multifunzionali1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al cento per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 12, 14, 15, 16 e 26 nel territorio di piccoli comuni.
Art. 21
Incentivi per l'insediamento di aziende1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della vigente normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP di cui all'articolo 13 affidate a unioni o a comunità montane, l'aliquota IRAP è ridotta alla misura del 3,25 per cento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).
2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.
Art. 21
Incentivi per l'insediamento di aziende1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata ai sensi dell'articolo 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).
2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.
Art. 22
Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. I beneficiari possono anche essere titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.".
2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, fermo restando il rispetto dei massimali fissati dall'Unione europea.".
Art. 22
Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.".
2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione Europea.".
Art. 23
Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici1. Nell'articolo 6 della legge regionale 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, del 40 per cento delle risorse stanziate.".
Art. 23
Riserva di finanziamento per il recupero
dei centri storici1. Nell'articolo 6 della legge regionale 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziate.".
Art. 24
Trasporti pubblici1. Le unioni di comuni e le comunità montane predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale) i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.
2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.
3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.
Art. 24
Trasporti pubblici1. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal piano regionale di riordino degli ambiti territoriali, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale) i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.
2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.
3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.
Art. 25
Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.
2. Le unioni di comuni e le comunità montane al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.
3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato agli enti locali sulla base delle domande presentate dai comuni corredate dai progetti esecutivi.
Art. 25
Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio1. I piccoli comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.
2. Le unioni di comuni, le comunità montane e le altre forme di gestione associata indicate dal programma di riordino degli ambiti territoriali al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.
3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato agli enti locali sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.
Art. 26
Mostre e commercio di prodotti locali1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane di cui fanno parte, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.
2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino al 80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande presentate dagli enti corredate dai progetti esecutivi.
3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 25, a associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana di cui esso fa parte. E' data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi dell'unione o comunità o alle associazioni locali di volontariato di protezione civile, di salvaguardia valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica. Si applicano le maggiorazioni e i benefici previsti dalla presente legge per le strutture multifunzionali.
4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.
Art. 26
Mostre e commercio di prodotti locali1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.
2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'ottanta per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dai progetti esecutivi.
3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'articolo 25, a associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. E' data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato di protezione civile, di salvaguardia valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.
4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.
Art. 26 bis
Notifica alla Commissione europea1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 21 e 22 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa Commissione.
Art. 27
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 complessivi per l'anno 2005, in euro 10.000.000 complessivi per l'anno 2006 ed in euro 20.000.000 complessivi per l'anno 2007; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti come appresso specificato:
a) anno 2005
- euro 3.500.000 quale quota da destinare agli interventi di parte corrente;
- euro 500.000 quale quota da destinare agli interventi per investimenti;
- euro 1.000.000 quale quota da destinare agli interventi previsti dal capo IV;
b) anno 2006
- euro 6.000.000 quale quota da destinare agli interventi di parte corrente;
- euro 3.000.000 quale quota da destinare agli interventi per investimenti;
- euro 1.000.000 quale quota da destinare agli interventi previsti dal capo IV;
c) anno 2007
- euro 12.500.000 quale quota da destinare agli interventi di parte corrente;
- euro 6.500.000 quale quota da destinare agli interventi per investimenti;
- euro 1.000.000 quale quota da destinare agli interventi previsti dal capo IV.
3. Nel rispetto della disposizione contenuta nel comma 2, le risorse sono iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica nella UPB S04.016 per quanto attiene ai trasferimenti di parte corrente e nella UPB S04.017 per quanto attiene ai trasferimenti in conto capitale; nell'ambito delle stesse UUPPBB le predette somme sono ripartite in capitoli a' termini dell'articolo 12 bis, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
4. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione - UPB E03.017- del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007.
Art. 27
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, capi I, III e IV, sono valutate in euro 4.500.000 per l'anno 2005. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.016, così come incrementate dall'articolo 37 comma 5, della legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (Legge finanziaria 2005).
2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, mediante revisione dei criteri di trasferimento delle risorse a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale n. 25 del 1993, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17 della presente legge.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 - 2007 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.065 - Organizzazione e sviluppo delle comunità montane
2005 euro 8.560.000
2006 euro 2.700.000
2007 euro 2.700.000
mediante lo storno dai seguenti capitoli:
03253 (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000
03254 (AS) anno 2005 euro 5.560.000.
(SOPPRESSA)
UPB S03.066 - Investimenti a favore delle comunità montane
2005 euro 900.000
2006 euro ----------
2007 euro ----------
mediante lo storno dal capitolo 03260 (AS):
(SOPPRESSA)
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
UPB 04.017 Trasferimenti agli enti locali. Investimenti
2005 euro 9.460.000
2006 euro 2.700.000
2007 euro 2.700.000
per impinguare i seguenti capitoli:
(NI) (FR) Fondo regionale per la montagna (art. 9 della presente legge) (FR) anno 2005 euro 3.000.000, anno 2006 euro 2.700.000; anno 2007 euro 2.700.000;
(NI) (AS) Fondo nazionale per la montagna (art 34 legge 17 maggio 1999, numero 144) anno 2005 euro 5.560.000;
(NI) (AS) Fondo ordinario per gli investimenti delle comunità montane (Artt. 34 e 41 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504) anno 2005 euro 900.000.
4. Per effetto del disposto dell'articolo 21, le minori entrate dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sono valutate in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 500.000 per gli anni successivi. Alle stesse si fa fronte mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale numero 7 del 2005:
2005 voce 1) euro 100.000
2006 voce 5) euro 500.000
2007 voce 5) euro 500.000