CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 88
presentata dai Consiglieri regionali
IBBAil 18 gennaio 2005
Nuove disposizioni per l'adeguamento e la perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle autonomie locali della Sardegna con quello dei dipendenti della Regione autonoma della Sardegna
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La modifica del titolo V della parte II della Costituzione, riguardante l'ordinamento della Repubblica (avvenuta con il referendum del 7 ottobre 2001), ha sancito, anche se in forma incompiuta, il così detto federalismo amministrativo. Un processo di profonda trasformazione nel rapporto tra il livello centrale e quello periferico dello Stato che ha avviato il trasferimento di competenze e di funzioni al sistema delle autonomie locali in un ampio conferimento in capo ai livelli subregionali di governo (art. 118 della Costituzione).
L'importante innovazione legislativa, così come avvenne con la riforma sanitaria di cui alla Legge n. 833 del 1978, ha di fatto costituito un unico sistema contrattuale all'interno della pubblica amministrazione regionale, sulla base dei principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento. La finalità della presente proposta di legge è proprio quella di superare le differenze oggi esistenti, anche sotto il profilo del trattamento economico, tra il personale che opera nella Regione e nelle autonomie locali della Sardegna, compreso tra le categorie professionali dalla A alla D, adeguando quindi il trattamento economico a quello di miglior favore.
Tali differenze costituiscono oggi un ostacolo non di poco conto nel processo di trasferimento di competenze dalla Regione alle autonomie locali nell'ambito della più generale riforma amministrativa della struttura regionale. Al decentramento delle funzioni dovrebbe inevitabilmente accompagnarsi anche quello del personale che svolge tali funzioni.
Se però il trasferimento si verifica verso un ente il cui personale si trova in una situazione contrattuale meno favorevole, è evidente il manifestarsi di difficoltà che possono risultare di fatto insuperabili. La più evidente è una comprensibile resistenza da parte di coloro che non vogliono e non possono perdere il trattamento di miglior favore acquisito. D'altra parte questo trattamento preferenziale, che verrebbe mantenuto anche presso il nuovo ente, crea una vistosa e ingiustificabile disparità di trattamento tra persone che lavorano fianco a fianco e che tuttavia vengono trattate diversamente, non in ragione della mansione che svolgono ma soltanto sulla base della provenienza da un ente invece che da un altro.
Le alternative alla soluzione individuata dalla presente proposta di legge sono due:
a) il mancato decentramento delle funzioni;
b) l'assunzione di nuovo personale al quale trasferire le funzioni (lasciando nella pianta organica dell'ente il personale di provenienza senza che questo svolga le funzioni).
La seconda soluzione comporta un rilevante aggravio di costi, che potrebbe rivelarsi ben maggiore di quello che deriverebbe dall'adozione della soluzione ipotizzata con la presente proposta di legge.
La perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti della Regione e delle autonomie locali della Sardegna, oltre a rispondere a chiare ragioni di equità, porrebbe le premesse per un impiego più razionale e flessibile dei pubblici dipendenti e, facilitando il decentramento, contribuirebbe al miglioramento della qualità della pubblica amministrazione e al suo avvicinamento ai cittadini.
Considerando che l'attuale Giunta regionale ha posto nel suo programma elettorale il riordino della pubblica amministrazione della Sardegna e che il recente disegno di legge presentato dall'Assessore della programmazione ha previsto che per poter attuare una siffatta riforma occorre effettuare il trasferimento sia delle funzioni che del personale (art. 12) dalla Regione agli enti locali, non si può non tenere conto della differenza economica tra il personale che attualmente lavora negli enti locali e quello dipendente dall'amministrazione regionale che, posto in mobilità, andrà a lavorare negli enti locali a svolgere gli stessi compiti e le stesse funzioni.
Si deve prevedere, quindi, una fase iniziale transitoria per il primo e il secondo anno dove dovrà essere erogato l'assegno perequativo, per arrivare, dal terzo anno ad ottenere un contratto unico del comparto regionale che comprenda gli attuali dipendenti della Regione autonoma della Sardegna e quelli delle autonomie locali della Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. Al fine di favorire la costituzione di un sistema contrattuale unitario della pubblica amministrazione della Sardegna, secondo principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento, la Regione promuove la perequazione del trattamento economico dei propri dipendenti e dei dipendenti degli autonomie locali della Sardegna, secondo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 2
Assegno perequativo1. I comuni, le province e le comunità montane della Sardegna erogano al personale delle categorie professionali comprese tra la A e la D da essi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, escluso il personale con qualifica dirigenziale che fruisce di contrattazione separata, un assegno perequativo mensile, per quattordici mesi, pari alla differenza fra il trattamento retributivo fondamentale ad esso spettante - stipendio base più indennità integrativa speciale - e il trattamento retributivo fondamentale spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale di pari qualifica, anzianità e livello.
2. La medesima norma si applica agli enti dipendenti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane e ai consorzi da questi costituiti.
Art. 3
Tabella di corrispondenza1. La tabella di corrispondenza, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, fra categorie professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regione-autonomie locali e le categorie professionali previste dal contratto collettivo di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale della Sardegna, è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell' Assessore competente in materia di enti locali, di concerto con gli Assessori competenti in materia di personale e di bilancio.
Art. 4
Rimborso delle spese1. Le spese sostenute dalle autonomie locali per l'applicazione della presente legge sono ad esse rimborsate dalla Regione nei modi e tempi previsti per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.
2. L'importo del rimborso è determinato in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta dall'ente per l'erogazione degli assegni perequativi, quale risulta dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario antecedente di due anni quello di riferimento, incrementata del 3 per cento a titolo di rimborso forfetario dei costi sostenuti per la gestione e per l'anticipo delle somme.
3. Gli enti istituiscono nei propri bilanci un separato capitolo per l'erogazione perequativa degli istituti previsti dalla presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in € 14.000.000 per il primo anno, euro 28.000.000 per il secondo anno e euro 56.000.000 per il terzo anno.
2. Ad essi si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005-2006 mediante le maggiori entrate del bilancio della Regione.
3. E' abrogata la legge regionale 23 maggio 1977, n. 19 (Contributo per l'incentivazione del personale degli enti locali della Sardegna) le cui risorse, assestate negli anni precedenti, confluiscono aggiuntivamente agli importi previsti al comma 1.