CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 84
presentata dai Consiglieri regionali
ATZERI - SCARPAl'11 gennaio 2005
Norme per il trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e dalla Legge n. 472 del 1999, che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
All'articolo 1 è previsto il conferimento alle province e ai comuni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale.
All'articolo 2 sono definiti i servizi pubblici effettuati per ferrovia, via aerea, di terzo livello e via mare per collegare le isole minori e i servizi svolti dalle linee automobilistiche.
All'articolo 3 è definita la nuova distinzione dei servizi di linea che dovranno essere comunali, provinciali, regionali, di gran turismo ed i servizi di rete.
All'articolo 4 sono specificati i nuovi compiti e funzioni della Regione.
All'articolo 5 e all'articolo 6 sono definite le deleghe e le competenze attribuite alle province e ai comuni.
L'articolo 7 richiama l'esigenza che la Regione provveda alla redazione del piano regionale dei trasporti, delle persone e delle merci mentre l'articolo 8 definisce gli elementi essenziali di cui dovrà tenersi conto nella redazione del piano regionale dei trasporti delle persone.
L'articolo 9 definisce il metodo ed i criteri da adottare per approvare il piano regionale dei trasporti.
L'articolo 10 prevede che la Regione predisponga il piano del trasporto pubblico locale coordinando gli indirizzi con la pianificazione dei trasporti operata dagli enti locali.
L'articolo 11 definisce i piani di bacino e l'articolo 12 richiama gli indirizzi da considerare nel redigere il piano del trasporto pubblico urbano.
L'articolo 13 definisce la programmazione degli investimenti con il concorso dello Stato per il potenziamento del parco mezzi, l'ammodernamento delle infrastrutture per migliorare l'accessibilità al sistema dei trasporti collettivi. Per gli investimenti da realizzare con proprie risorse è prevista la stipulazione di accordi di programma con le province e i comuni.
L'articolo 14 definisce i servizi minimi e i criteri di individuazione da parte della Regione d'intesa con le province e i comuni mentre l'articolo 15 definisce i programmi triennali e le loro finalità. L'affidamento dei servizi è richiamato nell'articolo 16 che prevede il superamento degli assetti monopolistici del settore e l'affidamento dei servizi di trasporto da parte della Regione, delle province e dei comuni con il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore. Nell'articolo richiamato è previsto che entro il 31 dicembre 2000 le aziende speciali ed i consorzi si trasformino in società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti. E' previsto, inoltre, un periodo transitorio per mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalle trasformazioni da concludersi entro il 31 dicembre 2003.
L'articolo 17 norma il sub affidamento dei servizi e l'articolo 18 gli obblighi dell'affidatario.
L'articolo 19 prevede le sanzioni, la revoca e la decadenza del contratto di servizio.
L'articolo 20 norma le condizioni di subentro di impresa al precedente affidatario.
I contratti di servizio, la finalità e la durata sono previsti dall'articolo 21, mentre il contenuto dei contratti di servizio e gli obblighi che comporta vengono normati dall'articolo 22.
L'articolo 23 definisce il sistema tariffario e l'articolo 24 il sistema delle agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto.
Con l'articolo 25 è disposta la costituzione dell'osservatorio della mobilità.
L'articolo 26 prevede la costituzione del fondo regionale trasporti da determinare annualmente con legge finanziaria sulla base delle risorse proprie della Regione e di quelle trasferite dallo Stato in virtù della normativa vigente. Infine, nella proposta di legge è prevista una norma transitoria orientata ad incentivare l'aggregazione delle imprese private.
Con l'approvazione della presente proposta di legge si potrebbe recuperare il notevole ritardo accumulato dalla Regione Sardegna in materia di riforma del sistema dei trasporti locali ed adeguare il suo ordinamento alla normativa europea con l'introduzione dei contratti di servizio e del principio di concorrenzialità tra le imprese del mercato del trasporto.
Verrebbe inoltre affermato il principio della separazione tra il ruolo di regolazione, di competenza dell'ente locale in qualità di titolare dei servizi e le attività di produzione, proprie del gestore del servizio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Finalità e definizioniArt. 1
Finalità1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale nell'ambito regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.
2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione attua misure idonee a:
a) conferire alle province ed ai comuni le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
b) determinare, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi;
c) ottimizzare l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili, da destinare rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
d) incentivare il miglioramento della mobilità extraurbana, attraverso la definizione dell'intera rete, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
e) incentivare il miglioramento della mobilità di accesso alle are urbane con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso il riassetto dei servizi di trasporto con particolare riferimento a quelli in sede propria;
f) incentivare il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso la razionalizzazione del traffico privato ed il riassetto dei servizi di trasporto pubblico;
g) incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;
h) adottare, quale strumento di rapporto con le imprese di trasporto, i contratti di servizio che, improntati a principi di economicità ed efficienza, siano idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;
i) realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto, fino ad arrivare ad un sistema tariffario unico ferro/gomma;
l) effettuare il monitoraggio della mobilità regionale, assicurando il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.
Art. 2
Trasporto pubblico locale1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attribuiti alla Regione e agli enti locali e comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità operanti in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone nell'ambito del territorio regionale.
2. I servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1 sono effettuati:
a) per ferrovia, per via aerea nei collegamenti di terzo livello o per via mare nei collegamenti con le isole minori;
b) su strada.
3. I servizi di cui alla lettera a) del comma 2 sono quelli specificati negli articoli 8, 9,10 e 11 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
4. I servizi di cui alla lettera b) del comma 2 sono quelli svolti dalle linee automobilistiche.
Art. 3
Servizi di trasporto pubblico locale su strada e unità di rete1. I servizi di trasporto pubblico locale su strada si distinguono in servizi di linea:
a) comunali;
b) provinciali;
c) regionali;
d) di gran turismo.
2. Sono servizi di linea comunali:
a) i servizi svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune;
b) i servizi che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario;
c) i servizi che collegano il territorio di un comune con una parte marginale circoscritta del territorio di un comune limitrofo;
d) i servizi che collegano comuni contigui nelle parti edificate.
3. Sono servizi di linea provinciali:
a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, nell'ambito del territorio di una provincia;
b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa.
4. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province.
5. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate.
6. Si definisce unità di rete un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore efficienza di gestione ed un miglior grado di integrazione modale. L'unità di rete costituisce, di norma, l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.
7. La Giunta regionale provvede con delibera, adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, alla individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale su strada.
TITOLO II
Ripartizioni delle funzioni e delle competenze.
Attribuzione delle delegheArt. 4
Funzioni e competenze della Regione1. La Regione:
a) redige il piano regionale dei trasporti e i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della regione;
b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico. Per bacino di traffico si intende l'ambito territoriale in cui viene ripartita la rete integrata di servizi di trasporto operanti nella Regione in relazione all'origine e destinazione della domanda di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
c) predispone la programmazione degli investimenti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali;
d) individua i servizi minimi, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole;
e) stabilisce le tariffe dei servizi minimi anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;
f) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività delegate agli enti locali, provvedendo alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;
g) definisce i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia attualmente in concessione a F.S. S.p.A. e stipula il relativo contratto di servizio;
h) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle Ferrovie in gestione commissariale governativa;
i) svolge le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa;
l) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi e stipula i relativi contratti di servizio con tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Le funzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate, salvo espressa diversa previsione, dall'Assessorato dei trasporti.
Art. 5
Funzioni e competenze delle province1. In attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, la Regione, mediante preventiva stipula di apposti accordi di programma, delega alle province funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. Sono delegate alle province le competenze riguardanti:
a) i servizi di linea provinciali come individuati dall'articolo 3;
b) l'assegnazione ai comuni - sulla base della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio - delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per assicurare i servizi minimi di competenza comunale.
3. Le province provvedono a:
a) predisporre i piani di mobilità di bacino, sulla base degli indirizzi della Regione; essi dovranno tenere conto delle esigenze di mobilità dei portatori di handicap, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) proporre i programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, privilegiando la integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori;
c) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti alla lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci;
d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza e stipulare i relativi contratti di servizio;
e) gestire i contratti di servizio, provvedendo ad erogare il corrispettivo e a comminare i provvedimenti sanzionatori;
f) porre in essere, all'interno delle risorse assegnate dalla Regione, eventualmente integrate con quelle previste dal bilancio provinciale, gli adempimenti stabiliti in caso di variazione del servizio;
g) inviare alla Regione il rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti.
Art. 6
Funzioni e competenze dei comuni1. I comuni, provvedono a:
a) predisporre i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, tenendo conto delle esigenze dei portatori di handicap;
b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza e proporre, d'intesa con la Provincia di appartenenza, i relativi programmi triennali;
c) far fronte agli adempimenti previsti dai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 422 del 1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole;
d) istituire eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico dei propri bilanci;
e) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, e stipulare i relativi contratti di servizio;
f) gestire i contratti di servizio provvedendo ad erogare i corrispettivi ed applicando i provvedimenti sanzionatori;
g) adottare, all'interno delle risorse assegnate dalla provincia, eventualmente integrate da quelle previste dal bilancio comunale, gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
h) inviare alla provincia il rendiconto annuale relativo ai contratti di servizio gestiti.
TITOLO III
Programmazione e pianificazione del trasportoArt. 7
Piani regionali dei trasporti1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, provvede alla redazione del Piano regionale dei trasporti delle persone e del Piano regionale delle merci e al loro periodico aggiornamento, quali strumenti finalizzati alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità regionale relative rispettivamente alle persone ed alle merci, nonché per la definizione delle necessità di collegamento con la penisola.
Art. 8
Piano regionale dei trasporti delle persone1. Il Piano regionale dei trasporti delle persone:
a) individua le azioni politico - amministrative della Regione nel settore dei trasporti, nel breve e medio termine;
b) individua le infrastrutture che interessano il settore;
c) fissa gli indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, tenendo anche conto delle esigenze di mobilità dei portatori di handicap;
d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, specie d'accesso alle aree urbane, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.
Art. 9
Approvazione del Piano regionale dei trasporti delle persone1. Il Piano, proposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, è adottato dalla Giunta regionale che contestualmente delibera l'adozione degli atti di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
2. Entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 40 del 1990, le province, i comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.
3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica del testo e con le osservazioni pervenute, corredate dal proprio parere.
4. Il Piano regionale dei trasporti è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, da adottare entro i centoventi giorni successivi alla trasmissione.Art. 10
Piano del trasporto pubblico locale1. La Regione redige il Piano del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti delle persone, allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il settore e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:
a) definire la rete dei collegamenti su ferro, su gomma, per via mare ed aerei di terzo livello;
b) stabilire il ruolo dei vettori su sede propria;
c) fornire una organizzazione del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare, sull'intera rete, condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e ad eliminare le sovrapposizioni di servizi;
d) garantire misure di indirizzo e coordinamento delle altre forme di pianificazione dei trasporti operate dagli enti locali, con particolare riferimento ai piani di bacino e ai piani del trasporto urbano.
Art. 11
Piani di bacino1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei.
2. I Piani di bacino debbono conformarsi agli indirizzi del Piano regionale del trasporto pubblico locale e sono predisposti dalla provincia competente per territorio, sentiti i comuni interessati.
3. I Piani di bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia che nel bacino incide con popolazione maggiore, sentiti comunque tutti i comuni interessati.
Art. 12
Piano del trasporto pubblico urbano1. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione dei Piani urbani del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, adottano le misure volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia del trasporto pubblico locale attraverso i Piani di trasporto pubblico urbano.
2. I Piani di trasporto urbano tengono conto degli indirizzi espressi dal Piano regionale del trasporto locale e costituiscono parte integrante dei rispettivi Piani di bacino.
TITOLO IV
Programmazione degli investimentiArt. 13
Investimenti1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale contribuisce con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie o assegnate dallo Stato, al sostegno degli investimenti nel settore, finalizzati:
a) all'ammodernamento e al potenziamento del parco mezzi;
b) alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture tecniche di supporto;
c) alla realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture di interscambio (gomma/gomma, ferro/gomma) compresi gli ambienti al servizio dei viaggiatori, al fine pure di migliorare l'accessibilità al mezzo collettivo di trasporto.
2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Regione stipula accordi di programma con le province e i comuni interessati individuando:
a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire;
b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
c) i soggetti coinvolti, i loro compiti e i loro obblighi;
d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
e) il periodo di validità.
TITOLO V
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico localeArt. 14
Servizi minimi1. La Regione, d'intesa con le province e i comuni, definisce il livello dei servizi minimi in termini di quantità e relativi standard di qualità.
2. I servizi, con oneri a carico del bilancio regionale, sono individuati tenendo conto:
a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le modalità su ferro e su gomma;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio - sanitari e culturali;
d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione sulla base degli elementi del contratto di servizio con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.Art. 15
Programmi triennali - Finalità e disciplina1. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e definire i servizi minimi, la Regione, sentiti le province, i comuni, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni dei consumatori, approva programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale;
c) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale;
d) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
e) le modalità di determinazione delle tariffe;
f) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
g) il sistema di monitoraggio dei servizi.
Art. 16
Affidamento dei servizi1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto, la Regione, le province ed i comuni, in base alle rispettive competenze attribuite dalla presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore, in conformità della normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizio.
2. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento dell'abilitazione all'autotrasporto dei viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate.
3. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi.
4. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e di potenziamento delle reti degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite.
5. L'aggiudicazione avviene sulla base di modalità operative e criteri definiti dalla Giunta regionale utilizzando la procedura ristretta di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della lettera b) dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 158 del 1995, sulla base di elementi di valutazione qualitativi ed economici stabiliti con apposito capitolato di appalto. Il corrispettivo posto a base di gara è quantificato sulla base del costo economico standardizzato dei servizi riferiti a parametri oggettivi del servizio.
6. Nel caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non è consentito l'ampliamento dei bacini rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzi dette, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422 del 1997.
7. La Regione e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore ai due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, vi provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.
8. La Regione prevede un periodo transitorio, da concludersi entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 7, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti in essere se necessari. La Regione procede altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio. Trascorso il periodo transitorio tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali.
9. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 8 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.
10. Ogni singola azienda, ente o gruppo, non può effettuare più del quaranta per cento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale effettuati in Sardegna.
11. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1.
Art. 17
Subaffidamento dei servizi1. E' consentito il subaffidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 158 del 1995.
2. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.
3. Il soggetto subaffidatario deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori ed è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare deve garantire la qualità del servizio e l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro al personale, pena la decadenza del subaffidamento.
4. In caso di decadenza o revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo, da parte dell'affidatario o dell'ente affidante.
Art. 18
Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio, con particolare riferimento a:
a) utilizzo di personale qualificato e di materiale rotabile idoneo;
b) puntualità, regolarità e sicurezza del servizio;
c) adeguata informazione sui servizi erogati e sulle modalità di fruizione. Inoltre l'affidatario dovrà provvedere a fornire all'ente appaltante i dati necessari all'osservatorio di cui all'articolo 25.
Art. 19
Sanzioni, revoca e decadenza1. L'ente affidante applica le sanzioni amministrative e pecuniarie in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio.
2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisioni sostanziali della rete di servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.
3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza delle irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.
Art. 20
Subentro di impresa al precedente affidatario1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;
b) il personale dell'impresa cessante viene trasferito all'impresa subentrante con applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, fino a copertura delle necessità della nuova organizzazione;
c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio, ove utilizzati in comodato, sono ceduti all'impresa subentrante.
TITOLO VI
Contratti di servizio
Art. 21
Finalità e durata dei contratti di servizio
1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Per i servizi ferroviari i contratti vengono stipulati almeno tre mesi prima dell'inizio della validità.
2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture deve raggiungere almeno lo 0,35.
3. I servizi urbani, extraurbani, provinciali e regionali in corso, eserciti in base ad atti di concessione emessi prima della entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005 a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario, di durata biennale, con decorrenza 1° giugno 2005.
4. Con decorrenza 1° gennaio 2006 per l'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli eserciti in base ad atti di concessione emessi prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure concorsuali di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 422 del 1997.
5. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.
6. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo di validità. Il bilancio annuale e quello pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche alle province ed ai Comuni per la parte relativa ai finanziamenti che la Regione assicura per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.
7. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a sei anni e superiore a nove anni.
Art. 22
Contenuto dei contratti di servizio1. I contratti di servizio devono contenere:
a) i periodi di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di affidabilità dei servizi;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;
f) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale;
g) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera e) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
h) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tenere conto dei mutamenti imprevedibili;
i) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato, con l'obbligo di applicare, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, i rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
l) la garanzia di utilizzare mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
m) i casi di risoluzione del contratto;
n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio.
TITOLO VI
Tariffe e agevolazioni tariffarieArt. 23
Tariffe1. La Giunta regionale stabilisce le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.
2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate nella fase procedurale che precede la stipulazione del contratto di servizio.
3. L'aggiornamento delle tariffe deve essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.Art. 24
Agevolazioni tariffarie1. Con l'entrata in vigore dei contratti di servizio hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, i cittadini residenti in Sardegna appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381;
c) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;
e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).
2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti.
3. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio di titoli di viaggio a tariffa agevolata.
4. La misura dell'onere predetto è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art. 25
Osservatorio della mobilità
1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende dì trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'osservatorio della mobilità.
2. L'osservatorio supporta la programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, mediante il monitoraggio dei servizi di trasporto e la diffusione delle informazioni.
3. A tal fine l'osservatorio definisce le grandezze da monitorare, le procedure per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti nel settore della mobilità. L'osservatorio individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, per promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore.
4. L'osservatorio predispone rapporti periodici in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia del servizi offerti.
5. Le province, i comuni e le aziende esercenti servizi di trasporto locale sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dall'osservatorio.Art. 26
Fondo regionale trasporti1. E' costituito il Fondo regionale trasporti, che viene determinato annualmente dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo n. 400 del 1999 e della Legge n. 472 del 1999.
2. Il Fondo è articolato nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
a) interventi per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 400 del 1999;
b) interventi per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 400 del 1999, per quel che concerne le Ferrovie in gestione commissariale governativa;
c) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile, della rete dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 400 del 1999;
d) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile, della rete dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 400 del 1999, per quel che concerne le Ferrovie in gestione commissariale governativa;
e) interventi per far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici;
f) interventi per far fronte gli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile dei servizi automobilistici;
g) interventi per la realizzazione o il potenziamento delle infrastrutture di interscambio (gomma/gomma, ferro/gomma) compresi gli ambienti al servizio dei viaggiatori, al fine di migliorare l'accessibilità al mezzo collettivo di trasporto.Art. 27
Norma transitoria1. Per i servizi attualmente gestiti dalle imprese private concessionarie, i contratti di servizio vengono stipulati utilizzando la procedura negoziata di cui al comma 2 dell'articolo 12, lettera c), del decreto legislativo n. 158 del 1995 e preferendo, a parità di condizioni, quelle già operanti nelle aree interessate purché, singolarmente o in forma aggregata con altre imprese, anche ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 158 del 1995, sviluppino una percorrenza annua superiore ad 1.000.000 di km., o comunque, se la percorrenza è inferiore, assicurino l'espletamento dei servizi nelle aree omogenee individuate ai sensi della presente legge.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le imprese private concessionarie che sviluppino una percorrenza inferiore a 1.000.000 di km. devono far pervenire alla Regione i termini dell'avvenuta applicazione.