CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 81
presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - GIAGU - BIANCU - CUCCA - CUCCU Giuseppe - ADDIS - FADDA - SANNA Simonetta - SANNA Francesco - SECCI - MANCAil 23 dicembre 2004
Norme in materia di politiche del lavoro e organizzazione dei servizi per l'impiego
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la Legge n. 59 del 1997 viene attuato il decentramento funzionale e strutturale in materia di mercato del lavoro. In particolare con il decreto legislativo n. 469 del 1997 sono state affidati alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro.
Lo spirito dei predetti decreti è quello di attribuire alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento e alle province tutte le funzioni e servizi necessari a gestire ed integrare i servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
La Regione sarda, per la quale è stato promulgato, in funzione del suo Statuto speciale, il decreto legislativo 10 Aprile 2001, n. 180 " Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi per l'impiego" è l'unica regione italiana che non ha ancora provveduto a recepire tali importanti riforme.
Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione in Sardegna alla riforma dei servizi per l'impiego, con l'obbiettivo di realizzare in maniera autonoma e, per quanto possibile originale, data la specificità della nostra isola, un equilibrato trasferimento delle competenze e allo stesso tempo ricostruire attorno ad un quadro organico le più efficaci politiche per il lavoro.
Queste le principali caratteristiche e le linee guida del nuovo sistema dei servizi per il lavoro di cui si è inteso tener conto:
- valorizzazione delle sperimentazioni più positive (Equal, P.O.R. etc) concluse e/o in atto, che hanno visto la partecipazione efficace ed attiva di diversi attori, secondo una logica di rete;
- importanza del ruolo e del protagonismo delle istituzioni locali nella condivisione delle scelte organizzative e di gestione del decentramento, nella convinzione che sia il "territorio" il luogo nel quale si formano e si individuano i bisogni reali dei cittadini e delle imprese e dal quale possono arrivare le proposte concrete per soddisfarli;
- pluralismo dell'offerta regionale dei servizi al cittadino ed alle imprese, finalizzato al superamento di qualsiasi condizione di monopolio, vecchio (pubblico, dello Stato o della Regione che sia) e nuovo (privato, delle agenzie private o interinali o del privato sociale che sia), con un forte ruolo di indirizzo, "guida politica" coordinamento e controllo delle istituzioni locali (Regione, province, comuni), nel segno dell'integrazione tra gli stessi e con l'intento di favorire un clima virtuoso di sana competizione e proficua collaborazione, nell'interesse dei sardi;
- integrazione dei servizi dell'impiego e della formazione con altri servizi di carattere sociale riguardanti particolari categorie di soggetti svantaggiati, disabili etc ;
- perseguimento dell'equilibrio del sistema dei servizi attraverso la centralità, che non significhi supremazia, e diffusione omogenea nel territorio regionale del servizio pubblico quale strumento di regolazione del mercato e di compensazione degli squilibri territoriali, con una particolare attenzione per le aree economicamente più deboli;
- stimolo alla partecipazione ed al contributo, attraverso i diversi organi collegiali, regionale e provinciali, di concertazione, da parte delle rappresentanze sociali del lavoro e delle comunità, assicurando loro opportuni ambiti decisionali e di assunzione di responsabilità.
In questo contesto i centri per l'impiego sono il vero motore di una rinnovata azione di sistema in cui sia facilitato l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro. Le province, gli enti locali e le parti sociali, ai contributi dei quali è affidata la loro gestione, affiancano efficaci piani della formazione al fine di dare risposte alle esigenze del tessuto economico del proprio territorio.
L'Agenzia regionale del lavoro assume funzioni autonome, seppur con l'impulso ed il controllo dell'Autorità politica, di coordinamento garantendo uniformità di indirizzo e di gestione ai servizi svolti in tutto il territorio regionale. Inoltre ad essa è riconosciuto un ruolo di assistenza e consulenza ai soggetti istituzionali per una migliore attuazione di quanto previsto dal presente progetto di legge.
Il Sistema Informativo Lavoro (SIL) rappresenta parte integrante ed essenziale del progetto di riforma, ritenendo l'organizzazione di un omogeneo sistema informatico regionale strumento irrinunciabile per una efficiente veicolazione delle informazioni possedute riguardo al mercato del lavoro.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Politiche e servizi del lavoroCapo I
Principi e finalitàArt. 1
Principi e finalità1. Le funzioni regionali in materia di lavoro sono esercitate secondo principi di sussidiarietà e di cooperazione tra i soggetti istituzionali dell'ordinamento autonomistico e di concertazione con le parti sociali.
2. La Regione promuove, programma e coordina le iniziative in materia di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione al fine di valorizzare le autonomie locali, di incrementare i livelli occupazionali, migliorare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, incentivare l'incontro tra domanda e offerta, con riguardo ai diritti di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione alcuna.
3. La Regione esercita funzioni di indirizzo anche verso le istituzioni e gli organi sub-regionali, al fine di garantire la necessaria omogeneità organizzativa e funzionale.
Art. 2
Ambiti di interventoI. La presente legge, nel rispetto delle norme costituzionali e dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, regola il mercato del lavoro in Sardegna in funzione dello sviluppo economico e occupazionale, avuto riguardo:
a) alle politiche attive del lavoro;
b) al collocamento, in tutte le sue forme;
c) ai servizi per l'impiego;
d) agli ammortizzatori sociali;
e) alla formazione ed educazione permanente;
f) agli strumenti di inserimento al lavoro, promuovendo specifici interventi a favore di soggetti svantaggiati e in situazioni di disagio;
g) alla attività di supporto agli interventi di vigilanza e ispezione, in coordinamento e collaborazione con i competenti uffici dello Stato.
Art. 3
Obiettivi1. La Regione programma, coordina e incentiva lo sviluppo della occupabilità, dell'imprenditorialità, dell'adattabilità e delle pari opportunità, al fine di incrementare i livelli occupazionali, migliorare la qualità del lavoro, la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo.
2. La Regione, inoltre, organizza funzioni e compiti propri in materia di lavoro perseguendo obiettivi di diffusione nel territorio, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell' azione amministrativa, anche tramite il conferimento di attribuzioni al sistema delle autonomie locali e il decentramento territoriale dei servizi all'utenza, promuovendo il riequilibrio delle condizioni di sviluppo economico e sociale nel territorio regionale in funzione del contrasto ai fenomeni di spopolamento ed impoverimento delle comunità locali.
3. La Regione assicura le necessarie compatibilità del sistema regionale del lavoro con quello nazionale, europeo, ed internazionale, attraverso adeguate iniziative di relazione ed integrazione.
Capo II
Funzioni della Regione e delle provinceArt. 4
Funzioni della Regione1. La Regione, in conformità con gli indirizzi della programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e dello Statuto sardo al fine di conseguire un esercizio coordinato delle funzioni proprie e conferite, promuove:
a) azioni integrate di politiche del lavoro e dello sviluppo per favorire l'incontro tra domanda e offerta del lavoro per la creazione di nuove opportunità di inserimento e di reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, con particolare attenzione alle categorie in stato di svantaggio sociale, secondo le norme comunitarie e nazionali, anche con il ricorso a forme, modalità e tipologie innovative di lavoro;
b) un sistema integrato fra servizi per l'impiego, politiche del lavoro e politiche formative, in grado di sostenere i percorsi di orientamento, di formazione e di ricerca di lavoro dei cittadini lungo tutto l'arco della vita, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
c) efficaci strumenti e modelli di raccordo tra i sistemi dei servizi per l'impiego, della formazione professionale e dell'istruzione per la certificazione delle competenze acquisite e per lo sviluppo di strumenti d'inserimento lavorativo;
d) un sistema di osservazione e analisi del mercato del lavoro, di rilevazione dei bacini di utenza territoriali dei centri per l'impiego, di verifica dell'efficacia dei servizi per l'impiego, della formazione e dell'istruzione, con il più ampio coinvolgimento dell'Università, di qualificati centri di ricerca e del sistema della bilateralità;
e) iniziative per la creazione e il sostegno alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai nuovi bacini d'impiego, ai settori della cosiddetta nuova economia e alla valorizzazione delle risorse locali, anche tramite la riorganizzazione e il coordinamento in ambito regionale dei soggetti e degli strumenti operanti in Sardegna;
f) attività finalizzate al reimpiego dei lavoratori in mobilità, dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
g) iniziative di mediazione attiva in conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale per la stipula di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative alle eccedenze di personale temporanee e strutturali e nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali in materia di controversie di lavoro;
h) l'adozione definitiva, lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo regionale del lavoro, SIL-Sardegna, già finanziato ed organizzato, in fase di sperimentazione, nell'ambito della misura 3.1 del P.OR., in raccordo con il sistema informativo regionale e con quelli nazionali e comunitari, con particolare riferimento a quelli tematici in funzione delle politiche del lavoro e di coesione sociale, del loro monitoraggio e misurazione del grado di efficacia e di rispondenza agli obiettivi assunti;
i) ogni altro intervento utile al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 5
Funzioni delle province1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4, le province, nel quadro della loro autonomia organizzativa, esercitano tutte le funzioni amministrative, di programmazione di livello provinciale e di gestione, nelle materie previste dai punti a) e b) dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento, formazione professionale e istruzione.
2. Le province altresì individuano, secondo gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Regione, gli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 9.
3. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche, le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.
4. Al fine di garantire una più efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, le province possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Per la erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l'inserimento professionale di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, le province, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'articolo 11 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private
6. Tra le funzioni di cui al comma 1, le province individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, sono delegate agli enti locali sub provinciali previsti dalla normativa regionale.
Art. 6
Vigilanza e potere sostitutivo1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle province.
2. In caso di persistente inattività delle province in relazione alle proprie funzioni, la Giunta regionale, sentito il parere del comitato lavoro previsto dall'art. 15 della presente legge, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione regionale.
Art. 7
Programmazione operativa pluriennale in materia di politiche attive del lavoro1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, così come riportate nell'articolo 4, tenuto conto dei relativi indirizzi in materia contenuti nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria di cui alla legge regionale n. 11 del 1998, nella programmazione operativa regionale a finanziamento comunitario, la Regione adotta piani pluriennali di programmazione degli interventi di politica del lavoro.
2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti e adottati, tramite i previsti organi di cui al successivo articolo 13, dalla Agenzia regionale del lavoro. I predetti piani sono approvati dal Consiglio regionale nella sessione relativa alla manovra finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale.
3. Il piano pluriennale contiene:
a) gli obiettivi, gli interventi, il cronoprogramma e il quadro finanziario, la loro ripartizione tra le diverse azioni previste e l'articolazione su base territoriale;
b) le modalità di verifica e di monitoraggio;
c) le procedure di integrazione con gli interventi regionali previsti in materia di istruzione e formazione.
Art. 8
Sistema informativo lavoro (SIL) Sardegna1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di servizi territoriali per l'impiego è organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro (SIL-Sardegna). Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale, mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La Regione adotta il SIL-Sardegna, quale sistema informativo del lavoro aperto alla partecipazione attiva di pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, soggetti pubblici e privati competenti in materia di previdenza, tutela e sicurezza del lavoro, collocamento, formazione ed istruzione, orientamento e servizi per l'impiego, e ogni altro soggetto ritenuto in grado di contribuire alla completezza e funzionalità del sistema.
3. Il SIL-Sardegna è adottato nel rispetto dello standard minimo ed omogeneo stabilito dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ed ha l'obbligo di connessione e di scambio dei dati col Ministero del lavoro e previdenza sociale, con le altre Regioni e gli enti locali aderenti al sistema integrato, secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui ai commi precedenti, la Regione:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, così come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei centri per l'impiego, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni e l'aggiornamento continuo;
c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i centri per l'impiego i relativi risultati.
5. Il SIL risponde al competente Assessorato regionale del lavoro che, con l'ausilio tecnico e attraverso gli organi dell'Agenzia regionale del lavoro, ne cura l'organizzazione, l'aggiornamento e lo sviluppo, definisce i protocolli di comunicazione, gli standard di configurazione dei sistemi operativi, dei dati e degli archivi, provvede alle necessarie connessioni per lo scambio dei dati con le competenti autorità locali, nazionali e comunitarie.
6. La Regione promuove l'integrazione del SIL con il proprio sistema informativo unico regionale. I dati contenuti nel SIL sono di proprietà regionale e liberamente accessibili secondo quanto previsto da specifiche disposizioni approvate con propria deliberazione dalla Giunta regionale.
Capo III
Centri per l'impiego, funzioni e compiti degli enti locali, commissioni per le politiche del lavoroArt. 9
Istituzione e funzionamento dei centri per l'impiego1. Le province, sentiti gli enti locali, attraverso i propri organi collegiali deliberativi e su indicazione della commissione provinciale di cui al successivo articolo 11, in ragione dell'importanza di tale decisione e nel rispetto delle prerogative istituzionali, istituiscono su base sub-provinciale strutture denominate "Centri per l'impiego". In fase di prima applicazione, i centri per l'impiego coincidono con le soppresse SCICA a norma del comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale n. 9 del 2003.
2. Le province, sulla base dei criteri di omogeneità stabiliti dalla Regione, secondo gli indirizzi richiamati nell'articolo 4, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, individuano gli ambiti territoriali di riferimento e istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.
3. Con le procedure di cui ai commi 1 e 2, possono essere istituite articolazioni territoriali sedi decentrate dei centri per l'impiego, al fine di rendere maggiormente fruibili per i cittadini i servizi e l'esercizio delle funzioni amministrative previste nel comma 6, anche attraverso una loro erogazione periodica.
4. I centri per l'impiego sono strutture delle province e hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, al sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione attribuiti nelle materie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 180 del 2001.
5. I servizi connessi alle funzioni di cui al comma 4 sono di interesse pubblico, e sono erogati sviluppando raccordi funzionali con i servizi di informazione e orientamento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati.
6. Le province, attraverso i centri per l'impiego, garantiscono in particolare:
a) l'alimentazione degli archivi, dell'offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all'esercizio dell'obbligo formativo; la tenuta di opportune e specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti pubblici e privati;
b) la gestione delle procedure amministrative relative al collocamento dei soggetti destinatari delle riserve, alle liste di mobilità ai sensi della Legge 23 luglio 1991 n. 223, al collocamento nel pubblico impiego ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato, gli uffici centrali degli Enti Pubblici, all'avviamento delle categorie protette ai sensi della Legge n. 68 del 1999;
c) la gestione delle procedure amministrative relative all'accertamento e la certificazione delle competenze professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione;
d) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
e) l'attivazione della domanda di lavoro attraverso, in particolare, l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
f) l'attivazione dell'offerta di lavoro attraverso, in particolare, l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
g) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
h) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere attraverso, in particolare, l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.
7. I centri per l'impiego e le proprie sedi decentrate forniscono i servizi di informazione, orientamento e animazione economica ed esercitano le funzioni amministrative previste dalla vigente normativa sulla base di uno standard regionale qualitativo omogeneo.
8. I centri per l'impiego operano, anche mediante convenzioni, con altri soggetti pubblici e privati, con priorità per quelli maggiormente rappresentativi del mondo dell'impresa, del lavoro e dei privato sociale in particolare, attivi nel territorio nell'ambito dei servizi per il lavoro, della formazione e dell'orientamento.
9. In fase di prima applicazione, gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l'impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 3 della Legge n. 56 del 1987.
Art. 10
Funzioni e compiti specifici delle province1. In particolare, sono attribuiti alle province i compiti e le funzioni di seguito specificati:
1) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
2) collocamento ordinario;
3) collocamento agricolo;
4) collocamento obbligatorio;
5) collocamento dei lavoratori dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
6) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, già regolarmente autorizzati e presenti per motivi di lavoro in Italia, in regola con le norme che disciplinano gli ingressi ed il permesso di soggiorno;
7) collocamento dei lavoratori domestici;
8) avviamento e selezione del personale da assumere negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, secondo i criteri della selezione pubblica e dell'accesso limitato ai livelli retributivi funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo, nel rispetto dei principi fondamentali per la potestà legislativa delle regioni di cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
9) collocamento dei lavoratori a domicilio;
10) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
11) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile e delle categorie svantaggiate;
12) la gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla Legge n. 223 del 1991;
13) la gestione delle liste di disponibilità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
14) servizi connessi alla promozione e all'attivazione dell'autoimpiego;
15) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti gli incentivi alle assunzioni, le opportunità formative e le norme in materia di lavoro;
16) politiche di accompagnamento per l'inserimento lavorativo;
17) i servizi connessi alla realizzazione delle attività di orientamento;
18) la rilevazione del fabbisogno formativo;
19) la formazione professionale con tutte le attività formative.
3. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Regione dispone specifici stanziamenti finanziari ed assegna il personale dell'Amministrazione regionale e statale proveniente dagli uffici regionali, provinciali del lavoro e dalle circoscrizioni di collocamento con comprovata competenza in materia e nel pieno rispetto delle professionalità, responsabilità e ruoli acquisiti, in osservanza delle norme e delle garanzie per il personale trasferito di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2004 concernente l'individuazione delle risorse da trasferire alla Regione Autonoma della Sardegna in materia di lavoro e servizi all'impiego, per effetto del decreto legislativo n. 180 del 2001, con le modalità di cui all'articolo 19 successivo.
4. Alle province competono funzioni di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli nella risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del proprio territorio e nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali in materia di controversie di lavoro.
5. I comuni, singolarmente o in consorzio, possono partecipare alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge, stipulando apposite convenzioni con i centri per l'impiego e con l'obiettivo di consentire a livello territoriale decentrato la fruizione dei servizi per l'impiego e dei servizi relativi alle politiche del lavoro.
Art. 11
Commissioni provinciali per le politiche del lavoro1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti specifici di cui agli articoli 5 e 10, le province, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla istituzione della commissione provinciale ripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego. Tale commissione garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica e del consigliere provinciale di parità.
2. La commissione è composta da:
a) l'Assessore provinciale competente in materia di lavoro, che la presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) il consigliere di parità di cui alla legge n. 125 del 1991.
Per l'esercizio dei propri compiti e funzioni la commissione istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 5, apposite sottocommissioni garantendo la pariteticità delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
3. Negli atti di designazione dei componenti della commissione di cui al comma 2 viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi.
4. Con proprio decreto il Presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, costituisce la commissione nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute. La commissione dura in carica per l'intera durata del Consiglio provinciale e viene rinnovata entro 6 mesi dall'insediamento del medesimo organismo elettivo.
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla commissione stessa.
6. Le province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate e da un ispettore medico del lavoro che costituiscono il comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
7. Fanno parte del comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale designati dalla Giunta provinciale e due componenti designati dalle associazioni dei disabili civili e del lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale.
8. Il comitato relaziona alla commissione provinciale per le politiche del lavoro in merito alla propria attività, collabora e fornisce indicazioni ai servizi provinciali per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati ed ai centri per l'impiego, in particolare sul seguenti argomenti:
a) valutazione delle residue capacità lavorative finalizzate alle attività del collocamento mirato;
b) individuazione degli strumenti idonei all'inserimento lavorativo;
c) eventuali controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
d) realizzazione del collocamento mirato.
9. Al fine di garantire il rispetto della specificità e delle normative relative a particolari settori, possono essere costituiti sotto comitati anche a carattere tematico nel rispetto del criterio della pariteticità.
10. Dalla data di insediamento le commissioni subentrano in tutte le funzioni degli organi di cui al comma 1dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 180 del 2001, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.
TITOLO III
AGENZIA REGIONALE DEL LAVOROArt. 12
Agenzia regionale del lavoro1. L'Agenzia regionale del lavoro, di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle proprie funzioni opera con le prerogative di Agenzia Governativa, secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali, regionali e locali competenti in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale e con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
3. L'Agenzia è dotata di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, è strumento tecnico per l'attuazione delle politiche del lavoro e svolge attività di organizzazione di specifici interventi e sperimentazione di metodologie innovative, in modo particolare relativamente ai servizi per l'impiego e alle funzioni di orientamento, di osservazione e analisi delle dinamiche economiche e sociali connesse alle politiche per lo sviluppo e l'occupazione.
4. L'Agenzia, sulla base dei piani pluriennali di programmazione degli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 7, svolge:
a) funzioni di assistenza tecnica al comitato del lavoro funzionale alla proposta e alla valutazione dei programmi di politica del lavoro, formazione ed istruzione permanente;
b) funzioni di assistenza tecnica alla Regione e alle province nelle materie di cui alla presente legge;
c) funzioni di monitoraggio delle azioni e degli interventi di politica del lavoro e formazione professionale realizzati nel territorio regionale;
d) funzioni e compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro e di assistenza tecnica in materia di organizzazione e co-gestione del sistema informativo lavoro regionale (SIL-Sardegna);
e) attività di studio e di ricerca necessarie per il miglioramento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la sperimentazione di procedure e modelli innovativi di rapporto con l'utenza;
f) tutti gli altri compiti attinenti alla politica attiva del lavoro ad essa demandati dalle competenti autorità regionali, statali e comunitarie;
g) funzioni di raccordo regionale dell'attività dei servizi per l'impiego al fine di garantire l'uniformità secondo standard minimi del servizio sul territorio regionale e sulla trasmissione di dati al SIL, ovvero la più agevole diffusione di buone prassi a livello locale;
h) funzioni di assistenza gratuita a tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di politiche del lavoro e in modo particolare gli enti locali laddove ne facciano richiesta. Per tale attività l'Agenzia è dotata di apposita dotazione finanziaria.
Art. 13
Organi dell'Agenzia regionale del lavoro1. Sono organi dell'Agenzia regionale del lavoro:
a) il Presidente;
b) il Comitato del lavoro;
c) il direttore.
Art. 14
Presidente1. Presidente dell'Agenzia regionale del lavoro è il Presidente della Regione, il quale può delegare l'Assessore Regionale competente in materia di politiche del lavoro.
2. Il Presidente presiede il comitato del lavoro ed assicura il necessario raccordo e coordinamento tra gli organi di cui all'articolo 13 e le competenti strutture di servizio dell'Assessorato al lavoro, nonché di quelle provinciali.
Art. 15
Comitato del lavoro1. Il comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro è composto da:
a) il Presidente;
b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni cooperativistiche, dalle associazioni degli artigiani, dalle associazioni dei commercianti e dalle associazioni agricole, maggiormente rappresen-tative a livello regionale;
e) il consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) i Presidenti delle otto province, o gli Assessori delegati;
g) il direttore dell'Agenzia.
2. Il comitato del lavoro è nominato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Regionale medesimo.
3. Il comitato del lavoro delibera, su proposta del Direttore, il regolamento interno e le eventuali modifiche.
4. Le sedute del comitato del lavoro sono ritenute valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono validamente assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.
5. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo di alcuno dei componenti il comitato, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la maggioranza dei componenti indicati nel comma 1.
6. Il comitato del lavoro svolge le funzioni di commissione regionale per le politiche del lavoro ed opera con funzioni di progettazione, proposta e analisi delle linee programmatiche in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di istruzione di competenza regionale. Esso, in particolare:
a) approfondisce i contenuti e le strategie della Regione autonoma della Sardegna in materia di politiche attive del lavoro;
b) formula alla Giunta Regionale proposte in materia di politiche attive del lavoro utili in vista della redazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria;
c) formula le linee guida del piano pluriennale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 5;
d) individua le modalità di integrazione del sistema pubblico di collocamento e avviamento al lavoro con quelli privati operanti in Sardegna;
e) vigila sulla attuazione delle politiche attive del lavoro in Sardegna e valuta i relativi risultati.
7. Ai lavori del comitato nella sua funzione di commissione regionale per le politiche del lavoro partecipano senza diritto di voto i responsabili degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti in materia di lavoro, di formazione e di istruzione.
8. Il comitato, su proposta del Presidente, delibera le modalità di funzionamento e l'istituzione di eventuali apposite sottocommissioni.
9. Il comitato del lavoro svolge inoltre le funzioni e le competenze già attribuite dalla Legge n. 56 del 1987, alla commissione Regionale per l'impiego, che è soppressa con effetto dalla data di costituzione del comitato medesimo.
10. In sede di prima applicazione il comitato del lavoro è costituito entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Direttore1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BURAS, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. Il direttore è responsabile della gestione dell'Agenzia regionale del lavoro e ne ha la rappresentanza legale. Egli esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità al programma annuale di attività approvato dal comitato del lavoro. In particolare provvede a:
a) proporre il regolamento interno del comitato di cui al comma 3 dell'articolo 15, entro sessanta giorni dalla nomina;
b) proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi in conformità al regolamento di organizzazione approvato dal comitato;
c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
e) predisporre il programma annuale di attività;
f) presentare al comitato la relazione annuale sulle attività dell'Agenzia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
g) assumere, in ottemperanza agli indirizzi del comitato, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia e l'integrazione degli altri soggetti che, al sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.
3. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale e il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali con la qualifica di direttore generale dell'Amministrazione regionale e prevede l'erogazione di incentivi legati al raggiungimento dei risultati.
4. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
5. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, che dichiara la decadenza dall'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'Agenzia;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, previa diffida del comitato.
Art. 17
Disposizioni particolari1. L'Agenzia regionale del lavoro ha autonomia organizzativa e, con deliberazione del comitato del lavoro votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, può istituire, modificare o sopprimere articolazioni di livello dirigenziale funzionali all'espletamento delle funzioni che le sono attribuite.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono previste le seguenti articolazioni di livello dirigenziale dell'Agenzia:
a) servizio degli affari generali, bilancio e contabilità, logistica e impiantistica informatica e telematica;
b) servizio delle politiche del lavoro per l'occupazione e dei progetti speciali;
c) servizio del decentramento e dell'orientamento;
d) servizio dell'analisi del mercato del lavoro, dell'ufficio statistico e delle banche dati socio economiche.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di analisi del mercato del lavoro, l'Agenzia può avvalersi di altri soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione, quali Università e enti di ricerca, aventi comprovata esperienza nel settore della rilevazione e trattazione dei dati ed in campo statistico.
TITOLO III
Norme in materia di arbitrato e di personaleArt. 18
Istituzione del Collegio arbitrale1. Presso l'Assessorato del lavoro è costituita una struttura di livello dirigenziale denominata "Ufficio di arbitrato".
2. Tale Ufficio svolge attività di mediazione volta alla conciliazione di conflitti collettivi di lavoro di interesse regionale nel rispetto delle norme nazionali e contrattuali specifiche. La procedura è attivata su richiesta di una delle parti oppure assunta direttamente dall'Ufficio, nel caso di richiesta proveniente da parte dell'Assessore del lavoro o del Presidente della Regione.
3. L'Ufficio mantiene ed aggiorna con cadenza annuale un albo di mediatori di cui possono far parte esperti di comprovata conoscenza del diritto e delle discipline lavoristiche e di comprovata esperienza in tale campo. L'idoneità dei soggetti che chiedono l'iscrizione all'albo sarà certificata da un competente istituto universitario.
4. Tutte le volte che si presenti la necessità di intraprendere un'azione di mediazione, l'Ufficio sceglie, tra i soggetti iscritti all'elenco, il mediatore che si ritiene più adatto in relazione alla tipologia della vertenza. Il mediatore, assistito da un segretario, incontra le delegazioni delle parti per cercare di favorire un accordo. Il mediatore agisce liberamente e può, ove lo ritenga, presentare proprie proposte di accordo alle parti.
5. Dell'esito del tentativo di mediazione, anche se negativo, viene redatto verbale.
6. Le parti, congiuntamente e per iscritto, possono deferire al mediatore, che assume così la veste di arbitro, la definizione della controversia. In tal caso il mediatore emetterà il lodo arbitrale entro il limite massimo di quindici giorni dalla richiesta.
7. Presso l'Ufficio è svolto l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di mobilità del personale.
8. L'Ufficio svolge attività istruttoria per la predisposizione dei pareri obbligatori che vengono rilasciati dall'Assessore del lavoro nelle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 7.
9. L'Ufficio mantiene rapporti di collaborazione ed agisce di concerto con i competenti Uffici di conciliazione del Ministero del lavoro.
10. Qualora e nei casi in cui la contrattazione collettiva lo preveda, l'Ufficio può svolgere attività di mediazione e di arbitrato anche in materia di controversie individuali di lavoro.
11. All'ufficio è assegnato il contingente di personale necessario per il suo funzionamento. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le parti sociali più rappresentative, emana le direttive per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
Art. 19
Norme in materia di personale1. Il personale appartenente alle soppresse strutture della Direzione regionale del lavoro, delle Direzioni provinciali del lavoro, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, a seguito dell'opzione esercitata ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2001 e del decreto del Presiden6te del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2004 di attuazione, secondo le procedure dallo stesso stabilite é inquadrato nel ruolo speciale di cui al citato provvedimento legislativo, per essere trasferito successivamente, alle strutture provinciali competenti in materia di lavoro, orientamento e formazione professionale, sulla base di specifiche norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
2. Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti categorie, posizioni e profili di inquadramento corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'allegato A al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2004. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, al fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. Il personale assegnato alla provincia con il criterio dell'equivalenza funzionale mantiene lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento sino al rinnovo contrattuale del comparto di destinazione. Sino a tale inquadramento ai dipendenti compete ogni aumento retributivo cui avrebbero avuto diritto, in base alle norme contrattuali del comparto di provenienza.
3. È fatto comunque salvo il migliore trattamento economico tra quello in godimento e quello del comparto di destinazione.
TITOLO IV
Norme transitorie e finaliArt. 20
Bilinguismo1. L'erogazione dei servizi per l'impiego avviene nel rispetto della legge regionale sul biliguismo.
2. L'uso della lingua sarda è incentivato mediante l'erogazione di appositi contributi destinati al centri per l'impiego maggiormente impegnati per garantire l'informazione e la redazione del materiale informativo, anche trasmesso per via telematica, in lingua italiana ed in lingua sarda.
Art 21
Disposizioni transitorie e finali1. In correlazione con quanto già stabilito al comma 1 dell'articolo 9, e per ragioni di efficacia ed economicità delle risorse impegnate, nella fase di prima applicazione le funzioni dei centri per l'impiego saranno organizzate e gestite dalle province presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego, dal personale ivi operante alla data di approvazione della presente legge, nel rispetto dei ruoli, delle professionalità e delle competenze acquisite.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative precedenti, ivi comprese quelle della legge regionale n. 33 del 1988, non compatibili con la presente legge.
3. Gli organi dell'Agenzia regionale del lavoro, ivi compreso il Comitato tecnico di valutazione, al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa nel corso del processo di riforma definito dalla presente legge, rimangono in carica per ulteriori novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai rispettivi atti di nomina.
Art. 22
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonché con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 33 del 1988, abrogata dall'articolo 18, ed iscritta in conto della UPB S10.074.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nel competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, ai termini dell'articolo 9, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 7.