CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 80

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO

il 22 dicembre 2004

Adeguamento alla vigente legislazione sugli enti locali e riduzione dei componenti delle giunte delle comunità montane


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge trae origine dalla consapevolezza delle difficoltà di vario genere che obiettivamente ha incontrato un intervento di riordino complessivo delle comunità montane.

Appare comunque grave che tale obiettivo non sia stato conseguito, a distanza di anni dall'approvazione della Legge n. 142 del 1990.

Continua perciò ad applicarsi, in materia di comunità montane della Sardegna, la legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, che prevede una pletorica composizione degli organi esecutivi. L'articolo 9, comma 2, di tale legge stabilisce infatti che " la Giunta esecutiva è composta:

- dal Presidente;

- da due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza;

- dai membri eletti dal consiglio in numero da determinarsi con norma statutaria e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze".

In attesa di un intervento organico, dunque, la presente proposta di legge consente nell'immediato di ridurre i componenti delle giunte delle comunità montane, con un conseguente rilevante risparmio di risorse economiche, salvaguardando peraltro, attraverso il sistema del voto limitato, l'esigenza di un'ampia rappresentatività dell'organo.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Statuti delle comunità montane

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Le comunità montane adottano il proprio statuto secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali.

2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto è deliberato dal rispettivo consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.".

   

Art. 2
Composizione e funzioni della giunta

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. La giunta esecutiva è composta da non più di cinque componenti compreso il presidente. Lo statuto può tuttavia stabilire un numero minore di assessori.

2. La giunta è l'organo esecutivo della comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.".

   

Art. 3
Funzioni del presidente, nomina e cessazione del presidente e della giunta

1.L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme regionali e nazionali.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente della comunità.

3. L'elezione del presidente e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di presidente.

4. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di dimissioni del presidente o della maggioranza degli assessori, oppure in caso di approvazione da parte del consiglio, con votazione per appello nominale, di una mozione di sfiducia costruttiva.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente e di nuovi assessori.

6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. Lo statuto regola la sostituzione del presidente in caso di assenza nei commi 5 e 6 del presente articolo.".

   

Art. 4
Esclusione dei comuni maggiori dalle comunità montane

1. Sono esclusi dalle comunità montane delle quali fanno attualmente parte i comuni di Olbia, Nuoro e Quartu S. Elena. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Le sedi delle comunità montane della Riviera di Gallura, del Nuorese e del Serpeddì sono provvisoriamente fissate nei comuni di Arzana, Dorgali e Sinnai. Le sedi definitive saranno determinate dagli statuti comunitari approvati ai sensi dell'articolo 1.

   

Art. 5
Rinnovo delle giunte in carica

1. Il rinnovo delle giunte delle comunità montane deve avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali l'Assessore regionale degli enti locali, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non superiore a quindici giorni, nomina un commissario incaricato di convocare il consiglio per procedere all'elezione del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva.

   

Art. 6
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102").

2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975.

   

Art. 7
Efficacia degli attuali statuti

1. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore.