CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 78/A

presentata dai consiglieri regionali

CBALIA - MANINCHEDDA - ORRÙ - CORRIAS - SANNA Francesco
CUCCU Giuseppe - URAS

il 21 dicembre 2004

Iniziative per la predisposizione del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna.
Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta regionale per il nuovo statuto

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta che si presenta costituisce l'adempimento dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 1 ottobre 2004, col quale si dava mandato a predisporre una proposta per istituire una consulta regionale per l'elaborazione del nuovo Statuto regionale.

Essa si muove su tre presupposti di fondo già evidenziati nel dibattito in quella occasione.

Il primo è che l'elaborazione del nuovo Statuto non è semplicemente un'operazione istituzionale, ma rappresenta l'occasione per sottoscrivere un nuovo patto tra istituzioni regionali e cittadini da un lato, tra la Regione, non tanto e solo come istituzione ma come comunità regionale, e lo Stato dall'altro.

Il secondo, che un'opera di questo tipo richiede una grande mobilitazione che coinvolga tutta la comunità regionale nella molteplicità delle comunità locali e mobiliti tutte le capacità, esperienze, professionalità esistenti nella società regionale.

Il terzo, che per quanto l'esigenza di un nuovo Statuto regionale sia avvertita e generalmente condivisa, essa tuttavia non ha trovato compiuta espressione in un progetto attuale, frutto di un dibattito sufficientemente esteso e sorretto da un consenso ampio.

La proposta che si presenta sovviene anche alla necessità fatta propria dal Consiglio nella scorsa legislatura di estendere il dibattito oltre il Consiglio regionale. Il modello allora individuato, di un'Assemblea costituente come organo sovrano e distinto dal Consiglio regionale, appare allo stato attuale superato e di difficile realizzazione. Tuttavia la consulta che si propone può rispondere a molte delle esigenze sottese a quella scelta.

Individua infatti una sede che può sottrarsi alla dialettica maggioranza - minoranza connessa alla scelte politiche per così dire ordinarie; consente di concentrare le forze di un organo comunque rappresentativo esclusivamente sulla elaborazione dello Statuto, quindi di avvalersi di competenze e capacità specifiche.

Allo stesso tempo, essa dà al processo di mobilitazione promosso, uno sbocco politico come è inevitabile e necessario di fronte a questioni di tale portata, rimettendo al Consiglio la decisione finale, ma assicurando così alla proposta quella forza che non può derivare se non da un impegno condiviso dei massimi organi regionali.

Il modello che si propone è, a quanto risulta, originale. La Consulta si articola in due momenti: il primo di forte elaborazione, proposta, mobilitazione; il secondo di raccolta ed elaborazione in un disegno compiuto delle proposte ed istanze provenienti dalle diverse espressioni della società.

Del primo, che dovrà principalmente operare nella fase di avvio e di lancio fanno istituzionalmente parte tutti i consigli elettivi delle autonomie locali, i quali potranno articolare la loro composizione in ragione delle caratteristiche di ciascun ente e delle forze vive operanti nel territorio.

Il secondo costituito dal Comitato, organo rappresentativo di seconda istanza, col compito di portare a sintesi in un vero e proprio progetto di statuto le diverse indicazioni e sollecitazioni provenienti dai territori.

Per la nomina di questo si è scelto un sistema di elezione da parte del Consiglio regionale fra liste contrapposte, su base proporzionale, con alcune correzioni dirette a dare spazio anche alle forze politiche più piccole e a quelle escluse dal Consiglio regionale.

Il Comitato opererà in autonomia ma anche in raccordo col Consiglio regionale e potrà assumere tutte le iniziative ritenute opportune per estendere il dibattito, raccogliere idee e proposte, avvalersi di competenze e professionalità. Potrà anche ricorrere a forme di consultazione al fine di verificare il consenso che le diverse proposte raccolgono.
La proposta indica anche gli argomenti che dovranno necessariamente essere presi in considerazione nella stesura del progetto di statuto, facendo uno sforzo per portare l'attenzione anche sul merito e sui contenuti oltre che sui procedimenti. L'elencazione tuttavia non è tassativa, ma lascia aperta la strada a tutti quegli aspetti che la Consulta ed il Comitato riterranno di prendere in esame.

Per tutta l'attività sono previsti termini e scadenze di modo che il lavoro dovrà concludersi nel termine di un anno dall'insediamento del Comitato con la predisposizione di un progetto di statuto redatto in un articolato. Questo potrà contenere anche proposte alternative indicando il consenso che ciascuna ha riscosso, ma dovrà costituire una struttura coerente ed un testo fortemente elaborato.

Il testo finale, infatti, verrà trasmesso al Consiglio per l'approvazione; è evidente tuttavia che, se la mobilitazione avrà successo e se il lavoro verrà condotto con rigore, il Consiglio si troverà di fronte un testo già molto elaborato e sorretto da un consenso ampio, rimanendo al più da effettuare alcune scelte di politica istituzionale che sono naturalmente di sua competenza.

Con l'approvazione consiliare, inoltre, il testo acquisirà quella forza politica che ne farà il vero terreno di confronto con lo Stato per la definizione di un nuovo statuto di autonomia, corredato di strumenti, poteri e risorse necessari per la crescita della nostra regione. L'auspicio è che con questa mobilitazione possa aprirsi per la Sardegna una nuova stagione di autogoverno, ma anche una nuova fase di sviluppo e di coesione sociale.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

PINNA, Presidente e relatore - MORO, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA, relatore - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - FLORIS Mario - ORRÙ - PILI - PITTALIS - SANNA Francesco

pervenuta il 2 maggio 2006

La Prima Commissione permanente ha licenziato il presente testo nella seduta del 14 marzo 2006 col voto unanime dei consiglieri di maggioranza. Non hanno partecipato al voto i consiglieri di opposizione.

La proposta iniziale, frutto di un'iniziativa della maggioranza della Commissione in adempimento ad un preciso mandato dell'Assemblea, risulta in parte modificata, ma nella sostanza mantiene intatte le motivazioni ed i presupposti evidenziati nella relazione originaria.

L'esame ha impegnato a lungo la Commissione, principalmente nell'intento di ampliare il consenso intorno alla proposta e di favorire il dialogo ed il confronto sia all'interno della maggioranza, sia con l'opposizione, sia con organi esterni. Lo sforzo compiuto dalla Commissione è stato, infatti, di meglio garantire le finalità perseguite e di individuare meccanismi più efficaci nel funzionamento della Consulta.

I profili su cui la Commissione è principalmente intervenuta sono fondamentalmente tre.

Un primo riguarda la composizione della Consulta. Ferma restando l'elezione da parte del Consiglio, si è messo a punto un meccanismo per il quale si assicura un rapporto all'interno della Consulta pari a quello risultante dal voto nella circoscrizione elettorale regionale nelle votazioni del 2004, al netto del premio di maggioranza. Si perviene in sostanza ad una posizione di quasi equilibrio fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, garantendo altresì un diritto di tribuna anche alla coalizione che non ha eletto alcun consigliere. È inoltre assicurato un equilibrio nel rapporto fra generi.

La composizione prefigurata è frutto di due diversi canali: uno puramente elettivo sulla base di liste presentate da consiglieri regionali; un secondo scaturente sempre in via elettiva, ma sulla base di designazioni del sistema delle autonomie locali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, delle realtà sociali per il tramite del CREL, delle università e del mondo dell'emigrazione per il tramite della Consulta.

Un secondo profilo su cui ha operato la Commissione riguarda il ruolo della Consulta e il coinvolgimento della società civile e del sistema delle autonomie. È parso più congruo articolare l'attività della Consulta in tre distinte fasi: una iniziale di elaborazione, una seconda di consultazione ampiamente prefigurata dalla legge, una terza di stesura finale in base alle risultanze della consultazione.

In sostanza è rimasta integra l'idea della massima partecipazione e del coinvolgimento delle comunità locali sia attraverso un contributo sollecitato ai singoli enti territoriali, sia attraverso un sistema di assemblee provinciali ampie; ma questo avverrà sulla base di un testo già frutto di una prima elaborazione. È coerente con questa impostazione, la previsione di una Consulta sì elettiva e rappresentativa, ma di alto profilo sul piano delle competenze e delle sensibilità istituzionali.

Da questo organo si attende un contributo tecnico, ma aperto alle istanze della società civile. Ad esso viene affidato un compito propulsivo e dinamico e ci si attende una capacità di proporre e supportare, con adeguati strumenti e garanzie giuridiche, una idea della nostra autonomia e del suo sviluppo anche per un futuro non immediato.

Un terzo profilo che ha impegnato la Commissione riguarda il raccordo tra questa attività e le istituzioni politiche. Confermata la possibilità sia per parlamentari che per consiglieri di presentare nella fase iniziale progetti, si sono previsti meccanismi per dare continuità alla collaborazione, salvaguardando nel contempo la distinzione della Consulta rispetto alla dialettica quotidiana dei rapporti maggioranza-opposizione. È stata prevista una seduta apposita con i parlamentari eletti in Sardegna, un costante raccordo col Consiglio per il tramite della Prima Commissione consiliare, un supporto della Giunta attraverso la partecipazione del Presidente in relazione a particolari temi ed il contributo di assessori e strutture regionali su iniziativa e richiesta della stessa Consulta.

Si è voluto (prevedendo l'incompatibilità con la carica di consultore e riconducendone l'azione a precisi individuati momenti) escludere che tali organi con la loro prevalente carica politica condizionino le scelte e decisioni della Consulta; nel contempo è evidente che essi svolgeranno un ruolo specifico quando la procedura di approvazione dello Statuto sarà attivata ed è perciò opportuna e necessaria ogni possibile forma di contributo ed informazione reciproca. È altrettanto evidente però, che quanto più il progetto elaborato dalla Consulta sarà robusto sul piano tecnico e dei contenuti e su quello del consenso e della mobilitazione, tanto più esso potrà imporsi e registrare un consenso ampio delle forze politiche anche nelle sedi formali ordinarie.

Sulla proposta di legge si è voluto acquisire il parere del Consiglio della autonomie locali. A quel che consta è la prima volta dalla legge istitutiva che il procedimento si attua. Il parere risente probabilmente di una prassi ancora non calibrata in tutti i suoi aspetti. La Commissione ha attivato comunque una interlocuzione successiva con lo stesso Consiglio delle autonomie locali. È stato sentito in particolare il presidente Milia, ed è stato possibile chiarire che il sistema di designazione, non condiviso dalle autonomie locali, è necessario al fine di garantire l'equilibrio politico complessivo all'interno della Consulta. Il presidente Milia, riconoscendo la fondatezza di tale argomento, ha tuttavia invitato il Consiglio regionale a fare uno sforzo per individuare una strada che valorizzi il ruolo del CAL quale sede istituzionale della rappresentanza delle autonomie locali, che gli conferisce nell'ordinamento regionale una posizione peculiare. Ha altresì ribadito che il parere, al di là della sua formulazione, è favorevole all'impostazione della proposta.

La Commissione ha dunque ritenuto opportuno privilegiare l'esigenza di equilibrio complessivo dell'organo, anche nella considerazione che le designazioni non necessariamente debbano riguardare componenti degli organi chiamati ad effettuarle. Naturalmente la questione potrà in Aula trovare soluzioni diverse.

In conclusione, il processo che si è voluto individuare per l'elaborazione dello Statuto è ispirato alla massima partecipazione, al concorso equilibrato e paritario di tutte le forze politiche e di tutte le rappresentanza istituzionali e intende creare intorno ad esso il consenso che può costituire la vera forza per giungere finalmente ad una nuova carta fondamentale della nostra autonomia.

La Commissione auspica che in Aula si raggiungano le più ampie intese per avviare al più presto un processo condiviso. È a tutti evidente che un ulteriore ritardo o una presa di distanza da tale processo rappresenterebbe un fallimento per tutte le forze autonomistiche e ritarderebbe una riforma che è indifferibile e richiede l’apporto di tutti.

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La Terza Commissione permanente, nella seduta del 31 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto ed ha nominato relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente della Commissione, l'onorevole SECCI.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 6 marzo 2006
Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 3 marzo 2006, ha espresso parere favorevole alla presente proposta di legge, a condizione che venga emandato il comma 9 dell'articolo 4 relativo al metodo di designazione dei membri da eleggere da parte del Consiglio delle autonomie locali, al fine di consentire a quest'ultimo di nominare direttamente i propri otto rappresentati in vece di una rosa di sedici..

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

    Titolo: Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta regionale per il nuovo statuto di autonomia
   

Capo I
Istituzione e compiti della consulta

 

Art. 1
Consulta regionale per il nuovo statuto

1. Per assicurare la più ampia partecipazione della società civile e delle sue espressioni ed il concorso delle autonomie locali alla predisposizione di un nuovo statuto regionale, è promossa la Consulta regionale per il nuovo statuto speciale di autonomia della Sardegna.

2. La Consulta è composta da tutti i consigli e gli assessori comunali e provinciali della Sardegna.

3. I consigli comunali e provinciali possono stabilire di integrare la propria composizione, ai fini della presente legge, con rappresentanze di realtà significative del territorio, esponenti del mondo della cultura, delle forze sociali ed imprenditoriali, delle organizzazioni professionali, delle formazioni sociali o comunque di acquisirne i contributi. Possono altresì assumere iniziative al fine di favorire la massima partecipazione popolare.

4. Le proposte ed i documenti adottati da ciascun consiglio sono trasmessi al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3, per la predisposizione del progetto di nuovo statuto regionale.

 

 

Art. 1
Consulta regionale

1. Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo Statuto speciale di autonomia della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall'Isola ed il concorso delle autonomie locali.

2. La Consulta ha il compito di definire il progetto, proporlo alla consultazione delle istituzioni locali, delle forze sociali, economiche e culturali, e delle autonomie funzionali presenti nella comunità regionale, e trasmetterlo al Consiglio regionale.

3. I lavori della Consulta si articolano in tre fasi:
a) elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi;
b) consultazione istituzionale e sociale su tale progetto, prevista dall'articolo 7 bis;
c) definizione e approvazione del testo di Statuto da trasmettere al Consiglio regionale, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 7 bis.

4. La trasmissione deve avvenire entro otto mesi dall'insediamento della Consulta.

 

Art. 2
Progetto di statuto

1. Il Progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, eventualmente preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni indicando il consenso da ciascuna raccolto.

2. L'articolato deve considerare i seguenti argomenti:
a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia speciale; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola;
b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;
c) autonomia finanziaria attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;
d) rapporti con gli enti locali: limiti e principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali;
e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti coi cittadini, forme di partecipazione;
f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela a fini di raggiungimento di intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;
g) poteri esteri regionali e forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche dell'Unione europea;
h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione.

3. Il Progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire l'autonomia regionale e formulare proposte ad essa relative.

4. Il Progetto di statuto, una volta predisposto ed approvato dal Comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 6, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che riferisce al Consiglio.

 

 

Art. 2
Progetto di statuto

1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, eventualmente preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni.

2. L'articolato deve considerare indicativamente i seguenti argomenti:
a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia speciale; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola;
b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;
c) autonomia finanziaria attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;
d) rapporti con gli enti locali: limiti e principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali;
e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione;
f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;
g) poteri esteri regionali e principi in materia di forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione.

3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire l'autonomia regionale e formulare proposte ad essa relative.

4. Il progetto di Statuto, una volta predisposto ed approvato dalla Consulta, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che riferisce al Consiglio.

Art. 3
Comitato di coordinamento

1. L'attività della Consulta è coordinata da un Comitato di coordinamento, d'ora in avanti denominato semplicemente Comitato, eletto dal Consiglio regionale.

2. Il Comitato, raccordandosi col Consiglio regionale nelle forme indicate dalla presente legge, assume tutte le iniziative utili a dare impulso alla Consulta, coordinare le attività dei diversi consigli, raccoglierne e comporne le proposte.

3. Può inoltre assumere iniziative per: promuovere il dibattito sulla identità sarda, con tutte le sue implicazioni economiche, sociali, culturali e storico geografiche utili a definire la specialità regionale e a delineare forme di autonomia ed autogoverno con essa coerenti; raccogliere il più ampio numero di contributi e proposte in merito ai caratteri e contenuti del nuovo statuto regionale.

 

 

Art. 3
Comitato di coordinamento

(soppresso)

   

Capo II
Struttura della consulta

 

Art. 4
Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da 40 membri eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale e fino a un massimo di altri 3 membri nominati dal Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8.

2. Il Comitato cessa con la trasmissione al Consiglio del Progetto di statuto. Esso decade comunque dopo un anno dalla data di insediamento e non può essere prorogato. Alla stessa data cessa l'attività della Consulta.

 

Art. 4
Composizione e formazione della Consulta

1. I componenti della Consulta devono essere esperti di comprovata competenza nelle materie di rilevanza per lo Statuto o rappresentativi delle realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali, dell'associazionismo. A tal fine le candidature e le designazioni sono accompagnate dal curriculum e dalla dichiarazione di consenso di ciascuno dei candidati.

2. La Consulta è composta da cinquanta membri, di cui:
a) ventinove eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale riferito ai risultati delle ultime elezioni regionali con le modalità previste dai commi da 4 a 8;
b) venti eletti fra i soggetti designati dalle Università di Cagliari e Sassari, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Consulta per l'emigrazione con le modalità previste dai commi 9 e 10;
c) uno nominato dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 12.

3. Nella composizione della Consulta nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto: se questa proporzione non viene conseguita, il numero di seggi in tal senso mancante ai rappresentanti del genere meno rappresentato viene loro assegnato sottraendolo ai meno votati dell'altro genere secondo le modalità previste ai commi 8 e 10.

4. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2, si fa riferimento alle percentuali dei voti ottenuti dalle diverse coalizioni sul totale dei voti espressi nella circoscrizione regionale nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 12 giugno 2004. A ciascuna coalizione viene assegnato in seno alla Consulta, sui ventinove previsti, un numero di seggi proporzionale ai voti suindicati.

5. La votazione avviene sulla base di liste presentate da almeno due consiglieri. Ogni lista: indica la coalizione a cui fa riferimento tra quelle di cui al comma 4; contiene un numero di candidati almeno doppio e non superiore al triplo di quelli spettanti alla coalizione cui si riferisce; assicura tra i candidati il rispetto del rapporto fra generi previsto dal comma 3; è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno settantadue ore prima del giorno previsto per la votazione. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione sono ammesse le liste che contengano un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi spettanti alla coalizione cui si riferiscono. Il Presidente del consiglio dà un termine di ventiquattro ore per la eventuale regolarizzazione delle liste; quindi esclude le liste che non presentino i requisiti richiesti.

6. Ogni consigliere indica sulla scheda un nome. I seggi vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di componenti assegnato a ciascuna coalizione.

7. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione, i seggi spettanti alla coalizione vengono ripartiti fra le stesse liste in proporzione ai voti ottenuti. A tal fine si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, …. sino alla concorrenza del numero dei consultori spettanti. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai seggi spettanti alla coalizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito per sorteggio. All'interno di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza dei seggi attribuiti ad ognuna. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

8. Qualora al termine delle operazioni dei commi precedenti non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna lista che abbia ottenuto seggi, a partire da quella che ne abbia ottenuto un maggior numero e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle liste. Sono escluse le liste cui compete un solo seggio in seno alla Consulta e quelle tra i cui eletti risulti già soddisfatta la prescritta proporzione fra generi.

9. I venti componenti della Consulta di cui alla lettera b) del comma 2, vengono eletti dal Consiglio regionale su proposte di nomi di numero doppio rispetto ai membri da eleggere, formulate nel rispetto del rapporto di genere previsto dal comma 3, dai Senati accademici delle Università di Cagliari e Sassari, cui competono due membri eletti per ciascuna, dal CREL, cui competono sei membri, dal Consiglio delle autonomie locali, cui competono otto membri, dalla Consulta dell'emigrazione cui competono due membri di cui uno in rappresentanza dei circoli e delle loro federazioni, l'altro in rappresentanza delle associazioni di tutela. Le designazioni devono pervenire entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine previsto per il deposito delle liste ai sensi del comma 5. A tal fine il Presidente del Consiglio invita gli organismi a provvedere.

10. Le elezioni dei componenti di cui al comma 9 avvengono separatamente per ciascuna categoria di designati. Ciascun consigliere indica nella scheda un solo nome. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di parità si procede a sorteggio. Qualora al termine delle operazioni non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna categoria, a partire da quella cui competono più seggi e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle designazioni.

11. Valgono per i componenti della Consulta le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo quanto previsto dal presente comma. La carica è compatibile con quella di sindaco, quale che sia il numero di abitanti del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto, nonché i dipendenti regionali.

12. Il Presidente del Consiglio regionale nomina il componente di cui alla lettera c) del comma 2 al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale.

13. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale. Entro lo stesso termine rileva, anche d'ufficio, eventuali incompatibilità, assegnando un termine di cinque giorni per rimuoverle.

14. In caso di dimissioni o impedimento subentra il più votato delle medesima lista o categoria, salvaguardando preliminarmente il rapporto fra generi di cui al comma 3.

 

   

Art. 4 bis
Organi

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento, composto da due vicepresidenti ed altri sei consultori, da lui presieduto. I vice presidenti e gli altri sei componenti sono eletti dalla Consulta in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di coordinamento possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della prima Commissione permanente del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

 

   

Capo III
Funzionamento della consulta

 

Art 5
Lavori della Consulta

1. Entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Prima Commissione permanente del Consiglio regionale delibera un calendario dei lavori della Consulta della durata di non più di tre mesi, con l'indicazione di massima per ciascuna fase degli argomenti da discutere fra quelli indicati dall'articolo 2.

2. Sulla base del calendario il Presidente del Consiglio regionale invita tutti i consigli comunali e i consigli provinciali della Sardegna a riunirsi contemporaneamente nelle date indicate.

3. I documenti e le proposte deliberati dai consigli sono trasmessi, entro il termine stabilito dal programma, al Comitato che le raccoglie e le esamina per la predisposizione del progetto di statuto.

 

 

Art. 5
Sede della Consulta

1. La Consulta si riunisce nella città di Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.

Art 6
Attività del Comitato

1. Ciascun componente del Comitato e ciascun consigliere regionale, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate ai sensi dell'articolo 2, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono, in qualsiasi fase, inviare documenti e formulare proposte. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta.

3. Il Comitato può richiedere ai senati accademici delle due Università degli studi della Sardegna, nonché ad altri organismi rappresentativi delle realtà professionali e sociali della Sardegna, di formulare proposte, coordinandone le iniziative con quelle previste dal programma di lavori.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Comitato procede all'esame delle diverse proposte e predispone ed approva un progetto di statuto ai sensi dell'articolo 2.

5. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti perché riferiscano al Comitato.

6. Ciascun componente del Comitato può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale.

7. Il Comitato delibera a maggioranza.

8. Il Comitato può nominare uno o più relatori che sono sentiti dalla Prima Commissione permanente del Consiglio regionale e possono essere invitati a partecipare ai lavori della stessa. Nella relazione è dato conto dell'attività svolta dalla Consulta, dei documenti e proposte raccolti e del consenso ottenuto da quelle discusse.

 

 

Art. 6
Attività della Consulta

1. Ciascun componente della Consulta, ciascun consigliere regionale e ciascun deputato o senatore eletto in Sardegna, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate per la formazione del progetto di Statuto, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori della Consulta, nei termini previsti dal comma 1, partecipare ed intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione.

3. La Consulta e il Presidente della Regione possono, d'intesa fra loro, prevedere la partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici.

4. La prima Commissione del Consiglio regionale è puntualmente informata su ogni fase dei lavori della Consulta e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare.

5. La Consulta può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

6. La Consulta tiene una seduta speciale nella quale intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna.

7. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti.

8. Ciascun componente della Consulta può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale.

9. La Consulta delibera a maggioranza.

10. Decorso il termine di cui al comma 1, la Consulta procede all'esame delle diverse proposte e predispone un progetto di Statuto ai sensi dell'articolo 2, che viene proposto alla consultazione finale disciplinata dall'articolo 7 bis.

11. La Consulta può nominare uno o più relatori. Nella relazione è dato conto dell'attività svolta dalla Consulta, dei documenti e delle proposte raccolti.

 

Art. 7
Forme di pubblicità e di consultazione

1. Gli atti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici mediante strumenti telematici accessibili a tutti.

2. Il Comitato può promuovere forme di consultazione telematici; dei risultati è data notizia nella relazione finale.

3. Chiunque, sia singoli cittadini sia associazioni ed aggregazioni, può far pervenire proposte rendendo note la propria identità ovvero denominazione, ragione sociale e struttura organizzativa.

4. Il Comitato può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo le istituzioni culturali, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

5. Il Comitato può inoltre sentire, ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente della Regione o consiglieri regionali.

 

 

Art. 7
Forme di pubblicità

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

2. Gli atti e i documenti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici mediante strumenti telematici accessibili a tutti.

3. La Consulta può promuovere forme di consultazione telematiche; dei risultati è data notizia nella relazione finale.

   

Art. 7 bis
Consultazione finale

1. Il progetto di Statuto, prima di essere trasmesso al Consiglio regionale, è reso noto alla comunità regionale, fatto oggetto della massima diffusione, trasmesso ai comuni ed alle province della Sardegna i quali possono inviare alla Consulta, entro quarantacinque giorni, documenti di indirizzo e proposte di modifica.

2. Entro lo stesso termine i residenti nell'Isola, i sardi emigrati anche tramite le loro organizzazioni, le associazioni ed altri soggetti operanti in Sardegna, possono far pervenire alla Consulta pareri, osservazioni e proposte modificative.

3. Al fine di promuovere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nei trenta giorni successivi, il presidente della Consulta d'intesa con i presidenti delle province, convoca un'assemblea territoriale dei consigli provinciale e comunali in ciascuna delle otto province.

4. Nei quarantacinque giorni successivi la Consulta, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, definisce il progetto di Statuto, lo approva e lo trasmette al Consiglio regionale.

 

Art. 8
Elezione del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato è eletto dal Consiglio regionale sulla base di liste di candidati. Le liste di candidati sono depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno due consiglieri regionali. Nelle liste, salve quelle con un solo candidato, devono essere presenti candidati di entrambi i sessi.

2. Le liste sono accompagnate dalle dichiarazioni di consenso e dal curriculum di ciascun candidato. Non sono eleggibili: parlamentari europei, deputati, senatori, consiglieri regionali, sindaci e presidenti di provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, è convocato il Consiglio regionale per la votazione.

4. La votazione avviene mediante schede su cui ciascun consigliere può indicare la lista, esclusa ogni preferenza per i singoli candidati.

5. Al termine dello spoglio:
a) si procede al calcolo dei voti validi per ciascuna lista;
b) si calcola il quoziente che si ottiene dividendo per 40 per il numero totale dei voti validi;
c) si attribuiscono a ciascuna lista tanti commissari per quante volte il quoziente sta nel numero dei voti di lista; non si tiene conto delle eventuali cifre decimali;
d) gli eventuali posti non assegnati, sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni di cui alla lettera c) hanno dato i maggiori resti; in caso di parità si procede per estrazione;
e) sono dichiarati eletti per ciascuna lista i candidati in base all'ordine di lista.

6. Un ulteriore componente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio regionale al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale.

7. Il Presidente del Consiglio può altresì nominare fino ad un massimo di altri due componenti del Comitato, qualora, tenuto conto dei risultati delle votazioni, risultino non rappresentati nella Consulta partiti politici rappresentati in Consiglio regionale.

8. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti eletti e di quelli nominati, entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale.

 

 

Art. 8
Elezione del Comitato di coordinamento

(soppresso)

Art. 9
Organi

1. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza, composto da 4 membri e da lui presieduto. L'Ufficio di presidenza è eletto dal Comitato; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di presidenza stabilisce il programma dei lavori, assume le determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

 

 

Art. 9
Organi

(soppresso)

Art. 10
Insediamento

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Comitato per l'insediamento entro 15 giorni dalle votazioni di cui all'articolo 8. Apre i lavori e presiede la seduta.

2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione.

3. Si procede quindi all'elezione del Presidente del Comitato e dell'Ufficio di presidenza.

 

 

Art. 10
Insediamento

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta per l'insediamento entro quindici giorni dalle votazioni di cui all'articolo 4. Apre i lavori e presiede la seduta.

2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione.

3. Si procede quindi all'elezione del Presidente della Consulta e dell'Ufficio di coordinamento.

 

Art. 11
Supporto e segreteria

1. Il Comitato si riunisce nella sede del Consiglio regionale o nei locali dallo stesso messi a disposizione.

2. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a contratti di lavoro temporaneo o di collaborazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un'adeguata selezione del personale.

3. Il Comitato può inoltre avvalersi della consulenza di docenti universitari ed esperti professionisti di provata e specifica competenza in materie rilevanti per lo Statuto, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

4. Tutte le spese necessarie per l'attività della Consulta sono disposte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

 

 

Art. 11
Supporto e segreteria

1. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a convenzioni e contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un'adeguata selezione del personale.

2. Tutte le spese necessarie per l'attività della Consulta sono disposte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art 12
Rimborsi

1. Ai componenti del Comitato è attribuita per ogni giornata di seduta, indipendentemente dal numero di sedute, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica nelle misure e con le modalità previste per i direttori generali della Regione.

2. Il trattamento è erogato dall'Amministrazione del Consiglio regionale.

 

Art 12
Rimborsi

1. Ai componenti della Consulta compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, della assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, indipendentemente dal numero di sedute, di ammontare pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui al componente della Consulta lavoratore dipendente siano concessi permessi retribuiti, l'amministrazione del Consiglio regionale su richiesta dei datori di lavoro provvede al rimborso delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (Testo unico degli enti locali).

3. Nel caso in cui il componente della Consulta sia posto in aspettativa non retribuita, l'amministrazione del Consiglio regionale provvede, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il relativo periodo. Per i componenti della Consulta che non siano lavoratori dipendenti si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 267 del 2000.

4. I componenti della Consulta posti in aspettativa non retribuita e quelli che non siano lavoratori dipendenti possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione mensile, il cui ammontare è forfettariamente fissato in misura pari a ventisei giorni di diaria. È prevista la detrazione di un ammontare pari ad una giornata di diaria per ogni assenza non giustificata.

5. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i consiglieri comunali dagli articoli 79, 80, 81, 82 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Il trattamento è erogato dall'amministrazione del Consiglio regionale, che provvede a tutti gli adempimenti relativi.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
FNOL - parte corrente

2004 euro ----
2005 euro 2.500.000
2006 euro ----
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 (Interventi vari di parte corrente) della tabella A allegata alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6.

in aumento

04 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Servizio 02 - UPB S01.013
Consiglio regionale

2004 euro ----
2005 euro 2.500.000
2006 euro ----

 

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 è apportata la seguente variazione:

in diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
FNOL - parte corrente

2006 euro 2.500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 (Interventi di parte corrente) della tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

in aumento

04 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Servizio 02 - UPB S01.013
Consiglio regionale

2006 euro 2.500.000.