CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 77
presentata dai Consiglieri regionali
SANCIU - PILI - LA SPISA - RASSU - SANNA Paolo Terzo - SANNA Matteo - LIORI - MORO - ARTIZZU - DIANA - PETRINI - CASSANO - DEDONI - CAPELLI
il 21 dicembre 2004
Norme per la prevenzione e la cura del diabete mellito
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Attualmente, nonostante i progressi scientifici ed i continui miglioramenti nella terapia, non siamo in grado di fermare la continua crescita del diabete, in Italia come nel resto del mondo.
La ragione principale di questa impotenza consiste nel fatto che non sappiamo esattamente che cosa causi il diabete; sappiamo solo con certezza che i fattori ambientali sono più importanti delle predisposizioni genetiche. Al riguardo sorprende la scarsa attenzione e i pochi finanziamenti dedicati alla ricerca delle cause della malattia.
La dimostrazione più evidente dell'importanza dei fattori ambientali deriva da studi epidemiologici condotti in Europa e in Australia, i quali indicano chiaramente che l'incidenza del diabete di tipo 1 in Sardegna è cinque volte superiore a quasi tutte le altre regioni italiane.
Un fattore chiave dell'insorgenza del diabete consiste nel cambiamento della dieta conseguente al miglioramento del tenore di vita; in particolare, il passaggio da una dieta agreste frugale (povera in specie di proteine) ad una dieta abbondante in zuccheri, grassi e proteine, stereotipicamente definita dieta "Coca-hamburger" od occidentale.
Recenti nozioni sulla relazione fra cambio di stile di vita ed incidenza del diabete sottolineano la natura essenzialmente metabolica della malattia; il diabete è infatti una malattia metabolica che deriva fondamentalmente da una deficienza nella produzione, od azione, dell'insulina.
L'esperienza in Sardegna, regione ad alta incidenza di diabete di tipo 1 ed implicazioni per la patogenesi della malattia, ha fornito nell'ambito di un confronto tra genetica e ambiente importanti spunti e conseguenti studi, iniziando da tempo a monitorare l'incidenza della malattia anche nei vari paesi della Unione Europea. I risultati ottenuti, se da un lato hanno confermato il gradiente nord-sud europeo e il rischio elevatissimo della Finlandia e degli altri paesi scandinavi, dall'altro identificano e confermano il dato anomalo della Sardegna che mostra valori di incidenza praticamente identici a quelli della Finlandia.
In entrambi i paesi l'incidenza della malattia ha presentato un costante e progressivo aumento, a partire dagli anni '60. Per questo motivo, data l'assoluta mancanza di caratteristiche comuni tra gli abitanti delle due regioni dal punto di vista genetico, linguistico ed ambientale, si può ipotizzare che uno o più fattori abbiano agito con un meccanismo simile in entrambi i paesi.
In particolare, per quanto riguarda la Sardegna, gli studi di antropologia genetica condotti sulla frequenza di gruppi e sottogruppi sanguigni, hanno mostrato che la popolazione sarda differisce dal resto della popolazione italiana e dalle altre popolazioni europee (finlandesi inclusi) in quanto, nonostante la comune provenienza caucasica, rappresenta un ramo filogeneticamente molto più antico e con scarso scambio genetico.
Nell'esperienza sarda, alcuni dati recenti sulla causa del diabete giovanile non definiscono con certezza la "causa fondamentale", ma offrono chiare indicazioni sulla possibilità che tale patologia compaia in persone geneticamente predisposte, su cui però deve agire un fattore ambientale. Su quest'ultimo fattore, ritenuto presente proprio in Sardegna, si rivolgono attualmente gli studi più interessanti.
È noto peraltro il primato mondiale dell'isola per il numero di bambini e giovani coinvolti a pari merito con la lontana Finlandia. In Sardegna, infatti, vi sono trentasei nuovi casi all'anno di diabete ogni centomila bambini sotto i quattordici anni e, ogni anno, si ammalano duecentocinquanta giovani fino ai trent'anni. La media italiana invece è molto più bassa: nove nuovi casi all'anno ogni centomila bambini fino ai quattordici anni. A tale proposito vale la pena ricordare che i casi di diabete in Sardegna continuano ad aumentare, sia nella provincia di Sassari, sia nella provincia di Oristano che detiene il triste primato, seguita a breve distanza dalla provincia di Cagliari.
Nell'ambito della programmazione sanitaria la Regione autonoma della Sardegna intende con la presente normativa, anche sensibilizzando i professionisti della salute e la popolazione, attuare una efficace e articolata azione che favorisca tutti i programmi più idonei, per la prevenzione, l'individuazione, il controllo e la cura del diabete e delle sue complicanze, basandosi anche su programmi atti a promuovere l'indipendenza, la parità di diritti e l'autosufficienza dei diabetici di ogni età.
La Regione sarda promuove inoltre tutte le iniziative di educazione sanitaria rivolte ai soggetti diabetici.
Le finalità della presente legge sono descritte all'articolo 1.
Gli obiettivi sono elencati all'articolo 2.
L'articolo 3 della legge prevede l'istituzione di una Commissione diabetologica regionale, costituita da personalità appartenenti alle componenti assistenziali, scientifiche, del volontariato e delle strutture regionali, elencate all'articolo 4.
L'articolo 5 definisce le competenze della Commissione diabetologica regionale.
Gli articoli 6, 7 e 8, individuano le Unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche, con le funzioni loro assegnate.
L'articolo 9 è riferito alle prestazioni e compiti svolti dalle Unità specialistiche di diabetologia e malattie metaboliche.
L'articolo 10 è riferito all'assistenza diabetologica di base.
L'articolo 11 tratta la collaborazione tra i medici di medicina generale, i diabetologi ed i vari livelli organizzativi preposti alla cura del diabete.
L'articolo 12 descrive le funzioni e le metodologie nell'assistenza al paziente diabetico.
L'articolo 13 definisce il ruolo dei medici di medicina generale.
L'articolo 14 prevede interventi per il diabete infanto-giovanile.
L'articolo 15 prevede interventi per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito.
L'articolo 16 individua i centri convenzionabili per diabetici.
L'articolo 17 autorizza la copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge.
L'articolo 18 istituisce il Registro regionale dei diabetici.
L'articolo 19 tratta norme generali relative al rilascio ed al rinnovo delle patenti di guida alle persone affette dal diabete.
L'articolo 20 istituisce il servizio denominato "Telediabete".
L'articolo 21 dispone l'informatizzazione delle cartelle cliniche dei pazienti affetti da diabete.
L'articolo 22 istituisce la tessera magnetica denominata "D-card".
L'articolo 23 prevede l'Osservatorio regionale sul diabete.
L'articolo 24 riguarda le Associazioni di volontariato operanti nel settore.
L'articolo 25 contiene la norma finanziaria.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna promuove, nell'ambito del piano sanitario, progetti aventi per obiettivo azioni programmate e altre iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale, istituendo con la presente legge un sistema organico di prevenzione e cura.
2. La Regione, sentito il parere della Commissione diabetologica regionale, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva. La terapia educativa viene attuata e potenziata mediante iniziative anche esterne alla struttura sanitaria, avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei pazienti diabetici.
Art. 2
Obiettivi1. Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito persegue i seguenti obiettivi:
a) miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici attraverso la diagnosi precoce della malattia diabetica e la prevenzione delle sue complicanze;
b) inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, favorendo, anche attraverso il miglioramento dell'educazione e della coscienza comune, il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle gravi complicanze della malattia diabetica;
c) educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia, provvedendo in tal senso all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto, anche mediante la specializzazione delle metodologie di cura e della prevenzione delle complicanze;
d) attuazione e sviluppo di programmi specifici di insegnamento in adeguate strutture orientate al problema, anche con l'ausilio di tecniche di apprendimento per gruppi, con il supporto di personale medico e paramedico, ed esperti di materie metaboliche e diabetologiche.
Art. 3
Commissione diabetologica regionale1. Al fine di garantire interventi omogenei e qualificati di coordinamento delle attività per la prevenzione e cura del diabete mellito è istituita, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, la Commissione regionale per l'assistenza diabetologica.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in modo da assicurare la rappresentanza delle componenti assistenziali, scientifiche, delle associazioni di volontariato e delle strutture regionali previste all'articolo 4.
3. La Commissione regionale redige ogni anno un rapporto valutativo comprendente una relazione sullo stato di avanzamento della presente legge.
Art. 4
Composizione della Commissione
diabetologica regionale1. La Commissione diabetologica regionale è costituita da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti diabetici più rappresentative operanti a livello regionale;
c) un medico di medicina generale;
d) un medico pediatra;
e) tre rappresentanti delle società scientifiche di diabetologia, uno dei quali pediatra;
f) tre dirigenti delle sezioni specialistiche di diabetologia rappresentanti le diverse realtà territoriali;
g) un dirigente del servizio ospedaliero del settore sanità e igiene;
h) un funzionario regionale del settore coordinamento servizi sociali con compiti di segretario.
Art. 5
Competenze della Commissione diabetologica regionale1. La Commissione diabetologica regionale rappresenta l'organo di tutela delle persone affette da diabete mellito, le quali possono segnalare inadempienze e omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Commissione:
a) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida innovative per la malattia diabetica, in conformità con atti nazionali ed internazionali; vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l'assistenza diabetologica;
b) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione permanente del ruolo sanitario regionale; sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli effetti dei diversi schemi di trattamento;
c) svolge una funzione consultiva e di riferimento in relazione alle diverse problematiche connesse alla patologia diabetica, anche in merito all'organizzazione logistica ed alle attività interessate all'assistenza diabetologica;
d) promuove l'aggiornamento del personale medico e paramedico, anche attraverso specifici programmi di formazione;
e) individua e organizza le tipologie più idonee di materiale didattico, stampato ed audiovisivo, da utilizzare per la promozione di iniziative di istruzione ed educazione sanitaria per il personale, per i pazienti diabetici, per le famiglie degli ammalati di diabete e per le scuole dell'obbligo;
f) sviluppa i programmi di informatica necessari per la gestione dei dati del paziente e per la costituzione di una rete informatica di collegamento delle attività sanitarie diabetologiche regionali;
g) incentiva l'applicazione e lo sviluppo di tecnologie avanzate inerenti le procedure diagnostiche e terapeutiche della patologia diabetica, anche finalizzate al controllo ed alla cura delle complicanze ad essa connesse.
3. La Commissione si riunisce ogni tre mesi o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri; predispone le relazioni e i documenti necessari alla convocazione, anche avvalendosi della collaborazione di strutture e servizi afferenti all'Assessorato regionale competente.
Art. 6
Unità specialistiche di diabetologia
e malattie metaboliche1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce le Unità Specialistiche di Diabetologia e malattie metaboliche, di seguito denominate USD. Esse sono strutture di intervento riferite a bacini d'utenza di limitate dimensioni, secondo parametri che tengano conto delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone di utenza e dell'incidenza delle patologie diabetiche nell'ambito regionale.
2. Le USD sono insediate presso i presidi ospedalieri o presso le ASL. Le USD assicurano le necessarie funzioni sanitarie, connesse e complementari, e sono organizzate come unità operative dotate di autonomia funzionale, di personale proprio e di spazi adeguatamente dimensionati, tali da permettere una gestione globale e tempestiva della patologia diabetica.
Art. 7
Funzioni delle USD1. Sono funzioni delle USD:
a) l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione, in connessione con il medico di famiglia ed i medici specialisti pediatri di libera scelta;
b) la raccolta e l'aggiornamento dei dati per il registro regionale correlato alla tessera dei cittadini diabetici;
c) lo screening delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica ed il trattamento di dette complicanze;
d) l'attività ambulatoriale, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilità a prestazioni di urgenza;
e) l'attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e l'attività di degenza in day-hospital, al fine di consentire ai pazienti diabetici di eseguire in tempi brevi i controlli specialistici;
f) l'educazione dei pazienti diabetici all'autogestione della patologia, anche mediante rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel settore.
2. Le unità specialistiche di diabetologia pediatrica utilizzano le risorse professionali (assistenti sanitari, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, dietisti) e territoriali (associazioni di volontariato dedicate), allo scopo di fornire i bambini e gli adolescenti affetti da diabete di adeguati supporti in ambito familiare, scolastico e sociale.
Art. 8
Risorse delle USD1. La dotazione di personale delle USD tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuità di intervento.
Art. 9
Prestazioni e compiti delle USD1. Le USD, direttamente o utilizzando strutture del presidio presso cui sono costituite, erogano le seguenti prestazioni minime:
a) accesso al controllo diabetologico ed agevole operatività per i prelievi di base e specialistici;
b) accesso ed assistenza alle più comuni complicanze della malattia diabetica (oftalmologia, cardiologica, neurologica, nefrologica, ecc.);
c) espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti diabetici, fornendo la disponibilità, in proprio o nell'ambito della struttura, di personale addetto alla prescrizione di diete personalizzate e all'assistenza psicologica.
2. Le ASL curano, anche attraverso le USD, il coordinamento dell'attività di base, fornendo le opportune indicazioni ai fini della prevenzione, dei protocolli diagnostico-curativi, delle schede predisposte per le rilevazioni epidemiologiche.
3. I compiti dell'USD, nell'assistenza al paziente diabetico, vengono individuati attraverso:
a) gestione clinica diretta, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG), dei pazienti diabetici con diabete di tipo 1 con grave instabilità metabolica e complicanze croniche in fase evolutiva;
b) inquadramento dei pazienti diabetici neodiagnosticati, con formulazione del piano di cura personalizzato e condiviso;
c) valutazione periodica, secondo il piano di cura formulato, dei pazienti diabetici di tipo 2 seguiti con il protocollo di gestione integrata, dai MMG;
d) presa in carico, in collaborazione con i MMG, dei pazienti con diabete di tipo 2 che presentano, per un qualunque motivo, un serio squilibrio metabolico;
e) gli aggiornamenti ai MMG per complicanze della malattia diabetica (es. disfunzione erettile, neuropatia autonomica, retinopatia grave, ecc.) che necessitano di un approccio multispecialistico integrato;
f) l'impostazione della terapia nutrizionale, la terapia educazionale, il coordinamento dell'attività clinica, formativa, epidemiologica e gestionale nell'assistenza diabetologica.
Art. 10
Assistenza diabetologica di base1. A livello distrettuale o infradistrettuale, i medici di base ed i pediatri specialisti predispongono un'adeguata informazione igienico-sanitaria, favorendo in particolare modo l'educazione sanitaria pratica e specialistica a fini prevenzionali.
Art. 11
Collaborazione tra MMG e diabetologi
preposti alla cura del diabete1. I MMG ed i diabetologi assumono, accanto alle usuali funzioni cliniche, anche quelle epidemiologiche ed organizzative, promuovendo e perseguendo un forte livello di integrazione e di coordinamento tra i vari compartimenti.
2. Il MMG ed i diabetologi operano in stretto contatto con le USD, gli ambulatori ospedalieri e con i livelli organizzativi previsti dalla presente legge, utilizzando predefiniti protocolli diagnostico-terapeutici e modelli standard di comunicazione.
Art. 12
MMG - Funzioni e metodologie nell'assistenza al paziente diabetico1. Al fine di ottenere una concreta realizzazione di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali, fin dalle prime fasi di progettazione, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie (ospedaliere, universitarie e territoriali), il MMG, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove e predispone azioni atte a conseguire:
a) il miglioramento della qualità del lavoro (anche dal punto di vista organizzativo);
b) un approccio alle cure condivise che consenta una riduzione dei conflitti con le strutture di secondo livello;
c) l'acquisizione della capacità di lavorare per obiettivi;
d) il miglioramento degli outcomes clinici.
Art. 13
Ruolo dei MMG1. I Medici di Medicina Generale svolgono:
a) lo screening della popolazione a rischio per individuare casi di diabete non diagnosticati, casi di diabete gestazionale, casi con ridotta tolleranza glicidica (IGT) ed alterata glicemia a digiuno (IFG);
b) diagnosticano la malattia diabetica, in collaborazione con le USD, effettuano l'educazione sanitaria e il counselling dei soggetti a rischio e del paziente diabetico, attraverso la condivisione del piano educativo con lo specialista;
c) correggono i comportamenti alimentari errati dei pazienti diabetici e contribuiscono alla corretta gestione della dieta prescritta dall'USD;
d) gestiscono la terapia farmacologica dei diabetici sia di tipo 1 che 2, in stretta collaborazione con l'USD;
e) sorvegliano su effetti collaterali ed interferenze della terapia ipoglicemizzante ed antidiabetica e delle terapie per la prevenzione o il trattamento delle complicanze concordate con l'USD;
f) gestiscono in modo integrato con l'USD il follow-up del paziente diabetico, finalizzato al buon controllo metabolico e alla diagnosi precoce delle complicanze;
g) attivano l'USD per l'inquadramento dei diabetici neodiagnosticati e le visite periodiche, secondo il programma di cura concordato;
h) organizzano il proprio studio (accessi, attrezzature, personale) per una gestione ottimale dei pazienti diabetici;
i) raccolgono i dati clinici dei pazienti diabetici in maniera omogenea con l'USD di riferimento, mediante cartelle cliniche cartacee e informatizzate;
l) collaborano con i centri specialistici per la ricerca in campo diabetologico.
Art. 14
Interventi per il diabete infanto-giovanile1. La Regione, sentito il parere della Commissione diabetologica regionale, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica infantile, favorendo ogni strategia preventiva, anche mediante adeguate terapie educative.
2. I programmi educativi vengono incentivati e svolti anche presso il domicilio del diabetico; si favorisce la partecipazione dei giovani ai campi scuola ed alle diverse iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche, sportive e dalle Associazioni dei diabetici che per competenza e profilo istituzionale assicurino adeguate e continue collaborazioni tra il mondo accademico (università) e le USD, consolidando i rapporti e le sinergie indispensabili al raggiungimento di un'adeguata omogeneità culturale, sia di metodi che di processi formativi e terapeutici.
Art. 15
Interventi per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito1. Presso ogni ASL sede di USD viene formalizzato un protocollo operativo per l'assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi ostetrici, psicologi, pediatri e neonatologi.
2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza è garantito lo screening del diabete gestazionale. A tal fine, tutte le ASL, utilizzando protocolli di intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le USD, i consultori ostetrico-ginecologici e i medici di famiglia, tenendo anche conto dei criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale.
Art. 16
Centri convenzionabili per diabetici1. I centri convenzionabili hanno le caratteristiche e le funzioni fissate per le unità operative e le sezioni specialistiche gestite direttamente nei presidi del sistema sanitario regionale.
2. Le strutture convenzionate sono tenute a collaborare attivamente con il sistema regionale, ricevendo dalle ASL le opportune indicazioni prevenzionali, i protocolli diagnostico-curativi, nonché le schede predisposte per le rilevazioni epidemiologiche.
Art. 17
Organici1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità dispone, con successivi provvedimenti, l'autorizzazione alla copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge.
Art. 18
Registro regionale dei diabetici1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, il Registro regionale dei diabetici.
Art. 19
Patente di guida - Norme generali1. La Regione, in riferimento alla normativa per il conseguimento la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida A, B, BE, nei confronti dei soggetti affetti da diabete, nel rispetto della vigente legislazione, dispone che lo specialista diabetologo chiamato a valutare le condizioni cliniche generali del paziente diabetico, in relazione alla idoneità alla guida, tenga in opportuna considerazione i seguenti parametri:
a) durata della malattia;
b) tipo di terapia;
c) presenza e gravità delle complicanze;
d) frequenza e gravità degli episodi ipoglicemici;
e) capacità di eseguire l'autocontrollo e di saper gestire il diabete in relazioni alle diverse condizioni;
f) grado di controllo metabolico.
Art. 20
Progetto "Telediabete"1. Al fine di ricercare ulteriori e significativi miglioramenti degli schemi terapeutici ed affinché possa essere promossa l'educazione all'autogestione del proprio diabete, la Regione autonoma della Sardegna istituisce il progetto denominato "Telediabete", consistente nel telemonitoraggio del paziente diabetico.
2. Ogni cittadino affetto da patologia diabetica in terapia insulinica è dotato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piccolo terminale informatico che, collegato via telefono con lo specialista diabetologo, attraverso l'interpretazione dei dati, consente l'immediata definizione di una nuova terapia o la modifica di quella precedentemente inserita.
Art. 21
Informatizzazione delle cartelle cliniche1. Le USD vengono dotate di un sistema informativo necessario per la gestione computerizzata delle cartelle cliniche dei pazienti affetti da diabete mellito; le cartelle cliniche vengono tipizzate al fine di renderle utilizzabili nel contesto del sistema informatizzato.
Art. 22
Tessera magnetica (D-card)1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito verrà dotato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una tessera magnetica personale che attesti l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite dal Ministro della sanità. La D-card permette ai pazienti affetti da diabete di accedere alle strutture farmaceutiche private, su prescrizione medica, alle forniture gratuite dei presìdi diagnostici e terapeutici in ambito regionale, e nazionale e comunitario, previa intesa con le altre Regioni e gli altri Stati dell'Unione Europea.
2. La D-card contiene un credito personale di presìdi così come individuati dal diabetologo dell'USD relativi al fabbisogno individuale del diabetico.
3. La D-card ha validità permanente e si rinnova ed aggiorna nella prescrizione nel momento in cui viene variata la terapia o la modalità di autocontrollo.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attesa della consegna delle D-card, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale rilascia a ciascun cittadino sardo affetto da patologia diabetica in terapia insulinica un attestato cartaceo sostitutivo, ugualmente efficace al fine di consentire al diabetico il prelievo dei presìdi sanitari dalle strutture farmaceutiche private, nell'ambito regionale, e nazionale e comunitario, previa intesa con le altre Regioni e gli altri Stati dell'Unione Europea.
Art. 23
Osservatorio regionale sul diabete1. Al fine di consentire i necessari studi sulla diffusione della malattia diabetica e delle conseguenti implicazioni di politica sanitaria è istituito, presso il settore coordinamento servizi sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Osservatorio regionale sul diabete.
2. L'Osservatorio è costituito da un sistema informativo capace di connettere in un quadro organico:
a) le informazioni sui cittadini diabetici assistiti dalla rete delle unità operative e delle sezioni diabetologiche e sulle prestazioni ad essi fornite;
b) tutte le altre informazioni sui cittadini diabetici, anche non afferenti allo specifico sistema di intervento istituito con la presente legge, quali: le tessere personali e le schede informative distribuite dalla Regione Sardegna ai soggetti affetti da diabete mellito tramite le rispettive ASL di residenza, gli accertamenti di invalidità derivante od associata al diabete, condotti dalle commissioni sanitarie istituite presso le ASL ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, le prescrizioni e le erogazioni in materia di assistenza protesica assicurate ai diabetici.
Art. 24
Associazioni1. Le associazioni operanti in favore dei diabetici devono essere regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato. Le stesse, valutati i requisiti, vengono ammesse ad azione consultiva e alla partecipazione di progetti di settore.
Art. 25
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione, per gli anni 2003-2005, sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
12 - SANITA'
UPB S12.028 - Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2003 euro 5.000.000
2004 euro 1.000.000
2005 euro 1.000.000
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2003 euro 5.000.000
2004 euro 1.000.000
2005 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S12.028 del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.