CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 74

presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO

il 16 dicembre 2004

Riorganizzazione della struttura pubblica del turismo in Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge per la riorganizzazione della struttura pubblica del turismo in Sardegna è organica al complessivo impegno di riforma dell'intero apparato burocratico gestionale della Regione Sardegna, con l'obiettivo di dare concreta attuazione al sistema di deleghe agli enti locali più volte richiamato nelle intenzioni del legislatore, mantenendo alla Regione le sole competenze di programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica e controllo che le appartengono in attuazione del principio della sussidiarietà.

In particolare, la presente proposta di legge interviene su un tema che è da parecchi anni all'attenzione del legislatore regionale che, a seguito dell'approvazione della legge-quadro sul turismo (art.4, Legge n. 217 del 1983), si è visto attribuire la competenza di ridisegnare l'attribuzione delle funzioni precedentemente esercitate dagli EPT e dalle AAST.

I profondi e continui cambiamenti delle dinamiche del mercato del turismo  rischiano d'altronde di rendere sempre più obsoleta l'attuale configurazione dell'intervento turistico pubblico sardo, inadeguata rispetto ai compiti istituzionali e inefficace nel sostenere l'economia di settore.

Per questo appare indifferibile la necessità di proporre un modello di riforma che consenta al turismo sardo di fruire di uno strumento pubblico efficiente e credibile nel creare sviluppo compatibile, ribadendo la potestà legislativa primaria in materia di turismo che alla Regione Sardegna deriva dall'articolo 3 dello Statuto speciale.

In questo senso, la presente proposta di legge prevede la soppressione dell'ESIT e la definitiva liquidazione e soppressione delle strutture attualmente commissariate (EPT e Aziende) con il trasferimento agli enti locali, eventualmente consorziati con i privati, di tutte le funzioni e compiti operativi di pertinenza territoriale.

Agli enti locali andranno inoltre trasferite tutte le risorse economiche necessarie all'efficiente funzionamento delle nuove attribuzioni.

Le residue competenze regionali permangono in capo ad una nuova struttura, l'Agenzia regionale per il turismo che coordina e promuove le politiche dell'offerta, sperimenta nuove iniziative di penetrazione nel mercato e di fornitura di servizi, partecipa in quote di minoranza ai consorzi operanti nel settore, fornisce consulenza ed assistenza tecnica ad interlocutori pubblici e privati, svolge funzione di ispezione, verifica e controllo sulla qualità dell'offerta, suggerisce al competente Assessorato del turismo iniziative di coordinamento interassessoriali, con gli enti locali e con le associazioni degli operatori privati sulle politiche di settore.

All'interno dell'Agenzia è prevista la presenza dell'Osservatorio permanente sul turismo, che raccoglie ed elabora tutte le informazioni necessarie a fornire supporto allo sviluppo turistico regionale.

L'Agenzia è diretta da un direttore generale ed è guidata da un consiglio di amministrazione assai snello (presidente e due consiglieri) che, con il meccanismo dello "spoil system", cessano nelle loro funzioni alla decadenza dell'Assessore del turismo che ha firmato il loro decreto di nomina.

Gli obiettivi dell'Agenzia vengono annualmente verificati dall'Assessorato del turismo e dalla Giunta regionale (che ne approva preventivamente i programmi), mentre il controllo contabile segue il modello economico/patrimoniale delle agenzie statali.

La salvaguardia dei diritti del personale degli enti soppressi avviene tramite l'istituzione dello specifico ruolo nominativo regionale e tramite incentivi previdenziali che favoriscano il pensionamento dei meno giovani.

Per necessari motivi di continuità, l'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi agli enti disciolti.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. In materia di turismo la Regione esercita le funzioni di indirizzo politico, programmazione, ispezione, verifica e controllo, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative economiche - pubbliche e private - verso obiettivi complessivi di sviluppo.

2. La Regione promuove la cultura dell'accoglienza e l'ottimale utilizzo delle risorse esistenti, in un'ottica che pone il turista al centro di tutti gli interventi di sostegno dell'immagine dell'isola e dei suoi prodotti e garantisce in Sardegna il miglior trattamento in termini di generale qualità dell'offerta.

   

Art. 2
Agenzia regionale per il turismo

1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, soggetta alle direttive della Giunta regionale e dell'Assessore competente in materia di turismo, il quale assegna e verifica gli obiettivi e attribuisce le necessarie risorse. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è diretta dal proprio direttore generale.

2. In un'ottica di carattere dinamico e interattivo con il mercato e di sostegno e qualificazione dell'attività dei privati, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'offerta turistica, quale fulcro di un circuito articolato territorialmente e per prodotti turistici, promuovendo la creazione di consorzi con preferibile partecipazione privata, che svolgano le attività precedentemente affidate alle aziende autonome, in particolare nei settori dell'informazione, accoglienza e coordinamento degli operatori locali. Nelle more della costituzione di detti consorzi, le suddette attività sono assegnate al comune territorialmente competente;

b) promuove la creazione di "centri di prodotto" tra soggetti pubblici e privati in comparti turistici omogenei, allo scopo di individuare i prodotti turistici;

c) realizza un sistema informativo che aggreghi, analizzi e riferisca, in maniera organica i dati e le conoscenze nel campo del turismo;

d) promuove la creazione di una rete di informazione e prenotazione su base telematica, con l'eventuale supporto di sportelli, la cui gestione sia realizzata con il concorso di soggetti territoriali, pubblici e privati;

e) fornisce consulenza ed assistenza tecnica ad enti pubblici, consorzi e imprese  private impegnati nella promozione dei prodotti turistici sardi;

f) sperimenta  attività promozionali innovative sul mercato e ne verifica la effettiva economicità;

g) promuove la creazione di pacchetti turistici integrati da proporre sui mercati, che coinvolgano - su base contrattuale - operatori territoriali e dei servizi;

h) definisce e gestisce standard di qualità - approved - delle strutture ricettive e diverse;

i) svolge attività di informazione e consulenza agli operatori economici su dinamiche di mercato, struttura dell'offerta, opportunità di investimento ed agevolazioni;

l) propone all'Assessorato del turismo ogni iniziativa di coordinamento interna alla Giunta o rivolta ai Comuni e agli altri enti locali, finalizzata agli obiettivi strategici dello sviluppo turistico.

   

Art. 3
Osservatorio permanente sul turismo

1. Quale strumento tecnico di supporto promozionale dello sviluppo turistico regionale e di concreto sostegno dell'offerta turistica isolana, l'Agenzia di cui all'articolo precedente attiva al proprio interno, attraverso il sistema informativo di cui alla lettera c) dell'articolo 2, un Osservatorio turistico preposto all'acquisizione, elaborazione e diffusione di ogni utile elemento conoscitivo nonché allo studio e alla valutazione dei fenomeni e dei mercati turistici regionali, nazionali ed esteri.

2. L'Osservatorio ha un proprio direttore, scelto con bando pubblico sulla base di specifiche e documentate esperienze ed assunto con contratto di diritto privato.

3. Il direttore dell'Osservatorio risponde direttamente al direttore generale dell'Agenzia.

4. Nell'ambito dello stanziamento economico stabilito per il suo funzionamento, l'Osservatorio si dota di tutte le specifiche competenze professionali necessarie allo svolgimento delle sue attività.

   

Art. 4
Conferenza permanente intersettoriale

1. L'Agenzia organizza annualmente la Conferenza permanente intersettoriale, allo scopo di coordinare le variabili che determinano l'offerta del prodotto turistico: trasporti, infrastrutture, ricettività, ristorazione, tempo libero, commercio, cultura. In tale ambito, particolare attenzione è rivolta al coordinamento degli enti locali.

   

Art. 5
Organi dell'Agenzia

1. E' organo dell'Agenzia il consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, tutti esperti in materia di organizzazione dell'attività turistica, nominati con decreto dell'Assessore regionale del turismo.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale dell'Agenzia con funzioni di segretario e, qualora necessario, il direttore generale dell'Assessorato competente in materia di turismo.

2. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica sino alla conclusione del mandato politico dell'Assessore del turismo che ha firmato il decreto di nomina; i componenti restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

   

Art. 6
Collegio sindacale

1. E' organo dell'Agenzia il collegio sindacale, composto dal presidente e da due componenti, scelti tra i revisori contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme dell'Assessore competente in materia di turismo.

   

Art. 7
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera l'adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'Agenzia che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo;

b) delibera sul bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, nonché sul rendiconto consuntivo e patrimoniale dell'Agenzia;

c) delibera sulla partecipazione dell'Agenzia a società per azioni, ovvero a responsabilità limitata, e a consorzi che svolgano attività turistiche di particolare interesse regionale, ai fini del complessivo sviluppo del settore; le partecipazioni dell'Agenzia sono comunque di minoranza, sia assoluta che relativa;

d) riferisce annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale sui risultati raggiunti, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio precedente;

e) autorizza le aperture di credito in favore del direttore generale;

f) delibera sulle liti attive e passive, nonché sulle transazioni interessanti l'Agenzia;

g) approva il regolamento organico e la pianta organica del personale;

h) delibera su tutti gli ulteriori atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

   

Art. 8
Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale dell'Agenzia ha la rappresentanza giuridica dell'Agenzia stessa; dà tempestiva esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; cura l'ordinaria amministrazione e presiede alla complessiva attività di istituto dell'Agenzia, di cui è personalmente responsabile, anche per quanto concerne il perseguimento dei risultati; stipula i contratti dell'Agenzia e propone al consiglio di amministrazione la pianta organica del personale.

   

Art. 9
Servizi dell'Agenzia

1. L'articolazione interna dell'Agenzia è decisa dal consiglio di amministrazione, sulla base di proposta motivata, supportata da adeguato piano aziendale, del direttore generale.

2. L'Agenzia può avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni, nei limiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

   

Art. 10
Soppressione degli enti e delle aziende

1. L'Ente sardo industrie turistiche, gli enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di soggiorno e turismo, operanti nella regione, sono soppressi.

2. L'Agenzia regionale per il turismo di cui all'articolo 2 succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi agli enti di cui al comma 1.

3. I compiti di promozione, gestione, vigilanza e controllo territoriale che non sono esplicitamente assegnati all'Agenzia, sono delegati ai competenti enti locali a cui la Regione provvede a trasferire le necessarie risorse economiche.

4. L'Agenzia coordina, promuove e partecipa con quote di minoranza alla costituzione di consorzi turistici su base territoriale e provinciale, aperti alla partecipazione dei privati.

   

Art. 11
Istituzione del ruolo nominativo regionale

1. E' istituito il ruolo nominativo regionale del personale dell'Agenzia regionale per il turismo.

2. L'Assessorato, competente in materia di personale, provvede alla formazione, aggiornamento e tenuta del predetto ruolo.

3. L'articolazione del ruolo per qualifiche e profili professionali è stabilita - con decreto dell'Assessore regionale del personale - sulla base delle previsioni della pianta organica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7.

   

Art. 12
Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale iscritto nel ruolo nominativo di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono disciplinati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il personale di ruolo dell'Ente sardo industrie turistiche, degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo, adeguatamente riqualificato, è iscritto nel ruolo nominativo regionale di cui all'articolo 11, nelle qualifiche e con i profili professionali loro attribuiti in attuazione dell'accordo contrattuale sul personale regionale, vigente al momento di entrata in vigore della presente legge. Al personale dei soppressi enti vengono assicurati l'integrale riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche maturate presso le amministrazioni di provenienza, nonché la continuità di iscrizione presso l'INPDAP per gli effetti previdenziali.

3. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 adotta il regolamento e la pianta organica del personale dipendente in conformità alla predetta disciplina e ne dispone l'adeguamento in rapporto alle eventuali successive esigenze dell'Agenzia.

   

Art.13
Bonus previdenziale

1. In fase di prima attuazione della presente legge, è previsto il riconoscimento di un bonus di cinque anni ai fini pensionistici per tutti i dipendenti dei disciolti ESIT, EPT e AA.SS.TT. che abbiano maturato almeno trentadue anni di servizio ovvero abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno sessanta anni.

   

Art. 14
Vigilanza e controllo

1. La contabilità dell'Agenzia segue il modello economico-patrimoniale delle agenzie statali.

2. L'Assessorato competente in materia di turismo esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva:

a) il regolamento relativo ai tempi e modi di definizione degli obiettivi, controllo dei risultati, approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

b) gli schemi di redazione e i contenuti minimi dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 14.000.000 annui; alle stesse si fa fronte con le risorse già destinate dal bilancio della Regione all'Ente sardo per le industrie turistiche ed alle Aziende autonome di soggiorno iscritte nelle UPB S07.013 e S07.014.

   

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.