CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 70

presentata dai Consiglieri regionali
FLORIS Mario - CHERCHI Oscar

il 9 dicembre 2004

Disciplina della elezione alla carica di presidente della provincia e sindaco e doppio turno elettorale


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna", e successive modifiche e integrazioni, attribuisce alla Regione autonoma della Sardegna potestą legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (articolo 3, comma 1, lett. b). Anche di recente, il giudice delle leggi ha confermato la vigenza e quindi l'attualitą di detta potestą legislativa esclusiva in capo alla Regione autonoma della Sardegna.

L'articolo 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle cariche elettive in condizioni di paritą e uguaglianza, cosa oggi preclusa ai cittadini che si candidano alla carica di sindaco e di presidente della provincia in quanto č stato posto, con legge dello Stato, il limite di due mandati consecutivi.

La Regione Sardegna, che ha competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, intende rimuovere, con propria legge, tale limite anacronistico e punitivo per quei sindaci e presidenti di provincia che hanno operato sulla base di libera e democratica scelta popolare, l'unico vero metodo accettabile di selezione della classe politica dirigente.

I proponenti, facendosi carico di uno dei cardini del principio di autogoverno di un popolo come quello sardo, con la seguente proposta di legge intendono dare piena legittimitą giuridica e politica al dettato costituzionale di paritą e di eguaglianza di accesso a tutti i livelli di governo e, nel caso specifico, a quello della carica di sindaco e di presidente di provincia in Sardegna.

Nel contempo si propone il ripristino del doppio turno elettorale in primavera e in autunno per il rinnovo dei consigli, comunali e provinciali, retti da commissari per evitare che gli organi democratici degli enti locali rimangano in regime di commissariamento anche per un anno.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Abolizione del limite di mandato

1. La carica di sindaco di comune e di presidente di provincia della Sardegna non ha alcuna limitazione di mandato, se non quella della volontą espressa dagli elettori.

   

Art. 2
Doppio turno elettorale

1. In caso di scioglimento del consiglio comunale e del consiglio provinciale e la conseguente nomina di un commissario, il rinnovo dell'organo consiliare si effettua al primo turno elettorale utile nel mese di maggio o nel mese di novembre, comunque non prima di tre mesi dalla data del commissariamento.