CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 68
presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANOil 7 dicembre 2004
Istituzione dell'agenzia regionale per la sanità
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'agenzia regionale per la sanità è un indispensabile strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del servizio sanitario regionale.
Dotata di personalità giuridica pubblica, si differenzia nettamente dagli enti strumentali per la sua caratterizzazione di struttura tecnico-scientifica di supporto, priva di competenze gestionali dirette.
Essa è istituita ormai nella maggior parte delle più evolute Regioni italiane, tanto che l'ultimo piano sanitario nazionale ne propone l'adozione ubiquitaria, mentre con il decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 181, è stato approvato il regolamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.
Le nuove spinte verso il federalismo fiscale fanno ritenere sempre più probabile, per il futuro, la necessità che ciascuna regione italiana si doti di adeguati strumenti di supporto alle sue politiche sanitarie, che, attraverso interventi puntuali ed obiettivi, siano in grado di aiutare il governo regionale in tutte le sue scelte.
La spesa sanitaria appare, infatti, ormai definitivamente affidata all'attività di programmazione delle regioni alle quali spetta la decisione ultima sul livello delle prestazioni sanitarie da offrire ai cittadini e sul reperimento di eventuali risorse aggiuntive rispetto al bilancio statale.
L'agenzia è dunque un duttile strumento tecnico, strettamente collegato all'iniziativa della Giunta, ma anche capace di fornire alla Giunta stessa gli elementi di base indispensabili per la formazione delle decisioni in materia di sanità.
L'agenzia viene costituita con un proprio, snello organico, di comprovata professionalità, adeguato all'obiettivo strategico che ad essa è stato attribuito e, con l'avallo della Giunta regionale, può di volta in volta, arricchirsi di tutte le ulteriori esperienze specialistiche (anche di livello internazionale) necessarie a fronteggiare in maniera dinamica i propri compiti di istituto.
Così strutturata, l'agenzia è ben lontana dal rischio di diventare un nuovo "carrozzone gestionale", ma rappresenta invece una risorsa di esperienze intellettuali e professionali al servizio del cambiamento e delle nuove politiche sanitarie, in grado di fornire un valido aiuto per la stessa attività complessiva delle aziende sanitarie, concorrendo alla omogeneizzazione delle procedure, fornendo ogni ausilio nell'opera di modernizzazione strutturale, suggerendo avanzate metodologie di rilevazione del fabbisogno e di verifica e revisione della qualità dei servizi offerti alla popolazione sanitaria.
In particolare, l'agenzia sarà dunque chiamata:
1) a verificare lo stato di attuazione del piano sanitario regionale;
2) a fornire alle ASL gli strumenti e le metodologie per il controllo di gestione;
3) a verificare la programmazione aziendale e i risultati della gestione;
4) a fornire consulenza alle aziende sanitarie in materia di bilancio e di garanzia dei livelli assistenziali;
5) a verificare, revisionare e certificare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie delle ASL e delle strutture private accreditate.
In Sardegna, l'agenzia potrà ricondurre al proprio interno anche il ruolo proprio dell'osservatorio epidemiologico, che consente la raccolta omogenea e la sistematizzazione dei dati sensibili, rendendoli immediatamente e complessivamente fruibili per tutte le successive esigenze di programmazione.
L'agenzia, insieme ai soggetti istituzionalmente preposti, rende poi il proprio servizio di indirizzo nell'ambito dell'aggiornamento professionale (in particolar modo di quello della dirigenza), andando a sanare una preoccupante carenza del sistema, che rischia di essere un ostacolo insormontabile nella strada dello sviluppo di un'assistenza sanitaria sempre più all'altezza delle aspettative dei cittadini sardi.
L'Assessorato regionale della sanità e la Giunta regionale restano ovviamente i punti di riferimento obbligato di ogni attività dell'agenzia che annualmente riceve gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse necessari e predispone il relativo piano di attività e di spesa.
L'agenzia riferisce con relazione annuale sull'attività svolta rispetto al piano proposto dalla Giunta e sul complessivo andamento delle dinamiche economiche e della qualità dei servizi in campo sanitario.
L'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale propone il direttore dell'agenzia, che viene scelto sulla base delle capacità professionali, con assunzione diretta di responsabilità da parte della Giunta regionale e del suo presidente. Le figure professionali dell'agenzia sono invece selezionate sulla base di criteri dinamici, adeguandone il numero e la specificità agli obiettivi, ordinari e straordinari, che l'agenzia stessa persegue.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione e ordinamento1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'agenzia regionale della sanità, di seguito denominata agenzia.
2. L'agenzia è organo tecnico dell'amministrazione regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla regione; l'agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
3. L'agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Art. 2
Compiti1. L'agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, controllo di gestione, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, svolge le seguenti attività:
a) assistenza tecnica alle aziende sanitarie, ai policlinici universitari e alle aziende di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) formulazione di proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle aziende sanitarie di cui alla lettera a) e delle strutture private accreditate e di relazioni sul livello dei costi e delle entrate, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna azienda;
c) formulazione di indirizzi tecnici nei confronti delle ASL e ospedaliere in materia di:
1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione aziendale regionale;
2) pianificazione nel settore tecnologico-informativo e logistico-gestionale;
3) controllo di gestione;
d) elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;
e) formulazione di proposte per i programmi di educazione continua degli operatori della sanità.
2. Le attività tecnico-scientifiche svolte dall'osservatorio epidemiologico regionale ai sensi della legge regionale n. 16 del 1991, si intendono attribuite all'agenzia.
3. L'agenzia può operare anche in favore di altri soggetti pubblici o privati, purché non vi sia contrasto di interessi, compatibilmente con le proprie funzioni e nel rispetto degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale. Dette attività devono essere retribuite, non possono comportare alcun onere a carico del bilancio regionale e sono subordinate al pieno assolvimento dei compiti istituzionali.
4. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale, possono essere affidati all'agenzia, per imprevedibili e straordinarie esigenze, ulteriori, specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite; con il medesimo provvedimento la Giunta dispone il relativo finanziamento.
5. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa.
6. L'agenzia, su richiesta, mette a disposizione del Consiglio regionale le conoscenze e le informazioni in suo possesso.
7. L'agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.
Art. 3
Direttore dell'agenzia1. L'agenzia è retta da un direttore che ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'agenzia e ne assume la rappresentanza legale.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale ed è scelto, mediante pubblica selezione per soli titoli, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta; nel contratto sono disciplinate le ipotesi di risoluzione.
4. Al direttore si applicano i criteri per la determinazione degli emolumenti e le incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'agenzia.
Art. 4
Collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri scelti dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni; l'incarico conferito ai membri del collegio non è rinnovabile.
3. Al collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5
Obiettivi e indirizzi di attività1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale, formula gli indirizzi e pone gli obiettivi che l'agenzia deve perseguire nell'anno successivo, prevedendo le relative risorse.
Art. 6
Piano di attività1. Il direttore dell'agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 5, il piano di attività e di spesa per l'anno successivo, nei limiti del finanziamento assegnato.
Art. 7
Verifica dei risultati1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale, verifica i risultati conseguiti dall'agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati.
2. Il mancato conseguimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'incarico del direttore dell'agenzia.
3. La nomina del nuovo direttore è disposta contestualmente alla data di cessazione dal precedente incarico, con le stesse modalità di cui all'articolo 3.
4. Nel caso di cui al comma 2, la Giunta regionale trasmette una motivata relazione al Consiglio regionale.
Art. 8
Controllo sugli atti dell'agenzia1. La Giunta regionale esercita, con le stesse modalità previste per il controllo sugli atti delle aziende sanitarie della Regione, il controllo sui seguenti atti dell'agenzia:
a) bilancio preventivo;
b) conto consuntivo.
Art. 9
Personale dell'agenzia1. L'agenzia programma la dotazione organica del proprio personale in relazione agli obiettivi da perseguire e sulla base delle risorse finanziarie assegnate.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, l'agenzia può avvalersi di:
a) personale con contratto a termine di diritto privato;
b) personale delle ASL della regione, comandato a tempo determinato;
c) personale appartenente ai ruoli unici del personale regionale, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale;
d) collaboratori ed esperti esterni.
3. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) fanno capo alla Regione per la misura massima di 5 unità; gli oneri relativi al personale di cui alle lettere a), b) e d) sono posti a carico dell'agenzia nei limiti del finanziamento ad essa assegnato dalla Regione.
4. Il direttore dell'agenzia, entro il termine di 180 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, presenta alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, una motivata proposta di pianta organica dell'agenzia.
Art. 10
Gestione e funzionamento1. Nella gestione della propria attività l'agenzia applica le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.
2. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è svolto dall'istituto che assicura il medesimo servizio all'amministrazione regionale.
Art. 11
Norma transitoria1. Il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale n. 16 del 1991 può, a domanda, essere posto a disposizione dell'agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'agenzia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale, provvede a dotare l'agenzia di una sede e delle risorse necessarie per il primo impianto.
Art. 12
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 258.000 per gli anni 2004-2006.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2004 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
12 - SANITÀ
UPB S12.023
Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione sanitaria.
Competenza
2004 euro 258.000
2005 euro 258.000
2006 euro 258.000
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi
Competenza
2004 euro 258.000
2005 euro 258.000
2006 euro 258.000
Art. 13
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.
Entrata in vigore