CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 67

presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO

il 7 dicembre 2004

Soppressione degli enti regionali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

I mutati scenari europei di riferimento, la velocità dei cambiamenti tecnologici ed economici che percorrono il mondo, l'emergenza di nuovi problemi sociali che attraversano i continenti e segnano nuovi confini nella geografia tra i paesi più evoluti e quelli in via di sviluppo, rendono quotidianamente necessaria la continua revisione degli strumenti di confronto e di interfaccia tra la Sardegna e il resto del mondo.

Ciò comporta che l'intero sistema produttivo pubblico e privato della nostra regione viva oggi una fase di profonda innovazione, resa necessaria dall'obbligo di adeguamento alle nuove regole complessive del mercato e dalla necessità di competere con realtà economiche e sociali assai differenti rispetto alla nostra e con intrinseche capacità di adattamento spesso assai superiori.

E' evidente come in questo oggettivo quadro di modernizzazione di tutti i comparti della vita produttiva della nostra Isola, l'istituzione regionale non possa più differire quell'urgente processo di rinnovamento della propria organizzazione e del proprio apparato burocratico che finalmente le consenta di essere un solido supporto di tutte le politiche di cambiamento.

In questo senso appare davvero indispensabile imprimere una brusca accelerazione al processo di riforma degli enti strumentali della regione che, più volte annunciato e spesso dichiarato urgentemente indifferibile da tutte le forze politiche regionali, rimane invece un'incompiuta non più tollerabile da tutti coloro che realmente sono convinti della necessità di razionalizzare l'attribuzione delle competenze regionali e di dare nuovo impulso e nuove risorse alle capacità di progettazione e di realizzazione della macchina regionale.

La presente proposta di legge affronta dunque in modo deciso l'argomento, partendo dal convincimento che soltanto un'azione radicale di riforma possa portare all'obiettivo finale del definitivo ammodernamento della struttura amministrativa regionale, che possa finalmente diventare il volano delle esigenze di sviluppo della nostra isola.

La soppressione degli enti regionali appare dunque come il primo, indispensabile passaggio per il riaccorpamento ed il riesame di tutte le competenze regionali, nel contesto della valutazione dei nuovi compiti attribuiti dalla riforma del titolo V, della soppressione di competenze ormai anacronistiche e obsolete e dell'indifferibile esigenza di trasferimento di deleghe agli enti locali, correlata all'applicazione dei principi della sussidiarietà.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone che entro 180 giorni dall'approvazione del testo di legge vengano individuati gli Assessorati di riferimento per le competenze e vengano insediati i commissari liquidatori degli enti.

L'articolo 2 dispone la contestuale nomina dei collegi sindacali che dovranno affiancare l'attività di ciascun commissario liquidatore.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano le procedure che il Commissario liquidatore dovrà seguire nella dismissione delle attività di ciascun ente, individuano il dettaglio dei compiti del collegio sindacale, stabiliscono il costante contatto con l'Assessorato di riferimento e con quello al bilancio, fissano il termine ultimo di 36 mesi per la definitiva liquidazione degli enti.

L'articolo 5 prevede il nuovo inquadramento del personale degli enti messi in liquidazione.

L'articolo 6 stabilisce in 360 giorni il termine consentito agli Assessorati di riferimento per formulare le proposte di merito relative alle attività e funzioni derivanti dagli enti soppressi.

L'articolo 7 reca la norma finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Liquidazione degli enti

1. Gli enti strumentali e gli enti pubblici regionali di cui all'allegata tabella A sono posti in liquidazione con decorrenza dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale data il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta medesima, stabilisce con proprio decreto la liquidazione degli enti, nomina un commissario liquidatore per ogni ente, ne determina i criteri di liquidazione del compenso e dispone la decadenza degli organi di amministrazione e lo scioglimento degli organi di controllo.

2. Il Presidente della Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 1, definisce l'Assessorato di riferimento per ognuno degli enti sottoposti a liquidazione.

3. Il compenso dei commissari liquidatori si compone di tre quote: la prima è definita in cifra fissa, la seconda in percentuale dei proventi lordi derivanti dalla liquidazione delle attività patrimoniali degli enti, dedotte le spese relative alla liquidazione stessa, la terza in percentuale delle passività comunque estinte. È comunque determinato un compenso minimo, da corrispondere a titolo di acconto in rate bimestrali posticipate.

   

Art. 2
Collegi sindacali

1. Entro la data di cui al comma 1 il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, nomina con proprio decreto un collegio sindacale per ogni ente posto in liquidazione e ne determina i compensi. Ogni collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I membri dei collegi sindacali sono scelti tra i revisori contabili e devono avere adeguata esperienza.

   

Art. 3
Procedure di liquidazione

1. Le procedure di liquidazione avranno durate commisurate alla dimensione e alla complessità delle attività e passività patrimoniali; non potranno comunque eccedere i trentasei mesi, non prorogabili. Entro novanta giorni dalla nomina, ciascun Commissario liquidatore presenta all'Assessorato di riferimento l'inventario provvisorio dei rapporti attivi e passivi dell'ente alla data della messa in liquidazione, corredato da adeguata relazione illustrativa.  L'inventario provvisorio è redatto sulla base delle evidenze contabili e dell'altra documentazione disponibile presso l'ente, su proposta e sotto la responsabilità del responsabile amministrativo dell'ente stesso. L'inventario aggiornato al termine del secondo trimestre solare successivo al primo e, successivamente, di trimestre solare in trimestre solare. Gli inventari trimestrali sono trasmessi all'Assessorato di riferimento entro sessanta giorni dal termine di ciascun trimestre solare.

2. L'Assessorato di riferimento valuta quali attività sono rispondenti alle finalità istituzionali della Regione, distinguendo quelle di propria competenza da quelle di competenza totale o parziale di altri Assessorati. L'Assessorato di riferimento, previo parere dell'Assessorato competente in materia di finanze e degli altri Assessorati competenti individuati, determina con proprio decreto le attività oggetto della liquidazione e la durata di questa.

3. Ciascun commissario liquidatore, sulla base del decreto di cui al comma 2, procede all'alienazione delle attività facenti capo all'ente e all'estinzione delle passività secondo le norme che disciplinano l'attività contrattuale della Regione. Le operazioni di liquidazione dovranno essere improntate a criteri di massima economicità. Al termine di esse, e comunque non oltre novanta giorni a decorrere dal termine massimo di cui al comma 2, il commissario liquidatore presenta all'Assesso-rato di riferimento e all'Assessorato competente in materia di finanze il bilancio finale della liquidazione e la relativa relazione illustrativa dell'attività svolta e dei rapporti giuridici ancora in essere. Tale bilancio è redatto sulla base delle evidenze contabili e dell'altra documentazione disponibile presso l'ente, su proposta e sotto la responsabilità del responsabile amministrativo dell'ente stesso.

3. Il bilancio finale di liquidazione è approvato, su proposta dell'Assessore di riferimento sentito l'Assessore competente in materia di finanze, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Con il medesimo decreto l'ente sottoposto a liquidazione è soppresso. La Regione succede comunque all'ente stesso in tutti i rapporti giuridici residui, attivi e passivi, eventualmente ancora in essere alla data di cessazione della liquidazione di cui al comma 2 del presente articolo e comunque non oltre i trentasei mesi di cui al comma 1 del presente articolo.

   

Art. 4
Controllo

1. Per tutta la durata della liquidazione l'attività di ciascun commissario liquidatore è sottoposta al controllo del collegio sindacale, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. Il funzionamento, le competenze e i poteri del collegio sono regolati dalle norme del codice civile in materia di società per azioni. Il collegio, in particolare, riferisce trimestralmente all'Assessorato di riferimento e all'Assessorato competente in materia di finanze in merito all'andamento della procedura di liquidazione e alla sua efficacia.

2. L'Assessorato di riferimento, anche su richiesta o segnalazione di altri Assessorati, vigila sul buon andamento della liquidazione, può richiedere in qualunque momento informazioni e chiarimenti e disporre ispezioni dirette. Può, con provvedimento motivato, proporre al Presidente della Regione, la revoca e sostituzione sia del commissario liquidatore sia di uno o più membri del collegio sindacale.

   

Art. 5
Inquadramento del personale

1. A decorrere dalla data di messa in liquidazione di ciascun ente di cui alla presente legge, con decreto del direttore generale dell'Assessorato agli affari generali, personale e riforma della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di ruolo di ciascun ente è inquadrato, anche in soprannumero salvo riassorbimento in occasione delle vacanze organiche, nel ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 2, della legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale in atto e con l'anzianità complessiva di servizio riconosciuta presso l'ente di provenienza ai fini giuridici ed economici. È fatto salvo ogni altro diritto spettante al personale degli enti sottoposti alle procedure di liquidazione.

2. Ciascun commissario liquidatore richiede al Presidente della Regione il mantenimento presso l'ente del personale strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di liquidazione.
   

Art. 6
Riorganizzazione degli Assessorati

1. Entro trecentosessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ciascuno degli Assessorati di riferimento sottopone alla Giunta regionale una proposta di riorganizzazione della propria struttura che preveda l'individuazione delle attività e funzioni dei rispettivi enti sottoposti a liquidazione, distinguendo quelle da sopprimere, quelle da trasferire nel rispetto del principio di sussidiarietà, quelle da attribuire ai privati e quelle da assorbire. Ogni proposta di assorbimento deve essere motivata e accompagnata dagli obiettivi da perseguire e da una stima del fabbisogno delle risorse umane e capitali occorrenti per lo svolgimento delle attività e funzioni. Entro gli ulteriori centottanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riorganizzazione funzionale degli Assessorati e proposte di adeguamento dei regolamenti in essere.

   

Art. 7
Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese previste per l'attuazione della presente legge ed alle relative variazioni di bilancio si provvede con la legge finanziaria, mediante l'utilizzo delle risorse destinate agli enti per i quali è prevista la soppressione.