CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 66

presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO

il 7 dicembre 2004

Riorganizzazione su base provinciale degli ambienti territoriali delle ASL della Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'organizzazione in ambiti territoriali delle Aziende USL della Sardegna risponde a criteri di efficienza per la miglior qualità delle prestazioni sanitarie che devono essere offerte alla popolazione.

All'atto della suddivisione del territorio regionale della Sardegna in otto Aziende USL, attraverso il dettato della Legge n. 5 del 1995, si seguì dunque il disegno di raggruppare aree territorialmente omogenee tra loro, che consentissero di garantire la gestione più economica ed efficace delle esigenze sanitarie dei cittadini.

Le otto Aziende USL così identificate, pur non potendo ovviamente corrispondere ai territori delle quattro province della Sardegna, ricomprendevano, ciascuna al proprio interno, aree geografiche comunque appartenenti alla stessa provincia.

La legge regionale n. 9 del luglio 2001 e la legge regionale 13 ottobre 2003, n.10, hanno profondamente modificato l'assetto territoriale delle province sarde: è stato infatti modificato il numero complessivo delle province, che da quattro è passato a otto, ma soprattutto sono stati eseguiti nuovi accorpamenti territoriali che hanno, di fatto, stravolto anche l'assetto territoriale delle Aziende USL.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla nuova ripartizione nelle otto province del territorio regionale, si verifica il caso di ASL nel cui territorio ricadono comuni appartenenti a differenti province, con significativo disagio per i cittadini interessati che rischiano di non avere più un riferimento univoco per tutte le necessità burocratiche e amministrative comunque connesse all'erogazione dei servizi sociali e sanitari affidati alle ASL.

La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, introduce forti elementi di semplificazione in quanto è mirata a restituire equilibrio all'assetto territoriale delle ASL, stabilendo la piena coincidenza del territorio delle ASL con gli ambiti geografici delle nuove province.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifica della legge regionale n. 5 del 1995

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

"2. L'ambito territoriale delle Aziende USL coincide con quello delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 e dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2003, n. 10.".

   

Art. 2
Adeguamento alla rideterminazione dell'ambito territoriale

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale stabilisce con proprio decreto modalità e procedure per il trasferimento del personale e dei beni patrimoniali (ex legge regionale 24 marzo 1997, n. 10) alle aziende subentranti.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, lo stesso Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale decreta la rideterminazione delle risorse economiche spettanti a ciascuna azienda, sulla base della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente entro i nuovi confini delle Aziende USL, anche utilizzando parametri perequativi che consentano l'effettivo trasferimento ed assestamento delle nuove competenze territoriali.