CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 62/A
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Alberto - MARROCU - BIANCU - PINNA - LICHERI - CACHIA - BALIA - ADDIS - CALLEDDA - CORDA - CUCCU Giuseppe - FADDA Giuseppe - BARRACCIU - BRUNO - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - DAVOLI - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - GIORICO - IBBA - LAI - LANZI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MASIA - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - URASil 17 novembre 2004
Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, che si ripropone nel testo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione competente, si pone l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini dalla diffusa presenza dell'amianto negli ambienti di lavoro e di vita.
L'esposizione a fibre di amianto è infatti responsabile di gravi ed irreversibili danni causati dal loro elevato potere cancerogeno, che possono essere determinati principalmente dalla inalazione di polveri rilasciate negli ambienti dai materiali che li contengono.
Il rilascio delle fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, in particolare quando si è in presenza di materiali friabili e sottoposti a sollecitazioni meccaniche: come ad esempio vibrazioni, correnti d'aria, urti, etc..
Per meglio comprendere l'importanza della proposta in esame è opportuno richiamare alcuni dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità da "mesotelioma pleurico" (tumore maligno della pleura): in Italia nel periodo 1988-1994 il numero annuo di decessi è passato dai 375 del 1988 ai 998 del 1994 con un totale di oltre 6.000 decessi, di cui 120 in Sardegna. La nostra regione con un tasso annuo di mortalità di 1,23 per ogni 100.000 abitanti è in linea con quello nazionale (1,29) ed europeo. La tendenza in atto diventa più preoccupante anche in considerazione del lunghissimo periodo di incubazione della malattia (da 20 a 25 anni); si hanno pertanto fondati motivi per ritenere che il fenomeno sia destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni. Purtroppo mancano dati più recenti sul mesotelioma e non esiste alcun rilevamento sulle altre possibili patologie. Anche dai dati suddetti, nonostante siano molto parziali, emerge l'assoluta necessità di realizzare in Sardegna un'organica opera di bonifica del territorio dai materiali contenenti amianto che costituisce un pericolo molto grave per la salute dei cittadini e rappresenta il metodo più efficace di fare prevenzione.
La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante "Atto d'indirizzo e di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha approvato, in data 20 dicembre 1995, con deliberazione della Giunta regionale, il Piano finalizzato alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto presente nei rotabili di proprietà di F.S. S.p.A. coibentati con amianto. Il Piano suddetto nasceva da un'esigenza specifica e ha avuto il carattere di programma di emergenza.
L'obiettivo dei proponenti della presente proposta di legge è quello di dare attuazione in Sardegna alla normativa vigente in materia di tutela della salute dei cittadini da materiali contenenti amianto, colmando un vuoto legislativo grave e dando una risposta complessiva al problema nei suoi vari aspetti.
Con l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 che vieta la produzione e la commercializzazione di manufatti contenenti amianto, si pone l'esigenza della gestione dell'amianto in opera, della bonifica completa del territorio da materiali contenenti amianto e del loro smaltimento.
Le Regioni, in attuazione soprattutto del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, sono competenti in materia e, attraverso l'adozione del Piano regionale, devono concretamente conseguire gli obiettivi previsti dalla Legge n. 257 del 1992.
Con la presente proposta di legge gli scriventi ritengono di poter fornire alla Regione autonoma della Sardegna uno strumento agile per attuare in modo efficace le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di amianto.
L'articolo 1, richiamando e integrando quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 257 del 1992, individua il Piano regionale come lo strumento fondamentale per proteggere, decontaminare, smaltire e bonificare l'ambiente rispetto ai pericoli derivanti dall'amianto.
L'articolo 2 definisce l'iter procedurale relativo all'adozione del Piano regionale e alla sua revisione.
Si è ritenuto opportuno un maggior coinvolgimento delle province nella fase della predisposizione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Infatti il Piano regionale è formato mediante il coordinamento dei Piani provinciali approvati dalle singole province, sulla base di criteri di omogeneità e indirizzi generali adottati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Nella proposta di legge viene espressamente indicato il contenuto dei Piani provinciali (1) e del Piano regionale (2) e le modalità per l'approvazione del Piano regionale. La proposta di legge prevede inoltre che i Piani provinciali siano attuati dalle province con il concorso dei comuni, singoli o associati.
Al fine di procedere concretamente alla bonifica dall'amianto (art. 5) la proposta di legge prevede:
a) la possibilità di finanziare un programma straordinario per la bonifica dall'amianto degli immobili regionali, di quelli degli enti strumentali e degli impianti di distribuzione dell'acqua dei consorzi di bonifica;
b) la possibilità di concedere contributi agli enti locali e loro consorzi per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto;
c) la possibilità che i comuni concedano, a valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, contributi alle imprese e ai privati per la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto.
Saranno a totale carico dell'Amministrazione regionale le spese necessarie per sottoporre gli ex esposti all'amianto alle visite mediche specialistiche per la prevenzione del mesotelioma.
E' inoltre prevista la realizzazione di una Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge e la realizzazione, nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale, di specifici corsi di formazione professionale per gli operatori che parteciperanno alle operazioni di bonifica dall'amianto.
La Prima Commissione, nella seduta del 26 maggio 2005, ha considerato, ai fini dell'espressione del parere, gli aspetti concernenti i rapporti fra Regione ed enti locali e degli enti locali fra loro. Ha, a tal fine, assunto a riferimento le norme recentemente approvate o in corso di definizione presso la stessa Prima Commissione, con l'intento di favorire un sistema normativo coerente ispirato a criteri di salvaguardia e valorizzazione delle autonomie e di leale cooperazione fra esse.
In particolare la Commissione ha osservato:
Articolo 3 - Consultazione e indirizzi per la predisposizione dei Piani provinciali.
Il comma 2 non è conforme all'impostazione della legge regionale n. 1 del 2005 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) e delle forme di raccordi ivi previste fra Regione ed enti locali.
La predisposizione degli indirizzi per i Piani provinciali, infatti, pare atto tipico da sottoporre ad intesa in sede di Conferenza permanente Regione-autonomie locali (articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005) in quanto atto sostanzialmente di indirizzo e coordinamento (considerata la funzione ad esso attribuita di conformare il contenuto dei Piani provinciali onde poterli raccogliere nel Piano regionale: comma 2 dell'articolo 2).
Inoltre l'atto di indirizzo, per sua natura, sembrerebbe debba essere adottato dalla Giunta regionale (e non dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente), specie dopo il conseguimento dell'intesa.
Ad analoga procedura - sempre secondo l'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 - dovrebbe essere sottoposta la definizione di criteri per la ripartizione dei fondi a favore delle autonomie locali, che nella proposta della Commissione sono invece integralmente disciplinati dal Piano regionale (lettera a), comma 2, articolo 2 della proposta di legge).
La legge regionale potrebbe quindi prevedere l'adozione di un unico atto che consideri entrambi gli aspetti, con ciò consentendo alle province di tener conto nella stesura dei propri piani di un quadro definito sia per i contenuti sia per la destinazione delle risorse.
La procedura dell'intesa potrebbe assorbire le altre forme di consultazione ora previste (ferma restando evidentemente la possibilità di una preliminare valutazione informale condotta dall'Assessore con le province o con altri enti).
In ogni altro caso non sembra adeguato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della proposta circa la consultazione dei comuni: la materia della consultazione non sembra possa costituire oggetto degli indirizzi e successivamente del piano regionale; sembra invece materia tipicamente di legge.
Articolo 4 - Attuazione dei Piani provinciali.
Non sembra chiarito in che termini debba svolgersi il concorso dei comuni, né quali sono i rapporti tra province e comuni. Sarebbe opportuno che la legge individui con precisione le competenze di ogni livello, senza che ciò escluda il ricorso a forme collaborative, che dovrebbero però anche esse essere disciplinate in legge.
In proposito la Quinta Commissione potrebbe tener presente quanto previsto dal disegno di legge n. 85 (Conferimenti di nuove funzioni agli enti locali), in modo da stabilire uno schema di distribuzione delle funzioni coordinato con l'insieme degli altri conferimenti, eventualmente anticipando soluzioni di cui la Prima Commissione potrebbe avvalersi nel seguito dell'esame di quel disegno di legge.
Quanto alle forme di gestione associata di funzioni da parte dei comuni (una volta definite le competenze da affidare a questi ultimi) potrebbe essere opportuno un richiamo agli ambiti adeguati per la gestione associata così come disciplinati dalla proposta di legge n. 89/A, che sarebbe opportuno promuovere e favorire per ogni conferimento di funzioni. In particolare la proposta di legge prevede che siano da considerare ambiti adeguati le unioni e le comunità costituite secondo i requisiti dalla stessa previsti. Con un programma potranno essere modificati, in aumento i requisiti o individuate altre forme di gestione associata da incentivare. In tal modo resta aperta la possibilità di adeguare i destinatari delle funzioni in base ai successivi conferimenti e alle forme associative mano a mano realizzate.
La Seconda Commissione permanente, nella seduta del 19 aprile 2005, ha espresso a maggioranza, con il solo voto contrario del Consigliere PISANO, parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 del Regolamento ed ha nominato relatore per l'Aula il Presidente della Commissione, l'onorevole PISU.
La Terza Commissione permanente, nella seduta del 26 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto ed ha nominato relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente della Commissione, l'onorevole SECCI.
La Settima Commissione permanente, nella seduta del 26 aprile 2005, ha espresso sul teso della proposta di legge n. 62, così come definito dalla Quinta Commissione, le seguenti osservazioni:
- al comma 5 dell'articolo 2, laddove si affida ai dipartimenti di prevenzione delle ASL il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, sarebbe opportuno attribuire tali funzioni alle ASL. Il comma 5 risulterebbe quindi scritto nel seguente modo:
"5. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, sono affidati alle Aziende sanitarie locali, o all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita.";
- al comma 2 dell'articolo 3, sarebbe opportuno prevedere un parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, sui criteri di omogeneità e sugli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani provinciali, preliminare all'adozione degli stessi da parte degli Assessori regionali di competenza; ciò costituirebbe l'unica possibilità per il Consiglio regionale di entrare nel merito del Piano regionale;
- al comma 1 dell'articolo 8 la Commissione ha ritenuto non essenziale la previsione riguardante la consultazione, da parte dell'Osservatorio epidemiologico regionale, delle associazioni maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto, mentre, per quanto riguarda l'assunzione, a carico della Regione, delle spese necessarie per le visite medico-specialistiche per la prevenzione di patologie connesse alla presenza di amianto, la Commissione ritiene opportuno estendere tale possibilità anche a coloro che sono esposti attualmente ai pericoli derivanti dalla presenza di amianto;
- al comma 2 dello stesso articolo, si ritiene ininfluente la previsione di una sanzione amministrativa, in caso di mancata comunicazione all'OER dell'elenco dei lavoratori impegnati in attività che comportano l'esposizione all'amianto, in quanto la normativa nazionale già contempla tale obbligo;
- la Commissione suggerisce, inoltre, che, all'articolo 8 bis, venga prevista, piuttosto che l'istituzione, l'individuazione di un laboratorio di riferimento regionale fra quelli già presenti all'interno dell'ARPAS.
I Gruppi dell'UDC e di FI, pur concordando sulle finalità dell'iniziativa legislativa, esprimono perplessità sulla fattibilità della stessa a causa dell'incertezza sulle effettive disponibilità finanziarie che ad essa potranno essere destinate; si astengono, pertanto, dall'esprimere una valutazione fino a che non vi sarà chiarezza sui finanziamenti disponibili.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA, FORESTAZIONE PRODUTTIVA, BONIFICA, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA, PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA, ALIMENTAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, FORESTAZIONE AMBIENTALE, RECUPERO AMBIENTALE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLOcomposta dai Consiglieri
SANNA Alberto, Presidente e relatore - RASSU, Vice Presidente - CUCCU Giuseppe, Segretario - MORO, Segretario - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CAPPAI - CORDA - FADDA Giuseppe - SANCIU - SERRA - UGGIAS
pervenuta il 16 novembre 2005
La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 3 novembre 2005, ha approvato la proposta di legge n. 62 concernente "Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Prima di procedere all'approvazione finale la Commissione ha acquisito il parere delle Commissioni Prima, Seconda, Terza e Settima sugli aspetti di competenza.
A giudizio della Commissione l'approvazione della proposta di legge è un momento molto importante per la tutela dell'ambiente e della salute umana dai pericoli derivanti dalla presenza dell'amianto nel nostro territorio e auspica che questa proposta venga rapidamente approvata dal Consiglio regionale.
Infatti, l'esposizione a fibre di amianto è responsabile di gravi e irreversibili danni causati dal loro elevato potere cangerogeno, che possono essere determinati principalmente dall'inalazione di polveri rilasciate negli ambienti dai materiali che li contengono. Il rilascio delle fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, in particolare quando si è in presenza di materiali friabili e sottoposti a sollecitazioni meccaniche, come ad esempio vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.
È innegabile che l'approvazione della proposta di legge da parte del Consiglio regionale sarà solo un primo passo verso gli obiettivi contenuti nella proposta di legge stessa; sarà infatti indispensabile uno sforzo notevole da parte della Regione per il reperimento delle ingenti risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel provvedimento.
La Commissione è infatti ben consapevole che lo stanziamento previsto nella proposta di legge è del tutto insufficiente e servirà, probabilmente, solo alla redazione del Piano regionale e dei Piani provinciali. Al proposito appare necessario che l'Amministrazione regionale esamini la possibilità di utilizzare i fondi della programmazione europea per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge.
In sintesi la proposta di legge prevede:
- all'articolo 1 le finalità perseguite con l'approvazione della legge;
- all'articolo 2 le modalità per l'approvazione e il contenuto del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto; il Piano regionale, oltre a contenere e coordinare i Piani provinciali, prevede:
a) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;
b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto libero o in matrice friabile, devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti;
c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale;
d) la realizzazione di una capillare campagna di informazione permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto;
- all'articolo 2 bis, con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti locali, le modalità per l'individuazione dei criteri generali per la predisposizione dei Piani provinciali;
- agli articoli 3 e 4 le modalità di approvazione e attuazione dei Piani provinciali e il contenuto degli stessi; in particolare i Piani provinciali devono contenere:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto e la relativa bonifica;
b) il censimento degli edifici, comprese le civili abitazioni, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
c) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli altri organi competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.
- all'articolo 5 la predisposizione e l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un programma straordinario per la bonifica dall'amianto dei propri immobili e di quelli degli enti regionali;
- all'articolo 6 la concessione di contributi agli enti locali e ai privati per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto nei propri immobili;
- all'articolo 7 la disposizione che i contributi, previsti dalla legge, che possono essere considerati aiuti di Stato alle imprese sono attuati dalla Regione solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea;
- all'articolo 8 l'attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale al fine di definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente con riferimento alla presenza dell'amianto; inoltre è previsto che la Regione assuma a proprio carico gli oneri per sottoporre a visite medico-specialistiche gli esposti, o gli ex esposti, all'amianto;
- all'articolo 8 bis l'individuazione di un laboratorio di riferimento regionale per analisi sui materiali contenenti amianto;
- all'articolo 9 la previsione di una conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge;
- all'articolo 10 le disposizioni finanziarie.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all'attività pianificatoria, di cui all'articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", disciplina le modalità e le procedure dell'adozione del relativo piano regionale, di seguito denominato "Piano".
2. Il Piano è formato mediante il coordinamento dei Piani provinciali di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, in seguito denominati "Piani provinciali".
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all'attività pianificatoria, di cui all'articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina le modalità e le procedure dell'adozione del Piano regionale, di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato "Piano".
Art. 2
Piani provinciali1. I Piani provinciali prevedono:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto e la relativa bonifica;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli altri organi competenti per territorio;
e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
g) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.
2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province e le associazioni degli enti locali, adotta e trasmette alle province i criteri di omogeneità e gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani provinciali. I criteri e gli indirizzi contengono anche le modalità di consultazione dei comuni.
3. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e degli indirizzi approvano i Piani provinciali che devono essere coerenti ai criteri e agli indirizzi.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei Piani provinciali con i criteri e gli indirizzi; in caso di mancata coerenza invita le province a modificare i piani entro sessanta giorni.
Art. 2
Piano regionale1. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
2. Il Piano coordina e contiene i Piani provinciali di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, in seguito denominati "Piani provinciali" e prevede:
a) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;
b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto libero o in matrice friabile devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, di bonifica delle aree interessate, e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;
d) la realizzazione di una capillare campagna d'informazione permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.
3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale; il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le province ne accertino la necessità. Per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.
4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
5. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, sono affidati alle Aziende sanitarie locali, o all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita.
Art. 2 bis
Intesa fra Regione ed enti locali1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali prevista dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani provinciali.
2. L'intesa di cui al comma 1 contiene anche i criteri per l'assegnazione alle province, ai comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi delle risorse finanziarie previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.Art. 3
Piano regionale1. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
2. Il Piano, oltre al contenuto dei Piani provinciali, prevede:
a) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;
b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto libero o un matrice friabile devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titolo di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, di bonifica delle aree interessate, e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;
d) la realizzazione di una capillare campagna d'informazione permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.
3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale; il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le province ne accertino la necessità. Per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.
4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
5. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, sono affidati ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, o all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita.
Art. 3
Piani provinciali1. I Piani provinciali prevedono:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto e la relativa bonifica;
b) il censimento degli edifici, comprese le civili abitazioni, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
c) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli altri organi competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.
2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente trasmette alle province i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani provinciali. Le province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e degli indirizzi generali approvano i Piani provinciali che devono essere coerenti ai criteri e agli indirizzi medesimi.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei Piani provinciali con i criteri e gli indirizzi; in caso di mancata coerenza invita le province a modificare i piani entro sessanta giorni.
4. In caso di mancata osservanza da parte delle province delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'approvazione dei Piani o per la modifica degli stessi.
Art. 4
Attuazione dei Piani provinciali1. Compete alle province l'attuazione dei Piani provinciali, con il concorso dei comuni, singoli o associati.
2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il sindaco provvede ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".Art. 4
Attuazione dei Piani provinciali1. Compete alle province l'attuazione dei Piani provinciali.
2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il sindaco provvede ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Programmi di bonifica1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua dei consorzi di bonifica nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre.
3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 5
Programmi di bonifica1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 6
Contributi1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti locali, e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche. L'ammontare del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
2. A valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, i comuni sono autorizzati a concedere un contributo alle imprese che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; la tipologia e l'ammontare dei contributi sono pari a quelli previsti per gli investimenti dalle leggi regionali di incentivazione del settore di appartenenza; il contributo è cumulato con gli altri aiuti per le medesime opere e non può superare i massimali previsti dalla normativa comunitaria.
3. A valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, i comuni sono autorizzati a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, non strumentali all'attività di impresa; l'ammontare del contributo è pari al 60 per cento delle spese ammesse a finanziamento.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 6
Contributi1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti locali, e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche. L'ammontare del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
2. A valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, i comuni sono autorizzati a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; l'ammontare del contributo è pari al 60 per cento delle spese ammesse a finanziamento.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 7
'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, sono attuate dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo la decorrenza del termine per la loro approvazione.
Attuazione degli aiutiArt. 7
Attuazione degli aiuti1. I contributi previsti dalla presente legge che costituiscono aiuti di Stato sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo la decorrenza del termine per la loro approvazione.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria1. L'Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 6, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede a definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente con specifico riferimento ai mesoteliomi e alla presenza di amianto ed a raccogliere, selezionare ed elaborare i dati sulle problematiche relative, sentite le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti anto.
2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le Aziende sanitarie locali della Sardegna, gli ex esposti all'amiantoepea prevenzione del mesotelioma.
individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti che possono beneficiare delle visite e gli esami praticabili.Art. 8
Sorveglianza sanitaria1. L'Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 6, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede a definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente con specifico riferimento alle patologie connesse alla presenza di amianto ed a raccogliere, selezionare ed elaborare i dati sulle problematiche relative, sentite le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto.
2. Le imprese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Osservatorio epidemiologico l'elenco dei lavoratori impegnati in attività che comportano l'esposizione all'amianto; l'inosservanza di tale obbligo, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 15 della Legge n. 257 del 1992, comporta, in caso di recidiva, l'esclusione dell'impresa dai lavori finanziati in tutto o in parte con fondi regionali.
3. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le Aziende sanitarie locali della Sardegna, gli esposti e gli ex esposti all'amianto alle visite medico-specialistiche per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.
4. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale individua, con proprio decreto, le categorie di esposti e di ex esposti che possono beneficiare delle visite e gli esami praticabili.
Art 8 bis
Laboratorio di riferimento regionale1. L'Amministrazione regionale, all'interno dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, individua, fra quelli già esistenti, un laboratorio di riferimento regionale per le analisi sui materiali contenenti amianto, collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
2. Il laboratorio opera anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le Università o altri istituti di ricerca.
Art. 9
Conferenza regionale annuale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Alla Conferenza partecipano:
a) gli Assessorati e gli enti regionali interessati;
b) le province;
c) i comuni;
d) le Aziende USL;
e) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita;
f) le organizzazioni di categoria a livello regionale;
g) le associazioni regionali, maggiormente rappresentative, degli ex esposti ai materiali contenenti amianto;
h) le associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative.
Art. 9
Conferenza regionale annuale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Alla Conferenza partecipano:
a) gli assessorati e gli enti regionali interessati;
b) il responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale;
c) le province;
d) il Consiglio delle autonomie locali;
e) le associazioni degli enti locali;
f) le aziende USL;
g) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita;
h) le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti a livello regionale;
i) le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto.
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 500.000.000,00 per l'anno 2005.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004/2006 sono introdotte le seguenti modificazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
in diminuzione
UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi
2004 euro ------
2005 euro 500.000.000
2006 euro ------
05 - DIFESA DELL'AMBIENTE
in aumento
UPB S05.029 - Cap. 05077-00 (N. I.)
Spese per la redazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (art. 2 della presente legge)
2004 euro ------
2005 euro 50.000.000
2006 euro ------
UPB S05.029 - Cap. 05077-01 (N.I.)
Spese per l'attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (art. 1 e 3 della presente legge)
2004 euro ------
2005 euro 450.000.000
2006 euro ------
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2005; agli oneri per gli anni 2006 e 2007 e per quelli successivi si provvede mediante la legge finanziaria della regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005/2007 sono introdotte le seguenti modificazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONEUPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 1.000.000
2006 euro ---------
2007 euro ---------
Mediante la riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A) allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.
in aumento
05 - DIFESA DELL'AMBIENTE
UPB S05.030
Spese per la redazione e l'attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, spese per l'attuazione dei programmi di bonifica e per la concessione dei contributi.
2005 euro 950.000
2006 euro ---------
2007 euro ---------
12 SANITÀ
UPB S12.030
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente.
2005 euro 30.000
2006 euro ---------
2007 euro ---------
UPB S12.041
Osservatorio epidemiologico regionale.
2005 euro 20.000
2006 euro ---------
2007 euro ---------