CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 61
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA - BIANCU - ADDIS - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo - GIAGU - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA SIMONETTA - SECCI - CUGINI - GIORICO - MATTANA - PIRISI - URASil 16 novembre 2004
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende sopperire alle carenze che si sono evidenziate nell'applicazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. Si tratta di imperfezioni che possono generare valutazioni incomplete delle opere pubbliche di competenza dei comitati di cui agli articoli 17 e 19 della legge con ripercussioni anche a danno del patrimonio ambientale e del territorio agricolo e forestale della Sardegna.
Come è noto, la legge regionale in questione disciplina le procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della Regione e degli altri enti finanziati, anche parzialmente, dalla Regione.
Si evidenzia, in via preliminare, che la legge in argomento riconosce la necessità di valutare le opere pubbliche con l'utilizzo di specifiche professionalità tecniche identificate nella sezione I del Comitato tecnico in "idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali" e, nella sezione II, in "edilizia, urbanistica, viabilità, edilizia sanitaria, impianti tecnologici, impianti industriali". Per questo scopo la legge stabilisce, nella sezione I, che fra le figure di esperti vengano individuati "almeno 5 ingegneri iscritti all'albo e altre figure di esperti nelle altre materie da individuare fra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici" e, nella sezione II, "almeno cinque devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici".
La generica individuazione di "altre figure di esperti" nel campo delle scienze agrarie e forestali, idraulica, irrigazione, dighe e nelle geologia, come peraltro è già avvenuto, non dà garanzia della presenza delle necessarie ed indispensabili professionalità che siano in grado di assicurare per tutte queste materie una completa valutazione delle opere pubbliche.
Considerato che molte di esse riguardano direttamente opere attinenti alla agricoltura e all'ambiente in generale e che ve ne sono altre che inevitabilmente creano interazioni e notevoli impatti sul territorio, appare subito evidente come la mancata individuazione delle specifiche professionalità, potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla funzionalità delle opere stesse e sul territorio. La corretta valutazione delle opere di interesse agricolo e forestale e degli impatti che la gran parte di esse esercita sulle attività agricole, sugli ambienti naturali e sulle formazioni vegetali (boschi e macchia), non può prescindere dall'inserimento a pieno titolo nelle diverse commissioni di figure tecniche più idonee ad operare in questo campo.
Per questi motivi si propone che le Commissioni siano integrate con l'inserimento di dottori agronomi e dottori forestali iscritti all'albo. I professionisti indicati sopra, in quanto iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sono coloro che hanno titolo a svolgere le funzioni valutative di carattere tecnico nel settore agricolo, forestale e ambientale. La loro attività è regolata e definita dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152. Dalla lettura del testo, senza entrare nel dettaglio delle più specifiche competenze, al comma 1 dell'articolo 2 si evidenzia che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali "quelle attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale".
Poiché si attribuisce alla funzionalità delle opere pubbliche e alla salvaguardia dell'ambiente e delle attività ad esso collegate un'importanza strategica per lo sviluppo della regione, e considerato che è compito della legge eliminare situazioni di rischio, si propone, al fine di eliminare le carenze individuate, di modificare gli articoli 17 e 19 citati anche al fine di evitare che la mancata previsione della figura del geologo possa essere causa di errata valutazione di situazioni a rischio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 171. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale del 22 aprile 1987, n. 24 la frase: "almeno cinque devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali; gli altri esperti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici" è sostituita dalla seguente:
"almeno tre devono essere ingegneri iscritti agli albi professionali, almeno uno deve essere dottore agronomo iscritto all'albo, almeno uno deve essere geologo iscritto all'albo; gli altri esperti devono essere scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici.".
2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1987 la frase: "almeno cinque devono essere ingegneri o architetti iscritti agli albi professionali; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici" è sostituita dalla seguente: "almeno quattro devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, almeno uno deve essere dottore agronomo o forestale iscritto all'albo, almeno uno deve essere geologo iscritto all'albo; gli altri esperti devono essere preferibilmente scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 191. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituita dalla seguente:
"b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonché nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, scienze agrarie e scienze forestali, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali. Almeno quattro devono essere ingegneri o architetti, uno deve essere dottore agronomo e uno deve essere geologo. Tutti devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali".