CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 59/A

presentata dai Consiglieri regionali

PACIFICO - PISU - MASIA - ADDIS - CALIGARIS - CERINA - COCCO -
FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - SANNA Franco -
SANNA Simonetta - SERRA

l'8 novembre 2004


Istituzione dell'Autorità garante delle persone private della libertà personale


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

A circa quattro anni dalla conclusione dell'indagine sullo stato delle carceri in Sardegna, svolta dalla Commissione "diritti civili" del Consiglio regionale, nonostante le risoluzioni adottate, i voti espressi dal Consiglio e numerose sollecitazioni, l'attuazione delle indicazioni e delle proposte contenute nella relazione finale è lungi dall'essere raggiunta.

Contemporaneamente, in questi due ultimi anni, la situazione carceraria negli istituti penitenziari italiani e sardi è giunta a livelli non più tollerabili. Dall'ultimo Giubileo si continua ad invocare da più parti un atto di clemenza (indulto, indultino od amnistia). Ma anche questo provvedimento tarda ad arrivare. Infatti una serena riflessione sul delicato tema del rapporto tra carcere e società e sulla finalità della pena è spesso condizionata dal riemergere periodico dell'invocazione di misure repressive in corrispondenza di episodi che scuotono l'opinione pubblica per l'efferatezza di alcuni crimini, per l'insicurezza dei cittadini e per l'emergenza legata alla violenza terroristica. Mentre all'esterno si discute tra queste due polarità, l'attenzione sull'istituzione carceraria riesce a scuotere la pubblica opinione solo in presenza di atti estremi (anche nell'ultimo anno diversi suicidi sono avvenuti nelle carceri isolane) o di scioperi e manifestazioni che alternativamente hanno interessato i detenuti e la polizia penitenziaria.

In tale contesto rischia invece di passare in secondo piano l'approfondimento sugli strumenti necessari per migliorare le condizioni di detenzione, le forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale ed i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

L'eccessivo sovraffollamento, la presenza massiccia negli istituti penali di soggetti socialmente deboli quali tossicodipendenti ed extracomunitari, l'esposizione al rischio di violenze, la precarietà delle condizioni sanitarie, la drammatica carenza di locali e di spazi adeguati per le attività formative e di reinserimento lavorativo, rendono di cogente attualità la necessità di un intervento da parte del legislatore regionale.

Quando si parla di individuare e proporre nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione se da una parte si intende venire incontro a sollecitazioni che provengono dalle associazioni più sensibili ai problemi carcerari e tenere in debito conto delle esperienze di altri Paesi a democrazia avanzata, dall'altra parte non si intende mettere in discussione le attuali forme di controllo previste dal nostro ordinamento. Si tratta, invece, di definire un ruolo ad una nuova Autorità di garanzia a livello regionale, autonoma e indipendente, al fine di esaltare la funzione del livello istituzionale regionale per favorire l'esercizio dei diritti secondo il dettato costituzionale. Si tratta di compiere un passo avanti rispetto alle visite ispettive consentite dalla legge ai consiglieri regionali ed alle petizioni e sollecitazioni.

Indubbiamente l'attuale situazione di emergenza potrà essere migliorata con la costruzione di più adeguate e vivibili strutture delimitate da "muri", ma rimarrà sempre l'esigenza di contribuire a salvaguardare la dignità delle persone recluse ed il loro diritto al recupero ed al reinserimento nella società secondo il dettato dell'articolo 27 della Costituzione Repubblicana. Infatti il detenuto non perde il diritto alla salute, alla dignità personale, ma deve poter accedere, se vuole, a trattamenti di recupero e reintegro, anche con lo studio, la formazione, il lavoro in carcere, l'uso del tempo anche in attività di gioco e di socialità con altri detenuti o con operatori volontari laici o religiosi.

Proprio a tal fine è necessaria l'istituzione di una Autorità garante non solo dell'attuazione delle intese stipulate o da stipulare tra le varie amministrazioni ma anche per vigilare sugli interventi di diretta competenza della Regione in materia di miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, di istruzione e formazione professionale, di lavoro intracarcerario e di reinserimento lavorativo post-detentivo, di sanità penitenziaria, di interventi sanitari e sociali per la cura e la prevenzione delle devianze.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani e degradanti (CPT) ha costantemente sollecitato le varie istituzioni a dotarsi di organi di controllo delle condizioni di detenzione ed ha utilmente attinto informazioni attendibili dalle relazioni dei difensori civici penitenziari (o mediateur, o ombudsman o supervisory).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte sinteticamente la proposta di legge prevede l'istituzione di una Autorità regionale garante delle persone private della libertà personale per il rispetto dei loro diritti fondamentali.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, da raggiungere tramite una funzione concorrente rispetto alla promozione degli strumenti necessari per il miglioramento delle condizioni di detenzione, alla attivazione di forme di controllo ed alla agevolazione dei meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

L'articolo 2 istituisce nel Consiglio regionale della Sardegna l'Autorità garante che opererà in piena autonomia e indipendenza di giudizio.

Con gli articoli 3 e 4 sono precisate le procedure ed i requisiti di nomina nonché la durata della carica e le condizioni di incompatibilità.

Con l'articolo 5 è specificata l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Autorità garante più puntualmente definita con il successivo articolo 10.

L'articolo 6 descrive le funzioni ed i poteri dell'Autorità Garante, precisandone il ruolo nei confronti delle materie su cui eserciterà potestà autonoma la Regione e nei confronti di quelle che fanno capo al Dipartimento delle Istituzioni Penitenziarie (D.A.P.) o ad altre istituzioni autonome della Regione.

L'articolo 7 prevede le eventuali ipotesi di reato mentre l'articolo 8 si sofferma sull'attività di informazione e di promozione.

L'articolo 9 prevede una relazione annuale.

L'articolo 11 dispone in materia finanziaria.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA UE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

PISU, Presidente- AMADU, Vice Presidente - CALIGARIS, Segretario - SANJUST, Segretario- CASSANO - CERINA - CUCCU Giuseppe - FLORIS Vincenzo, relatore - SANNA Franco - SANNA Simonetta.

pervenuta il 18 luglio 2006

La Seconda Commissione ha approvato la presente proposta di legge all'unanimità dei presenti nella seduta del 4 luglio 2006, dopo aver preso atto che era ampiamente decorso il termine entro il quale sarebbe dovuto pervenire il parere finanziario della Commissione bilancio, alla quale la proposta era stata inviata il 2 marzo 2006.

Nel corso dell'esame la Commissione ha apportato numerose modifiche al testo del proponente, pur senza modificarne sostanzialmente la struttura.

Tra le principali modifiche si richiamano:
- la previsione, nell'articolo 3, che l'elezione dei componenti dell'Autorità da parte del Consiglio regionale avvenga sì a voto limitato, per consentire l'opportuna garanzia delle minoranze, ma non a maggioranza assoluta, in quanto tale quorum vanificherebbe l'effetto del voto limitato;
- la semplificazione, nel medesimo articolo, della norma sui requisiti degli eletti: ad essi (senza distinzioni tra presidente e componenti) si richiede il possesso di "rilevanti esperienze professionali, istituzionali o sociali", così sintetizzando la dizione, meno lineare ma sostanzialmente coincidente, contenuta nel testo dei proponenti;
- si sono limitate, nell'articolo 4, le incompatibilità alle sole attività professionali o di consulenza che possano entrare in conflitto con i compiti dell'Autorità;
- è stata semplificata la norma sul regolamento interno (articolo 5), escludendo la possibilità, prevista nel testo del proponente, che l'Autorità operi in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica;
- è stato introdotto un articolo, il 5 bis, sulle indennità di carica e i rimborsi spettanti ai componenti dell'Autorità, mentre il testo dei proponenti lasciava la disciplina della delicata materia ad un atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- nel fondamentale articolo sui poteri e funzioni dell'Autorità (articolo 6) è stata conservata l'impostazione dei proponenti, salvo qualche correzione formale ed un'unica modifica di sostanza, che consiste nella soppressione della norma che avrebbe voluto equiparare i componenti dell'Autorità agli altri soggetti cui l'ordinamento penitenziario attribuisce il diritto di visitare in ogni tempo le carceri; una tale disposizione, modificando l'ordinamento carcerario, avrebbe infatti ecceduto i poteri del legislatore regionale;
- nel medesimo articolo 6 si è esteso l'ambito d'azione dell'Autorità alle persone detenute nelle caserme della polizia municipale;
- nell'articolo 10 si è limitato al Consiglio regionale l'ambito entro il quale può essere individuato il personale da adibire alla segreteria dell'Autorità ed è stata eliminata la previsione di un organico minimo, ritenuta troppo rigida;
- è stata infine ridotta da 250.000 a 180.000 euro la previsione delle spese per il funzionamento dell'Autorità.

Le restanti modifiche del testo dei proponenti hanno soltanto carattere formale.

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La Commissione finanze non ha espresso il proprio parere di competenza nei termini previsti dall'articolo 45 del Regolamento.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sarda, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorre a:

a) promuovere strumenti necessari per migliorare le condizioni di detenzione;
b) attivare forme di controllo nei luoghi di privazione della libertà personale;
c) favorire meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre a:

a) promuovere strumenti necessari per migliorare le condizioni di detenzione;
b) attivare forme di controllo nei luoghi di privazione della libertà personale;
c) favorire meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

 

Art. 2
Istituzione dell'Autorità garante

1. E' istituita, nel Consiglio regionale della Sardegna, l'Autorità garante delle persone private della libertà personale, nel prosieguo denominata "Autorità garante".

 

 

Art. 2
Istituzione dell'Autorità

1. È istituita l'Autorità garante delle persone private della libertà personale, nel prosieguo denominata "Autorità", organo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

Art. 3
Nomina

1. L'Autorità garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal Presidente e da due membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto limitato.

2. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.

3. I due membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati, professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, e personalità provenienti da settori del sociale di alta e riconosciuta professionalità.
 

 

Art. 3
Composizione, elezione e nomina

1. L'Autorità è costituita da tre componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone che abbiano maturato rilevanti esperienze professionali, istituzionali o sociali.

3. Il presidente dell'Autorità è scelto dal Consiglio regionale tra i componenti della medesima, mediante votazione a scrutinio segreto che ha luogo nella seduta successiva a quella dell'elezione dei componenti, ovvero entro trenta giorni dal determinarsi della vacanza.

4. Il decreto di nomina dei componenti dell'Autorità è emanato dal Presidente del Consiglio regionale entro sette giorni dalla elezione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 4
Durata della carica

1. I membri dell'Autorità garante sono nominati per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

 

 

Art. 4
Durata in carica e incompatibilità

1. I componenti dell'Autorità sono nominati per cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

2. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza che possa entrare in conflitto con i compiti dell'Autorità. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Art. 5
Organizzazione e funzionamento

1. L'Autorità garante approva con apposito regolamento le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

2. L'Autorità Garante provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio regionale e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina, con proprio atto, le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Ufficio del garante.

 

 

Art. 5
Regolamento interno

1. L'Autorità approva con apposito regolamento le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

   

Art. 5 bis
Indennità di carica e rimborsi

1. Al presidente dell'Autorità compete una indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), come interpretato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. Al presidente collocato in aspettativa senza assegni compete inoltre un'eventuale maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico spettante nell'amministrazione di provenienza.

2. Agli altri componenti dell'Autorità compete una indennità di carica pari alla metà di quella spettante al presidente.

3. Al presidente e ai componenti dell'Autorità compete, per ogni giornata di seduta o di missione, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

 

Art. 6
Funzioni e poteri

1. L'Autorità garante ha la funzione di monitorare e assicurare la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute nelle carceri, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e nei commissariati di polizia, ubicati nel territorio della Regione Sardegna.

2. L'Autorità garante attiva il suo intervento in base alle segnalazioni provenienti, in qualsiasi forma, da qualsiasi persona detenuta, purché ristretta in una delle strutture di cui al comma 1, alle segnalazioni di associazioni e organizzazioni non governative, ovvero d'ufficio.

3. Ogni persona, gruppi di cittadini, associazioni o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi possono segnalare all'Autorità garante comportamenti materiali lesivi dei diritti umani, procedure amministrative o decisioni ritenute ingiuste nei confronti di persone private della libertà personale.

4. Al fine di rendere effettiva la possibilità di visita degli istituti penitenziari, il Presidente ed i membri dell'Autorità garante sono equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni e limitatamente all'ambito territoriale regionale, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 67 della Legge 26 Luglio 1975, n. 354. La Regione definisce con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria le modalità di accesso agli istituti dei membri dell'Autorità garante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2000, n. 230.

5. L'Autorità garante espleta il suo intervento sia nell'ipotesi che i fatti di cui è a conoscenza riguardino competenze regionali, sia nell'ipotesi che riguardino competenze dirette dell'amministrazione penitenziaria.

6. L'Autorità garante dispone dei poteri di raccomandazione e di persuasione.

7. Nel caso in cui l'Autorità garante accerti eventuali inosservanze da parte delle autorità regionali rispetto a proprie competenze che hanno valenza anche nei confronti della persone private della libertà personale e che possano determinare o abbiano determinato violazioni di diritti, attiva in prima istanza un tentativo di persuasione ad assumere i provvedimenti segnalati. Il funzionario o l'organo competente devono provvedere nel senso indicato dall'Autorità garante, salvo comunichino in tempi ragionevoli il proprio dissenso motivato. L'Autorità garante, nel caso di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza di quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori rispetto a quelli rimasti inerti. Nei casi più gravi può chiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito di quest'ultimo, attivato entro trenta giorni dalla ricevuta informazione, deve essere comunicato all'Autorità garante.

8. L'Autorità garante, con procedure informali, deve anche occuparsi di tutti i casi in cui le eventuali violazioni a diritti delle persone private della libertà personale siano determinate da autorità diverse da quelle regionali. In questo caso si avvarrà del solo potere di persuasione.

9. L'attività dell'Autorità garante deve ispirarsi alla massima speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni o le strutture interessate.

10. L'Autorità garante è tenuta al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nell'ipotesi di atti riservati.

 

 

Art. 6
Funzioni e poteri

1. L'Autorità ha la funzione di monitorare e assicurare la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute nelle carceri, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale e nei commissariati di polizia ubicati nel territorio della Sardegna.

2. L'Autorità interviene in base alle segnalazioni di comportamenti materiali lesivi dei diritti umani, o di procedure e decisioni amministrative ritenute ingiuste nei confronti di persone private della libertà personale, provenienti, in qualsiasi forma, da qualsiasi persona detenuta, purché ristretta in una delle strutture di cui al comma 1, ovvero provenienti da cittadini singoli o associati o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, ovvero interviene d'ufficio.

3. Al fine di rendere effettiva la possibilità di visita degli istituti penitenziari, la Regione definisce con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le modalità di accesso agli istituti dei componenti dell'Autorità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. L'Autorità interviene sia nell'ipotesi che i fatti di cui è a conoscenza riguardino competenze regionali, sia nell'ipotesi che riguardino competenze dell'amministrazione penitenziaria.

5. L'Autorità dispone dei poteri di raccomandazione e di persuasione.

6. Nel caso di inadempienze o violazioni di diritti da parte dell'Amministrazione regionale, l'Autorità attiva in prima istanza un tentativo di persuasione, cui il funzionario o l'organo competente deve aderire salvo motivato dissenso. L'Autorità, nel caso di illegittima omissione, può chiedere l'ottemperanza a quanto segnalato, anche rivolgendosi ai soggetti superiori rispetto a quelli rimasti inerti. Nei casi più gravi può chiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare, il cui esito deve essere comunicato all'Autorità.

7. L'Autorità si occupa anche, con procedure informali, dei casi in cui le violazioni dei diritti delle persone private della libertà personale sono determinate da autorità diverse da quelle regionali, avvalendosi del solo potere di persuasione.

8. L'attività dell'Autorità deve ispirarsi alla massima speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni o le strutture interessate.

9. L'Autorità è tenuta al segreto d'ufficio.

Art. 7
Ipotesi di reato

1. Nei casi in cui l'Autorità garante venga a conoscenza di fatti che costituiscono reato, ha l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria competente.

 

 

Art. 7
Obbligo di denuncia

(identico)

Art. 8
Attività di informazione e di promozione

1. L'Autorità garante svolge un'opera sistematica di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone in stato di detenzione.

2. L'Autorità garante segnala alle autorità regionali quali sono le azioni amministrative e legislative da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone detenute e deve essere audita ogni qual volta i contenuti della normativa regionale possano riguardare anche persone private della libertà personale.

3. Nella sua attività di informazione e promozione culturale l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

 

Art. 8
Attività di informazione e di promozione

1. L'Autorità svolge un'opera sistematica di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti, delle garanzie, delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione sociale e culturale dei detenuti.

2. L'Autorità segnala alle autorità regionali le azioni amministrative e legislative da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone detenute e deve essere audita ogni volta che i contenuti della normativa regionale riguardano anche persone private della libertà personale.

3. Nella sua attività di informazione e promozione culturale l'Autorità può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

Art. 9
Relazione annuale

1. L'Autorità garante procede all'esposizione dell'attività svolta durante l'anno precedente, che riassuma i casi affrontati e quelli risolti, le soluzioni suggerite, le proposte per migliorare la qualità dei diritti delle persone private della libertà personale nella Regione Sardegna. Può inoltre promuovere studi e ricerche sui principali problemi amministrativi, organizzativi, sociali e giuridici che siano posti alla propria attenzione nel corso dell'attività istituzionale.

2. L'esposizione dell'attività svolta nell'anno precedente, la sintesi degli studi e delle ricerche promosse costituiscono la "Relazione annuale" da trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'Autorità garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture detentive nella regione Sardegna ed alle autorità da cui dipendono.

4. L'Autorità garante provvede a far pubblicare estratti della relazione di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

 

 

Art. 9
Relazione annuale

1. L'Autorità approva e trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente e sulle proposte per migliorare la qualità dei diritti delle persone private della libertà personale. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10
Aspetti organizzativi

1. L'Autorità Garante ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale e si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con il titolare dell'incarico.

2. La dotazione di personale deve risultare comunque non inferiore al doppio dell'organico spettante ai Gruppi consiliari da tre a cinque componenti di cui alla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37.

3. Il personale di cui al comma 2 può essere scelto anche tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altri enti pubblici.

4. La richiesta di comando è inoltrata all'Amministrazione di appartenenza del dipendente a cura del Presidente del Consiglio regionale.

5. L'Autorità garante, sulla base del budget assegnato per il personale, opera con autonomia organizzativa, potendosi avvalere anche di consulenti e di esperti nelle materie di propria competenza e può stipulare convenzioni con organizzazioni non governative, con centri universitari di studio e di ricerca e con altre istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di sostegno socio assistenziale, di tutela dei diritti umani dei cittadini italiani o di stranieri presenti sul territorio e di difesa o prevenzione sociale.

 

 

Art. 10
Organizzazione

1. L'Autorità si avvale dei locali, dei mezzi strumentali e finanziari e del personale messi a disposizione dal Consiglio regionale.

2. La dotazione di personale dell'ufficio di segreteria dell'Autorità è stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Autorità e deve essere comunque congrua rispetto ai compiti di istituto.

3. Il personale dell'ufficio di segreteria è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità.

4. L'Autorità inoltre, nei limiti delle dotazioni del suo bilancio, può stipulare convenzioni con esperti, con organizzazioni non governative, con università, centri di studio e di ricerca ed istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di sostegno socio-assistenziale, di tutela dei diritti umani dei cittadini italiani o di stranieri presenti sul territorio nazionale e di difesa o prevenzione sociale.

5. L'Autorità approva e presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una proposta di bilancio di previsione, tenendo conto della quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio definisce lo stanziamento del capitolo sulle spese di funzionamento dell'Autorità nella proposta di bilancio interno del Consiglio regionale.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, che grava sulla UPB S01.013, mediante istituzione di apposito capitolo.

2. Alla copertura dell'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB S03.002 - Fondo di riserva per spese obbligatorie.

3. L'onere relativo agli esercizi successivi sarà determinato con le rispettive leggi.

 

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sull'UPB S01.020 (Consiglio regionale) dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione, la cui dotazione è a tal fine incrementata di euro 180.000 per gli anni 2006 e seguenti.

2. Alla maggiore spesa disposta dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB S03.002 (Fondo di riserva per spese obbligatorie).