CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 58

presentata dai Consiglieri regionali
PACIFICO - MASIA - PISU - ADDIS - CALIGARIS - CERINA - COCCO - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SERRA

l'8 novembre 2004

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si prevede che, con apposita norma, così come stabilito al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante disposizioni sul riordino della medicina penitenziaria, sia possibile, come prevede la normativa nazionale, il trasferimento delle funzioni, del personale e delle attrezzature necessari a garantire un sistema di prevenzione e di assistenza sanitaria ai detenuti nelle carceri della nostra regione: ciò in particolare per gli internati tossicodipendenti che, in considerazione dei numerosi casi di suicidio verificatisi negli istituti penitenziari isolani, necessitano di continui interventi di cura e sostegno psichico e sociale.

Il decreto legislativo n. 230 del 1999 evoca principi giuridici in linea con le direttive internazionali che regolano la sanità penitenziaria: innanzi tutto quello dell'equivalenza. Tale principio è solennemente annunciato nell'articolo 1 del decreto n. 230, là dove si stabilisce che i "detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei Piani sanitari regionali e in quelli locali". Il servizio sanitario dovrebbe, quindi, garantire prestazioni che siano indifferenti al luogo istituzionale e agli utenti, compresi i detenuti.

Tali principi, di elevata dignità etica e morale, impongono in particolare:

- livelli di prestazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;

- azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;

- informazioni complete sullo stato di salute al momento dell'ingresso in carcere e per tutto il corso del periodo preventivo;

- interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;

- esclusione dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN;

- possesso del regolare permesso di soggiorno.

A rendere maggiormente necessario un provvedimento legislativo regionale contribuisce la situazione carceraria in Sardegna, diventata drammatica per il sovraffollamento delle strutture penitenziarie, per la insufficienza del personale e per l'inadeguatezza strutturale nonché per la carenza di spazi fruibili per le attività assistenziali e di riabilitazione.

Ognuno di noi, per quello che può e sa fare, è chiamato, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, a dare un contributo per migliorare la condizione di chi vive e lavora all'interno degli istituti penitenziari della nostra Isola. Molto si è detto e poco si è fatto circa la necessità di smantellare strutture che sono incompatibili con la funzione rieducativa della pena e determinano quotidianamente evidenti casi di violazione dei diritti civili a danno dei detenuti. I numerosi casi di suicidio, di autolesionismo e la notevole incidenza di sofferenza psichica, dimostrano che non c'è più tempo da perdere.  O ci si muove adesso oppure saremo un po' tutti corresponsabili di altre tristi vicende umane.

Non è sfuggita a nessuno la circostanza che molti di questi casi hanno riguardato individui con gravi problemi di carattere sanitario, sovente legati all'uso di sostanze stupefacenti. Proprio loro, più di altri, sono i soggetti a maggior rischio e la detenzione costituisce senza dubbio un forte ostacolo alla riabilitazione sia dal punto di vista medico che sociale. Se il carcere, come sosteneva il giurista romano Pomponio, serve solo a contenere gli uomini e non a punirli, allora possiamo affermare che dopo molti secoli questa affermazione mantiene intatto il suo tragico significato. Le carceri sono grandi contenitori che non puniscono, non educano, non rieducano e generano, per la loro mostruosità, cittadini che con tutta probabilità una volta usciti violeranno nuovamente la legge.

I detenuti hanno diritto, al pari degli altri cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Prestazioni efficaci e appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani regionali (che in Sardegna è in fase di definizione) e in quelli locali. Le istituzioni, a tutti i livelli, devono concorrere alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti. A tal fine, così è stabilito dalla legislazione nazionale, è definito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un contingente di personale medico e sanitario da destinare all'amministrazione penitenziaria.

Il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno del 1999 ha stabilito per quanto riguarda il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria - con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti - un regime differenziato tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Alle prime è stato assicurato un trasferimento automatico a partire dal 1 gennaio 2000 (e contestualmente sono stati trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie) mentre per le seconde, e quindi anche per la Sardegna, è stato stabilito che il trasferimento di funzioni avvenga con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.

In mancanza di provvedimenti in linea con le direttive del decreto legislativo citato, anche in considerazione della scarsa attenzione dei precedenti governi della Regione sarda in tale settore di così delicata rilevanza sociale, i proponenti indicano la strada dell'intervento legislativo al fine di coinvolgere l'intero Consiglio regionale nella discussione e nella formulazione della proposta definitiva dell'assetto della sanità penitenziaria in Sardegna.

La proposta di legge prevede nove articoli e la norma finanziaria. Il primo e secondo articolo indicano le finalità e i principi, i restanti dettano gli strumenti operativi, le procedure di trasferimento delle competenze, il personale necessario, i compiti della Giunta regionale e delle Aziende sanitarie locali, gli strumenti di programmazione e di controllo degli interventi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna garantisce ai detenuti e agli internati i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari degli individui in stato di libertà.

   

Art. 2
Principi fondamentali

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela, in ragione delle competenze riconosciute dall'articolo 117 della Costituzione, il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. E' riconosciuto il principio fondamentale della parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria fra individui liberi ed individui detenuti e internati, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 e dall'articolo 32 della Costituzione, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Disposizioni sul riordino della medicina penitenziaria)

   

Art. 3
Osservatorio permanente

1. Al fine di monitorare e valutare l'attuazione dei progetti è istituito l'osservatorio permanente composto dai rappresentanti:

- dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna;

- del Provveditorato regionale dell'ammini-strazione penitenziaria della Sardegna (PRAP);

- del Centro giustizia minorile;

- della magistratura di sorveglianza;

- da un rappresentate eletto dalle associazioni del volontariato carcerario.

   

Art. 4
Compiti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, di concerto con il PRAP e l'Ufficio per i minori, emana le linee guida alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della regione per il buon funzionamento dei servizi all' interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico - terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie e per l'individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione sarda, una specifica relazione che dia conto delle condizioni di salute dei detenuti nelle carceri e del funzionamento dei servizi.

La relazione è inviata per conoscenza al Ministro della giustizia, per tramite del PRAP.

2. La Giunta regionale attiva procedure volte a stipulare un protocollo d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) e con l'Ufficio per i minori, rinnovabile anno per anno, nel quale sono individuati: gli impegni che la Regione e il PRAP assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria e le procedure di collaborazione tra la direzione delle carceri e il servizio sanitario delle Aziende sanitarie locali, nella predisposizione dei programmi e nell'esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati.

3. La Giunta regionale, sentito il PRAP e l'Ufficio per i minori, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla programmazione sanitaria della Regione, approva un progetto - obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri sarde, sentito il parere dei Tribunali di sorveglianza, che deve contenere fra l'altro:

a)  le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti penitenziari, con priorità per la prevenzione, per l'assistenza ai tossicodipendenti, ai minori e ai malati mentali;

b)  le modalità organizzative, anche di tipo dipartimentale, del servizio sanitario penitenziario, in ogni Istituto di pena; i modelli organizzativi saranno differenziati secondo la tipologia dell'istituto;

c)  i criteri e le modalità per il trasferimento dei detenuti che necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali sardi e la creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;

d)   i programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori sanitari che operano nelle carceri sarde, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali.

   

Art. 5
Compiti delle Aziende sanitarie locali 

1. Il direttore generale delle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con le direzioni degli istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul gradimento, espresso anche tramite forme di consultazione.

2. Le Aziende sanitarie locali istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio di sanità penitenziaria.

   

Art. 6
Personale sanitari 

1. La Regione, in considerazione della specificità dell'assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell'assistenza sanitaria, entro sei mesi dal trasferimento, di concerto con le organizzazioni professionali, stabilisce le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti alla data del trasferimento, dei rapporti di lavoro salvaguardando, a domanda, i diritti di compatibilità stabiliti dalla Legge n. 740 del 1970, ad esaurimento per il personale in servizio.

2. A tal fine è istituito un ruolo, ad esaurimento, del personale sanitario che non opta per il trasferimento nei ruoli e nelle convenzioni del servizio sanitario regionale.

   

Art. 7
Risorse finanziarie

1. Allo scopo di garantire certezza, stabilità, quantità e qualità delle prestazioni sanitarie in tutti gli istituti penitenziari, nel bilancio della Regione è istituito un apposito capitolo di spesa destinato alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario, come articolazione del servizio sanitario regionale. 

2. Nel capitolo di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1999, le risorse finanziarie della Regione stabilite nel documento di programmazione economica e finanziaria e nella legge finanziaria annuale.

3. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla giunta regionale alle Aziende sanitarie locali tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle Aziende sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

   

Art. 8
Spese in conto capitale 

1. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l'istituto penitenziario, predispone, annualmente, sentita la direzione dell'istituto, il programma degli investimenti, con particolare riguardo all'adegua-mento della rete ospedaliera regionale in ordine alle esigenze di ricovero dei detenuti, al fine di ottenere il finanziamento da parte del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

   

Art. 9
Operatività

1. La Regione, a decorrere dall'anno 2005, attua gli interventi previsti nel Progetto obiettivo di cui all'articolo 7 previa adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999.

   

Art.10
Norma finanziaria 

1. Le spese previste per la presente legge sono valutate in Euro 3.600.000 per gli anni 2005, 2006, 2007.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005, 2006, 2007 è previsto il seguente stanziamento:

UPB S12.028 - Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente

2005                          euro                 1.200.000

2006                          euro                 1.200.000

2007                          euro                 1.200.000

3. Alla stessa spesa si fa fronte con i fondi dei bilanci 2005, 2006 e 2007 di cui all'UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente.