CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 55

presentata dai Consiglieri regionali
BALIA - CALIGARIS - IBBA - MASIA

il 4 novembre 2004

Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La nostra civiltà utilizza grandi quantitativi di materie prime per produrre tutti quei manufatti che ci consentono di vivere comodamente. Questi prodotti, prima o poi, diventano rifiuti che la natura non è più in grado di assorbire, senza gravi danni, a causa della loro enorme quantità e, soprattutto, per la crescente contaminazione con sostanze inquinanti e pericolose. La logica dell'usa e getta ha determinato una serie di comportamenti e abitudini che inducono gli utenti a considerare i beni soltanto come oggetti che devono essere prodotti al più basso costo possibile, accattivanti per l'acquirente e consumati in fretta per poi disfarsene velocemente. La nostra società, oltre che la società dei consumi, è diventata quindi una società dei rifiuti.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pone degli obiettivi precisi in materia di raccolta differenziata: la quota prevista per il 2003 è pari al 35 %. A partire dal 2000 è consentito smaltire in discarica solo rifiuti inerti e rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio. Siamo ancora lontani dal raggiungimento di tali obiettivi. E la Sardegna è la regione italiana meno attenta a queste problematiche, il fanalino di coda a livello nazionale come percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti solidi urbani. Un sistema Sardegna che non funziona e che ha impedito fino a oggi di costruire una rete di raccolta e di recupero di rifiuti, impedendo di fatto di far decollare un pezzo fondamentale del tessuto economico della nostra isola.

La raccolta differenziata, è bene dirlo, non è la soluzione all'emergenza dei rifiuti, in quanto anche una sua completa attuazione potrà solo attenuare e non impedire l'acuirsi del problema. E' comunque necessario aumentare gli sforzi su questo fronte. Anche se il problema da sconfiggere resta la cultura dell'usa e getta.

E' solo con una premessa di questo tipo che si può comprendere fino in fondo la ratio di questa proposta di legge, che mira a introdurre in Sardegna una serie di norme comportamentali per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali. Più carta riciclata sulle scrivanie della pubblica amministrazione, dunque. A partire proprio dagli uffici della Regione, e in particolare del Consiglio regionale della Sardegna, dove il consumo di carta raggiunge livelli insostenibili e dove lo spreco sembra non avere limiti.

Un problema di coscienza ma anche di contenimento e razionalizzazione dei costi, nel pieno rispetto dei principi di una buona e corretta amministrazione della resa pubblica. Anche perché la quantità di carta che finisce ogni giorno nei cestini è destinata ad essere smaltita insieme all'indistinto corpo dei rifiuti solidi urbani. Lo scopo della presente legge è appunto di invertire questa tendenza, dando finalmente applicazione alle norme esistenti in materia e cercando di sensibilizzare tutti coloro che lavorano negli uffici pubblici regionali ad avere maggior rispetto per un bene che, malgrado l'avvento delle nuove tecnologie, continua a essere uno strumento di lavoro indispensabile.

Una proposta di legge che ha come destinatari gli uffici della regione, delle amministrazioni pubbliche di enti strumentali o comunque istituiti dalla regione con uffici operanti nel territorio. Uffici che avranno l'obbligo di coprire il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata che viene determinata in almeno il 40% del fabbisogno nel primo anno, il 60% nel secondo e nel terzo anno e il 70% a partire dal quarto anno. Ai fini della presente legge per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzanti materiali di recupero senza utilizzo di paste di legno o cellulose vergini.

Gli uffici dovranno inoltre dotarsi di apparecchiature predisposte all'utilizzo di tale tipo di carta, in occasione di sostituzione delle apparecchiature di fotoriproduzione e di ricezione di telefax. Le stesse Amministrazioni pubbliche devono assicurare la raccolta differenziata della carta usata negli uffici e assumere iniziative di informazione e sensibilizzazione del proprio personale. Una rivoluzione importante che cambierà sicuramente le abitudini del personale nella direzione di un consumo responsabile.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, detta norme per l'utilizzo della carta riciclata nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

   

Art. 2
Uffici destinatari e definizione di carta riciclata

1. Le norme della presente legge si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti strumentali o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio sardo.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzanti materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.

   

Art. 3
Utilizzazione della carta riciclata e adeguamento apparecchiature

1. Gli uffici di cui all'articolo 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:

a) almeno il 40 per cento del fabbisogno nel primo anno;

b) almeno il 60 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;

c) almeno il 70 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.

2. Gli uffici di cui all'articolo 2 provvedono a dotare i propri uffici di apparecchiature per la fotoriproduzione e la ricezione di telefax predisposte all'utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti.

   

Art. 4
Raccolta differenziata

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.

2. La carta raccolta è conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.

   

Art. 5
Informazione del personale e comunicazioni annuali sull'attività svolta

1. La Regione Autonoma della Sardegna e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:

a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Sardegna nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.

   

Art. 6
Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Sardegna.