CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 54/B


presentata dai consiglieri regionali

PISU - AMADU - CALIGARIS - SANJUST - CASSANO - CERINA - FADDA Paolo
FLORIS Vincenzo - FRAU - SANNA Franco - SANNA Simonetta

il 3 novembre 2004

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CORECOM)

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La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha determinato una revisione del ruolo e dei compiti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che dall'articolo 1, comma 13, di detta legge vengono ridefiniti quali Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM).

La Sardegna è rimasta la sola regione, insieme al Trentino-Alto Adige, a non aver ancora istituito il nuovo organismo. Infatti la relativa proposta di legge, presentata a firma di tutti i componenti della Seconda Commissione nel marzo 1999, quando mancavano pochi mesi al termine dell'undicesima legislatura, non è mai approdata in Aula. Ripresentata nel febbraio del 2000, sempre a firma di tutti i componenti della Commissione, la proposta di legge è stata esitata dalla Commissione a maggioranza nel novembre del 2000 ma, non essendo mai stata discussa dall'Aula, è nuovamente decaduta per fine legislatura.

Si ritiene ora opportuno riproporre il medesimo testo esitato dalla Commissione nel 2000, al fine di disporre di un utile punto di partenza per l'esame in Commissione ed in Aula, che si auspica possa essere sollecito e finalmente conclusivo, consentendo così anche alla Sardegna di disporre di un organismo pienamente idoneo a svolgere quelle nuove funzioni decentrate sul territorio di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni che non potevano essere previste all'atto dell'istituzione del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo (CORERAT), di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7.

Si ricordi inoltre, al fine di meglio apprezzare l'urgenza dell'esame della presente proposta di legge, che - secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) - il CORERAT attualmente in carica scade il 10 gennaio 2005 e, in mancanza di novità, deve essere rinominato secondo le norme vigenti. Si ricordi ancora che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, alla nomina dei membri del CORERAT dovrà tassativamente provvedere, nei tre giorni antecedenti il 24 febbraio 2005, data della sua definitiva decadenza, il Presidente del Consiglio regionale nell'esercizio dei poteri sostituivi attribuitigli dalla legge regionale n. 11 del 1995.

La proposta di legge comprende una prima parte in cui sono definiti la composizione del CORECOM per la Sardegna (limitata a cinque membri, compreso il Presidente), il procedimento di nomina dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (prevedendo il totale coinvolgimento del Consiglio, con garanzia del ruolo della minoranza), la durata dell'organo, le incompatibilità (riproponendo i rigorosi criteri previsti dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 1999) e le cause di decadenza dei componenti.

Apposita norma disciplina l'aspettativa, obbligatoria per Presidente e Vice Presidente, mentre gli altri componenti del CORECOM - se occupati - hanno diritto a permessi retribuiti.

La seconda parte della proposta di legge individua all'articolo 8 le funzioni proprie del CORECOM, vale a dire quelle attribuitegli dalla Regione. L'articolo successivo riguarda invece il conferimento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle competenze delegate ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 249 del 1997.

Gli articoli 10 e 11 regolamentano i rapporti tra CORECOM ed organi, uffici ed enti regionali, nonché la generalità dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni o comunque interessati al medesimo.

Nella terza parte della proposta di legge sono infine previste norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

Si prevede a tal proposito che il CORECOM si doti, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento interno.

Si dispone infine che entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenti al Consiglio, alla Giunta regionale - e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni delegate - il programma di attività per l'anno successivo e che entro il 31 marzo di ogni anno riferisca agli stessi soggetti sul sistema delle comunicazioni nella regione, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

FRAU, Presidente e relatore - RANDAZZO Vittorio, Vice presidente - CALIGARIS, Segretario - CASSANO, Segretario - CALLEDDA - LA SPISA - MARRACINI - MELONI - SANNA Franco - SANNA Simonetta
pervenuta il 9 luglio 2008

La Regione Sardegna è l'unica regione italiana a non aver ancora istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) la cui previsione normativa era contenuta nella legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale legge, al comma 13 dell'articolo 1, prevedeva l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, attraverso cui l'Autorità nazionale, riconosceva le esigenze di decentramento sul territorio delle proprie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione e che, proprio per questo motivo, qualificava i comitati regionali come organi territoriali funzionali all'Autorità nazionale.

La presente proposta di legge nasce dunque come risposta, seppure tardiva, a questa previsione normativa che consente, tra l'altro, di rispondere all'urgenza e alla necessità di salvaguardare alcuni importanti diritti dei cittadini sardi, che in assenza del CORECOM, non possono trovare adeguata difesa (tutela dei minori, diritto di rettifica, conciliazioni in materia di telefonia).

Occorre preliminarmente rispondere alla domanda sul "perché" istituire il CORECOM in Sardegna e la risposta non può essere rappresentata dalla mera necessità di aderire ad un adempimento formale, peraltro più volte sollecitato dall'Autorità nazionale di garanzia nelle comunicazione. Le motivazioni che stanno alla base dell'adozione della legge oggi all'esame dell'Aula devono essere vere e sostanziali e trasformarsi in un effettivo vantaggio per la collettività sarda.

Sicuramente decentrare le funzioni dell'Autorità nazionale a livello territoriale significa portarle più vicino alla realtà locale e questo dà una maggiore garanzia sulla conoscenza delle problematiche e dei bisogni del cittadino. Ed è proprio a livello territoriale che il CORECOM può rivestire un ruolo di notevole importanza attraverso la salvaguardia e la garanzia dell'emittenza locale, vera espressione del pluralismo ed estrinsecazione delle specificità e dei valori identitari della nostra Regione.

La particolare configurazione giuridica del Comitato, che limitatamente alle funzioni delegate è funzionalmente dipendente dall'Autorità nazionale, ma che nel contempo ha una dipendenza strutturale dalla Regione, spesso ha ingenerato dubbi, perplessità, ma anche qualche equivoco rispetto alla natura, ai compiti e al ruolo che questo organismo dovrebbe rivestire nella nostra Regione.

Questo spiega probabilmente il lungo iter legislativo di questa tormentata proposta di legge cominciato nel lontano 1999 attraversando, con la presente, ben tre legislature e ha avuto il suo epilogo nel 2006 quando, per la prima volta, la Commissione ha esitato una proposta di legge che pur essendo stata trasmessa all'esame dell'aula da questa è stata rinviata alla Commissione competente per un'ulteriore istruttoria. Il nodo fondamentale della discussione ha riguardato, fondamentalmente, il ruolo da attribuire al Comitato nell'ambito della regione Sardegna generando posizioni anche molto differenti, che possono essere così sintetizzate:
- adozione di una legge regionale di mera attuazione della citata legge n. 249 del 1997 per consentire alla nostra Regione l'utilizzo delle deleghe da parte dell'Autorità nazionale;
- esercizio della potestà legislativa in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 117, 3° comma, della Costituzione, con l'adozione di una legge regionale di sistema in materia di comunicazioni e in questa prevedere l'istituzione del CORECOM;
- istituzione del CORECOM con l'attribuzione di un ruolo autonomo rispetto all'Autorità nazionale che viene identificato non già come organismo funzionale della prima ma come autorità regionale autonoma in materia di comunicazioni.

La Commissione nel marzo di quest'anno, ha valutato, a seguito del rinvio da parte dell'Assemblea, di affidare la formulazione di nuovo testo ad una sottocommissione col mandato di esplorare le varie soluzioni di sopra prospettate e di proporre alla Commissione una nuova formulazione che, pur prevedendo la dipendenza funzionale dall'Autorità nazionale seppure limitatamente alle funzioni delegate, ponesse le basi per far evolvere il CORECOM verso un organismo titolare di funzioni regionali in materia di comunicazioni .

Nel lavorare al nuovo testo la sottocommissione ha necessariamente tenuto conto delle disposizioni nazionali per l'istituzione di questo organismo ed ha analizzato in maniera attenta e approfondita la normativa delle altre regioni dove i CORECOM sono operativi da diversi anni. Tale analisi è risultata di grande utilità in considerazione del fatto che partire per ultimi poteva costituire un vantaggio rispetto alle esperienze maturate in questi anni nelle altre Regioni. Si è tenuto inoltre conto delle nuove prospettive che stanno emergendo a livello nazionale dove esecutivi regionali, assemblee legislative e coordinamento nazionale dei CORECOM discutono, in un apposito tavolo tecnico, in merito al ruolo delle Regioni e dei CORECOM. Tali confronti approderanno, molto probabilmente, ad una nuova definizione delle materie delegabili dall'Autorità nazionale ai CORECOM regionali ed è sicuramente in quella sede ( della Conferenza Stato-Regioni) che andrebbe eventualmente esercitata la nostra specificità.

La soluzione individuata non solo permetterà al CORECOM Sardegna l'immediata operatività e la pronta attivazione delle funzioni che verranno concordate con l'Autorità nazionale, ma ha, allo stesso tempo, previsto forme e procedure che consentiranno alla Regione, con propria legge e nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, 3° comma, della Costituzione, di caratterizzare maggiormente il CORECOM quale strumento di garanzia e tutela dell'identità e della specificità sarda a livello nazionale. Tale potestà potrà essere esercitata dalla Regione rivendicando allo Stato maggiori spazi per l'esercizio della propria autonomia che però non potrà prescindere dall'imponente stratificazione normativa sia a livello statale che, soprattutto, comunitario.

Va anche detto che la ricerca dell'autonomia non passa certamente dalle vuote enunciazioni di principio inserite nelle norme di legge, ma va conquistata e difesa nelle apposite sedi istituzionali di confronto con lo Stato, prima fra tutte la Conferenza Stato-Regioni, all'interno della quale può trovare spazio la contrattazione con l'Autorità di garanzia nelle comunicazione e quindi con lo Stato anche con riguardo al ruolo della Regione in materia di comunicazioni.

L'articolato è stato oggetto di una serie di audizioni con tutti i soggetti portatori di interessi in materia di comunicazioni (Assessore competente per materia, CORERAT, editoria, stampa, imprese televisive, associazioni dei consumatori, sindacati degli operatori, commissione pari opportunità e consigliera di parità) che hanno fornito informazioni utili per il prosieguo dei lavori, alcune delle quali hanno trovato, in sede di discussione del testo, accoglimento da parte della Commissione.

Uno dei principali punti di discussione, in considerazione della particolare natura che riveste e del tipo di tutela che fornisce, è stata la natura del comitato quale organo terzo e indipendente rispetto all'Esecutivo regionale. Questa esigenza è stata perseguita nel lavoro della Commissione, attraverso l'inserimento nel testo di una serie di garanzie che rispondono a questa finalità:
- la collocazione del CORECOM in seno al Consiglio regionale e non alle dipendenze della Giunta regionale;
- la procedura di nomina attraverso l'evidenza pubblica che prevede l'elezione dei componenti e del Presidente del Comitato da parte del Consiglio regionale con una modalità che garantisce le minoranze;
- la durata del CORECOM slegata dalla legislatura e quindi dalla maggioranza che governa in quel momento, diversamente da quanto previsto dal testo originario che invece collegava la durata del CORECOM a quella della legislatura in corso;
- le norme che sanciscono importanti incompatibilità dal punto di vista politico e da quello economico professionale e che sottolineano la necessità che i componenti e il presidente del CORECOM siano veramente indipendenti.

Va detto che da un punto di vista sostanziale, e prescindendo dalla denominazione, i comitati regionali per le comunicazioni sono organismi, che, per posizione e funzioni, possono essere assimilati alle autorità nazionali. Ciò che li qualifica, infatti, da un punto di vista giuridico, è la natura delle funzioni assegnate (di garanzia, gestione e controllo), le modalità di elezione (riservate al Consiglio regionale) e il regime delle incompatibilità a garanzia dell'indipendenza dei componenti.

In conclusione le principali peculiarità della presente proposta sono rappresentate:
1) dalla forte sottolineatura, contenuta negli articoli 1 e 2 della duplice natura del CORECOM: organo funzionale dell'Autorità, limitatamente alle funzioni delegate e organo di gestione, garanzia, supporto e consulenza della Regione per le funzioni che gli verranno attribuite con legge regionale;
2) dal riordino tra funzioni proprie e funzioni delegate con il rinvio, contenuto nel 1° comma dell'articolo 3, ad una successiva legge regionale in materia di "ordinamento della comunicazione" che preveda ulteriori funzioni proprie per il CORECOM Sardegna. Questa norma, come detto, apre la strada al potenziamento, con propria legge, di ruolo e funzioni del comitato sardo per dare finalmente un'adeguata risposta alla specificità della nostra Regione. Nella redazione degli articoli 3 e 4, che disciplinano appunto le funzioni del Comitato, si è preferito operare un richiamo dinamico delle norme che attribuiscono competenze ai CORECOM al fine di evitare di cristallizzare, in legge, funzioni che possono mutare in relazione all'evolvere della normativa. Tra le altre funzioni del CORECOM Sardegna vanno infine menzionate quelle consultive di cui la Giunta regionale può avvalersi, con la previsione, per taluni atti, del parere obbligatorio del CORECOM;
3) dal disposto dell'articolo 5 con cui si istituiscono forme di partecipazione all'attività del CORECOM di soggetti interessati alla materia delle comunicazioni. Non meno importante, l'organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza in materia di comunicazioni che dovrà divenire sede di confronto, studio e proposta in relazione alla continua evoluzione della materia;
4) dal meccanismo di nomina del CORECOM e del suo Presidente con procedura di evidenza pubblica, garanzia di partecipazione di professionalità elevate e di assoluta indipendenza dal sistema politico, istituzionale ed economico. La norma sull'elezione dei componenti del CORECOM prevede il voto limitato a 3 nomi, un metodo di elezione che garantisce le minoranze, ma anche la riserva di genere nella misura di un 1/3 dei componenti del Comitato. Merita altresì di essere menzionata, come norma innovativa al pari di quella che assicura la rappresentanza di genere, anche quella che prevede, in caso di parità di voti, che venga eletto il più giovane di età. Per quanto riguarda il divieto di rielezione, contenuto nel testo dei proponenti, si è valutata l'opportunità di prevedere la non immediata rielezione di coloro che abbiano svolto l'incarico per cinque anni, con il limite massimo di due mandati. Va infine menzionata la norma che prevede che in caso di scadenza naturale del CORECOM negli ultimi tre mesi della legislatura la nomina avvenga da parte del nuovo Consiglio regionale;
5) in merito al sistema previsto dall'articolo 10 per l'indennità di carica, si è ritenuto di ancorare tali emolumenti alla legge regionale n. 20 del 1995 (che disciplina le indennità degli amministratori degli enti regionali) e non alle indennità dei consiglieri regionali come previsto nella proposta originaria.

La Commissione ha proceduto all'approvazione finale della proposta di legge, dopo aver acquisito il parere finanziario della Terza Commissione, in data 2 luglio 2008 ottenendo i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza e dell'On. Caligaris.

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La Terza Commissione, nella seduta del 1° luglio 2008, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Sardegna.

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sardegna e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento al fine di assicurare a livello territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

 

Art. 2
Natura

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sardegna, di seguito denominato CORECOM, è organo di consulenza, supporto, gestione e garanzia della Regione per le funzioni a essa attribuite dalle leggi statali e regionali nel settore delle comunicazioni.

2. Il CORECOM, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 3
Funzioni proprie

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, dello Statuto regionale, delle norme nazionali e comunitarie in materia di informazione e comunicazione, con legge regionale, attribuisce al CORECOM compiti e funzioni proprie.

2. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreché quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

3. La Giunta regionale è tenuta a consultare il CORECOM:
a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.

4. I pareri di cui al precedente comma si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.

5. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.

6. Gli organi regionali possono delegare al CORECOM, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di principi e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

 

Art. 4
Funzioni delegate

1. Il CORECOM esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni ulteriore atto dell'Autorità.

2. Il CORECOM esercita le funzioni delegate, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento dei compiti ad essa affidati sull'intero territorio nazionale.

3. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità, il CORECOM può ricorrere a tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse finanziarie assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio.

 

Art. 5
Forme di collaborazione e consultazione

1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni su singoli atti e pareri demandati dalla presente legge, con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito delle comunicazioni, e in particolare con:
a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale;
c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni;
d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell'informazione;
e) l'ordine dei giornalisti;
f) le associazioni degli utenti;
g) gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria;
h) la commissione pari opportunità;
i) il difensore civico;
l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il CORECOM organizza, anche in collaborazione con la Regione e con cadenza biennale, una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi.

3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.

 

Art. 6
Composizione, nomina e durata in carica

1. Il CORECOM è composto da cinque componenti compreso il Presidente, scelti tra persone che possiedano documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

2. I componenti del CORECOM durano in carica cinque anni, non sono immediatamente rieleggibili e comunque per non più di due mandati.

3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni le candidature alla carica di componente del CORECOM.

4. La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita dalla Presidenza del Consiglio regionale che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti per la nomina e invia, per conoscenza, la relativa documentazione alla commissione consiliare competente per materia.

5. Entro i successivi venti giorni, il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi, elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo.

6. Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante votazione a scrutinio segreto, all'elezione tra di essi del Presidente del CORECOM. È eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più giovane di età.

7. Il decreto di nomina del Presidente e dei componenti del CORECOM è emanato dal Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale informa della nomina del CORECOM l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il CORECOM, il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Durante il periodo di proroga straordinaria il CORECOM conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni. Trascorso tale periodo decorre la proroga ordinaria di cui all'articolo 9, comma 9.

9. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale, provvede, entro venti giorni dal determinarsi della vacanza, agli adempimenti necessari all'elezione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un nuovo componente scelto tra quelli già ritenuti idonei ai sensi del comma 4, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui al comma 2 non si applica al componente che abbia svolto la funzione per un periodo inferiore ad un anno.

10. Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del CORECOM o dal determinarsi della vacanza, senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del nuovo organismo o al reintegro della vacanza, provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio regionale nei successivi quindici giorni.

 

Art. 7
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:
a) lo rappresenta e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;
c) sulla base dei criteri deliberati dal Comitato, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l'attività degli uffici di segreteria;
d) presenta, previa deliberazione del Comitato, la proposta di dotazione organica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
e) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente del CORECOM più anziano di età.

 

Art. 8
Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico anche non economico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali;
b) economico-professionali: proprietario, amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione e consulenza attivi con i soggetti sopra citati. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione incompatibilità.

2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità.

 

Art. 9
Decadenza e dimissioni

1. I componenti del CORECOM decadono qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8.

2. I componenti del CORECOM decadono, altresì, qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero almeno alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

3. La causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro venti giorni ovvero, nel caso di incompatibilità, a far cessare la causa entro il medesimo termine.

4. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale le cause di decadenza di cui sia a conoscenza.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, nei successivi venti giorni, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e al presidente dell'Autorità.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del comitato.

8. Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, per il tramite del presidente del comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, ad attivare le procedure per la sostituzione dei componenti dimissionari, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale. I componenti dimissionari restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.

9. Nel caso in cui, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza della nomina o dal determinarsi della vacanza, il Presidente del Consiglio regionale non abbia provveduto ad attivare le procedure di rinnovo o alla copertura della vacanza stessa, i componenti in scadenza o il componente dimissionario decadono automaticamente dall'incarico.

 

Art. 10
Indennità di carica e rimborsi

1. Al presidente del CORECOM compete un'indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura determinata dall'articolo 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Agli altri componenti del CORECOM compete, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 20 del 1995, un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante al presidente.

3. Al presidente e ai componenti collocati in aspettativa senza assegni compete, inoltre, un'eventuale maggiorazione dell'indennità di carica, sino alla concorrenza massima del 30 per cento del trattamento economico spettante nell'amministrazione di provenienza.

4. Al presidente e ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute, si recano in località diverse da quelle di residenza, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.

 

Art. 11
Aspettative

1. Al presidente del CORECOM si applica l'istituto dell'aspettativa non retribuita previsto dalle disposizioni vigenti.

2. L'aspettativa si applica, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CORECOM.

3. Al presidente non collocato in aspettativa e ai componenti del CORECOM si applicano le disposizioni sull'assenza giustificata dal luogo di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 12
Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del CORECOM sono disciplinati, per quanto non direttamente disposto dalla legge, con un regolamento interno approvato dal Comitato a maggioranza assoluta entro trenta giorni dal suo primo insediamento, sentita la Commissione consiliare competente per materia e l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

2. Il regolamento disciplina:
a) l'organizzazione generale del CORECOM, le modalità di convocazione delle riunioni e delle votazioni;
b) le forme di pubblicità dell'attività del CORECOM prevedendo la più ampia e tempestiva divulgazione dell'ordine del giorno e degli esiti delle sedute;
c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione;
d) le norme etiche di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti del CORECOM.

 

Art. 13
Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni del CORECOM sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, alla Commissione consiliare competente in materia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito internet del CORECOM nonché, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.

 

Art. 14
Personale

1. Il CORECOM è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura organizzativa posta alle sue dirette dipendenze e dotata di piena autonomia operativa. Esso si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), la dotazione organica del CORECOM è proposta dal Presidente e approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Il personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, è assegnato alla struttura di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza.

3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attività e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può inoltre acquisire prestazioni di lavoro per esigenze di carattere occasionale e che richiedano professionalità non presenti tra il personale del Consiglio regionale, compresa la consulenza di soggetti o organismi, pubblici o privati, di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni. Resta esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

Art. 15
Programma di attività
e relazione sull'attività svolta

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo unitamente al relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della competente commissione consiliare, esamina ed approva il programma.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in Sardegna;
b) un resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il CORECOM, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli opportuni strumenti informativi, garantisce la massima pubblicità del programma di attività, della relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.

 

Art. 16
Dotazione finanziaria

1. Sulla base del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 15, il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di risorse vincolate all'esercizio delle stesse, concordate con l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in sede di convenzione.

3. Le risorse assegnate al CORECOM ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

 

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede ad attivare le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti del CORECOM entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora tale data cada nei tre mesi antecedenti la scadenza della legislatura i suddetti termini decorrono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (CORERAT) in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti e del Presidente del CORECOM.

3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT.

 

Art. 18
Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7 (Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1983, n. 28 e del Reg. 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo).

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 250.000 per l'anno 2008 e in euro 400.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2008 euro 250.000
2009 euro 400.000
2010 euro 400.000
2011 euro 400.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL Parte corrente
2008 euro 250.000
2009 euro 400.000
2010 euro 400.000
2011 euro 400.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB S01.01.001 del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

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TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 54

 

Art. 1
Finalità

1. In attuazione del comma 13 dell'articolo 1, della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CORECOM).

 

Art. 2
Composizione, elezione, durata

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a tre quinti, il CORECOM, composto da cinque membri scelti tra esperti nel settore della comunicazione.

2. Dopo l'elezione dei cinque componenti del CORECOM, il Consiglio regionale elegge il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione avviene con un'unica scheda sulla quale può essere indicato un solo nome: il più votato è eletto Presidente, il secondo votato è eletto Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il CORECOM entro 30 giorni dall'elezione e provvede ad informare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'avvenuta elezione e dell'insediamento.

4. Il CORECOM dura in carica per la legislatura e i suoi membri non sono rieleggibili.

5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Al componente del CORECOM che subentri quando manca meno di un anno alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rielezione.

 

Art. 3
Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un Consiglio o di una Giunta regionale, provinciale o comunale;
b) presidente o direttore - di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali - di ente pubblico economico e non;
c) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, ovvero titolare di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
e) dipendente regionale.

 

Art. 4
Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il CORECOM;
b) determina l'ordine del giorno delle sedute;
c) convoca il CORECOM e ne presiede le sedute;
d) sottoscrive i verbali delle sedute;
e) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

Art. 5
Decadenza

1. I componenti del CORECOM decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del CORECOM medesimo, a tre sedute consecutive.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, procede alla contestazione. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare i casi di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, quelli di cui al comma 2.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 6
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del CORECOM medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica sino alla prima seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi eletti.

 

Art. 7
Aspettativa

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente e al Vice Presidente del CORECOM si applica l'istituto dell'aspettativa previsto dall'apposita normativa.

2. Ai componenti del CORECOM si applicano le disposizioni normative relative all'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare ai lavori del CORECOM e per l'esercizio del mandato.

 

Art. 8
Funzioni proprie

1. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ambito di cui al comma 1 il CORECOM:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui alla lettera a);
c) svolge attività di informazione e consulenza a favore dei concessionari radiotelevisivi privati in merito alle disposizioni emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in occasione delle competizioni elettorali; segnala all'Autorità le violazioni delle disposizioni medesime, anche da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui al comma 9 dell'articolo 3, della Legge n. 249 del 1997;
e) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
f) esprime ogni parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) segnala all'Autorità le violazioni della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
h) provvede al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
i) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.

 

Art. 9
Funzioni delegate

1. Al fine di assicurare funzioni di governo, di garanzia e di controllo decentrate sul territorio in tema di comunicazioni, il CORECOM è funzionalmente organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il CORECOM esercita le competenze che gli sono delegate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante la stipula di apposita convenzione, sottoscritta dai Presidenti dell'Autorità e del CORECOM, sentita la Commissione consiliare competente, nella quale sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

3. Al CORECOM possono essere delegate tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni, che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla Legge n. 249 del 1997.

 

Art. 10
Rapporti con altri organi

1. Il CORECOM è tenuto a trasmettere, entro dieci giorni dall'adozione, le proprie deliberazioni ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione.

 

Art. 11
Forme di partecipazione

1. Il CORECOM promuove ed attua idonee forme di partecipazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati alle comunicazioni e promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni.

 

Art. 12
Sede e funzionamento

1. Il CORECOM ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza e definita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM medesimo.

2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il CORECOM può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 13
Regolamento interno

1. Per la sua organizzazione interna il CORECOM si dota, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale e trasmesso al Presidente della Regione, all'Assessore regionale e al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Tra le altre norme organizzative, il regolamento disciplina le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione e prevede altresì norme etiche di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

 

Art. 14
Programmazione dell'attività e relazione annuale

1. Il CORECOM presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, alla Giunta regionale, all'Assessorato regionale ed alla Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione il programma delle attività previste per l'anno successivo. Analoga relazione deve presentare, entro lo stesso termine, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate e con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta ai soggetti sopraindicati la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al conto consuntivo; presenta inoltre la relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali.

3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, la relazione conoscitiva, quella sull'attività svolta e il programma annuale di attività.

 

Art. 15
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e al Vice Presidente del CORECOM è corrisposta un'indennità mensile di funzione la cui entità è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al trenta e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Al Presidente e al Vice Presidente, collocati in aspettativa senza assegni nelle rispettive amministrazioni di provenienza, compete una maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico in godimento.

2. Agli altri componenti del CORECOM è corrisposta un'indennità mensile di funzione la cui entità è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

3. Ai componenti del CORECOM che risiedono o che hanno la propria sede abituale di lavoro ad una distanza di almeno quaranta chilometri dal luogo di riunione del CORECOM sono dovuti, per ogni giornata di seduta, oltre il compenso di cui ai commi 1 e 2, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

 

Art. 16
Norma transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del CORECOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Nelle more, le funzioni del CORECOM sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (CORERAT) in carica.

2. Tutti i riferimenti al CORERAT contenuti nella legislazione regionale vigente sono da intendersi fatti al CORECOM.

3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi posti in essere dal CORERAT.

 

Art. 17
Abrogazione

1. La legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, è abrogata.

 

Art. 18
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nei limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento del CORERAT.