CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 52

presentata dai Consiglieri regionali
MARRACINI - ATZERI - PISANO - OPPI - SALIS - SERRA - PINNA - FADDA Paolo - LIORI - LICHERI

il 27 ottobre 2004

Limiti ai mandati dei sindaci dei comuni della Sardegna.


RELAZIONE DEL PROPONENTE

I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabiliscono che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è immediatamente rieleggibile.

La limitazione al numero di mandati consecutivi è stata introdotta nell'ordinamento degli enti locali, contestualmente all'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, per favorire il ricambio dei gruppi dirigenti ed evitare quei negativi fenomeni di cristallizzazione che potrebbero trovare alimento nella situazione di maggior favore in cui solitamente si trovano al momento delle elezioni gli amministratori uscenti.

Applicata tuttavia indiscriminatamente a realtà molto diverse, questa misura ha creato gravi ed evidenti difficoltà in molte situazioni, nelle quali la estrema ristrettezza della platea dei possibili amministratori rende problematico individuare un ricambio adeguato.

Per questo motivo sono state presentate alle Camere, da parlamentari di tutti gli schieramenti politici, numerose proposte di legge che mirano ad attenuare o a rimuovere il limite dei due mandati per i comuni di minori dimensioni demografiche.

Tali proposte tuttavia incontrano delle difficoltà nel loro iter parlamentare. Si è ritenuto pertanto opportuno valersi della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, attribuita alla nostra Regione dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha in tal senso innovato l'articolo 3, comma primo, lettera b), dello Statuto, per intervenire a rimuovere il limite dei due mandati per i sindaci dei comuni della Sardegna fino a 5.000 abitanti.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non si applicano ai sindaci dei comuni della Sardegna aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.