CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 50

presentata dal Consigliere regionale
AMADU - OPPI-- BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO

il 26 ottobre 2004

Assegno integrativo regionale agli ex combattenti e reduci


RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'iniziativa di sottoporre alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio regionale della Sardegna la presente proposta di legge scaturisce dal giusto riconoscimento, da parte della comunità sarda, degli alti e nobili meriti verso i suoi ex combattenti e reduci per l'impegno militare, sociale e morale che hanno profuso in difesa della libertà e della democrazia della stessa Sardegna e dell'intera nazione italiana.

Il doveroso riconoscimento, da parte della comunità sarda di un assegno integrativo della pen­sione ai suoi ex combattenti e reduci, va interpretato quale premio per il grande servizio reso ai concit­tadini sardi ma anche come sostegno a queste persone che, ormai in età avanzata, vivono spesso in una condizione di effettiva necessità e disagio economico.

È anche da tenere presente che, a livello nazionale, le altre Regioni autonome hanno già deli­berato in tal senso e che la Sardegna non ha certo meno motivi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige per poter riconoscere ai propri ex combattenti e reduci il grande valore dimostrato. La "Brigata Sassari" è stata ed è l'esempio più fulgido e tangibile.

Nell'ambito della competenza prevista dall'articolo 5, conca primo, lettera b) della Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna) la Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, disporrà quindi un assegno integrativo a favore degli ex combattenti e reduci ed assimilati (appartenenti alle categorie previste dalla Legge 24 maggio 1970, n. 336) già titolari della maggiorazione reversibile del trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale).

Tale intendimento che, come detto, viene attuato in analogia con quanto disposto in altre Regioni a Statuto speciale quali il Trentino Alto Adige, (legge regionale n. 12 del novembre 1995) e la Valle d'Aosta (legge regionale n. 17 dell'agosto 2002)- è volto a riconoscere i meriti dei sardi che hanno combattuto per la libertà o che comunque hanno offerto il proprio contributo sociale e morale allo Stato Italiano.

Tuttavia, allo scopo di perseguire al meglio detta finalità e di conferire il riconoscimento a tutti coloro i quali hanno concorso in via diretta alle vicende belliche, si è ritenuto di dover assegnare il contributo integrativo non soltanto ai soggetti che godono del trattamento di pensione derivante da rapporto di lavoro, ma anche a coloro i quali godono del trattamento di pensione sociale. Pertanto, la presente proposta di legge amplia la sfera dei destinatari dell'assegno, rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali sopra richiamate, comprendendovi anche gli ex combattenti e reduci ed assimilati che siano beneficiari del solo trattamento di pensione sociale.

Passando all'analisi del testo della proposta di legge, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1:

- definisce le finalità della legge, riconoscendo agli ex combattenti (che già godono della maggio-razione reversibile del trattamento di pensione per effetto della disposizione di cui all'articolo 6 della Legge n. 140 del 1985 sopra citato) un assegno integrativo regionale mensile, in misura pari all'assegno statale;

- al comma 2 ribadisce che l'assegno integrativo regionale spetta non soltanto ai dipendenti civili dello Stato e delle altre amministrazioni, ai lavoratori dipendenti e autonomi ed agli esercenti libere professioni, ma anche ai titolari del solo trattamento di pensione sociale;

-  al comma 3 stabilisce infine la decorrenza degli effetti economici.

L'articolo 2:

- al comma 1 specifica che alla Regione, o all'ente da questa individuato, deve presentarsi l'istanza per ottenere l'assegno integrativo regionale, concesso con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1 e residenti nel territorio della Regione autonoma della Sardigna;

- al comma 2 prevede la possibilità di demandare agli enti erogatori diversi dall'Amministrazione regionale ogni adempimento necessario per l'applicazione della legge.

L'articolo 3:

-      prevede infatti che l'erogazione dell'assegno potrà essere disposta dalla Giunta regionale direttamente, oppure mediante enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o ancora mediante convenzioni con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali

- al comma 2 specifica che la competenza è della struttura amministrativa ed il provvedimento di concessione dovrà avere la forma della determinazione del dirigente competente;

- al comma 3 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti ed istituti di cui al comma 1.

L'articolo 4 rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione degli aspetti procedimentali relativi alla concessione ed all'erogazione dell'assegno, compresa la scelta in ordine alle opzioni di cui all'articolo 3. Rinvia inoltre ad apposito decreto del Presidente della Regione l'attuazione della legge medesima.

L'articolo 5 dispone la necessaria copertura finanziaria. Ai commi 1, 2 e 3 dispone le norme finanziarie per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, determinato in euro 3.900.000 per l'anno 2004 ed in euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2005.

Tenuto conto della valenza morale e civile della presente proposta di legge, si auspica che la stessa venga tempestivamente esaminata dalla competente Commissione consiliare e successivamente approvata dal Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Nell'ambito della competenza prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna) la Regione, assumendone a proprio carico il necessa­rio onere finanziario, ad istanza dell'interessato riconosce, in capo ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 336 del 24 maggio 1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) già beneficiari della maggiorazione prevista dalla Legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e dalla Legge 29 dicembre 1988, n. 544, purché residenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il diritto ad un assegno mensile integrativo reversibile.

2. L'importo dell'assegno integrativo regionale è pari alla maggiorazione di cui gli interessati già godono per effetto del disposto di cui all'articolo 6 della citata Legge n. 140 del 1985, come modificato dalla Legge 16 marzo 1987, n. 114.

3. Il diritto all'assegno integrativo regionale è altresì riconosciuto in favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste dal comma 1 anche nel caso in cui essi beneficino del solo trattamento di pensione sociale.

4. In relazione alle pensioni già in godimento, l'effetto economico della presente legge decorre dal giorno 10 gennaio 2004, mentre, in relazione ai futuri pensionamenti, l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

   

Art. 2
Istanza di concessione dell'assegno integrativo

1. L'istanza di concessione dell'assegno integrativo di cui alla presente legge è presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza sociale e assicurazioni sociali, ovvero all'ente locale a cui sarà stata trasferita o delegata la funzione, ovvero all'ente convenzionato di cui la Regione potrà avvalersi ai sensi dei commi successivi.

2. A tali soggetti sarà altresì demandato ogni adempimento in ordine all'applicazione della presente legge, fatte salve in capo all'organo esecutivo regionale le competenze di cui all'articolo 4.

   

Art. 3
Modalità di erogazione dell'assegno integrativo

1.La Regione provvede all'erogazione dell'assegno regionale integrativo mensile:

a) direttamente attraverso i propri uffici;

b) avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;

c) avvalendosi degli istituti, enti pubblici nazionali ed organizzazioni operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

2. Nel caso in cui la Regione provveda direttamente all'erogazione, l'assegno integrativo regionale è concesso con determinazione dirigenziale, su domanda degli interessati.

3. L'eventuale utilizzazione degli enti ed istituti previsti al comma 1, lettera b) e c), è disciplinata attraverso apposite convenzioni, le quali potranno altresì prevedere, a favore dei medesimi, la messa a disposizione di personale regionale per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge. In tal caso, per le procedure di erogazione degli assegni integrativi, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, degli istituti, enti pubblici ed organizzazioni disciplinati con Legge dello Stato, che corrispondono benefici a favore dei combattenti e reduci.

   

Art. 4
Rinvio ai provvedimenti regolamentari

1. L'attuazione della presente legge verrà disciplinata con apposito decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo alla concessione e all'erogazione dell'assegno regionale integrativo.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 3.900.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004 - 2006 sono approvate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.06

FNOL

2004                          euro                 3.900.000

2005                          euro                 3.900.000

2006                          euro                 3.900.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6.

In aumento

10 - LAVORO

UPB S10.038

2004                          euro                 3.900.000

2005                          euro                 3.900.000

2006                          euro                 3.900.000

3. Le spese previste dalla presente legge gravano sulla UPB S10.038 del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.