CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 49

presentata dal Consigliere regionale
URAS

il 22 ottobre 2004

Interventi urgenti per l'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il Ministero del lavoro non ha provveduto né al rinnovo della Commissione regionale per l'impiego (C.R.I.) né alla sua proroga con carattere d'urgenza nella attuale composizione.

Ad oggi sono quindi bloccate tutte le procedure di cui la C.R.I. è competente, ad incominciare da quelle relative alla messa in mobilità di lavoratori espulsi dal sistema produttivo. Questi lavoratori (pare che gli interessati siano, per il momento, già 300, ma sicuramente aumenteranno nel prossimo futuro) non percepiranno quindi gli assegni di mobilità, per chi sa quanto tempo ancora.

Tutto questo è frutto, nello specifico, dell'assenza di una iniziativa urgente del Ministero, peraltro sollecitata dagli uffici periferici dello stesso dicastero. Ma è anche il risultato della mancata approvazione della legge regionale sui servizi per l'impiego, che avrebbe dovuto, già dalla passata legislatura e per obbligo di legge, regolamentare in Sardegna il nuovo regime del collocamento e degli ammortizzatori sociali.

Sindacati e associazioni datoriali hanno giustamente espresso la propria preoccupazione.

Non c'è più tempo da perdere.

Diversi gruppi consiliari hanno presentato proposte di legge per l'istituzione dei servizi per l'impiego, che ai sensi delle norme di attuazione dello statuto, sono attribuiti alle Province, unitamente al personale attualmente in servizio presso le sedi provinciali e circoscrizionali del Ministero del lavoro. Una riforma di decentramento di grande importanza che, non può ancora una volta trasformarsi in una riforma incompiuta, a causa di vecchie incrostazioni burocratiche e neo-centralistiche sempre presenti nella Regione.

Nelle more dell'esame di tali proposte e della definitiva approvazione della legge, può essere adottata, con tutta urgenza, una disposizione legislativa che attribuisca le competenze già assegnate alla C.R.I., al Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, peraltro presieduto dall'Assessore del lavoro e composto da sindacati e datori di lavoro, come la stessa C.R.I.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art.1
Oggetto

1. In armonia con i principi dell'ordina-mento dell'Unione Europea e dello Stato, le funzioni amministrative e le competenze già attribuite alla Commissione regionale per l'impiego (C.R.I.) sono esercitate dal Comitato del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.

2. Alle funzioni e ai compiti di segreteria necessari allo svolgimento delle predette competenze provvede la direzione dell'Agenzia regionale del lavoro, tramite i propri uffici. Nelle more di una definitiva regolamentazione di tale materia, da adottarsi in sede di approvazione di una specifica ed organica legge di riforma dei servizi dell'impiego e delle politiche attive del lavoro, la stessa direzione provvede, su specifico mandato e secondo direttive della Giunta regionale, alle attività concernenti l'acquisizione, verifica e istruzione degli atti già di competenza dell'Ufficio regionale del lavoro.

   

Art.2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente norma, valutati in euro 50.000 per l'anno 2004, si provvede a valere su apposita UPB dell'Agenzia regionale del lavoro di nuova istituzione.

2.Nel bilancio della Regione per l'anno 2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006        Fondo nuovi oneri legislativi

2004                     euro                      50.000

In aumento

10 - LAVORO

UPB S10.024        Politiche attive del lavoro - Parte corrente

2004                     euro                      50.000