CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 48

presentata dal Consigliere regionale
VARGIU - CASSANO - DEDONI - PISANO

il 21 ottobre 2004

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici, locali e tipici


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il complessivo miglioramento delle condizioni di qualità della vita che si è realizzato nei Paesi più sviluppati pone oggi problemi sempre più complessi per garantire il mantenimento degli attuali standard e per consentirne l'ulteriore progresso. 

E' infatti sempre più diffusa la piena consapevolezza che la salute dell'individuo discende da molteplici fattori, tra i quali rivestono primaria importanza tutti quelli legati alla salubrità dell'ambiente e agli interscambi tra l'ambiente e l'uomo.

Appare in tal senso evidente l'importanza degli apporti alimentari, sia per quanto attiene al diretto consumo da parte dell'uomo, che per l'utilizzo nell'allevamento delle specie animali destinate alla macellazione.

La congruità qualitativa e quantitativa degli apporti nutrizionali, paradossalmente oggi forse più che in passato, rappresenta una battaglia delle società più evolute, che devono compendiare le esigenze del progresso tecnologico e della redditività del comparto agricolo con l'obbligo primario di salvaguardare la salute della popolazione.

L'opinione pubblica appare infatti sempre più attenta al rischio delle sofisticazioni alimentari e sempre più sconcertata dai ricorrenti scandali nel settore: il vino al metanolo, l'uva al piombo, la diossina nelle verdure, l'acqua non potabile nelle condutture urbane, la stessa malattia della "mucca pazza" introducono incontrollabili elementi di angoscia tra la gente e pongono dubbi sulla reale efficacia dei meccanismi di controllo della qualità dei prodotti alimentari e, talora, sulla loro stessa commestibilità.

A tali ben noti problemi si aggiunge oggi la disputa sull'utilizzo degli organismi geneticamente modificati che, da un lato vengono presentati come un'arma formidabile per combattere la fame nel mondo, ma dall'altro, in assenza di conferme scientifiche, rischiano di diventare un boomerang per la salute delle popolazioni che venissero private di adeguate protezioni di controllo e di verifica.

E' per questo che la presente proposta di legge, ben lungi dall'introdurre toni da crociata contro gli organismi geneticamente modificati (d'ora in avanti OGM), sottolinea invece la necessità di adottare in merito ogni indispensabile principio di precauzione, a tutela del diritto alla salute del cittadino.

Tale necessità di tutela appare particolarmente necessaria in Sardegna ove la scommessa sullo sviluppo turistico e sulla agricoltura biologica rende ancora più viva la esigenza di garantire la diffusione ubiquitaria di un vero e proprio marchio di qualità biologica per i prodotti sardi, tranquillizzando quell'ampia fascia di consumatori (residenti e turisti) che diffida degli OGM ed è comunque disponibile ad un sacrificio finanziario nell'alimentazione quotidiana, se finalizzato alla maggior sicurezza.

E' infatti assai diffusa in ambito scientifico la consapevolezza che l'utilizzo degli OGM introduce inquietanti interrogativi ai quali ancor oggi non è stata data una risposta definitiva.

Modificare il corredo genetico di una specie animale o vegetale significa introdurre varianti che non discendono dai meccanismi della selezione naturale all'interno dei cromosomi di quella specie, di fatto creando mutanti della specie o specie assolutamente nuove, con possibili commistioni di geni vegetali e animali i cui effetti a distanza sono ignoti a tutti e potrebbero andare in direzione opposta rispetto alla buone intenzioni degli attuali sperimentatori.

Non può inoltre essere taciuto come l'applicazione alla materia vivente del diritto industriale e del diritto di proprietà sulle merci, che deriva dalla creazione di specie geneticamente modificate, sottenda il rischio che le nuove specie animali e vegetali siano coperte da brevetto e, come tali, esclusiva proprietà delle aziende che le hanno prodotte e che in questo modo possono pericolosamente estendere il loro diritto a fasce sempre più ampie di materia vivente.

La disciplina dell'utilizzo degli OGM è dunque un argomento che introduce un numero assai elevato di problemi, etici, medici e di sicurezza sociale a cui oggi è assai difficile dare risposte dogmatiche, in termini di assoluta certezza.

La presente proposta di legge non vuole dunque essere portatrice di filosofie etiche immodificabili, né vuole opporsi alla ricerca e al progresso scientifico, ma anzi, mirando ad introdurre meccanismi di precauzione ed attenzione fondati sul costante monitoraggio, sceglie di investire sulla qualità dell'innovazione tecnologica, l'unica che garantisce contemporaneamente il progresso scientifico e la salute fisica delle popolazioni.

In particolare, con l'articolo 1 si stabiliscono gli obiettivi della legge, volti alla tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio, della qualità delle sue produzioni agro-alimentari. A tale scopo, la Regione disciplina coltivazioni, allevamenti e sperimentazioni di OGM. Inoltre l'Ente promuove iniziative conoscitive e di comunicazione relative ai rischi degli OGM e favorisce la produzione e il consumo dei prodotti agricoli biologici, insieme alla riconversione in senso multifunzionale dell'agricoltura regionale.

L'articolo 2 ribadisce come ogni intervento in materia da parte della Regione debba comunque essere informato al principio di precauzione. Esso disciplina inoltre l'istituzione della Commissione scientifica di monitoraggio sugli OGM, con il primario obiettivo di garantire piena tutela della salute dei cittadini e ribadisce l'impegno della Regione sarda nel mantenimento delle biodiversità e nella difesa delle colture tradizionali e della loro diversificazione.

L'articolo 3 individua le aree in cui è fatto divieto di coltivare gli OGM.

L'articolo 4 esclude dai finanziamenti regionali e dai marchi di qualità le aziende che utilizzano gli OGM.

L'articolo 5 riguarda gli obblighi di pubblicità sulla presenza di OGM, a tutela dell'informazione del consumatore e disciplina l'istituzione dell'Albo degli esercizi commerciali che rinunciano alla vendita di prodotti contenenti OGM.

L'articolo 6 impegna la Regione nella ricerca scientifica in agricoltura, evitando le  sperimentazioni sugli OGM.

L'articolo 7 disciplina le informazioni ai comuni sulle sperimentazioni transgeniche ed incentiva la rinuncia da parte dei comuni alla concessione delle autorizzazioni. 

L'articolo 8 vieta la somministrazione di cibi contenenti OGM nei servizi di ristorazione collettiva.

L'articolo 9, nell'ambito della normativa vigente, sottolinea il valore preminente nell'aggiudicazione degli appalti per la ristorazione pubblica che deve essere attribuito all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

L'articolo 10 stabilisce l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti biologici tipici.

L'articolo 11 disciplina comunicazione ed educazione alimentare.

Con l'articolo 12 viene normata la concessione dei contributi regionali agli aventi diritto.

L'articolo 13 stabilisce il dettaglio delle informazioni che i soggetti ammessi ai contributi devono fornire agli utenti delle ristorazioni collettive, a garanzia della qualità complessiva del prodotto.

Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono le sanzioni, le norme finanziarie, l'efficacia della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione, a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare, con la presente legge:

a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM);

b) favorisce la produzione e il consumo di prodotti agricoli biologici, locali e di qualità;

c) promuove iniziative di comunicazione, verifica e certificazione alimentare e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici, locali e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

   

Art. 2
Monitoraggio del rischio e promozione della ricerca alternativa

1. In tutte le scelte attinenti l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) o di loro derivati, la Regione applica il principio di precauzione.

2. In tal senso, presso l'Assessorato dell'ambiente la Regione attiva una propria commissione scientifica di monitoraggio sugli organismi geneticamente modificati (OGM) che vigili sull'esigenza di piena tutela della popolazione dal rischio specifico.

3. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

a) mantenere la biodiversità;

b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

   

Art. 3
Divieti di coltivazione e allevamento

1. Sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale é fatto divieto di procedere alla coltivazione e all'allevamento di piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi geneticamente modificati (OGM), anche a fini sperimentali.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali e nei territori di interesse comunitario, nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati (OGM) anche a fini sperimentali.

3. Al fine di proteggere le aree descritte nei commi precedenti e i terreni condotti seguendo i metodi di agricoltura biologica da rischi di inquinamento genetico, è fatto divieto di coltivare o allevare OGM per una zona di rispetto profonda almeno 10 km da tali siti, anche a fini sperimentali.

   

Art. 4
Esclusione dai finanziamenti e dai marchi di qualità

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano OGM, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di marchio di qualità e di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivati da OGM.

   

Art. 5
Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale

1. E' fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di OGM o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti OGM devono essere esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da OGM o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione. La Regione pubblica l'elenco di tali esercizi commerciali in un apposito albo e ne dà pubblicità attraverso i propri mezzi di comunicazione.

4. I produttori, trasformatori e rivenditori di mangimi destinati all'alimentazione zootecnica o di animali da compagnia hanno l'obbligo di comunicare attraverso apposita etichettatura l'eventuale presenza di OGM.

   

Art. 6
Ricerca

1. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti destinati alla ricerca, riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della salute ai sensi delle direttive comunitarie vigenti possono essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.

4. La Regione si riserva il diritto di chiedere l'annullamento di quelle immissioni deliberate che possono produrre contaminazione biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura o per il patrimonio di biodiversità regionale.

   

Art. 7
Obbligo di informazioni

1, La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di immissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità ai comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

2. Il comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

3. La Regione promuove le iniziative dei comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

   

Art. 8
Ristorazione collettiva

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, uffici degli enti locali regionali gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di OGM o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di OGM.

   

Art. 9
Appalti di servizi

1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'articolo 8 sono aggiudicati ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

   

Art. 10
Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici

1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità, locali e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione, alla genuinità e alla sicurezza alimentare;

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto, oltre che alla promozione di circuiti brevi di vendita (quali vendita diretta aziendale, gruppi di acquisto, mercati rionali) e acquisto dei prodotti di qualità, locali e tipici.

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, locali e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

   

Art. 11
Comunicazione ed educazione alimentare

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui alla lettera c) dell'articolo 1, sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense e agli agricoltori della regione.

   

Art. 12
Contributi

1. Per le iniziative di cui agli articoli 10 e 11 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera, ad associazioni di consumatori e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3 e 4.

3. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 11 i destinatari erogatori di servizi di ristorazione devono dimostrare l'utilizzo, nelle proprie mense, di prodotti agricoli biologici, locali e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale la cui origine sia testimoniata da apposite certificazioni, nella misura stabilita al comma 4.

4. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 3, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

   

Art. 13
Informazione

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 11 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;

b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;

d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;

e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

   

Art. 14
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni dei divieti e la non ottemperanza agli obblighi contenuti nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 12.500 euro.

2. Alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente interessati, il Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione. Gli importi derivanti dalle sanzioni comminate vengono finalizzati per interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo e, pertanto, depositati su appositi capitoli di bilancio.

3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2004 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Entrata

UPB E06.014 - Somme riscosse per sanzioni amministrative

2004                          euro                         p.m.

2005                          euro                         p.m.

2006                          euro                         p.m.

Spesa

UPB S06.062 - Investimenti per favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli

2004                          euro                    500.000

2005                          euro                 1.000.000

2006                          euro                 1.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2004                          euro                    500.000

2005                          euro                 1.000.000

2006                          euro                 1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6.

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.062 del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
   

Art. 16
Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa.