CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 46

presentata dai Consiglieri regionali
AMADU - OPPI - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio- RANDAZZO

il 19 ottobre 2004

Adeguamento e perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle Aziende sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna con quello dei dipendenti della Regione


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La costituzione di un sistema unitario della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento, che costituisce la finalità della presente proposta di legge, secondo quanto indicato nell'articolo 1, ha tra i suoi presupposti anche il superamento delle differenze oggi esistenti, non soltanto sotto il profilo del trattamento economico, tra il personale che opera nella Regione, negli enti e nelle Aziende sanitarie locali della Sardegna.

Tali differenze costituiscono, infatti, un ostacolo non di poco peso nel processo di trasferimento di competenze dalla Regione agli enti locali. Al decentramento delle funzioni dovrebbe infatti accompagnarsi anche quello del personale che tali funzioni svolge.

Se però il trasferimento deve avvenire in direzione di un ente il cui personale si trova in una situazione contrattuale meno favorevole, è evidente che insorgono delle difficoltà che possono rivelarsi di fatto insormontabili.

Si crea infatti una comprensibile resistenza da parte di coloro che non vogliono perdere il trattamento di miglior favore che considerano acquisito; d'altra parte, se questo trattamento preferenziale viene loro conservato anche presso il nuovo ente, si viene in tal caso a creare una vistosa ed ingiustificabile disparità di trattamento tra persone che lavorano fianco a fianco e che tuttavia vengono trattate diversamente non in ragione del lavoro che svolgono, ma soltanto della provenienza da un ente invece che da un altro.

Il risultato è dunque o che non si decentrano le funzioni, oppure che si lascia il personale nell'ente di provenienza, anche se le funzioni non sono più svolte da questo, e si assume altro personale nell'ente cui le funzioni vengono trasferite, con il conseguente e rilevante aggravio di costi, che potrebbe rivelarsi ben maggiore di quello che deriverebbe dall'adozione della soluzione ipotizzata con la presente proposta di legge.

La perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna invece, oltre a rispondere ad evidenti ragioni di equità, porrebbe le premesse per un impiego più razionale e flessibile dei pubblici dipendenti e, facilitando il decentramento, contribuirebbe al miglioramento della qualità della pubblica amministrazione e al suo avvicinamento ai cittadini.

Tenuto conto della rilevanza e dell'interesse generale della presente proposta se ne auspica l'approvazione da parte della competente Commissione consiliare e da parte del Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. l
Finalità

1. Al fine di favorire la costituzione di un sistema unitario della pubblica amministrazione regionale locale, secondo principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento, la Regione promuove la perequazione del trattamento economico dei propri dipendenti e dei dipendenti delle Aziende sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna, secondo quanto disposto dalla presente legge.

   

Art. 2
Assegno perequativo

1. Le Aziende sanitarie locali, i comuni, le province e le comunità montane della Sardegna erogano al personale da essi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compreso il personale con qualifica dirigenziale ed escluso il personale del ruolo medico, un assegno perequativo mensile pari alla differenza fra il trattamento retributivo fondamentale ad esso spettante e il trattamento retributivo fondamentale spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale di pari qualifica, anzianità e livello.

2. La medesima norma si applica agli enti dipendenti dalle Aziende sanitarie locali, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane e ai consorzi da questi costituiti.

   

Art. 3
Tabella di corrispondenza

1. La tabella di corrispondenza, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, fra le qualifiche e i livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale e dei dirigenti dei comparti Regioni autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale e le qualifiche e i livelli previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale della Sardegna è determinata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di enti locali e di sanità, di concerto con gli Assessori competenti in materia di personale e di bilancio.

2. Prima della formulazione della proposta, gli Assessori regionali competenti in materia di enti locali e di sanità acquisiscono su di essa il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale del personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale cui si applica la presente legge.

3. Il parere deve essere espresso nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

   

Art. 4
Rimborso delle spese

1. Le spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali e dagli enti locali per l'applicazione della presente legge sono ad essi rimborsate dalla Regione nei modi e tempi previsti per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 1° giugno 1993. n. 25.

2. L'importo del rimborso è determinato in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta dall'ente o dall'azienda per l'erogazione degli assegni perequativi, quale risulta dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario antecedente di due anni quello di riferimento, incrementata del 3 per cento a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la gestione e per l'anticipo delle somme.

3. Il parere deve essere espresso nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati in annui euro 10.000.000.

2. Ad essi si fa fronte, per l'esercizio 2005-2007 mediante le maggiori entrate del Bilancio della Regione.