CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 45

presentata dai Consiglieri regionali
BIANCU - ADDIS - COCCO - CUCCA - CUCCU Giuseppe - FADDA Paolo - GIAGU - MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI

il 15 ottobre 2004

Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, concernente: "Norme di riforma del Servizio sanitario regionale"


RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'evoluzione contemporanea del servizio sanitario nazionale è cominciata con l'approvazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, per quanto concerne la nostra Regione, con l'approvazione della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, in attuazione, appunto, della Legge n. 833.

Con questi provvedimenti legislativi si avviava in Italia, e anche in Sardegna, il superamento di una lunga fase nella quale la programmazione e la gestione del sistema sanità erano rimaste confinate all'interno del mondo dei sanitari.

Tale sistema si era fino ad allora caratterizzato come esclusivo, nel senso che non prevedeva alcuna forma di partecipazione democratica dei cittadini, diretta o mediata, alle attività di programmazione e controllo della sanità, un settore di primaria importanza per la qualità della vita e per il benessere di tutte le persone.

Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e con la sua successiva e progressiva organizzazione e articolazione, si è creato un sistema nuovo, che ha a sua volta conosciuto una evoluzione passata attraverso fasi successive.

Una prima fase di attuazione della riforma ha visto una effettiva realizzazione di nuovi principi basati sulla partecipazione e sulla condivisione democratica dei processi di decisione, di programmazione e controllo del servizio sanitario pubblico.

L'organizzazione delle Unità sanitarie locali, con l'esperienza dei comitati di gestione, ha effettivamente portato dentro il mondo della sanità i cittadini attraverso il coinvolgimento diretto dei loro rappresentanti espressione delle assemblee elettive dei comuni.

Un coinvolgimento che garantiva uno stretto collegamento tra le attività delle Unità sanitarie locali e le esigenze delle comunità locali dei diversi territori.

Tale collegamento si era tradotto in un concreto cambiamento dell'impostazione del sistema sanitario: non più imperniato solo sulle strutture ospedaliere presenti nei centri urbani di una certa dimensione, il sistema si è infatti articolato e diffuso nel territorio attraverso una molteplicità di strutture e presidi, promuovendo significativamente, tra l'altro, lo sviluppo della medicina preventiva.

A questa prima fase è seguita una seconda, quella avviata dalla "aziendalizzazione" delle Unità sanitarie locali.

Tale fase, da un lato, ha correttamente inserito anche le strutture del servizio sanitario in una prospettiva - appunto - aziendale, in cui i criteri della corretta ed efficiente gestione economica rappresentino punti fermi e obiettivi prioritari.

D'altro canto, all'interno delle nuove regole e modalità organizzative delle aziende sanitarie non vi è più traccia di quelle positive esperienze basate sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione dei rappresentanti delle società locali, alle quali il servizio sanitario si rivolge.

Si tratta di un passo indietro sul fronte della partecipazione e del carattere democratico dei processi, che si è inevitabilmente riverberato sulla qualità dei servizi erogati e sulla loro capacità di corrispondere alle effettive esigenze dei cittadini, proprio a partire da quei servizi territoriali e di prevenzione che un così positivo sviluppo avevano conosciuto nella prima fase della attuazione della riforma.

La presente proposta di legge si propone di reintrodurre nel sistema sanitario regionale modalità di partecipazione democratica alle attività di programmazione, indirizzo e controllo dei servizi sanitari, senza mettere in discussione quei principi di corretta e oculata gestione economica ai quali deve attenersi l'attività amministrativa delle aziende sanitarie.

La proposta non ha dunque la velleità, posto che ne avesse la prerogativa, di reinventare l'intero sistema sanitario regionale. Intende soltanto riequilibrarne alcune carenze, cogliendo al contempo l'occasione per aggiornare la normativa regionale rispetto all'evoluzione di quella nazionale; in particolare in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha subìto diverse modificazioni, tra le quali le più recenti sono quelle introdotte dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. 

Il principio portante delle modifiche proposte è garantire il protagonismo in materia di programmazione e controllo ai cittadini, per il tramite della loro rappresentanza a livello di eletti e amministratori del livello comunale. Tale livello viene infatti considerato come il più vicino ai cittadini, e dunque quello in cui si è maggiormente in grado di recepire le istanze delle comunità locali anche in materia di servizi sanitari e sociali.

Per realizzare questo proposito, la presente proposta si configura come modifica della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, concernente le norme di riforma del Servizio sanitario regionale.

Con l'articolo 1 si modifica la Conferenza dell'Azienda-USL di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1995, trasformandola nell'Assemblea dei sindaci in carica di tutti i comuni che fanno parte del territorio dell'Azienda-USL.

Con l'articolo 2 si individua una diretta responsabilità in capo a una rappresentanza dei sindaci dell'Assemblea, eletta all'interno dell'Assemblea stessa. Viene infatti introdotto, tra gli organi dell'Azienda-USL, il Consiglio di amministrazione, che definisce le linee di indirizzo dell'attività dell'azienda, approva gli atti di bilancio e nomina il Direttore generale dell'azienda, al quale vengono invece assegnate le funzioni di rappresentanza e di gestione dell'azienda.

Con l'articolo 3 si modifica la denominazione della Conferenza di distretto di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1995, introducendo la denominazione "Comitato dei sindaci di distretto" proposta dal decreto legislativo n. 229 del 1999. Nello stesso articolo si evidenzia che nell'esercizio delle sue funzioni tale Comitato troverà come interlocutore privilegiato il Consiglio di amministrazione piuttosto che il Direttore generale.

Con l'articolo 4 si ridefinisce l'articolo 7 della medesima legge regionale, relativo alla funzione del Direttore generale, riferendosi ampiamente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Gli articoli 5 e 6 rivisitano denominazione e funzioni del collegio dei revisori, adottando la denominazione (Collegio sindacale) e l'impostazione presenti nel decreto legislativo n. 502 del 1992 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

L'articolo 7 attribuisce al Consiglio di amministrazione un ufficio di supporto per l'espletamento delle sue funzioni.

Gli articoli 9, 10 e 11 ridefiniscono la parte della legge regionale n. 5 del 1995 dedicata ai distretti, adottando l'impostazione presente nel decreto legislativo n. 502 del 1992, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 229 del 1999, tra le quali l'individuazione della figura del Direttore di distretto.

L'articolo 12 introduce anche nelle aziende ospedaliere, fatti salvi i necessari mutamenti, i principi applicati nelle modifiche degli organi e delle funzioni delle Aziende-USL.

Nella fattispecie, l'Assemblea dell'Azienda ospedaliera risulta composta da tutti i consiglieri comunali in carica del comune dell'azienda stessa.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tutti i membri in carica della giunta comunale relativa e la carica di Presidente del consiglio di amministrazione viene assunta dal sindaco.

Per il Direttore generale e per il collegio sindacale vale quanto previsto nel caso delle Aziende-USL.

I restanti articoli precisano aspetti relativi alla programmazione sanitaria e a compiti di funzioni e organi delle aziende in diverse situazioni di amministrazione delle aziende stesse.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nella legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio sanitario regionale), dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis - Organi dell'Azienda-USL

1. Sono organi dell'Azienda-USL: l'Assemblea dell'Azienda-USL, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il collegio sindacale.".

   

Art. 2

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Assemblea dei Sindaci

1. Al fine di garantire che nell'assolvimento dei compiti istituzionali le Aziende-USL operino in coerenza con il bisogno socio sanitario delle comunità locali, presso ciascuna di esse è istituita l'Assemblea dei Sindaci, composta da tutti i Sindaci in carica dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale della relativa azienda -USL.

2. L'Assemblea elegge al proprio interno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente dell'Assemblea; elegge inoltre al proprio interno, con le modalità previste dal comma 2, articolo 3, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL, formato da cinque membri. Sono eleggibili alla carica di Presidente dell'Assemblea e a quella di componente del Consiglio di amministrazione tutti i Sindaci in carica che fanno parte dell'Assemblea. 

3. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni anno per la verifica dello stato dei servizi sanitari e dell'attività svolta dall'Azienda-USL; si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le ulteriori modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite nello statuto dell'Azienda-USL, che viene approvato dalla stessa Assemblea.".
   

Art. 3

1. Nella legge regionale n. 5 del 1995, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo dell'Azienda-USL, eletto dall'Assemblea dei Sindaci all'interno del proprio seno.

2. Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque consiglieri, che a loro volta eleggono al proprio interno il Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione viene eletto con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, su liste rigide contrapposte di cinque componenti ciascuna.

4. Qualora un componente del Consiglio di amministrazione decada dalla carica di sindaco, cessa anche dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione. Qualora un componente del Consiglio di amministrazione cessi dalla carica per qualunque motivo, l'Assemblea dei Sindaci provvede alla surroga mediante l'elezione di un nuovo componente.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, fermo restando il requisito di cui al comma 2, articolo 2 della presente legge.

6. Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, al quale sono assegnati tutti i compiti di gestione e rappresentanza dell'Azienda-USL.

7. Il Consiglio di amministrazione contribuisce alla formazione del programma sanitario dell'Azienda-USL, dettandone le linee d'indirizzo con le modalità di cui all'articolo 43, in coerenza con i bisogni delle comunità locali e all'interno delle capacità strutturali, organizzative e funzionali dei servizi.

8. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda-USL trasmessigli dal Direttore generale.

9. Il Consiglio di amministrazione svolge verifiche sull'andamento generale delle attività dell'Azienda-USL; dell'esito di tali verifiche viene data informazione all'Assemblea dei Sindaci, al collegio sindacale e all'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e viene fatta notifica al Direttore generale, perché adotti gli atti eventualmente ritenuti necessari.

10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione delle linee d'indirizzo del programma sanitario dell'Azienda-USL. Si riunisce, inoltre:

a) obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di bilancio preventivo e consuntivo dell'azienda;

b) quando il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;

c) dietro richiesta del Direttore generale;

d) dietro richiesta di almeno due dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.

11. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL spetta un'indennità pari al trenta per cento dell'indennità spettante al sindaco di un comune avente una popolazione pari a quella dell'Azienda-USL.

12. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL spetta una indennità pari al trenta per cento dell'indennità spettante agli assessori comunali di un comune avente una popolazione pari a quella dell'Azienda-USL.

13. Le indennità dei componenti il Consiglio di amministrazione sono cumulabili con quelle a loro spettanti in qualità di sindaci dei rispettivi comuni.".

   

Art. 4

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - Comitato dei sindaci di distretto

1. Presso ciascuno dei distretti dell'Azienda-USL di cui all'articolo 16 è istituito il Comitato dei sindaci di distretto.

2. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascun distretto. Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza tra i componenti del Comitato stesso.

3. Il Comitato dei sindaci di distretto verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

4. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione o di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite nello statuto dell'Azienda-USL.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca ciascun Comitato dei sindaci di distretto per la prima seduta entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Azienda-USL.".

   

Art. 5

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Direttore generale dell'Azienda-USL

1. Il Direttore generale assume tutti i poteri di gestione dell'Azienda-USL, nonché il potere di rappresentanza dell'ente.

2. Il Direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 bis.

3. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, nonché - nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e per le materie di competenza - dal coordinatore dei servizi sociali.

4. La Giunta regionale predispone un elenco dei soggetti che intendano candidarsi al ruolo di Direttore generale di una delle Aziende-USL regionali, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, articolo 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché dei requisiti di cui al comma 3, articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda-USL sceglie all'interno di tale elenco il Direttore generale, nominandolo con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione medesimo.

5. I Direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al comma 4, articolo 3 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato dall'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. Il provvedimento di nomina del Direttore generale è soggetto a revoca con le modalità di cui al comma 4 nel caso che la gestione dell'Azienda-USL sia caratterizzata da un disavanzo da qualificarsi grave ai sensi dell'articolo 52, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

8. Contestualmente con la revoca del Direttore generale il Consiglio di amministrazione attiva le procedure per la sostituzione, e nomina - per un periodo non superiore ai sessanta giorni - un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla medesima Azienda-USL.

9. Per i Direttori generali valgono i criteri di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

10. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.".

   

Art. 6

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale esercita le competenze di controllo sugli atti dell'Azienda-USL secondo quanto disposto dall'articolo 57 della presente legge.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4. Il collegio è nominato con specifico provvedimento dal Direttore generale, che lo convoca per la prima seduta.

5. Ai componenti del collegio designati dalla Giunta regionale e dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL si applicano le norme sulle cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo entro il quarto grado.

6. Per i casi di mancanza di alcuno dei componenti il collegio si procede a norma dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. Nel caso di mancato od irregolare funzionamento del collegio il Consiglio di amministrazione invita il Direttore generale a dichiarare decaduto l'organo ed a procedere alla nomina del nuovo collegio nei successivi dieci giorni, decorsi i quali procede alla nomina di un commissario ad acta.

8. L'indennità annua lorda spettante ai componenti il collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'Azienda-USL. L'indennità è maggiorata del venti per cento per il presidente del collegio. A tutti i componenti spettano inoltre i rimborsi e le indennità spettanti al personale dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

9. La nomina a componente del collegio sindacale delle Aziende-USL è incompatibile con lo status di dipendente appartenente al ruolo unico regionale in servizio presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.".

   

Art. 7

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Modalità di funzionamento del collegio sindacale

1. Le modalità di convocazione e le norme di funzionamento del collegio sindacale sono determinate dallo statuto dell'Azienda-USL nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Il Presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Degli atti di ispezione e di controllo compiuti dal singolo componente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della presente legge deve essere data comunicazione al collegio nella prima seduta utile.

6. Il Direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.".

   

Art. 8

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Ufficio del Consiglio di amministrazione

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione si avvale di un apposito ufficio.

2. L'ufficio del Consiglio di amministrazione svolge funzioni di supporto e assistenza alle attività svolte dal Consiglio di amministrazione.

3. L'esercizio delle funzioni dell'ufficio del Consiglio di amministrazione è assicurato da personale dipendente dell'Azienda-USL, nominato dal Direttore generale, sulla base delle indicazioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5.

4. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'azienda, sulla base delle indicazioni del Consiglio di amministrazione. Tale incarico può essere conferito ad una unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato; può, inoltre, essere conferito ad un dirigente del ruolo amministrativo dell'Azienda-USL.

5. Verificata l'obbiettiva carenza tra il personale dipendente delle necessarie professionalità, il Direttore generale dell'azienda può conferire incarichi a soggetti indicati dal Consiglio di amministrazione in possesso di provata competenza, relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni dell'ufficio, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva - in casi eccezionali - la facoltà di proroga per non più di due volte.".

   

Art. 9

1. Nella legge regionale n. 5 del 1995, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis - Direzione generale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Direttore generale si avvale di un apposito ufficio.

2. L'ufficio del Direttore generale svolge le seguenti funzioni:

a) segreteria;

b) controlli di gestione;

c) sviluppo aziendale;

d) sistema informativo;

e) relazioni esterne.

3. L'esercizio delle funzioni dell'ufficio di direzione generale è assicurato da personale dipendente dell'Azienda-USL, nominato del Direttore generale, salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.

4. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'azienda. Il Direttore generale può conferire l'incarico ad una unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, dotata di provata competenza e professionalità in materia di gestione aziendale; può, inoltre, conferire l'incarico ad un dirigente del ruolo amministrativo dell'Azienda-USL. In entrambi i casi l'incarico ha durata pari a quella del Direttore generale che lo ha conferito.

5. Per i controlli di gestione e per lo sviluppo aziendale di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è istituito nell'ambito dell'ufficio di direzione generale il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

6. Verificata l'obbiettiva carenza tra il personale dipendente delle necessarie professionalità, il Direttore generale dell'azienda può conferire incarichi a soggetti di provata competenza relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni dell'ufficio, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva - in casi eccezionali - la facoltà di proroga per non più di due volte.".

   

Art. 10

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Articolazione dell'Azienda-USL in distretti sanitari

1. Al fine di assicurare una risposta coordinata e continuativa al bisogno sociosanitario delle comunità locali, l'Azienda-USL decentra le proprie funzioni nel territorio articolando l'organizzazione centrale in distretti.

2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 17, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della Unità Sanitaria Locale.

3. Il programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative:

a) prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui all' articolo 17;

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda-USL e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Direttore generale e dei sindaci di distretto, dal Direttore di distretto ed è approvato dal Consiglio di amministrazione, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali.".

   

Art. 11

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - Funzioni del distretto

1. L'organizzazione interna del distretto è determinata dal regolamento interno dell'Azienda-USL nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. L'organizzazione del distretto deve essere in ogni caso configurata in modo tale da garantire:

a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;

b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;

c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

2. Il distretto garantisce:

a) assistenza specialistica ambulatoriale;

b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;

e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;

f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.

Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.".

   

Art. 12

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - Direttore di distretto

1. Il Direttore del distretto realizza le indicazioni del Direttore generale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la comunità assistenziale.

2. Il Direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati.

3. L'incarico di Direttore di distretto è attribuito dal Direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.".

   

Art. 13

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 32 - Organi dell'Azienda ospedaliera

1. Sono organi dell'Azienda ospedaliera l'Assemblea dell'Azienda ospedaliera, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il collegio sindacale.".

   

Art. 14

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 5 del 1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 32 bis - Assemblea dell'Azienda ospedaliera

1. Al fine di garantire che nell'assolvimento dei compiti istituzionali le aziende ospedaliere operino in coerenza con il bisogno socio sanitario delle comunità locali, presso ciascuna di esse è istituita l'Assemblea dell'Azienda ospedaliera, composta da tutti i consiglieri comunali in carica del comune nel cui ambito territoriale ricade la relativa Azienda ospedaliera.

2. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni anno per la verifica dello stato dei servizi sanitari e dell'attività svolta dall'Azienda ospedaliera; si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

3. Il Presidente del Consiglio comunale del comune nel cui ambito territoriale ricade la relativa Azienda ospedaliera assume la carica di Presidente dell'Assemblea dell'Azienda ospedaliera.

4. Le ulteriori modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite nello statuto dell'Azienda-USL.".

   

Art. 15

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 5 del 1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 32 ter - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo dell'Azienda ospedaliera, ed è composto dai membri in carica della Giunta comunale del comune nel cui ambito territoriale ricade la relativa Azienda ospedaliera. Il Sindaco del comune nel cui ambito territoriale ricade la relativa Azienda ospedaliera assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, al quale sono assegnati tutti i compiti di gestione e rappresentanza dell'Azienda ospedaliera.

3. Il Consiglio di amministrazione contribuisce alla formazione del programma sanitario dell'Azienda ospedaliera, dettandone le linee d'indirizzo in coerenza con i bisogni delle comunità interessate e con le condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi.

4. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda ospedaliera trasmessigli dal Direttore generale.

5. Il Consiglio di amministrazione svolge verifiche sull'andamento generale delle attività dell'Azienda ospedaliera. Dell'esito di tali verifiche viene data informazione all'Assemblea dell'Azienda ospedaliera, al collegio sindacale e all'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e viene fatta notifica al Direttore generale, perché adotti gli atti eventualmente ritenuti necessari.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione delle linee d'indirizzo del programma sanitario dell'Azienda ospedaliera. Si riunisce, inoltre:

a) obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di bilancio preventivo e consuntivo dell'azienda;

b) quando il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;

c) dietro richiesta del Direttore generale;

d) dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.

7. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ospedaliera spetta un'indennità pari al quindici per cento dell'indennità percepita in qualità di sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'Azienda ospedaliera in oggetto.

8. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ospedaliera spetta una indennità pari al quindici per cento dell'indennità percepita in qualità di assessori comunali del comune nel cui territorio è localizzata l'Azienda ospedaliera in oggetto.

9. Le indennità dei componenti il Consiglio di amministrazione sono cumulabili con quelle a loro spettanti in qualità di sindaco e di assessore del relativo comune.

10. Per l'esercizio delle funzioni il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ospedaliera si avvale dell'ufficio di cui all'articolo 12 della presente legge.".

   

Art. 16

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 5 del 1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 32 quater - Collegio sindacale

1. Al collegio sindacale dell'Azienda ospedaliera si applicano gli articoli 8, 9 e 57 della presente legge.".

   

Art. 17

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 5 del 1995 è aggiunto il seguente:

"Art. 32 quinquies - Direttore generale

1. Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera si applica l'articolo 7 della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera si avvale dell'ufficio di cui all'articolo 12 bis della presente legge.".

   

Art. 18

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale - o da un suo delegato - con funzioni di Presidente, dai Presidenti dei Consigli di amministrazione di tutte le Aziende-USL e di tutte le Aziende ospedaliere della regione, nonché da:

a) un esperto di diritto sanitario;

b) un esperto in organizzazione dei servizi sanitari;

c) un esperto in statistica ed epidemiologia;

d) un esperto in economia sanitaria;

e) un esperto in economia aziendale;

f) un esperto in ingegneria sanitaria;

g) un esperto in veterinaria;

h) un esperto in materia di servizi socioassistenziali;

i) un esperto dell'area dei servizi sanitari territoriali;

l) un esperto dell'area della medicina ospedaliera;

m) un esperto dell'area della medicina universitaria;

n) un esperto dell'area dell'ospedalità privata;

o) un esperto in problemi di igiene ambientale;

p) un esperto in problemi della medicina del lavoro;

q) un esperto in problemi comunitari e degli enti locali;

r) un esperto per l'area della medicina convenzionata (di base, pediatrica o ambulatoriale) presente sul territorio;

s) un esperto in chimica farmaceutica e farmacologia;

t) un esperto di medicina di comunità e educazione sanitaria.".

   

Art. 19

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 5 del 1995, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'Azienda-USL individua le linee di indirizzo del programma sanitario e le trasmette al Direttore generale.

5. I distretti sanitari contribuiscono alla formazione del programma sanitario dell'Azienda-USL attraverso la formulazione di osservazioni e proposte relative al proprio ambito territoriale; a tal fine il presidente del Consiglio di amministrazione invia le linee di indirizzo del programma sanitario ai Comitati dei sindaci di distretto di cui all'articolo 5 prima della loro formale adozione, invitandoli ad esprimersi entro e non oltre i successivi venti giorni. Decorso tale termine le linee di indirizzo si intendono esenti da osservazioni e proposte.

2. Nel comma 6 del medesimo articolo le parole: "del Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio di amministrazione.".

   

Art. 20

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il programma sanitario dell'Azienda ospedaliera è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Direttore generale. Il Direttore generale elabora la proposta sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio dei sanitari. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e delle proposte del Consiglio dei sanitari deve essere motivato. Delle osservazioni e delle proposte del Consiglio dei sanitari e dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento deve essere fatta menzione nella relazione illustrativa al programma sanitario.".

   

Art. 21

1. Il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"2. Contestualmente al provvedimento di revoca del Direttore generale, il Consiglio di amministrazione formula una proposta relativa alle modalità del ripiano, da sottoporre alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale; sulla base di tale proposta la Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale, le modalità del ripiano.".

   

Art. 22

1. Nel comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 5 del 1995, le parole: "dal Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio di amministrazione.".

   

Art. 23

1. L'articolo 57 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 57 - Competenza del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda; a tal fine:

a) verifica l'amministrazione dell'Azienda-USL sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda, dandone comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

d) esamina il programma sanitario dell'azienda, il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale ed il bilancio consuntivo;

e) redige la relazione al bilancio consuntivo, formulando un giudizio complessivo sulla gestione dell'azienda, nonché eventuali rilievi e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

f) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

g) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda-USL al Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa;

h) collabora con l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, nonché con i nuclei di valutazione di cui all'articolo 12 bis, comma 5, per l'espletamento del controllo di gestione.

2. Il Collegio sindacale, se riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione dell'azienda e all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.".

   

Art. 24

1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale n. 5 del 1995, le parole: "i Direttori generali" sono sostituite dalle seguenti: "i Consigli di amministrazione."