CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 44

presentata dai Consiglieri regionali
BIANCU - ADDIS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - COCCO - FADDA Paolo - GIAGU - MANCA - SABATINI - SANNA Francesco - SANNA Simonetta - SECCI

il 15 ottobre 2004


Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali



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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dal riconoscimento dell'importanza di un tema di stretta attualità: la necessità di integrare i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della nostra regione all'interno delle strategie di sviluppo economico e sociale e delle politiche di pianificazione territoriale regionali.

Uno degli aspetti nodali per la nostra regione è senza dubbio il rapporto tra la possibile specializzazione turistica, la crescita economica e la sostenibilità ambientale del modello di turismo prescelto. Una piccola economia basata su ricchezze naturali di alta qualità non rinnovabili non può realizzare una crescita di lungo periodo se non garantendo una tutela su quelle risorse, finalizzata a far sì che esse possano produrre anche in futuro il reddito che producono nel presente.

Non v'è dubbio che tali ragionamenti vengano svolti oggi in Sardegna soprattutto a proposito di quella ridotta porzione di territorio identificabile con le coste e le spiagge della nostra isola. Vi è però un'altra grande parte del territorio regionale che tende a rimanere sullo sfondo di questi ragionamenti, e che risulta a margine rispetto alle discussioni, alle attenzioni e agli investimenti (non solo finanziari ma anche progettuali e culturali) delle politiche di pianificazione e di sviluppo regionali.

Si tratta, in effetti, di tutta quella parte del territorio regionale che non si identifica con le preziose coste e con la loro vocazione al turismo balneare.

Da una parte abbiamo le cosiddette "zone interne", rurali, di montagna, caratterizzate per lo più da un grande numero di insediamenti piccoli e piccolissimi, spesso in via di spopolamento, e in grave crisi economica e sociale. Dall'altra parte abbiamo i territori dei centri che stanno attraversando o completando la trasformazione da piccoli insediamenti rurali in vere e proprie realtà urbane. Basti pensare ai numerosi centri circostanti il capoluogo regionale che vedono crescere la loro popolazione a ritmo elevato, ritrovandosi ad essere parte integrante di un'unica, grande area metropolitana.

Ci troviamo di fronte, in entrambi i casi, a realtà nelle quali i tradizionali modelli di relazione tra la comunità locale e il suo territorio sono entrati in crisi senza essere surrogati da nuovi sistemi di relazioni adeguati ai nuovi scenari; non a caso, in queste realtà spesso si generano tensioni forti e contraddizioni legate proprio all'occupazione e all'utilizzo del territorio.

La domanda a cui è oggi necessario rispondere ci sembra dunque così formulabile: che valore può assumere il patrimonio culturale e naturale rappresentato dal territorio nella vita concreta delle società locali, in un momento di forte cambiamento sociale ed economico come quello attuale?

A questa domanda rispondiamo indicando almeno tre categorie di valori:

- innanzitutto, un valore di identità: il patrimonio può agire come elemento generatore di immagine e di identità territoriale per la comunità locale;

- in secondo luogo, un valore sociale: lo sviluppo di un progetto di valorizzazione del patrimonio può contribuire a migliorare la qualità della vita della comunità locale;

- infine, un valore economico: la valorizzazione del patrimonio - anche nel quadro di uno sviluppo turistico sostenibile basato sull'ambiente, sulla cultura, sulla formazione e sulla comunicazione -apre prospettive favorevoli per la creazione di posti di lavoro e di iniziative di impresa.

A proposito del valore economico, crediamo dunque che un rilancio dell'economia di questi territori debba partire dai valori e dalle conoscenze che si sono sviluppati con i continui esperimenti e i processi adattativi posti in essere dalle comunità in relazione all'ambiente circostante, considerato come un sistema dinamico con il quale instaurare equilibri e non solo come luogo di insediamento o come serbatoio di materie prime o di risorse da sfruttare e consumare.

Nel corso degli ultimi anni si è diffusa l'aspettativa che il rilancio economico di questi territori sia legato in misura sempre maggiore alla crescita del settore turistico.

In molte aree, le prospettive di consolidamento della risorsa turismo si fondano sulla valorizzazione di due aspetti fondamentali: quello naturalistico-ambientale e quello culturale; due aspetti strettamente legati sia nelle aspettative del turista che nelle iniziative che già oggi, spontaneamente, vengono proposte dall'offerta turistica. Basti pensare alla nascita di imprese nel settore dell'agriturismo, o alle iniziative per la qualificazione e commercializzazione di prodotti tipici locali ottenuti con materie prime biologiche o tecnologie "pulite".

Va però sottolineato come lo sviluppo di simili iniziative, che puntano sulle qualità ambientali e sulle caratteristiche tipiche di un territorio, hanno scarse possibilità di successo se non vengono da una comunità locale che si pone l'obiettivo di realizzare uno sviluppo (anche turistico) e che si identifica in quel territorio, considerandolo una risorsa da tutelare nella sua integrità oltre che da utilizzare per la sua redditività.

Detto altrimenti: la risorsa territoriale, ambientale e culturale, non ha futuro se non c'è una comunità locale che la riconosce come un valore e la considera parte integrante dell'identità collettiva.

Da tutte queste considerazioni nasce la proposta di impegnare la Regione nel sostegno e nella disciplina della realizzazione di ecomusei.

Ma cos'è un ecomuseo?

Omettendo, per brevità, una panoramica sulla nascita e sull'evoluzione dell'idea di ecomuseo e delle applicazioni che ha trovato in luoghi e in tempi differenti, possiamo definire l'ecomuseo come l'istituzione che si occupa di studiare, ricostruire, conservare, valorizzare e comunicare la memoria collettiva di una comunità insediata in un dato territorio. Una sorta di specchio nel quale una comunità locale riconosce sé stessa, la sua storia e la sua cultura; e in virtù di questo riconoscimento si presenta e si racconta anche a chi non appartiene ad essa.

Gli ecomusei potrebbero dunque essere definiti musei di identità, in quanto nascono per volontà della comunità locale e, tra gli obiettivi, hanno la ricerca delle radici e dell'identità della comunità stessa. Se nelle prime realizzazioni di ecomuseo si faceva riferimento al territorio nell'ottica di un ambiente ecologicamente preservato, oggi si fa maggiormente riferimento ai processi sociali, economici e produttivi che nel territorio si svolgono e si sono svolti. L'ecomuseo è un museo del territorio, ma in questa accezione ampia e arricchita, trasformandosi da museo di oggetti in museo di idee, suscettibile di evolversi secondo le dinamiche della comunità che l'ha creato.

All'interno di questa cornice, i programmi di un ecomuseo si indirizzeranno a una gamma di finalità abbastanza ampia: il recupero di risorse e saperi locali perduti o abbandonati; la promozione di attività legate a filiere produttive tradizionali; la valorizzazione di prodotti locali; il recupero dell'ambiente e del paesaggio locale; la costruzione di un'offerta turistica e/o produttiva che consenta di sostenere almeno parte dei costi di gestione.

Nella pratica: si identificheranno locali utilizzabili con finalità museali propriamente dette, ma anche adibiti ad attività tipiche presenti sul territorio; si censiranno e segnaleranno le emergenze qualificabili come i segni sul territorio che contribuiscono a connotare l'identità territoriale della comunità locale; si costituirà un centro di documentazione dotato di banche dati, archivi informatici, fototeche; si allestirà un inventario dei beni architettonici, documentari, tecnici, storici, etnografici, artistici e archeologici diffusi sul territorio; si programmeranno attività di ricerca e divulgazione e attività di tipo didattico e formativo.

Alcune delle azioni elencate sono in effetti, già oggi, presenti in diversi progetti di sviluppo territoriale formulati o realizzati in Sardegna, talvolta in applicazione di iniziative comunitarie finalizzate alla diffusione di modelli autogeni, integrali e sostenibili.

L'insieme delle considerazioni fin qui esposte ha costituito il fondamento per l'elaborazione della presente proposta di legge, il cui obiettivo essenziale è la creazione di un inquadramento istituzionale definito per progetti qualificabili come ecomusei, con la prospettiva ulteriore di accomunare le singole istituzioni ecomuseali all'interno di una rete regionale.

Le possibilità di effettiva interazione tra ecomusei di diversi territori sono, in effetti, difficili da prevedere a priori, e comunque non potranno nascere che dalle autonome esigenze delle singole istituzioni locali. La Regione potrà però sicuramente - essendo intervenuta nella valutazione tecnico-scientifica e nel sostegno alla realizzazione - costruire un'immagine regionale complessiva della realtà e dell'offerta ecomuseale, da veicolare attraverso iniziative unitarie nell'ambito della promozione, attraverso iniziative di marketing e di comunicazione.

Nell'articolo 1 si individua innanzitutto lo scopo dell'intervento della Regione nella materia e le finalità che devono caratterizzare le istituzioni ecomuseali. 

Nell'articolo 2 , comma 1, si individuano nei comuni e nelle associazioni di comuni contermini i soggetti aventi titolo per promuovere l'istituzione di ecomusei. Le proposte presentate dai comuni promotori sono sottoposte a una valutazione da parte della Regione, che ha la facoltà di attribuire il riconoscimento della qualifica di ecomuseo ai progetti presentati (comma 2). I comuni promotori sono anche riconosciuti (comma 4) come i soggetti gestori degli ecomusei istituiti, ferma restando la libertà di attuare la gestione nelle forme contemplate dai loro ordinamenti.

Nell'articolo 3 si stabiliscono compiti e composizione del comitato tecnico-scientifico di cui la Regione si avvale per valutare i progetti presentati. La composizione del comitato (comma 2) prevede la partecipazione di rappresentanti delle Università di Cagliari e Sassari e dei presidenti dei consorzi turistici costituiti dai comuni sardi, al fine di contemplare sia le necessarie competenze tecniche e scientifiche, sia le diverse esperienze legate alla valorizzazione del patrimonio territoriale nell'ottica di uno sviluppo turistico sostenibile.

Nell'articolo 4, comma 1, si individua come parte integrante del progetto di un ecomuseo la denominazione e il marchio, che vengono riconosciuti dalla Regione contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo. Si attribuisce inoltre alla Regione (comma 2) la facoltà di individuare e utilizzare un marchio per l'intero sistema degli ecomusei regionali.

Nell'articolo 5 si definisce il concorso della Regione alle spese di realizzazione degli ecomusei (comma 1). Tale concorso è significativo (l'ottanta per cento), ma non totale: si richiede un impegno finanziario anche ai comuni promotori, che devono deliberare preventivamente, documentandolo all'atto della presentazione del progetto (comma 2). Al comma 3 si prevede che, qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, la Regione provveda ad attribuirli in modo da consentire alla maggior parte dei territori proponenti di essere rappresentati, con l'obiettivo della massima diffusione territoriale delle istituzioni ecomuseali realizzate.

Nell'articolo 6, comma 1, si prevede che, qualora siano state realizzate in Sardegna iniziative che possiedono i requisiti di un ecomuseo, ad esse venga attribuita - se i soggetti promotori lo richiedono - la corrispondente qualifica. Il comma 2 prevede inoltre che, qualora iniziative così configurate siano ancora in fase di realizzazione, la Regione possa intervenire applicando la presente legge per finanziarne il completamento.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

 

1. La Regione promuove l'istituzione di ecomusei sul proprio territorio allo scopo di recuperare, valorizzare e comunicare le testimonianze della memoria storica, dell'identità, della cultura materiale, delle relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, delle tradizioni, delle attività e del modo in cui le società locali sarde si sono rapportate con i territori nei quali si sono insediate.

 

2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

 

a) la conservazione ed il restauro di: ambienti di vita e luoghi di lavoro tradizionali dei territori prescelti, attraverso il recupero e la valorizzazione di abitazioni tradizionali o fabbricati legati ad attività tradizionali; beni appartenenti al patrimonio storico, artistico ed etnografico locale; paesaggi e luoghi legati all'identità della comunità locale; strumenti di lavoro, attrezzi, mobili, arredi e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele degli originari ambienti di vita tradizionali, garantendone la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
b) il recupero, attraverso lo studio e la ricostruzione delle abitudini di vita e di lavoro delle comunità locali, dei diversi aspetti culturali ad esse inerenti: le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative; l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e dei materiali impiegati nelle attività produttive tradizionali;
c) la localizzazione, negli ambienti di vita e di lavoro recuperati o ricostruiti, di attività tradizionali ad essi legate, con la possibilità di vendere ai visitatori i beni e i servizi così prodotti;
d) la predisposizione di percorsi e itinerari nel paesaggio e nell'ambiente del territorio prescelto, finalizzati a condurre e a mettere in relazione i visitatori con i luoghi, gli ambienti e i temi ai quali è dedicato l'ecomuseo;
e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale, relative alla storia, al paesaggio e alle tradizioni locali.

 

Art. 2
Riconoscimento e gestione degli ecomusei

 

1. Gli ecomusei sono promossi sul territorio regionale da comuni singoli o associati.

 

2. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è deliberato dalla Regione, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni promotori nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, previa apposita valutazione formulata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo. 3.

 

3. I comuni singoli o associati, per conseguire lo scopo di cui al comma 1 dell'articolo 1, organizzano spazi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, e recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature, documentazione e testimonianze nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

 

4. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dal loro ordinamento.

 

Art. 3
Comitato tecnico-scientifico

 

1. La Giunta regionale nomina un comitato tecnico-scientifico con compiti di valutazione dei progetti di ecomuseo presentati dai comuni promotori.

 

2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da due membri indicati dall'Università degli studi di Cagliari, due membri indicati dall'Università degli studi di Sassari, e dai presidenti dei consorzi turistici di comuni formatisi in Sardegna ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

 

3. Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o da un suo delegato, e le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente del medesimo assessorato.

 

4. La composizione del comitato tecnico-scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.

 

5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate ai temi trattati.

 

Art. 4
Denominazione e marchio

 

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Regione riconosce la denominazione esclusiva e originale e il marchio indicati dai comuni promotori fin dalla presentazione del progetto dell'ecomuseo. La denominazione e il marchio sono elementi di identificazione e di promozione utilizzabili esclusivamente da ogni singolo ecomuseo e sono tutelati nelle forme consentite.

 

2. La Regione ha, a sua volta, facoltà di individuare un marchio che identifichi l'immagine complessiva degli ecomusei della Sardegna, utilizzandolo per la promozione della rete degli ecomusei sardi nelle forme e attraverso i mezzi ritenuti più idonei.

 

Art. 5
Finanziamenti per la realizzazione degli ecomusei

 

1. La Regione concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei, nella misura dell' 80 per cento delle spese complessive effettivamente sostenute dai comuni, singoli o associati, per le iniziative di cui al comma 3 dell' articolo 2.

 

2. I comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma precedente devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, apposita domanda di contributo a sostegno della realizzazione dell'ecomuseo proposto, corredata della documentazione illustrativa del progetto, allegando altresì le delibere attestanti l'assunzione dell'impegno di spesa determinato nella misura del 20 per cento delle spese complessive da sostenere per le iniziative di cui al comma 3 dell' articolo 2.

 

3. Qualora l'entità delle richieste per la realizzazione dei progetti di ecomusei riconosciuti risulti superiore a quella dei fondi disponibili, la Giunta regionale provvede alla ripartizione di questi ultimi secondo criteri orientati alla massima diffusione sul territorio regionale delle istituzioni ecomuseali.

 

Art. 6
Disposizioni transitorie

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono qualificate come ecomusei le iniziative già promosse dai comuni, singoli o associati, per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla valutazione di tali iniziative dietro richiesta dei comuni promotori secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 2, e riconosce alle stesse la denominazione e il marchio di cui al comma 1 dell'articolo 4.

 

2. Qualora iniziative con finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1, e alle quali la Regione riconosca la qualifica di ecomuseo secondo le modalità di cui al comma precedente, risultino già in corso di realizzazione nel momento di entrata in vigore della presente legge, i comuni promotori possono beneficiare, per il completamento della realizzazione delle iniziative, dei finanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura e attraverso le modalità previste dall'articolo 5.

 

Art. 7
Copertura finanziaria

 

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2004 -2005-2006.

 

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004 -2006 sono apportate le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.008
Fondo per la programmazione negoziata

 

2004 euro 1.500.000
2005 euro 1.500.000
2006 euro 1.500.000

 

In aumento

 

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

 

UPB S11.030

 

2004 euro 1.500.000
2005 euro 1.500.000
2006 euro 1.500.000