CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 43
presentata dai Consiglieri regionali
DIANA - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteoil 12 ottobre 2004
Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge detta i princìpi che dovranno informare l'organizzazione a livello regionale e locale di funzioni e compiti amministrativi.
A tali princìpi dovrà quindi ispirarsi il legislatore regionale nel decentrare concretamente funzioni e compiti agli enti locali per singoli settori d'intervento.
Le funzioni amministrative saranno esercitate nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarietà;
b) oggettiva capacità dell'amministrazione destinataria di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
e) attribuzione al Comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
La proposta definisce, inoltre, il ruolo che avranno, rispettivamente, Regione, Province, Comuni e Comunità montane.
E' perfettamente allineata alle riforme già attuate e da attuarsi in campo nazionale, allo Statuto speciale ed alla riforma degli enti locali minori.
Rispetta i ruoli dei diversi soggetti istituzionali, assicura i necessari momenti partecipativi e l'indispensabile programmazione dall'alto verso il basso e viceversa, realizzando, così, anche il federalismo delle autonomie.
Dà finalmente attuazione, davvero attualizzandolo, al generale principio contenuto nell'articolo 44 dello Statuto speciale.
E così la Regione svolgerà, di norma, le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, nonché le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali.
Non solo, ma proprio in ossequio al pregnante principio della sussidiarietà, la Regione potrà (e dovrà) anche intervenire, a richiesta, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti per i quali gli enti locali minori versino nella reale impossibilità di raggiungere alcuni loro primari obiettivi, a motivo di carenze tecniche, finanziarie ed organizzative.
La Provincia eserciterà:
a) funzioni di programmazione e pianificazione;
b) funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative.
II Comune eserciterà, invece, tutte le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione o conferiti ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali.
La Comunità montana eserciterà, da parte sua:
a) le funzioni di programmazione;
b) le specifiche funzioni e i compiti derivanti dalla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
c) le funzioni e i compiti amministrativi che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" e dalla legislazione regionale in materia;
d) altre funzioni e compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.
La proposta di legge, che segue un approccio pragmatico e non ideologico, riconosce, nella sostanza, che tutti i comuni non sono uguali: il vasto fenomeno dei "Comuni polvere" non può essere disconosciuto in Sardegna.
Per questo motivo, ed al fine di favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione promuoverà le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, nonché l'esercizio associato di funzioni e di compiti anche mediante incentivi finanziari, definendo anche gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni.
Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti agli enti locali saranno finanziate mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale.
La Regione, inoltre, devolve agli enti locali le risorse finanziarie relative all'assolvimento delle funzioni trasferite oltre che i proventi derivati dai relativi servizi.
Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvederà a trasferire agli enti locali il personale che, al momento dei conferimento, risulti assegnato all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto dei conferimento stesso.
Favorirà inoltre, di concerto con le Amministrazioni locali e con il personale interessato, la mobilità dei dipendenti, al fine del miglioramento generale dei servizi.
Si impegna, con tempi e modi da determinarsi, compatibili con le oggettive difficoltà insite in una riforma altamente innovativa, a studiare, unitamente e con il concorso dei soggetti istituzionali di riferimento, la possibilità, ritenuta reale, di raccogliere, con appropriata organizzazione ed in un unico comparto, tutto il personale dipendente degli enti locali della Sardegna.
Detto personale potrà godere, così, di un eguale trattamento giuridico ed economico.
Ciò consentirà anche di superare oggettive difficoltà organizzative e di struttura dei servizi trasferiti e non, le quali costituiscono, indubbiamente, un notevole freno al processo di riforma e di sviluppo locale.
Nella proposta di legge si prevede, inoltre, l'istituzione di un servizio di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico - normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Un servizio di monitoraggio permanente verificherà periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite e formulerà proposte, segnalando ritardi ed eventuali difficoltà, in relazione a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione, ed il riordino della legislazione regionale di settore, riferita anche all'ordinamento del personale;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione e l'aggiornamento del personale.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La presente legge, in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione, disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale di funzioni e compiti amministrativi.
Art. 2
Principi generali per la ripartizione delle funzioni1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono esercitate nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussidiarietà;
b) oggettiva capacità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
Art. 3
Regione1. La Regione svolge di norma le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. La Regione, inoltre, svolge le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonché le funzioni di alta amministrazione. A tal fine:
a) promuove il riordino territoriale e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 7;
b) determina, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economico - sociale e della pianificazione territoriale regionale;
c) coordina i piani provinciali e ne accerta la compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale;
d) ripartisce fra gli enti locali le risorse umane e patrimoniali e finanzia l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
e) dispone gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 15;
f) interviene, a richiesta degli enti locali e, se del caso, con il concorso delle Province, per l'assolvimento di funzioni e compiti a questi demandati, per i quali gli enti medesimi dimostrino di versare nella condizione di non poter raggiungere obiettivi ed investimenti primari, a motivo di carenze tecniche, finanziarie ed organizzative.
Art. 4
Provincia1. La provincia, oltre alle funzioni organizzative e regolamentari di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, esercita:
a) funzioni di programmazione e pianificazione; a tal fine, in particolare, adotta, previa concertazione con le istituzioni di riferimento, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico - sociali;
b) funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:
1) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
2) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
3) valorizzazione dei beni culturali;
4) viabilità e trasporti;
5) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
6) caccia e pesca nelle acque interne;
7) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
8) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
9) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
10) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
11) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria agli enti locali.
2. La provincia, inoltre, interviene a richiesta degli enti locali per l'assolvimento di compiti e funzioni a questi demandati per i quali gli enti medesimi dimostrino di non poter raggiungere rilevanti obiettivi a motivo di carenze tecniche, finanziarie ed organizzative.
Art. 5
Comune1. Il comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione o conferiti ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2.
2. II comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1:
a) funzioni organizzative e regolamentari nelle materie di sua competenza;
b) funzioni di programmazione e pianificazione; in particolare il comune concorre, secondo le procedure previste dalla legislazione regionale, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale adottando, in coerenza con tali obiettivi, strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.
3. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6
Comunità montana1. La comunità montana esercita:
a) funzioni organizzative e regolamentari nell'ambito delle materie ad essa conferite;
b) funzioni di programmazione, concorrendo, secondo le procedure previste dalla legislazione regionale, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti derivanti dalla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi ai quali i comuni sono tenuti oppure decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" e dalla legislazione regionale in materia;
c) altre funzioni e compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.
Art. 7
Ambiti territoriali ottimali di esercizio
delle funzionil. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di 1.000 abitanti può essere affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali.
2. A tale fine la Giunta regionale individua ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali sulla base dei seguenti elementi:
a) dimensione demografica dei comuni, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a 10.000 abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali dei territori;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni;
f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la Comunità montana;
g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.
3. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo la forma associativa nell'ambito di quelle previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ferma restando la Comunità montana, laddove esistente. A tal fine il Presidente della Provincia, nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale, provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.
Art. 8
Incentivi per promuovere forme di gestione associata1. La Regione, al fine di favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, promuove le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.
2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 7.
3. A tale fine, la deliberazione della Giunta regionale con la quale vengono individuati gli ambiti territoriali ottimali determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di concessione di appositi contributi, a parziale copertura dei costi, a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti.
Art. 9
Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti agli enti locali sono finanziate mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale.
2. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie o devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.
3. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe dei relativi servizi e delle eventuali sanzioni amministrative.
Art. 10
Personale1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, ed in attesa di un completo riordino del comparto, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione individua, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.
3. II personale trasferito alle dirette dipendenze dell'ente destinatario conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.
4. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 18.
5. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 9.
6. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.
Art. 11
Patrimonio1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono trasferiti o assegnati gratuitamente agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi.
Art. 12
Indirizzo e coordinamento, direttiva1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, gli atti di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 3, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale.
2. Limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, la Giunta regionale adotta altresì atti di direttiva al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali.
Art. 13
Servizio di monitoraggio1. La Regione attiva un monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.
Art. 14
Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite1. La Regione adotta misure idonee a verificare l'efficacia dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si rilevino significativi elementi di esercizio inefficace di determinate funzioni, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.
Art. 15
Poteri sostitutivil. In caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi conferiti, la Regione si sostituisce agli enti locali inadempienti.
2. A tal fine la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, il quale ne dà comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 16
Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo1. E' istituito presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione l'Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione;
b) i rappresentanti delle associazioni degli enti locali;
c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
d) i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.
4. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in relazione a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione e l'aggiornamento del personale.
5. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul decentramento amministrativo. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale.
Art. 17
Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa1. La Regione assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Art. 18
Formazione1. La Regione attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma, di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Art. 19
Sistema informativo automatizzato1. La Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo.
2. A tal fine la Regione promuove nell'ambito del Sistema informativo regionale l'integrazione e l'interconnessione a rete dei rispettivi sistemi informativi.
3. II Sistema informativo regionale costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali.
Art. 20
Individuazione delle funzioni1. La Regione, nel rispetto dei princìpi dettati dalla presente legge, provvede ad individuare, per singole materie, compiti e funzioni da conferire agli enti locali.
Art. 21
Individuazione e trasferimento delle risorse1. Con decreti del Presidente della Regione si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra gli enti locali.
2. In considerazione delle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti, con tali decreti possono essere previste differenti scadenze temporali per l'effettivo esercizio delle funzioni conferite.
Art. 22
Organizzazione e riforma del personale1. La Giunta regionale, entro un anno dalla emanazione della presente legge, presenta al Consiglio ed alle competenti Commissioni un progetto organico di riordino del personale dipendente della Regione e di tutti gli enti locali della Sardegna.
2. A tal fine il Presidente e gli Assessori competenti sono impegnati ad avviare immediatamente tutte le procedure per una corretta attuazione della riforma.
Art. 23
Norma di attuazione1. La Giunta regionale ed il suo Presidente provvedono, entro sei mesi dalla pibblicazione della presente legge, ad adottare o fare adottare tutti i provvedimenti necessari alla sua completa attuazione.
Art. 24
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 52.000 annui a e fanno capo alla UPB S02.020 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.006
Cap. 03019 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
2004 euro 52.000
2005 euro 52.000
200 euro 52.000
mediante diminuzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
02 - AFFARI GENERALI
In aumento
UPB S02.020
Cap. 02034/01 (N.I.)
Osservatorio e monitoraggio decentramento amministrativo
2004 euro 52.000
2005 euro 52.000
2006 euro 52.000