CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 41
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Alberto - PIRISI - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRU' -PACIFICO - SANNA Francol'8 ottobre 2004
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge riprende il testo unificato dei progetti di legge P.L. 45 - P.L. 84 - D.L. 101 - D.L. 248/A concernente la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" approvato, dopo una lunga discussione, nella passata legislatura dalla Quarta Commissione consiliare permanente.
Il testo proposto è frutto anche di una serie di lunghe ed approfondite audizioni con tutti i soggetti pubblici e privati direttamente e indirettamente coinvolti nell'attuazione ed applicazione della riforma. Tale confronto ha, inevitabilmente, evidenziato tutti gli elementi di criticità dell'attuale sistema, le posizioni fortemente differenziate delle organizzazioni sindacali, delle imprese private e di quelle pubbliche nell'individuazione degli strumenti giuridici da introdurre e le forti preoccupazioni degli enti locali chiamati a svolgere un ruolo decisivo nell'applicazione della riforma.
I ritardi dell'Amministrazione regionale nel dotarsi di una legge fondamentale per il riordino, l'ammodernamento e il governo complessivo del sistema del TPL hanno privato la Regione di uno strumento essenziale per rapportarsi, su un piano di sussidiarietà e di pari dignità, con il Governo nazionale sulla scelta delle principali infrastrutture di trasporto per la Sardegna: porti, aeroporti, logistica, assi viari principali, ferrovie, centri intermodali passeggeri e merci.
La Regione sarda deve dotarsi, inoltre, di altri due strumenti fondamentali per la pianificazione, lo sviluppo e l'ammodernamento del suo inadeguato sistema trasportistico: il piano regionale trasporto passeggeri e il piano regionale trasporto merci; entrambi sono in fase di avanzata definizione e possono essere in tempi relativamente brevi sottoposti all'esame del Consiglio regionale per la loro approvazione.
Il ruolo del tutto marginale della Sardegna nelle scelte contenute nel piano generale dei trasporti sono la prova più evidente, da un lato dei ritardi nel dotarsi degli strumenti legislativi e di pianificazione necessari, dall'altro dell'incapacità delle Giunte regionali di centro-destra di svolgere una funzione propositiva e di governo.
Ciò significa che la Sardegna non partecipa al Fondo nazionale trasporti previsto dal P.G.T. e che le sue infrastrutture resteranno al palo sino a quando non si doterà degli strumenti già richiamati e di una diversa politica trasportistica.
La riforma del TPL, impostata nelle sue linee generali dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e completata con il decreto legislativo n. 400 del 1999 e con la legge n. 472 del 1999, che le altre regioni in larghissima misura stanno già realizzando, rappresenta un tassello fondamentale del disegno generale di trasferimento di poteri, competenze e risorse dallo Stato centrale alle Regioni, alle Province e ai Comuni.
Si tratta di un riordino generale in senso federalista di una materia che vedeva la Regione e il sistema delle autonomie locali in un ruolo marginale e subalterno.
In estrema sintesi, gli aspetti più significativi della proposta sono:
a) sono chiaramente definite le competenze della Regione e degli enti locali nei vari tipi di trasporto;
b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, assume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e comunale;
c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli regionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con quelli provinciali (i piani di bacino) e quelli comunali ( i piani urbani del traffico);
d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte nettamente dagli oneri d'esercizio;
e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale della regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualsiasi forma e modalità effettuati e affidati, con lo strumento dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati con compiutezza il contenuto e si stabiliscono i principi e gli strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;
f) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attività di pianificazione e programmazione della Regione (l'Osservatorio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui le autonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di categoria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti (la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina l'indispensabile trasformazione in società privata a prevalente capitale pubblico dell'ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del 30 giugno 2004, alla sua effettiva operatività;
g) si disciplina con grande cura e attenzione la delicatissima fase transitoria al fine di agevolare, da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti prorogando fino al 31 dicembre 2005 i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici e fino all'espletamento della gara d'appalto per tutti gli altri, dall'altro lato si istituisce un fondo d'incentivazione finalizzato ad agevolare l'esodo del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre si individuano le procedure per la preliminare individuazione degli ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accordi di programma, applicativi dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Norme generaliCapo I
Norme generaliArt. 1
Finalità1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale nell'ambito regionale promuovendo la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso degli enti locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.
2. La Regione:
a) attribuisce alle Province ed ai Comuni le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e determina, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie;
b) ottimizza i finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti e all'introduzione di tecnologie avanzate, incentiva il superamento degli assetti monopolistici e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;
c) adotta i contratti di servizio e realizza l'integrazione tariffaria;
d) effettua il monitoraggio della mobilità regionale.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge:
a) per "trasporto pubblico locale" si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attribuiti alla Regione e agli enti locali; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità operanti, nell'ambito del territorio regionale, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone;
b) per "conferimento" si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti;
c) per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni;
d) per "area urbana" si intende l'ambito territoriale di più comuni conurbati, caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante domanda di mobilità che si concretizza in un'elevata frequenza e densità di fermate dei servizi di trasporto;
e) per "linea" si intende l'unità elementare di trasporto caratterizzata dal percorso e dalla domanda di mobilità che soddisfa;
f) per "rete di trasporto" si intendono due o più linee tra loro correlate;
g) per "unità di rete" si intende un insieme di linee fra loro connesse, finalizzate ad una maggiore efficacia, economicità ed efficienza gestionale del servizio di trasporto e al maggior grado di integrazione; l'unità di rete costituisce l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
h) per "collegamenti di corridoio" si intendono gli itinerari e sedi di trasporto intermodali riguardanti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci, unitariamente ed organicamente progettati;
i) per "bacino di traffico" si intende una parte, omogenea per la complessiva domanda di trasporto intermodale, del territorio regionale o provinciale, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete dei servizi intermodali di trasporto.
Art. 3
Classificazione dei servizi1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in:
a) terrestri;
b) marittimi;
c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;
d) aerei.
2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in servizi di linea:
a) comunali;
b) di area urbana;
c) provinciali;
d) regionali;
e) di granturismo.
3. Sono servizi di linea comunali:
a) quelli svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune;
b) quelli che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo;
c) quelli che collegano comuni contigui nelle parti edificate.
4. Sono servizi di linea d'area urbana quelli svolti negli ambiti territoriali definiti dall'articolo 2, lettera d).
5. Sono servizi di linea provinciali:
a) quelli che, nell'ambito del territorio della provincia, collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni e quelli che collegano più comuni con lo scalo ferroviario, marittimo, aereo e portuale;
b) quelli che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa.
6. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province.
7. Sono servizi di linea di gran turismo, regionali o provinciali, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate.
Art. 4
Trasporti su stradaI servizi su strada sono quelli svolti mediante linee automobilistiche o filobus. Essi, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in:
a) ordinari: sono i servizi di linea offerti alla generalità degli utenti secondo le normali condizioni di trasporto;
b) a chiamata: sono i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa o in territori a domanda debole;
c) speciali: sono i servizi offerti a soggetti disabili;
d) sperimentali: sono i servizi effettuati con sistemi innovativi di trasporto e che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate; essi hanno una durata comunque non superiore ad un anno;
e) non di linea, in regime di autorizzazione: sono i servizi che effettuano trasporti collettivi con autobus adibito ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che organizza il servizio; l'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per le altre concessioni.
Art. 5
Trasporti ferroviari1. I trasporti ferroviari assumono un ruolo strategico fondamentale nel sistema complessivo isolano di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci.
2. Gli interventi di ammodernamento e di riqualificazione dei servizi ferroviari, nell'ambito dei distinti bacini isolani di traffico, sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i servizi ferroviari sono esercitate dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale, e sono attribuite alle province per le relazioni di trasporto i cui capilinea di partenza e di arrivo ricadono nel territorio di una stessa provincia.
Art. 6
Trasporti aerei1. I servizi pubblici di trasporto aereo regionale e locale si distinguono in servizi aerei di linea e non di linea.
2. Essi comprendono:
a) i servizi di collegamento aereo in senso stretto;
b) i servizi elicotteristici.
3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei sono svolte unitariamente della Regione.
4. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.
Art. 7
Trasporti marittimi1. I collegamenti marittimi, compresi quelli con le isole minori della Sardegna, sono di competenza regionale.
2. Per garantire alle isole minori la continuità territoriale i collegamenti possono essere onerati da obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nelle forme e con le procedure previste dalla normativa statale e comunitaria.
Art. 8
Servizi lacuali, fluviali e lagunari1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione sarda dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è subdelegata alle province e ai comuni e si applica il criterio della prevalente competenza territoriale.
Capo II
Competenze della Regione e degli enti localiArt. 9
Competenze della Regione1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale:
a) redige e approva il piano regionale dei trasporti e i programmi triennali regionali, tenendo conto della programmazione degli enti locali e definisce gli indirizzi generali per la pianificazione;
b) programma gli investimenti regionali, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
c) individua, d'intesa con gli enti locali, i servizi minimi, i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole e ne stabilisce le tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;
d) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle attività attribuite e di vigilanza su quelle delegate agli enti locali e provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie;
e) definisce i servizi i trasporto pubblico locale su ferrovia e stipula il relativo contratto di servizio;
f) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa e stipula, con il Ministero dei trasporti, un accordo di programma per definirne i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico.
2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti.
Art. 10
Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale1. E' istituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale che, dotata di autonomia organizzativa, è competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale.
2. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, e approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. Essa è creata utilizzando figure professionali operanti nei diversi settori dei trasporti.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale nominato dalla Giunta regionale.
4. Per l'esercizio delle strumentali funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato e di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi attinenti al settore.
5. Il direttore dell'agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale.
Art. 11
Competenze delle Province1. Le Province in materia di trasporto pubblico locale:
a) redigono e approvano il piano provinciale dei trasporti e i piani di mobilità di bacino, tenendo conto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle esigenze di mobilità dei disabili;
b) programmano gli eventuali servizi provinciali aggiuntivi rispetto ai servizi minimi, da istituire, previa intesa con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio;
c) individuano, d'intesa con i comuni interessati, i servizi di linea d'area urbana;
d) stipulano con l'aggiudicatario i contratti di servizio pubblico;
e) esercitano ogni altra funzione amministrativa trasferita, delegata o subdelegata alle province dallo Stato o dalla Regione.
2. L'esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con accordi di programma tra la Regione e le Province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti.
Art. 12
Agenzia provinciale per il trasporto pubblico locale1. Le Province possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia per il trasporto pubblico locale.
2. L'Agenzia svolge le procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali di trasporto pubblico locale assumendo a normale riferimento territoriale, per il modo terrestre, l'unità di rete e l'unità di bacino
3. L'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dalla Provincia, di intesa con i comuni interessati.
4. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia provinciale, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali, sono svolte dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 10. In tal caso restano, comunque, a carico degli enti locali gli oneri per le procedure, la responsabilità per gli atti di affidamento, la stipula dei contratti di servizio e l'attività di controllo.
Art. 13
Competenze dei comuni1. I Comuni, singoli o associati, in materia di trasporto pubblico locale:
a) approvano i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione e nel rispetto dei bisogni dei disabili;
b) definiscono la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvano, d'intesa con la Provincia di appartenenza, i programmi triennali, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Provincia e istituiscono eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico dei propri bilanci;
c) attuano gli interventi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole;
d) gestiscono i contratti di servizio e provvedono, all'interno delle risorse loro assegnate, eventualmente integrate da quelle contenute nel bilancio comunale, agli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
e) inviano alla Regione e alla Provincia il rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti.
2. L'esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Capo III
Pianificazione del trasporto pubblico localeArt. 14
Piano regionale dei trasporti1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il piano regionale dei trasporti. Esso, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, configura, in raccordo con la programmazione degli enti locali, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente.
2. I distinti piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere predisposti ed approvati, ferma la necessità di una loro integrata trattazione sistemica, anche in tempi diversi.
3. Il piano regionale dei trasporti ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale.
Art. 15
Contenuto del piano regionale dei trasporti1. Il piano regionale dei trasporti:
a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine e le infrastrutture di settore;
b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, e in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, con particolare riferimento alla individuazione dei servizi minimi e alle esigenze di mobilità dei disabili;
c) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.
Art. 16
Approvazione del piano regionale dei trasporti1. Lo schema di piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli enti locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Regione provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), l'istruttoria pubblica articolata per province.
3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, trasmette al Consiglio regionale la proposta definitiva di piano per la sua approvazione.
Art. 17
Programmi triennali regionali1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del piano regionale dei trasporti. Essi contengono:
a) la determinazione delle misure relative all'integrazione modale e tariffaria;
b) la specificazione delle risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
c) l'individuazione dei criteri e modalità di determinazione delle tariffe;
d) l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
e) un sistema di monitoraggio dei servizi.
2. I programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e della difesa dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni datoriali più rappresentative.
Art. 18
Piani provinciali di bacino1. I piani di bacino sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale.
2. I piani di bacino, elaborati sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell'assetto socio economico e territoriale, sono finalizzati a:
a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;
b) favorire l'integrazione tra le diverse modalità;
c) individuare le aree a domanda debole;
d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.
3. I piani di bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d'intesa con le altre province e tutti i comuni interessati.
Art. 19
Piani urbani del traffico1. I Piani urbani del traffico, redatti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tengono conto degli indirizzi espressi dal piano regionale dei trasporti e costituiscono parte integrante dei rispettivi piani di bacino.
Art. 20
Fondo regionale dei trasporti1. E' costituito il fondo regionale dei trasporti. Esso, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.
2. Il fondo è articolato nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
a) investimenti per infrastrutture stradali e relativo parco rotabile;
b) investimenti per infrastrutture delle metropolitane di superficie e relativo parco rotabile;
c) investimenti per infrastrutture ferroviarie e relativo parco rotabile;
d) investimenti per infrastrutture terrestri di supporto al trasporto aereo e marittimo di competenza regionale;
e) investimenti a favore dell'innovazione tecnologica.
3. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza di servizi. Tali accordi di programma vincolano le parti contraenti e prevedono:
a) i soggetti finanziatori ed i relativi compiti;
b) le risorse finanziarie necessarie, i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento;
c) il periodo di validità, le infrastrutture da realizzare e i tempi di conclusione degli interventi;
d) i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo;
e) la verifica di attuazione dell'accordo, gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione per i casi di ritardo o di omissione degli interventi.
4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata di venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorso tale termine o quando i beni non risultino più funzionali possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.
Art. 21
Oneri di esercizio1. La Regione assume a carico del proprio bilancio le spese relative alla copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi, necessarie per l'attuazione degli impegni assunti nei contratti di servizio.
2. Ad essi si provvede mediante:
a) le risorse assegnate dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni di trasporto da esso trasferite o delegate ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997;
b) gli stanziamenti del bilancio della Regione.
TITOLO II
l'organizzazione dei serviziCapo I
Organizzazione dei serviziArt. 22
I servizi minimi1. La Regione garantisce la mobilità all'interno del territorio regionale attraverso servizi minimi di trasporto locale finanziati a carico del proprio bilancio e i servizi nei territori a domanda debole, così come individuati nel piano regionale dei trasporti.
2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni, acquisita in sede di conferenza di servizi, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una delibera contenente la proposta di individuazione della rete dei servizi minimi, definita, per ciascun bacino di traffico, sulla base:
a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le varie modalità;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità e accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.
3. La proposta di individuazione della rete dei servizi minimi è trasmessa, per l'approvazione definitiva, al Consiglio regionale.
4. Gli enti locali possono definire, previa intesa con la Regione per la compatibilità di rete servizi aggiuntivi purché i maggiori oneri siano a totale carico dei loro bilanci e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio.
5. In sede di prima applicazione, la rete dei servizi minimi può essere individuata anche prima della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano regionale dei trasporti.
Art. 23
Procedure per l'affidamento1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto rientranti nella rete dei servizi minimi, si fa ricorso alla procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.
2. Per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del suddetto decreto legislativo n. 158 del 1995.
3. Per la scelta dei soci privati delle società miste di trasporto si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Art. 24
Subaffidamento dei servizi1. E' consentito il subaffidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, entro il limite massimo dell'8 per cento dell'importo dei servizi esercitati, nei limiti consentiti dal decreto legislativo n. 158 del 1995.
2. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.
3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e rispettare le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal subaffidamento.
Art. 25
Subentro di impresa1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante conservando al personale l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi.
2. E' trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'Amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.
3. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.
4. L'inventario deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato dei trasporti e all'ente locale che ha affidato il servizio, entro i termini del 31 dicembre 2004 per il primo periodo di gestione e del 30 giugno di ogni anno per i successivi esercizi.
Capo II
Contratti di servizioArt. 26
Finalità e durata1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, e nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.
2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico, comprensivi di ogni altro introito derivante dal servizio, e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35, a partire dal primo gennaio 2006. Il loro periodo di validità non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione dell'obbligazione per il periodo di validità. Il bilancio regionale assicura la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche per i finanziamenti che la Regione assegna alle Province e ai Comuni per la stipula dei contratti di servizio.
Art.27
Contenuto1. I contratti di servizio contengono:
a) i periodi di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, di affidabilità e regolarità dei servizi;
d) la struttura tariffaria adottata e i sistemi di rilevamento della clientela;
e) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;
f) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale;
g) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera e) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
h) le modalità di modificazione dei contratti;
i) le garanzie dell'impresa di trasporto affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato, con l'obbligo di applicare, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, i contratti collettivi di lavoro, come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
l) la garanzia di utilizzare mezzi idonei alla sicurezza del servizio;
m) i casi di risoluzione del contratto;
n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di forti discontinuità nell'entità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.
Capo III
Tariffe e agevolazioni tariffarieArt. 28
Tariffe1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare dal 1° gennaio 2006 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.
2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio.
3. L'aggiornamento delle tariffe é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.
Art. 29
Agevolazioni tariffarie1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:
a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;
c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste;
e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).
2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti, secondo le percentuali previste dal decreto dell'Assessore dei trasporti del 4 febbraio 1999, n. 32.
3. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.
Capo IV
Organi regionaliArt. 30
Osservatorio regionale della mobilità1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'Osservatorio regionale della mobilità, gestito da una struttura tecnica regionale istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. L'Osservatorio supporta l'attività di pianificazione, e di programmazione della Regione e degli enti locali, favorisce la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:
a) la domanda di trasporto pubblico;
b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi;
c) le caratteristiche di produzione dei servizi;
d) l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;
e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;
f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi;
g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi.
3. L'Osservatorio, inoltre, individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale e promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore.
4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull'analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull'efficacia dei servizi offerti.
Art. 31
Consulta regionale per la mobilità1. Al fine di consentire la partecipazione delle autonomie locali, degli utenti, delle parti sociali e delle associazioni di categoria del settore dei trasporti, è istituita la Consulta regionale per la mobilità. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento che disciplini la composizione, il funzionamento e i compiti della Consulta.
Art. 32
Partecipazione e diritti dei cittadini1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, adotta la Carta dei servizi secondo lo schema emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, n. 28. Ad essa si conformano le carte dei servizi adottate dalle singole aziende.
2. La Regione utilizza il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei servizi erogati, promuove consultazioni con gli utenti al fine di raccogliere informazioni sulla loro organizzazione e, avvalendosi dell'Osservatorio regionale, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi, sulle tariffe e sulle modalità di accesso.
3. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio permanente della mobilità, un servizio di segreteria telefonica a registrazione automatica, dotato di numero verde e finalizzato alla ricezione di segnalazioni circa situazioni od episodi di disservizio in danno dell'utenza, o di mancato adempimento alle prescrizioni della Carta regionale dei servizi.
Capo V
Strumenti di sensibilizzazioneArt. 33
Relazione annuale1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti una relazione sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare:
a) i più significativi risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio;
b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire, per il superamento delle carenze rilevate e per il conseguimento degli obiettivi.
Art. 34
Conferenza regionale sui trasporti1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale.
2. La Conferenza è finalizzata all'analisi, al confronto critico ed all'elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone, la movimentazione delle merci con riferimento sia ai trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.
Capo VI
Trasformazione dell'Azienda Regionale Sarda TrasportiArt. 35
Trasformazione dell'ARST1. L'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), entro il termine massimo del 30 giugno 2004, è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "Società Sarda Trasporti S.p.A.".
2. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:
a) la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST;
b) la determinazione del capitale iniziale della nuova S.p.A., quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;
c) il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni azionarie, anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;
d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società.
3. Tale delibera è inviata alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti, per l'espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.
4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
5. La società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST.
Art. 36
Trasferimento del personale1. Il personale dell'ARST transita nella società per azioni e sono fatti salvi i diritti quesiti e le posizioni previdenziali maturate.
2. In luogo di tutto o parte del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che ne facciano richiesta sono attribuite azioni privilegiate o di risparmio.
TITOLO III
Capo I
Norme transitorie e finaliArt. 37
Fondo d'incentivazione1. Al fine di favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto, è costituito un fondo di 6.000.000 di euro destinato a introdurre meccanismi di incentivazione che consentano l'esodo, a richiesta, del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e avente un'anzianità contributiva di almeno trent'anni o un'anzianità anagrafica non inferiore ai cinquantacinque anni, anche mediante forme di pensionamento anticipato.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione delle aziende pubbliche di trasporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano le procedure applicative dei benefici e procedono all'individuazione dei dipendenti aventi diritto.
Art. 38
Preliminare adozione di indirizzi1. Gli indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei piani di bacino sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti in sede di conferenza di servizi i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dell'UNCEM e dell'ANCI.
Art. 39
Preliminare individuazione degli ambiti territoriali1. In sede di prima applicazione le aree urbane e i territori a domanda debole sono individuati in una conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione:
a) degli Assessori regionali dei trasporti, degli enti locali e del bilancio e programmazione;
b) dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane dell'Isola;
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali rappresentative degli enti locali della Sardegna e delle associazioni nazionali di categoria del settore trasporto delle persone, operanti nell'Isola.
2. Entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 è completata l'individuazione e delimitazione degli ulteriori ambiti di mobilità relativi alle unità di rete ed ai bacini di traffico. Fino a tale completamento al sostegno finanziario della Regione in favore del trasporto pubblico locale continua a provvedersi con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modifiche ed integrazioni
Art. 40
Servizi ferroviari1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;
b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma quadro di cui all'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di appositi studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;
c) stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 41
Prima applicazione dei programmi triennali regionali1. Esclusivamente in sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali di cui all'articolo 17 possono essere predisposti anche in assenza del piano regionale dei trasporti. In tal caso essi contengono:
a) l'individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;
b) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un'efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;
c) l'individuazione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento.
2. Tali programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione e della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti.
Art. 42
Proroga delle concessioni di trasporto1. La Regione, le Province ed i Comuni mantengono i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici dei servizi di trasporto ed alle società derivanti dalla obbligatoria trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi di trasporto, non oltre la data del 31 dicembre 2005, con l'obbligo di affidare quote di detti servizi o di servizi speciali, mediante procedure concorsuali e stipula di un contratto di servizio prima di tale data.
2. Trascorso tale termine, tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati con procedure di evidenza pubblica.
Art. 43
Servizi in concessione1. I servizi comunali, di area urbana, provinciali e regionali in corso, se esercitati in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino all'espletamento della gara d'appalto, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi, entro tre mesi da tale riconoscimento, si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario.
Art. 44
Norma finale1. Al fine di garantire che l'attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
Rinvio1. Con successiva legge regionale è disciplinato il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, in attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 46
Norme abrogate1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti);
b) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), fatto salvo il rispetto del termine di cui all'articolo 39, comma 2;
c) l'art. 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);
d) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche);
e) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale);
f) l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);
g) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna).
Capo II
Art. 47
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2004, e in euro 15.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2004 e in quello pluriennale per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi
2004 euro 20.000.000
2005 euro 15.000.000
2006 euro 15.000.000
in aumento
13 - TRASPORTI
UPB S13.023 - Cap. 13051 (N.I.) - Fondo regionale dei trasporti (art. 20 della presente legge)
2004 euro 20.000.000
2005 euro 15.000.000
2006 euro 15.000.000
2. L'ammontare del Fondo regionale dei trasporti viene determinato annualmente dalla Regione con legge di approvazione del bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997.