CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 40
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - CALLEDDA - CHERCHI Silvio- FADDA Giuseppe - DAVOLI - GIORICO - LANZI - LICHERI - LAI - MANCA - MASIA - PACIFICO - PISU - SABATINI - SALIS - SERRAl'8 ottobre 2004
Interventi urgenti a favore di lavoratori dipendenti di societą in fase di liquidazione o in stato di crisi
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il provvedimento si propone di intervenire a favore di lavoratori dipendenti di societą controllate o partecipate dalla Regione autonoma dalla Sardegna, che vantino crediti per retribuzioni non percepite e che si trovino nella realistica prospettiva di essere licenziati o iscritti nelle liste di mobilitą, con conseguente perdita o riduzione del proprio reddito da lavoro. In sintesi, la Regione interviene con limitati rischi finanziari a rilevare crediti certi che dovrebbero essere comunque onorati anche in caso di fallimento o liquidazione delle societą, assicurando ai lavoratori l'immediata corresponsione delle retribuzioni maturate e non ancora percepite.
Per tali finalitą, la Giunta regionale definisce prioritą e procedure di attuazione per la corretta e tempestiva attuazione della normativa di cui trattasi, limitatamente alle disponibilitą finanziarie indicate in bilancio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Principi1. Al fine di rilevare i crediti maturati per retribuzioni arretrate dai lavoratori dipendenti di societą controllate o partecipate dalla Regione autonoma della Sardegna, direttamente o tramite societą regionali anche finanziarie, che siano in fase di liquidazione o che versino in accertato stato di crisi per il quale l'Assessorato dell'industria abbia valutato necessario l'intervento, č autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.
2. I criteri di prioritą e le procedure di attuazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La direzione generale dell'Assessorato dell'industria provvede, nei limiti delle dotazioni finanziarie di cui al comma 1, e secondo le prioritą stabilite, a rilevare i predetti crediti, direttamente o per il tramite di istituti di credito tesorieri della Regione allo scopo incaricati.
Art. 2
Copertura finanziaria1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede attraverso apposito stanziamento nel bilancio della Regione, da iscrivere in apposita U.P.B. dell'Assessorato dell'industria.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2004-2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
U.P.B. S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi
2004 euro 500.000
2005 euro 1.000.000
2006 euro 1.000.000
In aumento
04 - INDUSTRIA
U.P.B. S04.500
(N.I.)
2004 euro 500.000
2005 euro 1.000.000
2006 euro 1.000.000