CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 36
presentata dal Consigliere regionale
VARGIUil 4 ottobre 2004
Contributo per la salvaguardia del patrimonio turistico-ambientale della Sardegna e per la valorizzazione dei prodotti tipici
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Più volte si è aperta in Sardegna la discussione intorno all'opportunità dell'introduzione di una tassa di soggiorno sulle presenze turistiche che possa costituire una nuova e aggiuntiva fonte di reddito per la finanza regionale.
La discussione ha sempre portato all'esclusione di tale opportunità per tre motivi fondamentali:
- la inopportunità di assoggettare il turista che decide di visitare la Sardegna ad un ulteriore balzello;
- la difficoltà a trovare la collaborazione dei soggetti esattori (sistema dei trasporti e/o sistema recettivo), costretti a carichi burocratici aggiuntivi;
- la sostanziale contrarietà da parte dei comuni a vocazione turistica, disinteressati ad una forma di contribuzione aggiuntiva a carico del turista, destinata a finanziare la fiscalità generale della Regione.
Tali perplessità appaiono difficilmente superabili, se non si decide di andare in una direzione completamente diversa: cambiando la logica del contributo versato dal turista, che cessa di essere una tassa di soggiorno e diventa realmente un contributo per la conservazione del patrimonio turistico ambientale e per la valorizzazione dei prodotti tipici.
L'obiettivo della presente proposta di legge è appunto quello di scardinare vecchi pregiudizi e storici veti per introdurre una forma di contribuzione i cui effetti benefici siano avvertiti principalmente all'interno dello stesso comparto (quello turistico) dal quale proviene il prelievo.
Lo spirito della proposta va però al di la di tali considerazioni.
Si ritiene infatti utile sottolineare come la complessiva risorsa ambientale sarda non sia affatto inesauribile: è necessario pertanto approntare iniziative di protezione e valorizzazione che consentano la conservazione più lunga possibile del bene stesso e la sua fruizione ragionata sia da parte dei turisti, che da parte degli stessi cittadini sardi.
Appare infatti evidente la valenza educativa ad uso interno ed esterno posseduta dal contributo ambientale.
La consapevolezza che la propria terra è meritevole di protezione e di rispetto, al punto che chiunque vi giunga a fini turistici è chiamato a contribuire economicamente in maniera diretta al mantenimento delle risorse naturali di cui fruisce, rappresenta una rivoluzione culturale in tema di comunicazione perché trasmette a tutti i cittadini sardi un importante messaggio sul valore economico, culturale e sociale dei beni ambientali di cui ciascuno di noi fruisce naturalmente.
Ciascun cittadino sardo verrebbe dunque indotto a riflettere sull'importanza delle risorse naturali che per quota parte gli sono affidate, sulla loro deteriorabilità (e quindi sulla necessità di proteggerle come fonte collettiva di ricchezza) e sulla necessità di improntare al rispetto e alla tutela ogni propria attività nei confronti dell'ambiente naturale.
Non a caso, la proposta di legge stessa prevede interventi educativi all'interno delle scuole che possano consentire la più rapida diffusione di questa nuova cultura dell'attenzione nei confronti del patrimonio naturale della Sardegna.
Se i sardi sapranno fare le giuste riflessioni sul valore culturale del contributo ambientale pagato dai turisti per godere delle bellezze della Sardegna, è assai probabile che nella nostra Regione cresca più velocemente la consapevolezza della necessità che ciascun sardo eserciti un ruolo attivo nella salvaguardia delle risorse che rappresentano una scommessa di qualità per l'intera nostra isola.
Stabilita dunque l'estraneità culturale del contributo ambientale rispetto alla vecchia proposta di una tassa di soggiorno della quale tanto a lungo si è parlato in passato, appare ora importante passare in disamina le già citate, legittime perplessità di tutti coloro che, per motivi differenti, sono schierati contro ogni ulteriore prelievo economico nei confronti del turista.
La prima novità che viene immessa nella discussione dalla presente proposta di legge è rappresentata dal sostanziale cambiamento della destinazione del contributo.
Mentre la tassa di soggiorno, di cui più volte si è discusso nella nostra isola, va a finanziare la fiscalità generale, perdendosi nei mille rivoli di spesa della amministrazione, senza ricadute benefiche dirette sulla salvaguardia delle risorse naturali, né sul comparto del turismo, il contributo ambientale nasce per restare nel settore che lo genera.
I proventi del contributo hanno infatti tre destinazioni principali:
- vanno ai comuni turistici (o meglio ancora ai consorzi tra i comuni) e servono a finanziare i servizi aggiuntivi che tali comuni sono costretti a gestire quando il carico antropico turistico rende insufficienti i normali servizi alla popolazione;
- vanno agli operatori del turismo, per finanziare progetti di sviluppo della qualità dell'offerta turistica che abbiano complessiva ricaduta positiva sull'intero movimento;
- vanno a finanziare un circuito commerciale di promozione del prodotto sardo, di cui il turista può beneficiare direttamente, e che possa essere utilizzato come ulteriore volano dello sviluppo produttivo della nostra isola.
Appare del tutto evidente come il ripensamento nell'allocazione delle risorse derivanti dal contributo ambientale apra nuovi canali di ragionamento con i soggetti sui quali grava il carico maggiore nella riscossione e cioè i comuni ed il settore delle ricettività.
Almeno in fase di prima applicazione della normativa, si è infatti ritenuto di escludere il sistema dei trasporti dall'attività di esazione, consapevoli della difficoltà di coinvolgimento di tale settore e, più ancora, dell'impossibilità della creazione, attraverso i vettori del trasporto, di un sistema di raccolta economica capace di incidere proporzionalmente alle potenzialità finanziarie del singolo turista.
Tali soggetti sono giustamente preoccupati del sovraccarico di competenze derivanti da una tassa di soggiorno destinata a confluire nella massa di manovra indistinta della finanza regionale, mentre sono sicuramente più disponibili a diventare esattori di un flusso finanziario i cui principali benefici avrebbero, a vario titolo, ricaduta nel proprio territorio o comunque sempre nell'ambito del comparto turistico.
Anche l'obiezione sull'ulteriore gravame economico a carico del turista tende ad essere superata dalla consapevolezza che la contribuzione serve davvero a creare nuovi servizi per il turista: sia in termini di qualità dei servizi collettivi resi dai comuni, sia in termini di complessiva qualità dell'offerta turistica e di crescita della cultura dell'accoglienza, sia attraverso facilitazioni e bonus economici all'interno del circuito commerciale dei prodotti tipici sardi.
Il testo della presente proposta di legge introduce dunque notevoli novità di approccio culturale che, nel loro complesso, trovano puntuale estrinsecazione all'interno dell'articolato.
In particolare:
- l'articolo 1 definisce gli obiettivi della legge nella tutela dei beni ambientali e delle risorse naturali, nello sviluppo della qualità dell'offerta turistica e nel sostegno del mercato dei prodotti tipici sardi, definendo il ruolo del contributo ambientale;
- l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano l'ambito di applicazione della legge, l'entità del contributo e i soggetti tenuti a versare il contributo;
- l'articolo 5 stabilisce i destinatari del gettito finanziario raccolto attraverso l'esazione del contributo ambientale definendo le proporzioni della redistribuzione e la loro modalità;
- l'articolo 6 stabilisce tutte le condizioni di esenzione dall'obbligo del versamento;
- gli articoli 7, 8, 9 e 10 stabiliscono le modalità di esazione e di controllo amministrativo e regolamentano le sanzioni e l'eventuale conflittualità applicativa;
- l'articolo 11 contiene la norma finanziaria.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, istituisce, a norma della lettera i) dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Sardegna, il contributo per la salvaguardia del patrimonio turistico-ambientale della Sardegna, di seguito denominato contributo ambientale, da destinare alla realizzazione di appositi e specifici programmi al fine di:
a) tutelare e salvaguardare l'inestimabile valore turistico dei beni ambientali e naturali della Sardegna;
b) contribuire allo sviluppo ed alla crescita della cultura e della qualità del turismo sardo;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo e l'incremento dell'economia dei prodotti tipici sardi.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Il contributo ambientale si applica in tutti i comuni della Sardegna, salvo espressa deroga rilasciata dall'Amministrazione regionale che su richiesta del comune interessato, su conforme deliberazione del consiglio comunale, autorizza la non applicabilità del contributo sul territorio medesimo in quanto non suscettibile di sviluppo turistico.
2. Tale deroga viene adottata con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
Art. 3
Soggetti passivi1. Il contributo ambientale è dovuto dai non residenti in Sardegna che vi dimorino temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi alberghieri o extralberghieri, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo non eccedente i 30 pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.
2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri si applica la legislazione regionale vigente in materia.
Art. 4
Determinazione del contributo1. Il contributo ambientale è determinato annualmente negli importi, con la legge finanziaria, secondo la classificazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri prevista dalla vigente legislazione regionale.
2. L'obbligo della corresponsione del contributo ambientale sorge con il giorno di arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento- nel corso dell'anno solare - di un massimo di trenta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio.
Art. 5
Spettanza e devoluzione del contributo1. I proventi del contributo ambientale sono versati all'amministrazione regionale che li ridistribuisce:
a) ai comuni, prioritariamente se consorziati, che presentino progetti tendenti a migliorare la qualità dell'offerta turistica e dei servizi ad essa connessi;
b) ai soggetti pubblici e privati, anche consorziati, operanti nel settore turistico che presentino progetti atti a valorizzare il patrimonio turistico-ambientale, anche attraverso iniziative educative di sensibilizzazione alla cultura turistica rivolte alla popolazione sarda.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere attribuita rispettivamente:
a) per quelli di cui alla lettera a), una quota non eccedente il cinquanta per cento dei proventi riscossi nei corrispondenti territori comunali;
b) per quelli di cui alla lettera b), una quota non superiore al venti per cento del gettito complessivo del contributo ambientale dell'anno precedente.
3. La somma assegnata complessivamente ai comuni non può comunque eccedere il sessanta per cento del contributo ambientale riscosso annualmente sull'intero territorio regionale.
4. Il finanziamento dei progetti avviene annualmente, e comunque entro il 31 marzo, tramite bando-concorso con evidenza pubblica, la cui realizzazione e gestione è affidata all'Assessorato del turismo.
5. Una quota pari al venti per cento del gettito del contributo è destinata alla costituzione di un fondo regionale per l'attivazione di progetti di marketing dei prodotti tipici sardi, anche attraverso agevolazioni nell'acquisto da parte dei turisti.
Art. 6
Esenzioni1. Il contributo ambientale non si applica:
a) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel comune, per prestazioni di lavoro dipendente e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro;
b) per i pernottamenti di coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentano scuole pubbliche o private riconosciute legalmente;
c) per i pernottamenti dei partecipanti alle colonie o istituti di beneficenza e per i pernottamenti negli ostelli della gioventù;
d) per i pernottamenti, non superiori a cinque giorni, delle comitive scolastiche di almeno dodici persone, organizzate direttamente da istituti scolastici, anche stranieri;
e) per i pernottamenti dei giovani di età non superiore ai dodici anni;
f) per i pernottamenti dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonché di una persona accompagnatrice, quando la mutilazione o l'invalidità la rendano necessaria;
g) per i pernottamenti dei parenti e degli affini di primo e secondo grado dei datori di lavoro di alloggio negli immobili di cui all'articolo 2;
h) per pernottamenti in esercizi convenzionati non inferiori a dieci giorni, di gruppi di almeno dieci persone pensionate, organizzati direttamente da aziende sanitarie locali o da altri enti pubblici a fini sociali o sanitari.
Art. 7
Accertamenti1. La Regione esercita tramite proprio personale ispettivo, o delega ai soggetti di cui all'articolo 5, tutti gli accertamenti ritenuti opportuni per la rilevazione diretta dei pernottamenti.
2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, i comuni possono riunirsi in appositi consorzi costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di consorzi tra comuni.
3. Per gli adempimenti previsti nel presente articolo, sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica nei locali degli esercizi di cui alla presente legge; per l'espletamento di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione regionale che ne indichi chiaramente lo scopo.
Art. 8
Pagamento del contributo ambientale1. I titolari degli esercizi di cui all'articolo 3, versano all'Amministrazione regionale i proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui il contributo stesso si riferisce, commisurato al numero dei pernottamenti e secondo la tariffa stabilita a norma dell'articolo 4.
2. In caso di parziale o mancato pagamento del contributo entro il termine di cui sopra, si applica l' articolo 9.
Art. 9
Sanzioni amministrative1. I titolari o conduttori degli esercizi di cui all'articolo 3 che evadono in tutto o in parte il contributo ambientale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di 500 euro, oltre l'importo evaso, maggiorato degli interessi legali.
2. Si considera evasore, agli effetti della presente norma, colui che non ha provveduto alle registrazioni tempestive degli ospiti nei registri a ciò prescritti.
3. Sono assoggettati alla sanzione amministrativa di 500 euro, oltre il recupero della somma indebitamente percepita e degli interessi legali, i titolari o i conduttori di esercizi i quali incassano dagli ospiti un contributo maggiore di quello previsto per la categoria dell'esercizio classificato a norma dell'articolo 3.
Art. 10
Ricorsi1. Il personale incaricato redige processo verbale degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9 e lo trasmette all'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione regionale notifica, nelle ipotesi di cui all'articolo 9, apposito avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto per il contributo evaso e per la sanzione, con la precisazione che ove si provveda al versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto del venti per cento.
3. Avverso l'avviso di accertamento è ammesso, entro il termine di cui al comma 2, ricorso all'Amministrazione regionale che decide sulla legittimità e sul merito entro i successivi quarantacinque giorni; la decisione sul ricorso è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo competente abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.
Art. 11
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Entrata
07 - TURISMO
UPB E07.007
Somme derivanti da proventi e sanzioni
2004 euro ----------
2005 euro 100.000
2006 euro 100.000
Spesa
UPB S07.013
Promozione e propaganda turistica
2004 euro --------
2005 euro 20.000
2006 euro 20.000
UPB S07.016
Valorizzazione turistica del territorio
2004 euro ----------
2005 euro 80.000
2006 euro 80.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 ed a quella corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.