CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

presentata dal Consigliere regionale

LAI - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco

il 30 settembre 2004

Promozione e sviluppo dell'associazionismo culturale e sociale


RELAZIONE DEL PROPONENTE

A fronte della proliferazione dei bisogni e della crescita della complessità sociale da un lato e della crisi del sistema di welfare dall'altro, il privato sociale va assumendo un ruolo strategico in settori di consolidata tradizione, anche in interventi che vanno al di là delle forme strettamente assistenziali e nella erogazione dei servizi in ambito culturale sino ad oggi garantiti o dal pubblico o da istituzioni tradizionali.
Si assiste pertanto ad un crescente protagonismo delle associazioni culturali e sociali che stanno assumendo un ruolo di più immediato accesso per i cittadini che vogliono impegnarsi nella promozione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali nella loro più ampia eccezione.

Lo stesso successo della recente edizione della manifestazioni "Monumenti aperti a Cagliari" non si sarebbe raggiunto senza il coinvolgimento e la partecipazione attiva del volontariato e dell'associazionismo culturale.

Anche in Sardegna l'associazionismo sociale, al pari del movimento cooperativo e mutualistico, incentiva il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale, dell'economia della solidarietà e di altri promotori di iniziative locali.

Particolare attenzione va rivolta pertanto dalle politiche pubbliche verso:

- le occasioni di impegno civile e sociale dei cittadini, organizzati in reti di solidarietà;
- l'innovazione e la sperimentazione di nuove dimensioni di utilità sociale, di solidarietà territoriali in un contesto di sviluppo locale che, secondo i più recenti indirizzi comunitari e legislativi, si basa su reti di partenariato;
- nuovi metodi e mezzi di valorizzazione delle attività ad alto impatto culturale e sociale;
- nuovi servizi emergenti dai bisogni di vita delle popolazioni e legati alla stessa qualità della vita;
- le prospettive dell'economia sociale e solidale.

La proposta di legge completa, pertanto, il quadro normativo già delineato con la legge regionale n. 30 del 13 settembre 1993 sulla disciplina dell'attività di volontariato, e con la legge regionale n. 16 del 22 aprile 1977 sulle cooperative sociali.

L'articolato definisce le attività delle associazioni (articolo 2), l'istituzione del registro regionale e le relative procedure di iscrizione (articoli 3 e 4), gli strumenti e le modalità di promozione dell'associazionismo (articolo 5), il sistema delle convenzioni (articolo 6), l'istituzione della conferenza regionale sull'associazionismo e dell'Osservatorio regionale (articoli 8 e 9) nonché i rapporti con il terzo settore (articolo 10).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, promuove ed incentiva l'associazionismo nella diversità e pluralità di forme che lo caratterizzano, quale luogo in cui si esprimono fondamentali diritti di libertà, di autonomia, di impegno culturale e sociale dei cittadini, orientati al pieno dispiegarsi della personalità umana e ad una complessiva crescita civile.

2. La Regione autonoma della Sardegna  promuove il pluralismo associativo e sostiene le sue attività, rivolte agli associati o all'intera collettività, e che, senza scopo di lucro, abbiamo finalità sociali, culturali, educative, ricreative.

   

Art. 2
Definizione di associazione

1. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni quelle che operano in uno dei seguenti campi di attività:

a) promozione sociale e civile della popolazione;

b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;

c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;

d) crescita dell'istruzione e della educazione permanente;

e) pratica della solidarietà sociale;

f) rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

g) promozione e realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne;

h) sviluppo del turismo sociale;

i) diffusione della pratica sportiva di base e di quella ludico motoria, con esclusione delle attività di livello;

l) promozione culturale;

m)   economia sociale e solidale;

n) promozione e valorizzazione della lingua e della cultura della Sardegna.

2. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni liberamente e regolarmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che rispettino le condizioni di:

a) assoluta assenza di scopo di lucro;

b) esistenza in attività da almeno due anni;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) parità di accesso alle cariche associative per uomini e donne;

e) approvazione annuale del programma di attività e dei bilanci;

f) obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità all'atto dello scioglimento della associazione.

3. Non rientrano nella definizione di associazione i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, nonché le associazioni che organizzano attività per i propri soci o anche per la collettività, ma non perseguono le attività di cui al comma 1 e discriminano l'accesso dei soci sulla base delle condizioni economiche e professionali, oppure prevedono il trasferimento a qualsiasi titolo della quota sociale o che infine collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono altresì esclusi i soggetti ricadenti nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, nonché le associazioni di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

   

Art. 3
Registro regionale dell'associazionismo

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il registro generale dell'associazionismo sardo.

2. Possono iscriversi al registro le associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ed operanti nei campi di attività di cui all'articolo 2.

3. L'iscrizione al registro regionale dell'associazionismo è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1993.

   

Art. 4
Procedure per l'iscrizione al registro

1. La domanda di iscrizione al registro è presentata dal legale rappresentante dell'associazione alla Presidenza della Regione, corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

c) dichiarazione dalla quale risulti l'ambito o gli ambiti di attività dell'associazione;

d) copia dell'ultimo rendiconto o bilancio corredata del verbale di approvazione.

2. La domanda si intende accolta decorsi trenta giorni dalla presentazione, salvo la comunicazione motivata di diniego.

3. Il registro è soggetto a revisione biennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

   

Art. 5
Strumenti e modalità di promozione dell'associazionismo

1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso:

a) stipula di convenzioni di cui all'articolo 6;

b) messa a disposizione di spazi ed attrezzature, a mezzo contratto di comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;

c) fornitura di servizi informativi ed informatici e di assistenza tecnica;

d) sostegno a specifici progetti di attività, particolarmente innovativi;

e) sostegno all'aggiornamento ed alla formazione degli operatori;

f) concessione di contributi relativi ad iniziative compiutamente documentate.

   

Art. 6
Convenzioni

1. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 4, per lo svolgimento delle attività previste nello statuto sociale.

2. Le convenzioni devono prevedere:

a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la sua durata ed il costo;

b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;

c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;

d) forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;

e) modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali;

f) il personale a vario titolo impegnato nelle attività;

g) le modalità di risoluzione della convenzione.

   

Art. 7
Rendiconto

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, qualora non provvedano alla realizzazione dei programmi presentati entro il termine previsto nella domanda o nel provvedimento di concessione, hanno l'obbligo di rimborsare la Regione delle somme ricevute. Alla fine di ogni anno le stesse associazioni debbono presentare un rendiconto sulle utilizzazioni delle somme ricevute. In mancanza di tale rendiconto non potranno essere prese in considerazione eventuali domande presentate per gli anni successivi, né si potrà procedere alla liquidazione di eventuali ratei annui già concessi, salvo l'obbligo di recupero delle somme erogate da parte dell'amministrazione. I giustificativi di spesa sull'utilizzazione dei contributi concessi dovranno essere conservati per almeno cinque anni a cura dell'Associazione ricevente e presso la sede sociale comunicata.

2. Dal rendiconto presentato all'amministrazione dovrà risultare che l'associazione non ha ricevuto, per lo stesso motivo, altri contributi da enti pubblici in misura superiore alla somma derivante dalla differenza tra la spesa complessiva ed il contributo concesso ai sensi della presente legge.

   

Art. 8
Fondo di dotazione

1. La Regione autonoma della Sardegna concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale e culturale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni. Tale spese riguardano:

a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;

d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;

e) marketing operativo e strategico;

f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;

g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo di dotazione disciplinato con specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

   

Art. 9
Conferenza regionale sull'associazionismo

1. La Regione convoca ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo.

2. È compito della Conferenza raccogliere e formulare proposte e valutazioni in merito alle politiche di indirizzo sull'associazionismo ed in merito al rapporto a tutti i livelli tra associazionismo e istituzioni.

3. In occasione della Conferenza, il Presidente della Regione o un suo delegato presenta il rapporto sullo stato dell'associazionismo in Sardegna anche con riferimento ai rapporti con gli altri soggetti del terzo settore.

4. La Conferenza nomina i propri rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale sull'associazionismo. I criteri di nomina sono demandati ad apposito regolamento proposto dal Presidente della Regione ed approvato dalla Conferenza.

   

Art. 10
Osservatorio regionale sull'associazionismo

1. È istituito l'Osservatorio regionale sull'associazionismo.

2. L'Osservatorio è composto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che lo presiede, e da dieci rappresentanti le associazioni, nominati dalla Conferenza regionale sull'associazionismo.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale in merito alle attività che interessano l'associazionismo;

b) esprime pareri ed osservazioni sulle iniziative istituzionali che interessano le attività dell'associazionismo;

c) promuove studi e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo e periodicamente redige un apposito rapporto in collaborazione  con gli organismi di ricerca;

d) svolge la funzione di monitoraggio delle convenzioni di cui all'articolo 6.

4. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente della Regione che lo convoca.

5. La segreteria tecnica dell'Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Regione.

6. Ai componenti dell'Osservatorio  è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di eventuali incarichi assegnati dallo stesso Osservatorio.

7. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

8. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 eventualmente integrate da risorse regionali.

   

Art. 11
Rapporti con il terzo settore

1. L'Osservatorio regionale sull'associazionismo, nello svolgimento della sua funzione, collabora con l'Osservatorio regionale del volontariato di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 39 del 1993 e  con la commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla legge regionale n. 16 del 1997.

2. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio regionale sull'associazionismo, l'Osservatorio regionale del volontariato e la commissione regionale per la cooperazione sociale si riuniscono in seduta comune, sotto la presidenza del Presidente della Regione, per definire le linee comuni di sviluppo del terzo settore e di promozione della società civile.

   

Art. 12
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 350.000 annui. 

2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2004-2005-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30, legge regionale n. 11 del 5 maggio 1983, e articolo 5 della legge regionale n. 4 del 20 aprile 2000)

2004                          euro                    350.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

UPB S01.017

Cap. 01045-00 - (N.I.) - Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale sull'associazionismo (articolo 8 della presente legge

2004                          euro                      90.000

2005                          euro                         p.m.

2006                          euro                         p.m.

Cap. 01045-01 - (N.I.) - Spese per il sostegno dell'associazionismo culturale e sociale

2004                          euro                    200.000

2005                          euro                    200.000

2006                          euro                    200.000

02 - AFFARI GENERALI

UPB S02.057

Cap. 02109-00 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio ed indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti, ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articolo 7 e 7 bis della legge regionale n. 15 dell'11 giugno 1974, legge regionale n. 14 del 19 maggio 1983, legge regionale n. 13 del 27 aprile 1984 e legge regionale n. 27 del 22 giugno 1987)

2004                    euro                            10.000

2005                    euro                            10.000

2006                    euro                            10.000

3. Agli oneri per gli anni successivi al 2006 si provvede con la legge di bilancio.