CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 32
presentata dal Consigliere regionale
DEDONI - VARGIU - CASSANO - PISANO
il 21 settembre 2004
Norme per il potenziamento e lo sviluppo degli aeroclub in Sardegna
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge mira ad incrementare e potenziare le attività sportive di volo ed a garantire agli aeroclub, associazioni senza fine di lucro, un sostegno per le proprie iniziative atte a promuovere l'industria turistica e delle vacanze, oltrechè una valida promozione dello sport; ma certamente anche un valido strumento del volontariato che sfruttando il mezzo aereo può offrire un significativo apporto in vari settori: dalla prevenzione degli incendi alla sicurezza sulle spiagge ed altre iniziative.
La peculiarità della conformazione territoriale e l'insularità rendono particolarmente interessanti le possibilità offerte da questa forma di turismo e trasporto.
Lo sviluppo degli aeroclub in Sardegna, oltre a valorizzare l'aspetto sportivo dell'attività di volo con notevoli ricadute nel settore turistico, promuove nel contempo la formazione professionale dei piloti.
Quest'ultimo aspetto pone anche un occhio di riguardo verso la finalizzazione professionale in un settore che può attrarre forze lavoro giovani.
Infatti, il processo di liberalizzazione e regolamentazione del traffico aereo ha fatto sorgere nuove compagnie competitive nel mercato dei voli civili, con forti capacità di riassorbire personale specializzato.
Ciò anche in sintonia con l'opportunità di un lavoro altamente qualificato in un nuovo segmento del turismo quale è quello ambientale e paesaggistico, che può avvalersi del mezzo aereo.
Non è, altresì, trascurabile la possibilità che in un futuro prossimo presso gli aeroclub possa essere allocata una scuola di pilota commerciale di aeromobile per il conseguimento della licenza di pilota commerciale.Il testo della proposta di legge, particolarmente agile, prevede che la Regione conceda annualmente agli aeroclub un contributo per il loro finanziamento subordinandolo all'indirizzo anche formativo dei giovani ed allo sviluppo del turismo e dello sport aereo.
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 enuncia le finalità della legge e l'articolo 2 istituisce il contributo annuo e ne determina i presupposti; l'articolo 3 determina le modalità di erogazione del contributo; l'articolo 4 istituisce l'obbligo di rendicontazione; l'articolo 5 è la norma finanziaria con l'istituzione del capitolo relativo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna tutela e promuove aeroclub che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, didattica, di volo a motore o a vela, volo da diporto sportivo, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.
Art. 2
Concessione del contributo1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, a decorrere dall'esercizio 2004, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo di funzionamento non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili.
2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere destinato:
a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;
b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo, anche in funzione agonistica;
c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;
e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.
Art. 3
Programma annuale1. La Giunta regionale assegna il contributo previsto per gli interventi di cui all'articolo 2 agli aeroclub esistenti in Sardegna che abbiano presentato apposita domanda, corredata del programma di attività e della previsione di spesa, ed invia al Consiglio regionale, entro i successivi 15 giorni, il programma per l'assegnazione dei fondi determinato secondo i criteri individuati ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977.
Art. 4
Rendicontazione1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, presso l'Assessorato del turismo, entro il 10 settembre di ogni anno, il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.
2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale della somma erogata.
Art. 5
Norma finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in euro 250.000 per l'anno 2004 ed in euro 500.000 per gli anni successivi (UPB S07.028 - Incentivazioni alle attività turistico ricettive). Agli oneri per il 2004 si fa fronte con le risorse del capitolo del FNOL (parte corrente).
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.