CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 30
presentata dal Consigliere regionale
LAI - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI Silvio - CORRIAS - CUGINI - FLORIS Vincenzo - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Franco
il 17 settembre 2004
Norme la prevenzione delle molestie e persecuzioni psicologiche negli ambienti di lavoro e per la tutela dei lavoratori vittime di mobbing
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Un'attenzione crescente da parte dell'opinione pubblica sta accompagnando varie iniziative di studio, ricerca e sensibilizzazione sul mobbing, che rappresenta un problema sociale di cogente attualità.
Il dibattito e le denunce, riguardanti le molestie ed il disagio psicologico nei luoghi di lavoro, occupano spazi sempre più ampi nella pubblicistica e nelle iniziative sindacali e parlamentari.
Anche nel nostro Paese si assiste al tentativo di adeguare la nostra legislazione a quella nordeuropea al fine di prevenire e sanzionare una condotta che colpisce circa il 6% dei lavoratori e produce danni alla salute fisica e psichica e, nei casi più gravi, è causa di suicidio. Gli studi compiuti in Svezia da Heinz Leymann, in Francia da Marie France Hirigoyen e in Italia da Harald Ege dimostrano che il mobbing, oltre a causare un danno alla dignità della persona ed alla sua integrità psico-fisica, è un danno per l'intera società e per le stesse aziende.
Negli ambienti di lavoro la conflittualità è sempre esistita così come le vessazioni e gli atteggiamenti discriminatori. Ma oggi si assiste non solo a prevaricazioni tra colleghi o di capi e capetti, ma anche a vere e proprie strategie aziendali che mirano ad escludere o ad espellere i lavoratori da una determinata organizzazione del lavoro.
Inoltre per anni la sicurezza sul lavoro in Italia è stata vista come tutela fisica dei dipendenti, nonostante il codice civile prevedesse la tutela della personalità morale del lavoratore. Oggi sappiamo che malattia professionale è anche quella psicologica. Allora il mobbing può significare lesioni personali, colpose oppure comportamenti dolosi come le minacce, le molestie sessuali o la diffamazione.
Non va infine trascurata la portata sociale del fenomeno. E' assodato che qualunque diversità di sesso, di origine etnica, di razza, di convinzioni personali, di orientamenti sessuali, di cultura ecc. può essere causa scatenante di molestie o di atteggiamenti ostili e discriminatori. Inoltre nella specificità italiana, come evidenziano le ricerche di Harald Ege, il mobbing rischia di avere effetti devastanti sulla stessa struttura familiare (doppio mobbing).
Pertanto di fronte a queste nuove forme di disagio sociale servono risposte istituzionali che mirino al miglioramento dell'organizzazione e della sicurezza del lavoro, allo sviluppo di iniziative concertative per l'adozione di codici di comportamento nei luoghi di lavoro ed infine azioni puntuali di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.
Rispetto alle iniziative legislative finora presentate, che affrontano la tematica del mobbing con un approccio giuslavoristico tendente essenzialmente a far emergere il danno biologico e a delineare il conseguente aspetto sanzionatorio e/o risarcitorio, la presente proposta di legge rappresenta il primo organico tentativo di risposta legislativa, a livello regionale, ad una problematica legata al mondo del lavoro che ha bisogno non solo di norme e principi ma anche di azioni positive.
Infatti così come per il diritto al lavoro, alla salute, allo studio ecc. le norme per non essere vane hanno bisogno di essere accompagnate da azioni, anche nel caso oggetto della presente proposta di legge si punta molto alla messa in campo di iniziative specifiche.
Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge definiscono i principi e le finalità con particolare riferimento alle norme della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e dello Statuto speciale della Sardegna. Vengono considerate molestie e persecuzioni psicologiche gli atti e i fatti, compiuti con colpa o con dolo e reiterati nel tempo, finalizzati a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore.
Il titolo II illustra gli interventi della Regione. L'articolo 3 indica i vari interventi di prevenzione, informazione, formazione, ricerca e le azioni positive da attuare con il concorso di istituzioni pubbliche e soggetti privati. Gli interventi di cui sopra vengono puntualmente specificati negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.
I Centri di ascolto, introdotti dall'articolo 9, sono gestiti dagli enti locali e/o da associazioni no profit al fine di assicurare aiuto, sostegno e consulenza ai mobbizzati e promuovere campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione.
Il titolo III individua gli strumenti operativi: il piano triennale ed il programma annuale (art. 10), l'osservatorio regionale specificandone composizione, durata e finalità (art. 11), ed il ruolo e le caratteristiche delle associazioni e del volontariato (art. 12).
La norma finanziaria è infine descritta all'articolo 13.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE